IL RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione č una delle figure centrali del D.Lgs. 626/94.
La sua designazione fa parte degli obblighi, non delegabili (art. 1), previsti a carico del datore di lavoro ed č specificata nell’art. 4 .
La legge consente al datore di lavoro, qualora non fossero presenti all’interno dell’azienda o dell’unitā produttiva professionalitā adeguate, di organizzare il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione e di scegliere il Responsabile del Servizio medesimo utilizzando figure professionali esterne (art. 8).
In ogni caso, il Responsabile del Servizio deve necessariamente avere un rapporto fiduciario con il datore di lavoro in quanto, nella sostanza, č colui che attraverso la propria attivitā determina l’attuazione della prevenzione nel luogo di lavoro.
I compiti fondamentali (art. 9) del Servizio di Prevenzione sono i seguenti:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubritā degli ambienti di lavoro (documento per la sicurezza);
- elaborazione ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le diverse attivitā lavorative;
- proposizione dei programmi di informazione e formazione;
- partecipazione alla riunione periodica sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione nell’azienda o unitā produttiva (art. 11);
- fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.