I TEMI PRINCIPALI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626

6. Informazione e formazione dei lavoratori

- Informazione -

La legislazione precedente già comportava un impegno del datore di lavoro a svolgere una attività informativa e formativa che mettesse in grado il lavoratore di conoscere e quindi evitare i pericoli per la sua salute nell’ambito dell’attività lavorativa.
Con la 626 questo obbligo del datore di lavoro viene puntualizzato maggiormente e, per quanto riguarda la formazione, definito nello specifico.
Soltanto mettendo il lavoratore in condizione di conoscere tutte le possibili situazioni di pericolo connesse alla sua attività lavorativa si può iniziare a costruire quel sistema partecipativo, cui ripetutamente abbiamo fatto cenno e quindi a coinvolgere ciascun lavoratore nel complesso meccanismo della prevenzione degli infortuni.
In questa prospettiva si comprende come soltanto attraverso una attenta valutazione dei rischi nel luogo di lavoro si possa calibrare un efficace intervento informativo e formativo.
L'informazione dei lavoratori deve essere data dal S.P.P. tenendo conto del complesso delle figure che partecipano alla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle procedure che la caratterizzano: dai servizi di emergenza (pronto soccorso, antincendio, evacuazione) alle figure del R.S.P.P. e del R.L.S.
In ogni caso deve essere data su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione alla attività complessiva dell’azienda;

b) le misure di prevenzione e protezione adottate;

c) i rischi specifici ai quali è esposto in relazione alla attività svolta, alle normative sulla sicurezza vigenti ed alle disposizioni aziendali in materia.

Con la nuova normativa l’informazione deve essere calibrata sul lavoratore, al luogo di lavoro nel quale opera ed al tipo di lavoro che svolge.
Deve inoltre essere ripetuta ogni qual volta si verifichino dei cambiamenti significativi dell’assetto lavorativo dell’azienda.
Altro aspetto importante è anche l’obbligo del datore di lavoro di fornire, alle ditte appaltatrici, le informazioni sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro nel quale andranno ad operare.
In particolare, l’informazione per il R.L.S. è specificata nell’art. 19 e nell'accordo quadro per il pubblico impiego siglato dall’ARAN e dalle OO.SS.

- Formazione -

La formazione dei lavoratori (art. 22) concerne tre diverse categorie, quella dei lavoratori, quella degli addetti all’emergenza (antincendio, pronto soccorso ed evacuazione) e quella dei R.L.S.
L’obbligo di assicurare la formazione è a carico del datore di lavoro e la sua inadempienza è sanzionata (art. 89).
Esiste, tuttavia, anche un obbligo del lavoratore a non sottrarsi alla formazione (senza giustificato motivo). Anche per il lavoratore l’inadempienza è sanzionata (art. 93).
In generale la formazione dei lavoratori deve essere data tenendo conto dell’ambiente di lavoro e delle mansioni svolte e deve avvenire al momento dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove tecnologie o attrezzature di lavoro, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
La formazione deve essere effettuata tenendo conto in particolare della valutazione dei rischi, effettuata preliminarmente alla redazione del documento della sicurezza.
Gli addetti all’emergenza devono essere adeguatamente formati, previa consultazione del R.L.S., tenuto conto delle dimensioni e dei rischi dell’azienda (unità produttiva).
Il R.L.S., per il ruolo particolarmente delicato che ricopre, deve ricevere una formazione particolare.
Egli sarà difatti consultato per la valutazione del rischio, così come per la formazione degli addetti all’emergenza; potrà richiedere documentazioni inerenti il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro ed accedere in essi.
La formazione del R.L.S., oltre che dall’art. 19, è disciplinata dall’accordo quadro per il pubblico impiego siglato da ARAN e OO.SS., nel quale sono definiti, fa l’altro, i contenuti minimi della formazione stessa e le ore di permesso retribuito cui ha diritto il R.L.S.
Con decreto dei Ministri della Sanità e del Lavoro sono stati stabiliti i contenuti minimi di formazione per le categorie anzidette.
La funzione di orientamento e promozione delle attività formative sono svolte dagli organismi paritetici territoriali.
In considerazione della composizione di questi ultimi e del fatto che nel comparto stato ancora non sono stati individuati, potrebbe essere utile che le funzione degli organismi stessi fosse surrogata, nel nostro Ministero, da apposita commissione bilaterale già costituite con decreto del Direttore Generale degli AA. GG. e Personale.


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LA LEGISLAZIONE PRECEDENTE:
Art. 4, comma b), dei D.P.R. 547/55 e 303/56.