MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 29 agosto 1995, N. P 1564/4146. ( G.U. - Serie generale n. 234 del 6 ottobre 1995)
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti.
Al comandante delle scuole centrali antincendi.
Al direttore del centro studi ed esperienze antincendi.
Agli ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi.
Agli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco.
Ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
PREMESSA.
Sono pervenute a questa Direzione numerose richieste di
chiarimenti riguardanti questioni interpretative o applicative
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento
della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per
quanto attiene gli adempimenti relativi alla prevenzione e
protezione incendi.
Preliminarmente occorre rammentare che il decreto legislativo non
comporta modifiche alla precedente normativa sulla sicurezza
antincendio, in quanto è soprattutto mirato ad una diversa impostazione
del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul
lavoro.
Le innovazioni tendono infatti ad istituire nell'azienda un
sistema di gestione permanente ed organico diretto alla
individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei
fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori,
mediante:
la programmazione delle attività di prevenzione in coerenza a
principi e misure predeterminati;
la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti;
l'organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione, i
cui compiti possono essere svolti in alcuni casi direttamente dal
datore di lavoro e del quale devono far parte i lavoratori
incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze.
La legislazione precedente, in materia di sicurezza antincendio
rimane, pertanto in vigore quale riferimento obbligatorio per
l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.
Nel richiamare l'attenzione circa l'emanazione da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di apposita
circolare di indirizzo sull'applicazione del decreto legislativo
n. 626/1994 (circolare n. 102/95 del 7 agosto 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 21 agosto 1995), si forniscono
di seguito chiarimenti sui principali adempimenti previsti dal
decreto legislativo in materia di sicurezza antincendio, nelle
more dell'emanazione dei decreti applicativi di cui all'art. 13
del decreto medesimo.
A) Valutazione del rischio di incendio.
La prevenzione incendi viene definita dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, materia di rilevanza
interdisciplinare che studia ed attua misure, provvedimenti, accorgimenti
e modi di azione intesi a ridurre la probabilità dell'insorgenza
di un incendio e a limitarne le conseguenze.
La valutazione del rischio in incendio costituisce strumento
fondamentale per il conseguimento delle finalità di cui sopra e
l'esito di detta valutazione, unitamente al piano
organizzativo-gestionale cui al successivo punto B), costituisce
parte specifica del documento di cui all'art. 4 comma 2, del decreto
legislativo.
AI) Criteri per procedere alla valutazione del rischio di
incendio.
Premesso che restano nella sfera delle autonome determinazioni
del datore di lavoro l'individuazione e l'adozione dei criteri di
impostazione ed attuazione della valutazione dei rischi - della
quale è chiamato a rispondere in prima persona - si ritiene di
fornire le seguenti indicazioni sui criteri per procedere alla
valutazione dei rischi di incendio.
a)Identificazione dei pericoli.
Nell'ambiente di lavoro preso in esame, vanno identificati tutti
quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno in
caso di incendio, quali:
materiali combustibili ed infiammabili;
sorgenti di ignizione;
lavorazioni pericolose;
carenze costruttive ed impiantistiche;
carenze organizzativo-gestionali.
b) Identificazione delle persone esposte.
Dopo aver identificato i fattori che presentano il potenziale di
causare un danno in caso di incendio, occorre considerare il
rischio a cui sono esposte le persone presenti nel luogo di
lavoro, con particolare attenzione a coloro che sono esposti a
rischi particolari, in quanto trattasi di lavoratori per i quali,
rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un
medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause
soggettive dipendenti dai lavoratori stessi, quali ad esempio:
neo-assunti;
portatori di handicap;
lavoratori delle ditte esterne occasionalmente presenti.
c) Eliminazione o riduzione dei rischi.
Dopo aver identificato tutte le persone esposte a rischio,
occorre stabilire per ciascun fattore di rischio, se esso può
essere:
eliminato;
ridotto o sostituito con alternative più sicure;
oppure se occorre adottare ulteriori misure di sicurezza
antincendio.
In tale fase, al fine di stabilire il livello di riduzione di
ciascuno dei rischi presenti, nonché confermare le misure già
in atto o in via di adozione, occorre tenere presente;
le norme cogenti (leggi, regolamenti, decreti);
circolari ed indicazioni della pubblica amministrazione, ed in
mancanza dei suddetti riferimenti:
norme di buona tecnica;
istruzioni dei progettisti ed installatori;
indicazioni del servizio di prevenzione e protezione;
indicazioni dei lavoratori;
indicazioni di fonti pubbliche internazionali;
indicazioni di consulenti.
d) Stima del livello di rischio.
Avendo identificato i fattori di rischio e le persone esposte,
eliminata o ridotta la probabilità di accadimento di incendi e
le conseguenze, in conformità alla vigente normativa o in sua
assenza nella misura del possibile, si può stimare il livello di
rischio di incendio del luogo di lavoro ( rischio residuo), e
quindi predisporre un programma organizzativo-gestionale per il
controllo ed il miglioramento della sicurezza posta in essere.
A2) Finalità della valutazione del rischio di incendio.
Il procedimento della valutazione dei rischi di incendio,
costituisce efficace strumento per:
ridurre la probabilità che possa insorgere un incendio;
limitarne le conseguenze;
consentire l'evacuazione dal luogo di lavoro in condizioni di
sicurezza;
garantire l'intervento dei soccorritori,
mediante l'attuazione, il controllo e il miglioramento delle
seguenti principali misure:
a) predisporre vie di esodo sicure, chiaramente segnalate e
libere da ogni ostacolo;
b) assicurare la stabilità dell'edificio in caso di incendio,
almeno per il tempo necessario per evacuare le persone presenti e
consentire l'intervento dei soccorritori;
c) prevedere un'adeguata compartimentazione degli ambienti di
lavoro in relazione ai fattori di rischio;
d) limitare la presenza o l'uso di sostanze altamente
infiammabili;
e) realizzare a regola d'arte gli impianti tecnici, curandone la
periodica manutenzione;
f) installare apparecchiature di lavoro tecnologicamente sicure;
g) installare ed assicurare la funzionalità di adeguati sistemi
di rilevazione ed allarme in caso di incendio;
h) installare ed assicurare il funzionamento di apparecchiature
ed impianti di spegnimento;
i) affiggere negli ambienti di lavoro le istruzioni e la
segnaletica di sicurezza ai fini antincendi;
l) predisporre un piano sulle procedure da adottare in caso di
incendio, verificandone periodicamente la sua attuazione;
m) assicurare una corretta tenuta degli ambienti di lavoro,
attraverso un costante controllo degli stessi al fine di
prevenire l'insorgenza di incendi;
n) assicurare una adeguata informazione e formazione del
personale sui rischi di incendi, sulle misure predisposte per
prevenirli e sulle procedure da attuare in caso di insorgenza di
incendi.
B) Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
A seguito della valutazione del rischio di incendio, occorre
precedere:
alla designazione degli addetti alla prevenzione incendi, alla
lotta antincendi e alla gestione delle emergenze nell'ambito del
servizio di prevenzione e protezione;
al programma per l'attuazione ed il controllo della misure di
sicurezza poste in atto, con particolare riguardo a:
1) misure per prevenire il verificarsi di un incendio e la sua
propagazione (divieti, precauzioni di esercizio, controlli);
2) controllo e manutenzione dei presidi antincendio;
3) procedure da attuare in caso di incendio;
4) informazione e formazione del personale.
B1) Misure di prevenzione.
Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione
del personale sui pericoli di incendio più comuni ed impartendo
al riguardo precisa disposizioni, con particolare riferimento a:
deposito e manipolazione di materiali infiammabili;
accumulo di rifiuti e scarti combustibili;
utilizzo di fiamme libere o di apparecchi generatori di calore;
utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche;
divieto di fumare;
lavori di ristrutturazione e manutenzione;
aree non frequentate.
Inoltre devono essere attuati regolari controlli per garantire:
la sicura tenuta degli ambienti;
la fruibilità delle vie di esodo;
la funzionalità delle porte resistenti al fuoco;
la visibilità della segnaletica di sicurezza;
la sicurezza degli impianti elettrici.
B2) Controllo e manutenzione dei presidi antincendio.
Le attrezzature mobili (estintori), gli impianti di spegnimento
manuali (naspi, idranti) ed automatici, gli impianti di
segnalazione ed allarme incendio, l'impianto di illuminazione ed
emergenza, gli impianti di evacuazione fumi, devono essere
oggetto di regolari controlli e di interventi di manutenzione, in
conformità a quanto previsto dalla normativa cogente e ove
mancante dalla normativa tecnica e dalle istruzioni dei
costruttori ed installatori.
B3) Procedure da attuare in caso di incendio.
A seguito della valutazione del rischio di incendio, deve essere
predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza per il
luogo di lavoro, che deve contenere tra l'altro nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di
incendio;
b) le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono
essere attuate dai lavoratori e da altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco
e per informarli al loro arrivo.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di
persone incaricate di sovraintendere e controllare l'attuazione
delle procedure previste.
I fattori da tenere presenti nella predisposizione del piano
sono:
le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle
vie di esodo;
i sistemi di allarme;
il numero di persone presenti e la loro ubicazione;
lavoratori esposti a rischi particolari (disabili, appaltatori,
ecc);
numero di incaricati al controllo dell'attuazione del piano e
all'assistenza nell'evacuazione;
livello di addestramento fornito al personale.
Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve
includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato a svolgere
specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio
(telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione,
personale di sorveglianza, ecc.);
b) i doveri del personale cui sono affidate particolari
responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti per assicurare che tutto il personale sia
informato ed addestrato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei
lavoratori esposti a rischi particolari;
e) specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) procedura di chiamata dei vigili del fuoco e di informazione
al loro arrivo e di assistenza durante l'intervento.
Per luoghi di lavoro di piccole dimensioni, il piano può
limitarsi a degli avvisi scritti comportamentali.
Per luoghi di lavoro, facenti capo a titolari diversi ed ubicati
nello stesso edificio, il piano deve essere elaborato in
collaborazione tra i vari occupanti.
Per i luoghi di lavoro di maggiori dimensioni o complessi, il
piano deve includere anche una planimetria nella quale siano
riportate:
le caratteristiche planovolumetriche del luogo di lavoro (
distribuzione e destinazione dei vari ambienti, vie di esodo);
attrezzature ed impianti di spegnimento (tipo, numero ed
ubicazione);
ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione
elettrica ( valvole di intercettazione delle adduzioni idriche,
di gas e fluidi combustibili).
B4) Informazione e formazione.
Ogni lavoratore deve conoscere come prevenire un incendio e le
azioni da adottare a seguito di un incendio.
E' un obbligo del datore di lavoro fornire al personale una
adeguata informazione al riguardo.
Obblighi informativi
(Art. 21 del decreto legislativo n.626/1994)
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore
riceva un adeguata informazione su:
a) rischi di incendio legati all' attività svolta nell'impresa;
b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e protezione incendi adottate in
azienda;
d) ubicazione delle vie di esodo e di uscite;
e) procedure da adottare in caso di incendio, e in particolare:
azioni da attuare quando si scopre un incendio;
come azionare un allarme;
azioni da attuare quando si sente un allarme;
procedure di evacuazione fino al punto di raccolta;
modalità di chiamata dei vigili del fuoco;
f) i nominativi dei lavoratori dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio,
evacuazione e pronto soccorso;
g) la figura del responsabile del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
Il servizio di prevenzione e protezione è istituzionalmente
preposto all'attività di informazione ( art.9, comma 1, lettera
f).
Obblighi formativi
( Art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994)
Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun
dipendente riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di sicurezza antincendio, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Il personale incaricato di svolgere incarichi di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avere
una specifica formazione.
La formazione deve includere, possibilmente, delle esercitazioni
pratiche sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di
protezione individuale.
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, quel personale
che in relazione ai rischi di incendio correlati al posto di
lavoro o in relazione alle mansioni svolte, necessita di una
formazione particolare:
addetti alle cucine;
addetti ai lavori di manutenzione;
addetti alla ricezione;
telefonisti;
personale che manipola materiali infiammabili o utilizza
attrezzature a fiamma libera;
capi ufficio, capi reparto;
addetti alla sorveglianza, custodi;
personale della squadra antincendio aziendale:
Esercitazioni antincendio
In aggiunta alla formazione, il, personale deve partecipare
periodicamente (almeno una volta l'anno) ad una esercitazione
antincendio permettere in pratica le procedure di evacuazione.
Dove vi sono vie di esodo alternative, l' esercitazione deve
basarsi sul presupposto che una di esse non possa essere
utilizzata a causa di un incendio;
l'esercitazione deve essere condotta nella maniera più
realistica possibile, senza mettere in pericolo i partecipanti;
L'esercitazione ha inizio nel momento in cui viene fatto scattare
l'allarme e si conclude una volta raggiunto il punto di raccolta
e fatto l'appello dei partecipanti;
Nei piccoli luoghi di lavoro, tale esercitazione deve
semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:
percorrere le vie di esodo;
identificare le porte resistenti al fuoco
identificare l'ubicazione dei dispositivi per dare l'allarme;
identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
Istruzioni antincendio
Nella gran parte dei luoghi di lavoro, il sistema più semplice
ed immediato per fornire ai lavoratori informazioni ed istruzioni
antincendio è attraverso degli avvisi scritti riportanti le
azioni essenziali che devono essere attuate in caso che si scopra
un incendio, quando si sente un allarme, nonché specifiche
misure comportamentali.
***
In conclusione, quanto sopra riportato, oltre a fornire
chiarimenti sui principali adempimenti introdotti dal decreto
legislativo in materia di sicurezza antincendi, intende
costituire una prima linea guida, anche se non esaustiva, che
consenta ai comandi provinciali dei vigili del fuoco di fornire
ai soggetti interessati informazioni e suggerimenti operativi per
attuare quanto previsto dal decreto medesimo.
Con successive disposizioni verranno impartite specifiche
direttive sugli adempimenti che il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco dovrà porre in essere con riferimento agli art. 23 e 24
del decreto legislativo n. 626/1994.