IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 20 dicembre 1996, n. 172
Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242.
Agli ispettori regionali e provinciali del
lavoro
Alle regioni - assessorati alla sanità
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e, per conoscenza:
Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'industria
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione pubblica e affari generali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti
PREMESSA.
Con riferimento agli ulteriori quesiti pervenuti in ordine
all'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modifiche, si danno di seguito alcune indicazioni
operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della
nuova disciplina.
1. Campo di applicazione soggettivo del decreto legislativo n.
626/1994, e successive modifiche.
Il decreto legislativo n. 626/1994, modificato dal decreto
legislativo n. 242/1996, all'art. 1, comma 1, stabilisce che le
disposizioni in esso contenute si applicano a tutela dei
"lavoratori durante il lavoro" e il successivo art. 2,
comma1, afferma che per "lavoratore" si deve intendere,
a parte le esclusioni "specificatamente indicate dall'art.
1, comma 3": a) la "persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro (...) con rapporto di
lavoro subordinato anche speciale"; b) i "soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società e degli enti
stessi (..)".
Come si evince dall'analisi del testo, l'elemento di cui il
legislatore fa discendere l'applicazione delle norme protettive
è l'esistenza di una prestazione svolta in regime di
subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile,
ossia, di una prestazione svolta in una situazione di soggezione
al potere gerarchico, direttivo e disciplinare di un datore di
lavoro e dei collaboratori di queste da cui gerarchicamente
dipende il lavoratore.
Sulla scorta di questo principio desunto dalla disposizione che
delimita il campo di applicazione soggettivo e fatte salve le
sole ipotesi espressamente equiparate dall'art. 2, è
conseguenziale escludere dall'ambito della tutela
prevenzionistica obbligatoria del decreto legislativo in oggetto:
1) i lavoratori autonomi (articoli 2222 del codice civile e seguenti);
2) i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale;
3) gli associati in partecipazione (articolo 292 del codice civile);
4) i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che non prestino attività lavorativa.
Pertanto, i lavoratori autonomi che non abbiano alle loro
dipendenze lavoratori subordinati, le norme del decreto
legislativo n. 626/1994, e successive modifiche, non trovano
applicazione; mentre, nell'ipotesi che un imprenditore affidi
loro dei lavori all'interno della sua azienda o dell'unità produttiva,
egli è tenuto all'adempimento dei soli obblighi stabiliti
dall'art. 7 dello stesso decreto.
Con riferimento ai titolari di studi professionali, va detto che
il decreto legislativo n. 626/1994 trova ad essi applicazione
solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui abbiano alle loro
dipendenze uno o più lavoratori subordinati, sia nel caso di un
solo professionista titolare dello studio, sia nel caso di più
professionisti contitolari. Se i lavoratori subordinati sono un
numero inferiore ad undici, gli studi professionali rientreranno
nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 11.
2. Case di riposo per anziani.
Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi in cui prevedano il
ricovero soltanto di anziani autosufficienti - anche se hanno in
loco un servizio sanitario diretto a prestazioni di emergenza e
di carattere prevenzionale - , non sono ricomprese nel novero
delle strutture di ricovero e cura sia pubblica e privata di cui
all'art. 8, comma 5, e pertanto non sono tenute alla istituzione
del servizio di prevenzione e protezione interno.
Il Sottosegretario di Stato: ROSSI GASPARRINI