G.U. n. 27 del 03.02.97
Decreto 16 gennaio 1997
Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione.
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale
e
il Ministro della Sanità
Visto l'art. 22, comma 7, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede
l'emanazione di un dereto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità per l'individuazione dei
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che
possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Decretano:
Art. 1
Formazione dei lavoratori
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere
commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono
riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché
i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia
di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in
relazione al ruolo partecipativo.
Art. 2
Formazione del rappresentante per la sicurezza
I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative,
procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei
lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di
trentadue ore fatte salve diverse determinazioni della
contrattazione collettiva.
Art. 3
Formazione dei datori di lavoro
I contenuti della formazione dei datore di lavoro che possono
svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e
la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le
aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli
infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici
ore.
Art. 4
Attestazione dell'avvenuta formazione
L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata
in azienda a cura del datore di lavoro.
Roma, 16 gennaio 1997
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Treu
Il Ministro della sanità
Bindi