TITOLO VIII
Capo III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 86
Prevenzione e controllo
1. I lavoratori addetti alle attivitā per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. sanzioni sanzione
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive particolari per quei lavoratori per i
quali, anche per motivi sanitari inidividuali, si richiedono
misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono giā immuni all'agente biologico presente
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le
procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
sanzioni sanzione
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro. sanzione
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di
lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformtitā
all'art. 78. sanzione
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessitā di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attivitā che comporta rischio di esposizione a
particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonchč
sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.
Art. 87
Registri degli esposti degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attivitā comportanti uso di agenti
del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono
riportati, per ciascuno di essi, l'attivitā svolta, l'agente
utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. sanzioni
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui
al comma 1 e ne cura la tenuta di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. sanzioni
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del resistro di cui al comma 1
all'Istituto superiore di sanitā, all'Istituto Superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio, comunicando a essi, ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne fanni richiesta, le variazioni
intervenute;
b) comunica all'istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma
1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano
e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e
di rischio;
c) in caso di cessazione di attivitā dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanitā e all'organo di vigilanza
competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del
medesimo registro nonchč le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso si assunzione di lavoratori che hanno esercitato
attivitā che comportano rischio di esposizione allo stesso
agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonchč copia della
cartella sanitaria e di rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di
rischio, ed il rappresentante per la sicurezza i dati collettivi
anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
sanzioni
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio, sono conservate dal
datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dell'ISPESL
fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivitā che espone
ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali č noto che
possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo
a malattie con ricrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo č di
quaranta anni. sanzioni
5. La documentazione di cui ai precedenti commi č custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalitā di tenuta del registro di cui
al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischi sono
determinate con decreto del Ministro della sanitā e del lavoro e
della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva
permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
sanitā dati di sintesi relativi alla risultanza del registro di
cui al comma 1.
Art. 88
Registro dei casi di malattie e di decesso
1. Presso l'ISPESL č tenuto un registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonchč le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al
comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanitā e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono
determinati il modello e le modalitā di tenuta del registro di
cui al comma 1, nonchč le modalitā di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanitā fornisce alla commissione CE, su
richiesta, informazioni sull'utilizzazione dei dati del registro
di cui al comma 1.