IL DATORE DI LAVORO

L’individuazione del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione rimane uno dei problemi più spinosi e controversi del D.Lgs. 626/94.
La definizione che viene data nell’art. 2 recita testualmente:
Nelle pubbliche amministrazioni (...) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
In realtà, data la genericità della definizione, diventa assai difficoltoso stabilire automaticamente quali siano i datori di lavoro.
Per ovviare a questo inconveniente è stato introdotto, come disposizione transitoria, l'art. 30 del d. lgs. 242/96 il quale prevede, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto stesso, l’individuazione per ogni singola Amministrazione dei datori di lavoro.
Tuttavia, per molte amministrazioni pubbliche, resta il problema della impossibilità per i dirigenti di gestire risorse finanziarie in modo autonomo.
Questo è un problema di importanza primaria in quanto risulta alquanto problematica l’attuazione di quel complesso di misure organizzative rivolte alla prevenzione senza poter disporre liberamente di alcuna risorsa finanziaria.
Inoltre il datore di lavoro è il soggetto su cui ricadono maggiormente - e questo per motivi intuibili - gli obblighi relativi alla sicurezza ed alla prevenzione.
Obblighi, peraltro, sanzionati anche penalmente.
Il datore di lavoro può tuttavia delegare gli adempimenti che gli competono ai dirigenti ed ai preposti, ferma restando l’impossibilità (art. 1, comma 4-ter) di delegarne alcuni ritenuti fondamentali (art. 4, commi 1, 2, 4, lett. a)):
- valutazione del rischio;
- elaborazione del documento per la sicurezza;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Si ricorda, inoltre, che il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere un registro degli infortuni nel quale annotare, in ordine cronologico, tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori nell’ambito dell’azienda o dell'ufficio e che comportino almeno 1 giorno di assenza dal lavoro.