PORTA D’INGRESSO

Le indicazioni fornite dalla D.Lgs. 626/94 (art. 33 commi 1 e 2) sono articolate e riguardano fattispecie diverse.
Si va dalla indicazione del numero di porte presenti nei luoghi di lavoro, alla loro larghezza, alle loro caratteristiche (antipanico, antisfondamento, ecc.), fino al verso di apertura.
A titolo esemplificativo ricordiamo alcune indicazioni di particolare rilievo:

- le porte devono essere sgombre da qualsiasi tipo di materiale o mobilio e di facile accesso;

- le porte apribili nei due sensi devono avere almeno una parte trasparente che consenta di vedere dall’altra parte;

- se completamente trasparenti, le porte devono recare una segnalazione all’altezza degli occhi;

- le uscite di sicurezza devono essere adeguatamente segnalate (percorso per raggiungerle ed uscita medesima);

- le uscite di emergenza devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di maniglia antipanico;

- le uscite di emergenza non possono essere chiuse a chiave.

La presenza di porte ed uscite adeguate č uno degli elementi principali per la sicurezza nel momento in cui si verifichi una situazione di emergenza.
Questo elemento č stato talvolta trascurato nella costruzione degli edifici meno recenti.
Tuttavia, basti immaginare a cosa potrebbe accadere se diverse decine di persone fossero costrette ad abbandonare d’urgenza uno stabile la cui unica uscita fosse costituita da una doppia porta a vetri (non infrangibili): l’esito finale potrebbe essere alquanto grave e problematico e lo stesso esodo ne potrebbe risultare rallentato.