TITOLO IX

Art. 89
Contravvenzioni commesse
dai datori di lavoro e dai dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n), q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d), e), e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d), g)e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4 lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m), p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b), c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e), f); 49, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o) e 8; 8, comma 11; 70, commi 2 e 3; 87,commi 3 e 4.

Art. 90
Contravvenzioni commesse dai preposti

1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n), q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3 e 4, lettere a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i), m); 7, commi 1, lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a), c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e), f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4.

Art. 91
Contravvenzioni commesse dai progettisti,
dai fabbricanti e dagli installatori

1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammendada lire seicentomila a lire due milioni.

Art. 92
Contravvenzioni commesse dal medico competente

1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3.

Art. 93
Contravvenzioni commesse dai lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, commi 1 e 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.

 

 

 

Art. 94
Violazioni amministrative

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

 
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