Scuola Materna
Bolognano - Vignole - Masi - Caneve

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REGOLAMENTO INTERNO

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Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16
Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19
Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22
Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25
Articolo 26
 
Art.1
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Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della scuola. Esso è applicato attraverso i componenti degli organismi di gestione in conformità allo Statuto della scuola, nonché alle leggi e alle norme vigenti.

Art.2
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Il personale operante nella scuola e i genitori dei bambini iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto della scuola e il presente Regolamento in tutti i punti sottoesposti, osservando le deliberazioni del Consiglio direttivo della scuola e dei vari organismi che operano nella stessa.


Art.3
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Ogni genitore, o persona che ne fa le veci, si impegna al rispetto della puntualità degli orari di entrata e di uscita della scuola. Si impegna inoltre a far frequentare regolarmente il proprio bambino e ad avvisare la scuola () in caso di assenza dello stesso.
In caso di malattia basterà telefonare o avvisare il primo giorno di assenza.

Art.4

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Nel caso di malattie infettive del bambino il genitore è tenuto a darne immediata comunicazione alla scuola  e a presentare certificato medico al momento della riammissione. I genitori si impegnano altresì, in caso di malattie infettive o parassitarie, ad osservare scrupolosamente le disposizioni dell'Ufficio Sanitario e/o del Consiglio direttivo che possono essere comunicate loro anche tramite le insegnanti.

Art.5

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La frequenza alla scuola è gratuita. I genitori concorrono alla spesa della mensa o di eventuali altri servizi con una quota stabilita dalla Giunta provinciale.
Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo.

Art.6

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I bambini devono essere provvisti durante il periodo di frequenza dei seguenti effetti personali: _____________________________________________________________________

Detti effetti personali devono essere contrassegnati secondo le indicazioni delle insegnanti.


Art.7

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Alla fine di ogni settimana (di norma il venerdì) il corredo personale del bambino viene mandato a casa per essere lavato.

Art.8

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All'entrata della scuola viene esposto in visione il menu del giorno; i genitori devono avvisare le insegnanti nel caso vi fossero delle variazioni da apportare per i bambini che avessero esigenze o diete particolari.
Nel momento dell'entrata si invitano altresì i genitori ad intrattenersi con l'insegnante impegnata ad accogliere i bambini solo per esigenze particolari.
L'orario di apertura della Scuola, concordato con il Comitato di Gestione, è il seguente:

Entrata:

  • 7.30  8.30 : per coloro che beneficiano dell'"anticipo"

  • 8.45  9.15 : per tutti gli altri bambini

Uscita:

  • 15.30  15.45 : per i bambini che utilizzano l'orario normale

  • 16.15  17.30 : per i bambini che beneficiano del "posticipo" 

Alle ore 9.15 l'insegnante (o l'inserviente) incaricata, inviterà (con il suono del campanello) tutti i genitori ancora presenti nelle aule ad abbandonare la Scuola e chiuderà la porta a vetri che dà accesso al corridoio delle sezioni.

Art.10

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Sia per motivi di sicurezza , sia per evitare l'entrata di estranei non autorizzati, la porta a vetrate di accesso al corridoio delle sezioni dovrà rimanere sempre chiusa durante lo svolgimento delle attività scolastiche.
In caso di necessità il personale della Scuola  provvederà ad aprire la porta, controllando poi che venga nuovamente richiusa.

Art.11

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L'accesso ai locali  della scuola è consentito solo a chi è autorizzato dal Consiglio direttivo e per adempimenti relativi al proprio specifico ufficio.
L'accesso dei genitori o di altre persone durante lo svolgimento delle attività didattiche è ammesso solo se  previsto e concordato in sede di programmazione educativo - didattica e di organizzazione delle attività.

Art.12

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I genitori dei bambini si impegnano, nel limite del possibile e nel rispetto dei ruoli degli operatori scolastici a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, alle riunioni e alle iniziative proposte e a seguire l'andamento dell'attività didattica del bambino nel periodo di frequenza. Le insegnanti - per quanto compete loro - si impegnano a promuovere le necessarie iniziative di partecipazione attiva e responsabile dei genitori tramite informazioni, colloqui, riunioni e ogni altra modalità operativa utile a favorire il collegamento scuola-famiglia e l'inserimento del bambino nella vita della scuola. Tali modalità partecipative sono preventivamente concordate.

Art.13

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Per l'effettuazione delle attività extra-para scolastiche e simili che prevedono l'uscita dalla scuola, fatte salve le competenze del Comitato di gestione, viene richiesta, all'inizio dell'anno, un'autorizzazione scritta dei genitori interessati, che abbia valore per tutto l'anno scolastico.
Prima di ogni uscita dalla scuola inoltre le insegnanti, dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Presidente dell'Ente Gestore, sono tenute ad avvisare le famiglie, precisando la data e le finalità dell'uscita stessa; i genitori, che per qualsiasi motivo non intendano far partecipare il loro bambino a qualcuna di queste iniziative, devono avvertire le insegnanti di sezione.

Art.14

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Il percorso, con le singole fermate, all'inizio e alla fine di ogni giornata scolastica viene annualmente fissato in accordo tra Consiglio direttivo e Autotrasportatore, sentito il parere del Comitato di gestione. Spetta ai genitori la responsabilità della sorveglianza dei bambini prima della partenza e dopo l'arrivo nelle varie località di fermata dell'automezzo.

Art.15

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Nessun estraneo può usare il materiale scolastico o didattico (anche di ufficio) senza essere munito di permesso da parte del Presidente del Consiglio direttivo.

Art.16

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Ogni ordine di servizio o comunicazione esterna da fissare all'albo della scuola dovrà essere vistata dal presidente del Consiglio direttivo.

Art.17

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E’ assolutamente vietato fumare nei locali scolastici. Tale norma deve essere rispettata da tutto il personale, dai genitori e da tutti coloro che entrano nella scuola.

Art.18

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I bambini devono essere accolti da una insegnante, essere aiutati a spogliarsi e vestirsi, ed essere affidati alla responsabilità dell'insegnante di sezione o di intersezione in base all'organizzazione dell'attività didattica.
Le insegnanti aiutano pure i bambini a prepararsi per l'uscita e sorvegliano affinché questa avvenga con ordine, consegnando i bambini ai genitori o loro sostituti debitamente riconosciuti.
Come prevede l'apposita normativa provinciale, i bambini non possono essere consegnati a minori (a meno che non abbiano compiuto i 16 anni ed abbiano una delega scritta dei genitori).

Art.19

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Compiti del personale insegnante.

L'insegnante è tenuto a svolgere, anche nell'ambito della collegialità dei docenti di ogni scuola, la propria attività in conformità alle disposizioni provinciali relative all'ordinamento, agli obiettivi e alle finalità della scuola dell'infanzia, nonché nel rispetto delle funzioni del gestore della scuola e del Comitato di gestione.
In particolare il personale insegnante, oltre a svolgere l'attività didattica:

  • sorveglia i bambini per tutto il tempo in cui gli sono  affidati, curandone l'igiene;

  • collabora alla realizzazione delle iniziative educative della scuola;

  • è tenuto a partecipare ai corsi ed alle altre attività di aggiornamento, di formazione, di ricerca innovazione sperimentazione nonché di qualificazione professionale pre­visti dalle lettere c) e d) del punto 4 dell'allegato alla deliberazione n. 15561 del 22 novembre 1991, di cui al successivo art. 52 e dal quarto comma dell'art. 27 del T.U. delle Leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento. La partecipazione a tali corsi o attività è considerata equivalente, a tutti gli effetti, alla prestazione lavorativa;

  • è tenuto alla programmazione e alla preparazione dell'attività scolastica ed all'attuazione degli orientamenti dell'attività educativa nell'ambito della disciplina di cui alla lettera a) del punto 4 dell'allegato  alla sopra richiamata deliberazione n. 15561, nonché delle norme previste all'art. 7 e al quarto comma dell'art. 27 del T.U. già citato, sentite le eventuali proposte del Comitato di gestione della scuola e tenendo conto degli indirizzi indicati dal gestore in relazione agli impegni di cui al punto 1) del secondo comma dell'art. 27 del già citato T.U.;

  • cura i rapporti con i genitori degli alunni;

  • partecipa, attraverso il Comitato di gestione, alla gestione sociale della scuola;

  • è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi collegiali;

  • provvede alla custodia ed al riordino degli arredi utilizzati per l'attività didattica, dei sussidi e del materiale didattico;

  • cura la tenuta del registro di sezione e del registro che documenta l'articolazione delle attività connesse al funzionamento della scuola.


Art.20

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Durante lo svolgimento di tutte le attività educativo - didattiche le insegnanti hanno l'obbligo di vigilare sull'incolumità dei bambini. A tal fine saranno prese le necessarie misure organizzative.

Art.21

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E' severamente vietato lasciare i bambini da soli e allontanarsi dalla scuola affidandoli, senza autorizzazione, ad altre insegnanti.

Art.22

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Al termine delle attività didattiche giornaliere le insegnanti riordineranno il materiale e i sussidi didattici.

Art.23

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Ogni variazione dell'orario di servizio del personale deve essere autorizzato dal Presidente dell'Ente Gestore.
E' inoltre il Presidente (o un suo delegato) che autorizza, dietro presentazione di richiesta scritta, ogni permesso di uscita dalla scuola durante l'orario di servizio.

Art.24

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Compiti del personale d'appoggio.

Il personale d'appoggio svolge le proprie mansioni integrandole in funzione educativa con quelle svolte dal personale insegnante secondo modalità di collaborazione da stabilirsi fra tutto il personale della scuola all'inizio di ogni anno scolastico, nel rispetto delle direttive del gestore.
In particolare il personale d'appoggio svolge i seguenti compiti:

  • mantiene l'ordine e la pulizia della scuola cui è addetto custodendo anche i materiali che gli sono affidati;

  • provvede ai lavori di cucina ivi compreso il riordino degli arredi e dei materiali adoperati, alla distribuzione dei pasti e all'assistenza dei bambini durante gli stessi in collaborazione con l'insegnante;

  • assiste il bambino trasportato dalla fermata del mezzo alla scuola;

  • può essere adibito, nell'ambito dell'orario di servizio, all'accompagnamento dei bambini trasportati, qualora ciò sia possibile senza aggravi per il personale stesso e fatte salve le esigenze di funzionamento della scuola;

  • collabora con l'insegnante al momento dell'entrata e uscita dalla scuola; per cure igieniche dei bambini; per i momenti di riposo, per le visite mediche; per le passeggiate e le visite dei bambini fuori dalla scuola;

  • può assumere alcuni compiti previsti dall'articolo 25 nel caso in cui accetti, per periodi di tempo limitati, di sostituire il cuoco di comunità di ridotte dimensioni.

L'intervento del personale d'appoggio nel rapporto diretto con i bambini deve avvenire, salvo casi particolari, con la presenza di personale insegnante.

 

Art.25

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Compiti del personale cuoco di comunità di ridotte dimensioni
Il personale cuoco di comunità di ridotte dimensioni svolge le proprie mansioni integrandole in funzione educativa con quelle svolte dal personale insegnante secondo modalità di collaborazione da stabilirsi fra tutto il personale della scuola all'inizio di ogni anno scolastico, ne rispetto delle direttive del gestore.
In particolare tale personale svolge i seguenti compiti:

  • trasporto, predisposizione degli alimenti occorrenti e preparazione dei cibi per i pasti quotidiani, sulla base delle tabelle dietetiche;

  • ritiro delle derrate alimentari, controllo della qualità delle stesse e vigilanza delle condizioni igieniche della cucina;

  • partecipazione alle riunioni del personale della scuola;

  • svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina;

  • collaborazione alla organizzazione del servizio di mensa, con connessi compiti amministrativo-contabili attinenti al magazzino, al carico e scarico delle merci e alla tenuta del registro di mensa;

  • eventuale collaborazione nella distribuzione dei pasti e nell'assistenza dei bambini durante il pasti;

  • partecipa, attraverso il Comitato di Gestione, alla gestione sociale della scuola.

Nel caso di comprovata necessità dell'uso del mezzo proprio il personale dovrà essere debitamente autorizzato dal gestore della scuola.
L'intervento del personale cuoco di comunità di ridotte dimensioni nel rapporto diretto con i bambini deve avvenire, salvo casi particolari, con la presenza di personale insegnante.

Art.26

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Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Tale regolamento dovrà essere esposto all'albo unitamente al calendario scolastico e all'orario di servizio delle insegnanti.
Il presente Regolamento, ottenuto un parere favorevole dal Comitato di Gestione, è stato definitivamente approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 10/12/1992.

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