Art. 2575
Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica
alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576
Il titolo originario
dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale.