20 giugno 2002

 

INPDAP: SOLO CON RACCOMANDATA IL NO A RISCATTI E RICONGIUNZIONI

Marco Peruzzi

ROMA - Se vogliono rinunciare al riscatto o alla ricongiunzione dopo averne fatto richiesta magari soltanto per conoscerne l'onere, i dipendenti pubblici devono inviare una raccomandata all'Inpdap. Altrimenti, in mancanza del versamento, la somma dovuta verrà trattenuta mensilmente sullo stipendio con l'aggiunta degli interessi. Lo rende noto l'Istituto di previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nell'informativa 55 del 4 giugno 2002 sulle «modalità di versamento del contributo di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici». Nell'informativa l'Istituto fa il punto sulla delibera del Cda 1182 del 16 marzo 2000. Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dal 6 dicembre 2000, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione della delibera. La quale - precisa ancora l'Inpdap - non si applica ai dipendenti statali: per loro valgono infatti le disposizioni contenute nel Dpr 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni. Il riscatto. Nuovi termini per il pagamento o la rinuncia al contributo di riscatto. L'Istituto precisa che i dipendenti pubblici (o loro superstiti) possono effettuare il pagamento in unica soluzione «ovvero possono rinunciare al riscatto mediante lettera raccomandata indirizzata, oltre che alla sede territoriale o provinciale Inpdap, anche all'ente datore di lavoro» entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto. «In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto - si legge nell'informativa - il contributo, maggiorato degli interessi legali vigenti, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo al termine di 90 giorni dalla data della notifica». Le ricongiunzioni. Nuovi termini anche per le domande di ricongiunzione di periodi assicurativi (legge 29/79) presentate a partire dal 6 dicembre 2000. «In particolare - spiega l'Inpdap - il pagamento in unica soluzione ovvero la rinuncia alla ricongiunzione devono avvenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Nel silenzio dell'interessato, trascorso tale termine, l'ente datore di lavoro provvede a effettuare le trattenute mensili sullo stipendio dal secondo mese successivo ai 90 giorni dalla data della notifica». In caso di pagamento rateale l'onere della ricongiunzione viene determinato «al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, e in ogni caso non superiore a quindici anni».