TITOLO VII
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 62
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un
agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare
sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una
sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in
cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente
cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la produzione
o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema
chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile.
sanzioni sanzione
Art. 63
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti
cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento
di cui all'art. 4, comma 2. sanzione
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli
stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento,
anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma
polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e
protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative. sanzioni sanzione
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con
i seguenti dati: sanzione
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui
all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o
sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuali utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati
come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui
al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata. sanzione
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di
cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma
3.
Art. 64
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguato,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi
di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni
e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma
fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono
accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando
le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
<<vietato fumare>>, ed accessibili soltanto ai lavoratori
che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o
con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi è emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve
avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5,
lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di
un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare
l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile
o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti concerogeni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni, avvengono in condizioni di
sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici
etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure
protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i
quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente
elevati.
sanzioni sanzione
Art. 65
Misure igieniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
sanzioni sanzione
2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di
lavoro di cui all'art. 64, lettera b). sanzione
Art. 66
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego,
ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi e disposizioni individuali di protezione ed il
loro,corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
sanzioni sanzione
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. sanzioni
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale,
e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano
etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere
conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive modifiche ed integrazioni. sanzioni sanzione
Art. 67
Esposizione non prevedibile
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. sanzioni sanzione
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore
di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non
può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è
limitata al minimo strettamente necessario. sanzione sanzione
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e
riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze. sanzioni
Art. 68
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella
di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le
misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione
rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del rappresentante per la sicureza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle
suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori
addetti è in ogni caso ridotta al minimo, compatibilmente con le
necessità delle lavorazioni.
sanzioni sanzione