PORTA DINGRESSO
Le indicazioni fornite dalla D.Lgs. 626/94 (art. 33 commi 1 e 2) sono
articolate e riguardano fattispecie diverse.
Si va dalla indicazione del numero di porte presenti nei luoghi
di lavoro, alla loro larghezza, alle loro caratteristiche (antipanico,
antisfondamento, ecc.), fino al verso di apertura.
A titolo esemplificativo ricordiamo alcune indicazioni di
particolare rilievo:
- le porte devono essere sgombre da qualsiasi tipo di materiale o mobilio e di facile accesso;
- le porte apribili nei due sensi devono avere almeno una parte trasparente che consenta di vedere dallaltra parte;
- se completamente trasparenti, le porte devono recare una segnalazione allaltezza degli occhi;
- le uscite di sicurezza devono essere adeguatamente segnalate (percorso per raggiungerle ed uscita medesima);
- le uscite di emergenza devono aprirsi nel senso dellesodo ed essere dotate di maniglia antipanico;
- le uscite di emergenza non possono essere chiuse a chiave.
La presenza di porte ed uscite adeguate č uno
degli elementi principali per la sicurezza nel momento in cui si
verifichi una situazione di emergenza.
Questo elemento č stato talvolta trascurato nella costruzione
degli edifici meno recenti.
Tuttavia, basti immaginare a cosa potrebbe accadere se diverse
decine di persone fossero costrette ad abbandonare durgenza
uno stabile la cui unica uscita fosse costituita da una doppia
porta a vetri (non infrangibili): lesito finale potrebbe essere
alquanto grave e problematico e lo stesso esodo ne potrebbe
risultare rallentato.