CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER IL
PUBBLICO IMPIEGO
in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, riguardanti il <<rappresentante per
la sicurezza>>, sottoscritto il 10 luglio 1996.
PREMESSA
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel
prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di
rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla
contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
Considerato che le parti intendono dare attuazione alla
definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli
orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive
comunitarie e il decreto legislativo n. 626/94 di recepimento;
Ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti
la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue
modalità di esercizio o di designazione, la formazione di detta
rappresentanza con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni
di cui agli artt. 18, 19 e 20 del decreto legislativo n. 626/94;
Ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella
materia intende superare posizioni di conflittualità ed
ispirarsi a criteri di partecipazione;
Preso atto che il rappresentante per la sicurezza svolge una
funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato
sindacale della RSU o della RSA;
Considerato che l'applicazione del decreto legislativo n. 626/94,
nei confronti delle pubbliche amministrazioni implica distinte
responsabilità tra indirizzo e gestione;
Convengono quanto segue:
PARTE PRIMA
I. Il rappresentante per la sicurezza
L'art. 18 del decreto legislativo n. 626/94, il cui comma 1
contiene l'enunciazione del principio generale secondo il quale
in tutte le amministrazioni o unità lavorative è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza, è dedicato ai
criteri di individuazione di tale soggetto unico per tutti i
lavoratori e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per
la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di
diritti, di firmazione e strumenti per l'espletamento degli
incarichi.
A partire dal perfezionamento del presente accordo, in tutte le
amministrazioni o unità lavorative saranno promosse dalle stesse
e dalle organizzazioni sindacali le iniziative con le modalità
di seguito elencate, per l'identificazione della rappresentanza
dei lavoratori per la sicurezza.
II. Amministrazioni o unità lavorative fino a 15 dipendenti
Le parti concordano che per le amministrazioni o unità
lavorative aventi fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza sia eletto dai lavoratori al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio
segreto anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il
lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il
segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello
spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle
elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri
di gestione nonché del funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti
tutti i lavoratori - non in prova con contratto a tempo
indeterminato o con contratto a tempo determinato purché la
durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che
prestano la propria attività nelle amministrazioni o unità
lavorative.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti
previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 appositi permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle amministrazioni
o unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti nonché pari
a 30 ore annue nelle amministrazioni o unità lavorative che
occupano da 7 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19
citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il
predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
III. Amministrazioni o unità lavorative con più di 15
dipendenti
Amministrazioni o unità lavorative da 16 a 200 dipendenti:
nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano da 16 a
200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua
nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Amministrazioni o unità lavorative da 201 a 1000 dipendenti:
nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano da 201 a
1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono tre
nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
Amministrazioni o unità lavorative con più di 1000 dipendenti:
nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano più di
1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza è
pari a sei.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati
nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
IV. Permessi retribuiti orari
Nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano più
di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti
dall'art. 19 del decreto legislstivo n. 626/94, i rappresentanti
per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le
rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti
orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c),
d), g), i) ed l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il
predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
V. Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante
per la sicurezza
a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a
rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente
tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni
della RSU.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la
designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la
procedura che segue:
- entro 30 giorni dalla data del presente accordo il/i
rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai
componenti della RSU al loro interno;
- tale designazione verrà ratificata in occasione della prima
assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da
parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione
sempre all'interno della RSU;
- nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la
sicurezza esercita le proprie funzioni fino a una nuova elezione
e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso
competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione,
ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita - e
fino a tale evento - e nelle amministrazioni o nelle unità
lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del
vigente art. 19 della legge n. 300/70 il/i rappresentante/i per
la sicurezza è/sono eletto dai lavoratori al loro interno
secondo le procedure sopra richiamate per le amministrazioni o
unità lavorative con numero di dipendenti inferiore a 16, su
iniziativa delle organizzazioni sindacali.
d) Nelle amministrazioni o unità lavorative in cui vi sia
compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per
la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate
e concorrenti, a suffragio univarsale ed a scrutinio segreto.
L'elettorato passivo e riiservato ai componenti della RSU e delle
RSA.
e) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per
la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le
procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con
numero di dipendenti inferiiori a 16, su iniziativa delle
organizzazioni sindacali.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza
spettano, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art.
19 del decreto legislativo n. 626/94, permessi retribuiti pari a
40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la
sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un
triennio.
VI. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del
decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti
indicazioni.
VII. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato
nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni
previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al
datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti
di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un
addetto da questi incaricato.
VIII. Modalità di consultazione
Laddove il decreto legislativo n. 626/94 prevede a carico
del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la
sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua
effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la
sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta
consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della
stessa.
In fase di prima applicazioone del decreto legislativo n. 626/94,
nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la
rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si
rivolgono allerappresentanze sindacali costituite ai sensi del
vigente art. 19 della legge n. 300/70.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare
uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n.
626/94.
IX. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del
comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di
valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito
presso le amministrazioni o unità lavorative ai sensi dell'art.
4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del
rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta,
secondo quanto previsto dalla legge e da eventuali accordi.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per
gli aspetti relativi all'igiene, alla salute ed alla sicurezza
del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è
tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione in
conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo
n. 626/94.
X. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla
formazione prevista all'art. 19, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo n. 626/94, anche avendo riguardo alle indicazioni
contenute nella circolare della Funzione pubblica del 24 aprile
1995, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12
giugno 1995.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri
sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante
permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti
per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32
ore che, nelle amministrazioni o unità lavorative con un numero
di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale
programma deve comprendere:
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative
misure di prevenzione e protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio;
metodologie minime delle comunicazioni.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte
innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, prevedeuna integrazione
della formazione.
XI. Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n.
626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono
convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su
un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la
convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate
situazioni di rischio o di significative variazioni delle
condizioni di prevenzione nelle amministrazioni o unità
lavorative.
Della riunione viene redatto verbale.
XII. Strumenti per l'espletamento delle funzioni
In conformità a quanto previsto al punto 4 dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 626/94, il rappresentante per la sicurezza
può essere autorizzato all'utilizzo di strumenti in
disponibilità della struttura.
In tali strumenti rientrano in particolare l'utilizzo del locale
a disposizione della rappresentanza sindacale, la consultazione
delle pubblicazioni nella specifica materia.
XIII. Contrattazione di comparto
E' rimessa alla contrattazione di comparto, da avviare entro
novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente
accordo, in particolare la possibilità di:
individuare, in relazione a peculiari specificità, diverse
modalità di rappresentanza tra più amministrazioni dello stesso
comparto o tra più uffici della stessa amministrazione,
nell'ambito di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto
legislativo n. 626/94;
definire in relazione alla individuazione di specifiche esigenze
di prevenzione e/o protezione dai rischi connessi all'attività
di lavoro, un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore
a quello previsto dall'art. 18, dianzi citato che sarà
ricompreso nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti;
evitare la sovrapposizione tra i componenti delle RSU ed i
rappresentanti per la sicurezza nelle unità lavorative che
occupano da 201 a 300 dipendenti, individuando due rappresentanti
per la sicurezza tra i componenti la RSU ed aggiungendo a questi
un ulteriore rappresentante per la sicurezza;
individuare ulteriori contenuti specifici della formazione con
riferimento a specificità dei propri comparti.
In ogni caso, in sede di contrattazione di comparto o decentrata
le parti procederanno all'assorbimento delle ore di permesso
spettanti - in base al presente accordo - ai rappresentanti per
la sicurezza, fino a concorrenza delle ore di permesso
riconosciute per lo stesso titolo.
PARTE SECONDA
Organismi paritetici
I. La contrattazione di comparto, da avviare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente
accordo, determinerà le modalità operative per la costituzione
egli organismi paritetici di cuiall'art. 20 del decreto
legislativo n. 626/94, su base territoriale, secondo la struttura
del comparto, assegnando le funzioni ivi previste.
In ogni caso, la funzione di prima istanza di riferimento
conciliativo in merito a controversie sorte sull'appliacazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via
giurisdizionale.
II. Fino a che non interviene la predetta disciplina, gli
organismi paritetici previsti dai contratti di comparto
svolgeranno anche le funzioni di cui all'art. 20 del decreto
legislativo n. 626/94.
A tale scopo gli organismi predetti si raccorderanno, in base al
territorio di competenza, con i soggetti istituzionali di livello
regionale o provinciale, operanti in materia di salute e
sicurezza per favorire la realizzazione delle finalità
anzidette. Anche per tali organismi, la funzione diprima istanza di
riferimento conciliativo in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso
alla via giurisdizionale.