I TEMI PRINCIPALI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 626
6. Informazione e formazione dei lavoratori
- Informazione -
La legislazione precedente già comportava un
impegno del datore di lavoro a svolgere una attività informativa
e formativa che mettesse in grado il lavoratore di conoscere e
quindi evitare i pericoli per la sua salute nellambito
dellattività lavorativa.
Con la 626 questo obbligo del datore di lavoro viene
puntualizzato maggiormente e, per quanto riguarda la formazione,
definito nello specifico.
Soltanto mettendo il lavoratore in condizione di conoscere tutte
le possibili situazioni di pericolo connesse alla sua attività
lavorativa si può iniziare a costruire quel sistema
partecipativo, cui ripetutamente abbiamo fatto cenno e quindi a
coinvolgere ciascun lavoratore nel complesso meccanismo della
prevenzione degli infortuni.
In questa prospettiva si comprende come soltanto attraverso una
attenta valutazione dei rischi nel luogo
di lavoro si possa calibrare un efficace intervento informativo e
formativo.
L'informazione dei lavoratori deve
essere data dal S.P.P. tenendo conto del complesso delle figure che
partecipano alla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle procedure
che la caratterizzano: dai servizi di emergenza (pronto soccorso,
antincendio, evacuazione) alle figure del R.S.P.P. e del R.L.S.
In ogni caso deve essere data su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione alla attività complessiva dellazienda;
b) le misure di prevenzione e protezione adottate;
c) i rischi specifici ai quali è esposto in relazione alla attività svolta, alle normative sulla sicurezza vigenti ed alle disposizioni aziendali in materia.
Con la nuova normativa linformazione deve essere
calibrata sul lavoratore, al luogo di lavoro nel quale opera ed
al tipo di lavoro che svolge.
Deve inoltre essere ripetuta ogni qual volta si verifichino dei
cambiamenti significativi dellassetto lavorativo
dellazienda.
Altro aspetto importante è anche lobbligo del datore di
lavoro di fornire, alle ditte appaltatrici, le informazioni sui
rischi presenti nellambiente di lavoro nel quale andranno
ad operare.
In particolare, linformazione per il R.L.S. è specificata
nellart. 19 e nell'accordo quadro per il pubblico impiego
siglato dallARAN e dalle OO.SS.
- Formazione -
La formazione dei lavoratori (art.
22) concerne tre diverse categorie, quella dei lavoratori,
quella degli addetti allemergenza (antincendio, pronto
soccorso ed evacuazione) e quella dei R.L.S.
Lobbligo di assicurare la formazione è a carico del datore
di lavoro e la sua inadempienza è sanzionata (art. 89).
Esiste, tuttavia, anche un obbligo del lavoratore a non sottrarsi
alla formazione (senza giustificato motivo). Anche per il
lavoratore linadempienza è sanzionata (art. 93).
In generale la formazione dei lavoratori deve essere data tenendo
conto dellambiente di lavoro e delle mansioni svolte e deve
avvenire al momento dellassunzione, del trasferimento o cambiamento
di mansioni, dellintroduzione di nuove tecnologie o
attrezzature di lavoro, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
La formazione deve essere effettuata tenendo conto in particolare
della valutazione dei rischi, effettuata preliminarmente alla
redazione del documento della sicurezza.
Gli addetti allemergenza devono essere adeguatamente
formati, previa consultazione del R.L.S., tenuto conto delle
dimensioni e dei rischi dellazienda (unità produttiva).
Il R.L.S., per il ruolo particolarmente delicato che ricopre,
deve ricevere una formazione particolare.
Egli sarà difatti consultato per la valutazione del rischio,
così come per la formazione degli addetti allemergenza;
potrà richiedere documentazioni inerenti il problema della
sicurezza nei luoghi di lavoro ed accedere in essi.
La formazione del R.L.S., oltre che dallart. 19, è disciplinata dallaccordo quadro per il pubblico impiego
siglato da ARAN e OO.SS., nel quale sono definiti, fa
laltro, i contenuti minimi della formazione stessa e le ore
di permesso retribuito cui ha diritto il R.L.S.
Con decreto dei Ministri della
Sanità e del Lavoro sono stati stabiliti i contenuti minimi
di formazione per le categorie anzidette.
La funzione di orientamento e promozione delle attività
formative sono svolte dagli organismi paritetici
territoriali.
In considerazione della composizione di questi ultimi e del fatto
che nel comparto stato ancora non sono stati individuati,
potrebbe essere utile che le funzione degli organismi stessi
fosse surrogata, nel nostro Ministero, da apposita commissione
bilaterale già costituite con decreto del Direttore Generale
degli AA. GG. e Personale.
LA LEGISLAZIONE PRECEDENTE:
Art. 4, comma b), dei D.P.R. 547/55 e 303/56.