MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 27 giugno 1996, n. 89. (G.U. serie generale n. 156 del 5 luglio 1996)
Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione.
Agli Ispettorati regionali e provinciali del
lavoro
Alle Regioni - Assessorati alla sanità
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e per conoscenza: Al Ministero della Sanità
Al Ministero dell'Industria
Al Ministero dell'Interno
Al Dipartimento della Funzione Pubblica e Affari Regionali
Al Ministero della Difesa
Al Ministero dei Trasporti
PREMESSA
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla
applicazione del decreto in oggetto in relazione alle modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 242/1996 vengono diramate
con la presente circolare le più urgenti indicazioni operative
al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova
disciplina.
1. Significato della locuzione <<aziende industriali con
più di 200 addetti>> esclusivamente ai fini della
decorrenza degli obblighi stabilita dall'art. 30, comma 3, del
decreto legislativo n. 242/1996. L'art. 30, comma 3, del decreto
legislativo n. 242/1996 ha stabilito che gli obblighi di cui
all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, decorrono dal 1° gennaio 1997
per tutte le aziende in generale, e dal 1° luglio 1996 per le
sole aziende elencate nell'art. 8, comma 5, lettere a), b), c),
d), e) ed f).
In particolare, per le aziende di cui alle lettere e) ed f) il
parametro della tipologia dell'azienda è stato integrato con
quello del requisito dimensionale, ossia con il riferimento alla
consistenza numerica degli addetti. Per cui, diventano rilevanti
ai fini dell'abbreviazione dei termini di decorrenza, le
<<aziende industriali>> nel caso in cui occupino più
di 200 addetti (lettera e), e le <<industrie
estrattive>> nel caso occupino più di 50 addetti (lettera
f).
Al riguardo, con riferimento ai quesiti pervenuti, sono necessari
due chiarimenti.
Il primo, relativo alle modalità di computo del numero degli
addetti, quando siano presenti nell'ambito dell'azienda, una o
più unità produttive, quali quelle definite dall'art. 2,
lettera i). In tale ipotesi, il parametro numerico deve essere
riferito direttamente a ciascuna delle unità produttive e non
all'azienda nel suo complesso. Di modo che, se un'azienda
industriale è costituita da due unità produttive, ciascuna con
meno di 200 addetti, la decorrenza dei termini, per entrambe le
unità produttive (e quindi per tutta l'azienda) è quella del
1° gennaio 1997. Analogamente, se le unità produttive hanno
differente consistenza numerica, avranno diverse decorrenze dei
termini.
Il secondo chiarimento è relativo al significato da attribuire
alla locuzione <<aziende industriali>>. Al riguardo,
si ritiene che per individuare quali tipi di aziende vadano
ricondotte all'interno della categoria <<aziende
industriali>>, si debba fare riferimento alla natura
produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali in
cui l'azienda sia eventualmente inserita a fini statistici,
assicurativi, previdenziali, contrattuali o ad altri fini di
vario genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura
sostanziale dell'attività in concreto svolta con l'aggettivo
<<industriali>> si è voluto escludere le aziende
agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le
attività dirette alla produzione di beni materiali, ossia
dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziare,
turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di
spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientranti
nella categoria <<aziende industriali>> e per esse
trova applicazione la decorrenza del 1° gennaio 1997, a
prescindere dalla consistenza degli addetti.
2. Decorrenza dei termini per l'adempimento degli obblighi di
prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto
soccorso, di cui agli art. 12 e 15 del decreto legislativo n.
626/1994 come modificato dal decreto legislativo n. 242/1996.
Gli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 626/1994, come
modificato dal decreto legislativo n. 626/1996 stabiliscono vari
obblighi in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori e pronto soccorso. A tali obblighi il datore deve
adempiere anche tenendo conto della specificità dei rischi
legati alle attività espletate, agli ambienti di lavoro e alle
modalità organizzative ed esecutive dei lavori. Per tale motivo,
sotto il profilo concettuale e metodologico, l'adempimento di
tali obblighi deve essere strettamente collegato alla valutazione
dei rischi in generale, di cui all'art. 4, comma 1, e, pertanto,
anche la decorrenza dei termini per l'adempimento di tali
obblighi deve essere quella stabilita per la valutazione dei
rischi, ossia 1° luglio 1996 e il 1° gennaio 1997.
D'ordine del Ministro
Il Sottosegretario di Stato
ROSSI GASPARRINI