IL MODELLO DI RELAZIONI PARTECIPATIVO
Lart. 2087 del Codice
Civile definisce in maniera compiuta il cosiddetto obbligo di
sicurezza a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto, cioè, ad adottare tutte le misure
preventive in relazione alla particolarità del lavoro (rischi,
nocività specifica, ecc.), allesperienza maturata
(conseguenze dannose ricavate da eventi già accaduti o da pericoli
precedentemente individuati), allo stato della evoluzione
tecnologica (conoscenze dovute al progresso scientifico).
Dallultimo punto discende il principio della massima
sicurezza tecnologicamente possibile e del conseguente obbligo
del datore di lavoro di essere costantemente aggiornato sul
progresso scientifico e tecnologico in materia di tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile,
fondato sulla prevenzione tecnologica, è affiancato, nel D.Lgs
626/94, da un modello partecipativo fondato sulla prevenzione di
tipo organizzativo.
Esso prevede lintroduzione di un sistema di relazioni che,
ferme restando le specifiche responsabilità e gli specifici
obblighi individuali, consenta il coinvolgimento dei lavoratori e
delle figure preposte alla prevenzione nellambito di uno
spirito collaborativo e partecipativo.
Il tentativo - e forse la scommessa - è rivolto a superare la
connotazione conflittuale che lapplicazione normativa ha
avuto in passato, per sostituirla con una gestione della
prevenzione fondata sulla responsabilizzazione degli individui.
Se è vero che il D.Lgs. 626/94 allarga la sfera dei soggetti
obbligati e sanzionabili (medico competente,
progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori di impianti e
macchinari) è ugualmente vero che il lavoratore è individuato come
il soggetto responsabile in prima persona della propria salute e
sicurezza.
Nellambito degli adempimenti e degli obblighi previsti per
le diverse figure, a cominciare dal datore di lavoro, il
lavoratore deve essere in grado di poter gestire direttamente la
propria sicurezza, fino allestremo del rifiuto di proseguire
lattività lavorativa in condizioni di pericolo acclarato.