TITOLO VIII

Capo III
SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 86
Prevenzione e controllo

1. I lavoratori addetti alle attivitā per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. sanzioni sanzione
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari inidividuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono giā immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
sanzioni sanzione
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. sanzione
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformtitā all'art. 78.
sanzione
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessitā di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivitā che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonchč sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione
.

Art. 87
Registri degli esposti degli eventi accidentali

1. I lavoratori addetti ad attivitā comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attivitā svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. sanzioni
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. sanzioni
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del resistro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanitā, all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando a essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanni richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attivitā dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanitā e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonchč le cartelle sanitarie e di rischio;

d) in caso si assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivitā che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchč copia della cartella sanitaria e di rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed il rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
sanzioni
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dell'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivitā che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali č noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con ricrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo č di quaranta anni. sanzioni
5. La documentazione di cui ai precedenti commi č custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalitā di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischi sono determinate con decreto del Ministro della sanitā e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanitā dati di sintesi relativi alla risultanza del registro di cui al comma 1.

Art. 88
Registro dei casi di malattie e di decesso

1. Presso l'ISPESL č tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonchč le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanitā e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalitā di tenuta del registro di cui al comma 1, nonchč le modalitā di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanitā fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

 
Vai al sommario