Capo V
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 18
Rappresentante per la sicurezza
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che
occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o
eletto dai lavoratori, nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è
eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni,
sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di
cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo,
gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione
pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al
comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino
a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da
201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto
dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22,
comma 7.
Art. 19
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi al pronto
soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito alla organizzazione della formazione
di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a
quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2.Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonchè dei mezzi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicuressa ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art.
4, commi 2 e 3, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro di
cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici
tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi
sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali,
di categoria, nazionale, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla
rappresentanza indicata nel medesimo articolo.