DECRETO 16 gennaio 1997
Definizione dei casi di riduzione della frequenza della
visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 4, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, il quale prevede che per le piccole e medie aziende possano essere definiti i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modifichino le situazioni di rischio;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Decretano:
Art. 1
Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994, così come integrato dal decreto legislativo n. 242/1996, è ridotto ad una volta l'anno l'obbligo della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modifichino le situazioni di rischio.
Art. 2
Per le aziende di cui ai punti 1,2 e 3 dell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, con numero di addetti oltre i limiti di cui all'art. 1 e fino a 200, la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente prevista dall'art. 17, comma 1, lettera h), può essere ridotta ad una volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la precedente dichiarazione.
Roma, 16 gennaio 1997
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI
Il Ministro della Sanità
BINDI