IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 30 maggio 1997, n. 73/97.
Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994.
Alle Direzioni regionali e provinciali del
lavoro
Alle regioni - assessorati alla sanità
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e, per conoscenza:
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'industria
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione pubblica e affari generali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti
Si fa seguito alla circolare n. 41/97 per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996.
Applicabilità delle disposizioni transitorie dell'art. 19 ai cosiddetti direttori del lavori.
In linea di principio è da tener presente che, ai sensi
dell'art. 1662 del codice civile, i direttori del lavori
svolgono, per conto dei committenti, la funzione di verifica
dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera ai fini
dell'applicazione da parte degli appaltatori delle clausole
contrattuali e delle regole d'arte. Poichè nei contratti
d'appalto viene concordato espressamente anche il rispetto da
parte delle ditte appaltatrici delle norme di sicurezza vigenti
nell'ordinamento giuridico oltre che delle regole dell'arte, i
direttori dei lavori in grado di dimostrare di aver svolto tale
funzione, per almeno quattro anni, alla data del 24 marzo 1997,
usufruiscono della norma transitoria di cui all'art. 19 del decreto
in oggetto e, quindi, possono beneficiare della riduzione a
sessanta ore della durata del corso di formazione di cui all'art.
10, comma 2.
Trasmissione dei piani di sicurezza e di coordinamento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), in fase di
progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della
richiesta di presentazione dell'offerta, il coordinatore per la
progettazione ha l'obbligo di redigere i piani di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 12 o il piano generale di sicurezza di
cui all'art. 12 o il piano generale di sicurezza di cui all'art.
13. Poichè tale obbligo individua precisamente la presentazione
delle offerte come fase successiva alla redazione dei piani di sicurezza
di cui agli articoli 12 e 13, ne deriva che tali piani di
sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente, a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione
dei lavori.
Articoli 9 e 22
Gli articoli 9 e 22 stabiliscono, rispettivamente obblighi e sanzioni a carico dei datori di lavoro appaltatori. In virtù del "principio di specialità", affermato in via generale in giurisprudenza, e in assenza di una precisa previsione di non delegabilità, tali obblighi e le relative sanzioni sono riferite anche ai dirigenti, qualora siano state loro delegate precise attribuzioni e competenze al riguardo.
Articolo 3, comma 3, lettera a)
La lettera a) dell'art. 3, comma 3, individua uno dei casi in
cui il committente è obbligato a nominare il coordinatore per la
progettazione; in particolare individua il caso "dei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche
non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è superiore
a cento uomini/giorni".
Al riguardo, va precisato che la locuzione "anche non
contemporanea" è un inciso che si riferisce alla
"presenza di più imprese" e, non un ulteriore
fattispecie che si aggiungerebbe alla "presenza di più
imprese" a prescindere dai cento uomini/giorni.
Tale ultima ipotesi è stata prospettata come possibile a causa
della mancanza di una virgola dopo la parola
"contemporanea".
Al contrario, l'interpretazione diramata con la presente
circolare, secondo cui la locuzione "anche non
contemporanea" è un semplice inciso di specificazione
riferito alla presenza di più imprese, è suffragata anche dalla
considerazione che ciascuna lettera del richiamato comma 3
contempla un'unica ipotesi.
Articolo 11, comma 1, lettera a)
L'ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), si è
caratterizzata e si differenzia dall'ipotesi della lettera b) per
la modalità operativa del cantiere la quale prevede la presenza
contemporanea di più di venti lavoratori per tutti i trenta
giorni lavorativi; ciò in quanto la "e" congiunge e
non disgiunge le due fattispecie di trenta giorni lavorativi e di
venti lavoratori. Infatti nell'altra ipotesi di cantieri la cui entità
presunta è di cinquecento uomini/giorni non è previsto un
numero minimo di lavoratori contemporaneamente presenti nel
cantiere stesso.
Si fa seguito alla circolare n. 28/97 per fornire ulteriori
chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modifiche .
Movimentazione manuale dei carichi - art. 48, comma 2 e allegato VI.
L'art. 48 , comma 2, stabilisce l'obbligo per il datore di
lavoro di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per
ridurre il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei
carichi, tenendo conto degli elementi forniti dall'allegato VI.
Tale allegato prevede, in particolare, i casi in cui la
movimentazione manuale può comportare i rischi, tra l'altro, di
lesioni dorso-lombari.
Tra questi casi è previsto quello dei carichi "troppo
pesanti" esplicitati con l'indicazione numerica di 30 Kg.
Appare evidente che tale riferimento non introduce un divieto di
movimentazione manuale dei carichi superiori a 30 kg, bensì,
semplicemente, una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro
deve adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati per
ridurre i rischi di lesione dorso-lombare e deve sottoporre i
lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16.
Registro infortuni.
Con circolare n. 28/97 è stato chiarito che anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/1994 la circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 conserva validità in riferimento alle modalità di tenuta del registro infortuni. Pertanto rimane valido, come già affermato in detta circolare, che "nel caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese che provvedono alla installazioni di impianti o le imprese stradali, i cui lavori comprendono territori di più provincie limitrofe ed altri casi del genere, il registro potrà essere tenuto nella sede dell'azienda ancorchè questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori".
Servizio di prevenzione e protezione - individuazione del responsabile - art. 8.
In merito all'individuazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, in particolare per
quanto attiene alle fattispecie previste dal comma 5
dell'articolo stesso, si precisa quanto segue.
Nelle ipotesi di più unità produttive, tutte afferenti ad una
unica azienda centrale, il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione può essere individuato, per dette
unità produttive, nel responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dell'azienda centrale.
A maggior ragione, tale principio trova attuazione nell'ipotesi
di distaccamenti territoriali afferenti ad un'unica azienda.
p. Il Ministro:GASPARRINI