I TEMI PRINCIPALI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626

4. Il medico competente

La figura del medico competente, già prevista dalla normativa precedente (D.P.R. 303/1956 e D.Lgs. 277/1991), viene rafforzata dal nuovo decreto.

Il ruolo del medico competente può essere ricoperto da un medico pubblico o privato, che possegga specifici requisiti professionali.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per il pubblico dipendente, particolare attenzione va prestata alla problematica legata all’uso dei videoterminali, in quanto il loro uso è diventato oramai comune, anche per diverse ore giornaliere.

Per le attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria, il medico competente prescrive delle visite preventive (che possono essere supportate anche da specifici esami diagnostici) volte a determinare l’idoneità del lavoratore al tipo di lavoro che è chiamato a svolgere.

Dovranno, poi, essere effettuate visite periodiche sulla base delle quali il medico competente valuterà il permanere della condizione di idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche da parte del lavoratore.

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il medico competente dovrà istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l’azienda o l'ufficio.

Quegli stessi lavoratori dovranno essere informati sul significato degli accertamenti sanitari e sui loro esiti.

I risultati degli accertamenti dovranno essere comunicati al R.L.S. in occasione della riunione periodica, fornendo indicazioni sul loro significato.

Proprio per il ruolo specifico che ricopre, il medico competente collabora con il datore di lavoro alla valutazione del rischio e quindi alla individuazione ed alla predisposizione delle misure di tutela.

Ha la responsabilità, inoltre, là dove necessario, di organizzare il servizio di pronto soccorso e collabora alla elaborazione della formazione ed informazione ai lavoratori.