TITOLO II
Art. 30
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché
ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità
produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi, e altri terreni facenti parte di una impresa
agricola o forestale, ma situati fuori dell'area edificata
dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le
prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono
specificate nell'allegato II. sanzioni sanzione
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. sanzioni sanzione
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le
porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e
i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da
lavoratori portatori di handicap. sanzioni sanzione
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono
essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. sanzioni sanzione
Art. 31
Requisiti di sicurezza e di salute
1. Ferme restando le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni
di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere
adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al
presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro
deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio
dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data
del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore
di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello
di sicurezza equivalente. sanzioni sanzione
4. Ove i vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure
alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al
presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio. sanzioni sanzione
Art. 32
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano
sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni
evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
sanzioni sanzione
Art. 33
Adeguamenti di norme
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art. 13. (Vie e uscite di emergenza)
- 1 Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli che consente alle
persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un
luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c)luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi
al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre
situazioni di emergenza.
c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta:
larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in
posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di
apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di
passaggio).
- 2 Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo
sicuro.
- 3 In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei
lavoratori.
- 4 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei
luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione
d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero
massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
- 5 Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima
di m. 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in
materia antincendio.
- 6 Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano
chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente
da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di
emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare
pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva
l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente
autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
- 7 Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a
chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità
competente.
- 8 Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è
vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le
saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale.
- 9 Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere
ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni
momento senza impedimenti.
- 10 Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti,
durevole e collocata in luoghi appropriati.
- 11 Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di
sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in
caso di guasto dell'impianto elettrico.
- 12 Gli edifici che sono costruiti o adattati
interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di
esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti
più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte
di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla
specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti
si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la
impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in
quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più
efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
- 13 Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli
stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.>>.
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art. 14. (Porte e portoni)
- 1 Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida
uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante
il lavoro.
- 2 Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli
di esplosione o specifici rischi di incendio e siano
adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più 5
lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere
apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m.
1,20.
- 3 Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la
seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano fino fino a 25, il locale deve essere dotato di
una porta avente larghezza minima di m. 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 1,20 che
si apre nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 1,20 e
di una porta avente larghezza minima di m. 0,80,
che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte
previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1
porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di
m. 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o
frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente
all'eccedenza rispetto a 100.
- 4 Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può
anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non
risulti inferiore.
- 5 Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di
m. 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per
cento). Alle porte per le quli è prevista una larghezza
minima di 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due
per cento).
- 6 Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui
all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
- 7 Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non
sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le
porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
- 8 Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente
alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei
pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere
sgombre in permanenza.
- 9 Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
- 10 Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
- 11 Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il
rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di
rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro
lo sfondamento.
- 12 Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
- 13 Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di
ricadere.
- 14 Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi
devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti
anche manualmente, salvoché la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
- 15 Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica
durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
- 16 Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono
poter essere aperte.
- 17 I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per
numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che
sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di
lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si
applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la
larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di
uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto
dalla concessione edilizia, ovvero dalla licenza di
abitabilità.>>.
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art. 8. (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti
e passaggi)
- 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e
banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in
modo tale che i pedoni possano utilizzarle facilmente in piena
sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i
lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione
non corrano alcun rischio.
- 2 Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per
persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli
utenti e sul tipo di impresa.
- 3 Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di
sicurezza sufficiente.
- 4 Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale.
- 5 Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo
esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
- 6 Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute d'oggetti,
tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i
lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
- 7 Devono essere prese misure appropriate per proteggere i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone pericolo.
- 8 Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile.
- 9 I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati
al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento
ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
- 10 I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolano la normale circolazione.
- 11 Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o
mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli
che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere
adeguatamente segnalati.>>.
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
<<Titolo II
Disposizioni particolari>>.
5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole <<da
destinarsi al lavoro nelle aziende>> è soppressa la parola
<<industriali>>.
6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art. 9. (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi)
- 1 Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali
sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in
quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di
aerazione.
- 2 Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso
deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto
deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è
necessario per la salute dei lavoratori.
- 3 Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
- 4 Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto
all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.>>.
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art. 11. (Temperatura dei locali)
- 1 La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori.
- 2 Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si
deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di
essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
- 3 La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e
dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla
destinazione specifica di questi locali.
- 4 Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere
tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro,
tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di
lavoro.
- 5 Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro
le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.>>.
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art. 10. (Illuminazione naturale ed artificiale dei
luoghi di lavoro)
- 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali
sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente
luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di
lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza,
la salute e il benessere dei lavoratori.
- 2 Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro delle vie
e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che
il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di
infortunio per i lavoratori.
- 3 I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di
sufficiente intensità.
- 4 Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone
condizioni di pulizia e di efficienza.>>.
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art. 7. (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari
dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di
carico)
- 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i
locali chiusi che non rispondonoalle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti
di un isolameneto termico sufficiente, tenuto conto del tipo di
impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti dei soffitti
tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni
adeguate di igiene.
- 2 I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
- 3 Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul
pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve
avere superfici unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per
avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e
scarico.
- 4 Quando il pavimento di posti di lavoro e di quelli di
passagio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in partenza
di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono fornite
di idonee calzature impermeabili.
- 5 Qualora non ostino particolari condizioni tecniche le pareti
dei locali devono essere a tinta chiara.
- 6 Le pareti trasparenti o traslucide, in particolari le
pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei
posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza
di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di
lavoro e dalle vie di cicolazione succitati in moda tale che i
lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè
rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui
vengono utilizzati i materiali di sicurezza fino all'altezza di 1
metro dal pavimento, tale altezza è elevata quanto ciò è necessario
in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora
esse vadano in frantumi.
- 7 Le finestre, i lucernari e i dispositivi di
ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati
dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono
essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i
lavoratori.
- 8 Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che
consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
- 9 L'accesso ai tetti costituiti da materiale non
sufficientemente resistente può essere autorizzato soltanto se
sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in
tutta sicurezza.
- 10 Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di
sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili ed accessibili.
- 11 Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
- 12 Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.
Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano
metri 25, 0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
- 13 Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possono cadere.
- 13.bis Le disposizioni di cui al comma 10,11,12,13 sono
altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul
terreno dell'impresa, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè
alle banchine di carico>>.
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14 (Locali di riposo)
- 1 Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente
a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono
poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
- 2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il
personale lavora in uffici o in analoghi locali che offrono
equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
- 3 I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed
essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienali in
funzione del numero dei lavoratori.
- 4 Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per
la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- 5 Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere
messi a disposizione del personale altri locali affinchè questi
possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in
cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti
locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione
dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- 6 L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di
lavorare stando a sedere ogni qual volta ciò non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro.
- 7 Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilità di riposarsi in posizione distesa ed in condizioni
appropriate>>.
11. L'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica
19.3.1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art. 40 (spogliatoi e armadi per il vestiario)
- 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere
messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono
indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di
salute o di decenza non si può chiedere loro di cambiarsi in
altri locali.
- 2 Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano
fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per
entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono
utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni
prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
- 3 I locali destinati a spogliatoi devono avere una capacità
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro
aereati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda e muniti di sedili.
- 4 Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
- 5 Qualora di lavoratori svolgano attività insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonchè quelle dove
si usano sostanze venifiche, corrosive od infettanti o comunque
pericolose, gli armadi degli indumenti di lavoro devono essere
separati da quelli per gli indumenti privati.
- 6 Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve
poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter
riporre i propri indumenti>>.
12. Gli artt. 37 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica
19.3.1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
<<Art. 37. (Docce)
- 1 Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la
salubrità lo esigono.
- 2 Devono essere previsti i locali per docce separati per uomini
e donne o un'unitilizzazione separata degli stessi. Le docce e
gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare fra loro.
- 3 I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci o in
condizioni appropriate di igiene.
- 4 Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Art. 39.
(Gabinetti e lavabi)
- 1 I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti
di lavoro, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di
lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
- 2 Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;
quando ciò sia possibile a causa di vincoli urbanistici ed
archittettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso
diverso, in numero non superiore a dieci è ammessa una
utilizzazione separata degli stessi>>.
13. L'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica
27.4.1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di
lavoro esterni)
- 1 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in
dipendenza dell'attività lavorativa.
- 2 Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
- 3 I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o
impianti all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante
la loro attività devono essere concepiti in modo tale che la
circolazione dei pedoni può avvenire in modo sicuro.
- 4 Le disposizioni di cui all'art. 8, commi
1,2,3,4,5,6,7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazioni che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
- 5 Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo
di cui all'art. 8, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8, si applicano per
analogia ai luoghi di lavoro esterni.
- 6 I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è
sufficiente.
- 7 Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto,
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente
possibile in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario,
contro la caduta di oggetti;
b) non esposti a livelli sonorici nocivi o ad agenti esterni
nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere>>.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore
tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.