Capo III
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE
DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5,
lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza; sanzioni
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a); sanzioni sanzione
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti
ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed
i comportamenti da adottare; sanzioni sanzione
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affichè i lavoratori possano, in caso di pericolo
grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente
il luogo di lavoro; sanzioni sanzione
e) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e nella
impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi
tecnici disponibili. sanzioni sanzione
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il
datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero
dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione.sanzione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato. sanzioni sanzione
Art. 13
Prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto previsto dal decretro del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di
attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a
limitare le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio di cui all'art. 12 compresi i requisiti
del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è
adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 14
Diritti dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e
che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro
ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno
e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che
non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15
Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensione dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i
provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati. sanzioni sanzione
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione
sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al
numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e
il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni vigenti in materia.