I TEMI PRINCIPALI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 626
7. Lattività di vigilanza
Lattività di vigilanza in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro è regolata dallart.
23 ed è prerogativa, non esclusiva, delle Unità Sanitarie
Locali (legge 833/78).
Altre organi istituzionali, difatti, svolgono i medesimi compiti,
anche se per ambiti più circoscritti.
1) Il Ministero del Lavoro, attraverso i suoi ispettori, conserva lattività di vigilanza sulle radiazioni ionizzanti e sugli impianti delle ferrovie dello stato e sullintera materia della sicurezza sul lavoro con le funzioni di polizia giudiziaria;
2) I Vigili del Fuoco, per quanto di propria competenza;
3) Il Ministero dellIndustria, per il settore minerario;
4) Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite agli uffici di sanità aerea e
marittima, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a
bordo di navi e aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale;
i servizi sanitari e tecnici istituite per le forze armate e di
polizia, competenti in particolare per le aree riservate ed
operative, dei quali può avvalersi anche lamministrazione
della giustizia mediante convenzioni con i rispettivi ministeri,
che potrà utilizzare anche i sevizi delle strutture
penitenziarie.
Considerato lintreccio di organi istituzionali e di
competenze in materia di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro, è
previsto un coordinamento su tutto il territorio nazionale della
attività di vigilanza (art.25).