Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIV. VII
CIRCOLARE N: 28/97
Igiene e sicurezza del lavoro
Agli Ispettorati Regionali
e Provinciali del Lavoro
Alle Regioni - Assessorati alla Sanità
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e, p.c. Al Ministero della Sanità
Al Ministero dell'Industria
Al Ministero dell'Interno
Al Dipartimento della Funzione
Pubblica e Affari Regionali
Al Ministero della Difesa
Al Ministero dei Trasporti
Oggetto:Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e
successive modifiche - Direttive applicative
Individuazione datore di lavoro nei condomini
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'art. 1 comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore pro-tempore.
Trasferimento di sede
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, successivamente all'assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi e di compilazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, trasferisca la propria attività in altra sede, llo stesso è tenuto ad aggirnare la valutazione dei rischi ed il documento pertinente, in analogia a quanto previsto dal comma 7 del citato art. 4, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti, in particolare per quanto riguarda l'ambiente di lavoro.
Subappalto nei traporti
Nel caso in cui un'azienda di trasporto subappalti ad imprese minori , i cosidetti "padroncini", l'esecuzione di servizi di trasporto, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 7 (contratto di appalto o contratto d'opera), in quanto tale articolo disciplina unicamente l'ipotesi dell'affidamento a terzi di lavori da realizare all'interno dell'azinda o unità produttiva.
Tenuta del registro infortuni
L'art. 4 comma 5 lett.o) prevede per il datore di lavoro la
tenuta di un registro infortuni "nel quale siano annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro". Il decreto del
Ministro del lavoro del 5.12.96 ha modificato unicamente la
nota esplicativa all'allegato B del decreto ministeriale
12.9.1958 relativo al modello di registro precisando che l'obbligo
di registrzione sussiste quando l'infortunio comporta
"l'assenza di almeno un giorno escluso quello
dell'evento". L'ampliamento delle registrazioni (da 3 giorni
a 1 giorno) è finalizzato unicamente ala raccota di dati
statistici utili ai fini prevenzionistici.
La nuova disposizione ha mutato solo per tale aspetto i contenuti
dell'art.403 del DPR n.547/55.
In relazione a quanto sopra conservano la loro validità le
motivazioni della circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 che, in
riferimento all'obbligo di conservazione del registro sul luogo
di lavoro, ha fornito indicazioni applicative in ordine ad alcune
fattispecie.
In particolare la circolare ha chiarito che, nel caso di
attività di breve durata, caratterizzata da mobilità o svolta
in sedi con pochi lavoratori e priva di adeguata e priva di
adeguata attrezzatura amministrativa, l'obbligo in questione si
ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in questione
sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali
attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.
La verifica concreta di tale situazione è ovviamente rimessa
all'apprezzamento dell'organo di vigilanza.
Assoggettabilità alla normativa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro delle imprese individuali il cui titolare si avvale di collaboratori familiari
Nell'ipotesi di un'impresa artigiana costituita in forma individuale, la tutela antinfortunistica e di igiene va apprestata obbligatoriamente nel caso in cui i collaboratori familiari prestino la loro attività in maniera continuativa e sotto la direzione di fatto de titolare.
Nella ipotesi invece in cui tale subordinazione di fatto non sussista e il familiare esplichi saltuariamente la propria attività per motivi di affezione gratuitamente ed in veste di alter ego del titolare, la tutela non va apprestata.
IL MINISTRO
FEDERICA ROSSI GASPARRINI