Capo VIII
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 29
Statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali
1. L' INAIL e l'SPESL si forniscono reciprocamente i dati
relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con
strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di
servizio per assicurare necessario coordinamento in relazione a
quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, nonchč per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni
normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortuni durante
l'attivitą lavorativa sono individuati nelle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di
infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza
e gravitą e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro della sanitą, sentita la commissione consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di
quelli a cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie
professionali nonchč ad altre materie e forme patologiche
eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanitą, sentita la commissione consultiva permanente,
sulla base delle norme di buona tecnica.