Capo VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta
dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché,
per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro,
per attività lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale
competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizione vigenti agli uffici
di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali
ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori
a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le
Forze armate e per le Forze di Polizia; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche
per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della
giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze
armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
Art. 24
Informazione, consulenza, assistenza
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore
estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle
miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
gli enti di patronato svolgono attività di informazione,
consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese
artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25
Coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26
Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art. 393. (Costituzione della Commissione).
- 1 Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è
presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o
dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di
lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro,
laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in
chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) il Direttore generale competente del Ministero della
sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri:
industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti;
risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati
dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale
protezione ambiente; Istituto italiano di medicina
sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e
media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei
dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
- 2 Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro
supplente.
- 3 All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione
e la funzione.
- 4 La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui
al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione
delle associazioni professionali, delle università e degli enti
di ricerca, in relazione alle materie trattate.
- 5 Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
- 6 I componenti della commissione consultiva permanente ed i
segretari sono nominati con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti
e durano in carica tre anni. Ai predetti componenti, per
le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di
presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni>>.
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art. 394 (Compiti della commissione).
- 1 La commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia
sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una
relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e per il perfezionamento
della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre
disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori, nonchè per il coordinamento degli organi
preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali
sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei
luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente
tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello
nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art.
48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art.
8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni
impartite dagli Ispettori del lavoro nell'esercizio della
vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente
elevati, individuati ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g),
n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità
di cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle
regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del
lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
- 2 La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa
pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti
ed ai presidenti delle regioni.
- 3 La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può
chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi>>.
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.
Art. 27
Comitati regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su
proposta dei Ministri del lavoro edella previdenza sociale e
della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono individuati critreri generali relativi all'individuazione di
organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro al fine di realiizzare uniformità di interventi
ed il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i
pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28
Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministeri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea
per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura
strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in
relazione al progresso tecnologico.