STATUTO DEI LAVORATORI

art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la
elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
La salvaguardia della salute e la sicurezza sul lavoro è stata una delle rivendicazioni sindacali di maggior rilievo del periodo che va dalla fine degli anni ’60 ai primi anni ’70.
L’obiettivo era quello di esercitare una forma di controllo sull’impianto di prevenzione adottato dalle aziende allo scopo di tutelare in maniera efficace le condizioni di salute e di sicurezza sul posto di lavoro.
La novità dell’art. 9, rispetto a quanto sancito dall’art. 2087 del codice civile, e, ancor prima, dall’art. 32 della Costituzione risiede nella connotazione collettiva delle rivendicazioni dei lavoratori.
Non è più il singolo lavoratore ad essere tutelato e ad essere depositario di diritti specifici inerenti la sua salute e sicurezza, bensì un gruppo omogeneo di lavoratori i quali, anche attraverso la contrattazione collettiva, sono riusciti, in diversi a rendere attuativo il principio del controllo sull’insieme della organizzazione del lavoro in funzione della prevenzione e della sicurezza, anche attraverso un proprio rappresentante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro).
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 32 della Costituzione
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.