Capo VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21
Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di cui agli artt. 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma
1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1,
comma 3.
sanzioni sanzione
Art. 22
Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3,
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro e alle proprie mansioni. sanzioni
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. sanzione
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. sanzione
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i
rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi. sanzione
5. I lavoratori incaricati
dell'attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso
e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere
adeguatamente formati. sanzione
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3,
tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle
imprese.