TITOLO VII
Capo III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69
Accertamenti sanitari
e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art.63
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria. sanzioni sanzione
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati. sanzioni sanzione
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il
medico competente ne informa il datore di lavoro. sanzione
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il
datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; sanzione
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia
delle misure adottate. sanzioni
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti,
con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa.
Art. 70
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un
registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto,
il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è
istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta
per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. sanzioni
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo
di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3
anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta,
le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia
del registro di cui al comma 1;
c) comunica all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art.
69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto Superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie
e di rischio;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il
registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo
di vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle
sanitarie e di rischio;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attività con esposizione al medesimo agente, richiede
all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di
rischio e al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi
anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
sanzioni
3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività
che espone ad agenti cancerogeni. sanzioni
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al
comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati
con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente.
6. L'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
trasmette annualmente al ministero della Sanità dati di sintesi
relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 71
Registrazione dei tumori
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o
privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate
da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono
all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica
e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un
archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente,
sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in
funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la
raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione,nonché le modalità di registrazione di cui al
comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla
Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del
registro di cui al comma 1.
Art. 72
Adeguamenti normativi
1. Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è
attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45:
<<Può provocare il cancro>> o la menzione R 49:
<<Può provocare il cancro per inalazione>>, il
datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e
la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente
l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e
specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni.