TITOLO VIII
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 78
Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui
all'art. 4, comma 1 tiene conto di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e
delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono presentare un pericolo per la salute umana quale
risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata
dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un
lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività
lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi
microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative. sanzioni sanzione
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui
al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata. sanzione
4. Nell'attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono
implicare il rischio di esposizione dei lavoratori agli stessi,
il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni
di cui agli artt. 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora
i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali
misure non è necessaria.
5. Il documento di cui ll'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai
seguenti dati: sanzione
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera
a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure
preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo
3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha
accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 79
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui
l'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore
di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti nocivi, se il tipo di
attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti
al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di
protezione individuali qualora non sia possibile evitare
altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo
di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro
al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o
tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di
sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti
stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo
di lavoro.
sanzioni sanzione
Art. 80
Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del
caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od
altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti
civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente
dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario,
distrutti.
sanzioni sanzione
2. E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di
lavoro in cui c'è rischio di esposizione. sanzione
Art. 81
Misure specifiche
per le strutture sanitarie e veterinarie
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e
veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione alla possibile presenza di agenti biologici
nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in
relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di
lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che
consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi
per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti
contaminati. sanzioni sanzione
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che
sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del
gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per
ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII. sanzioni sanzione
Art. 82
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici
dei gruppo 2,3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e
nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almento al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei
locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori
di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti
biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere
un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo
livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero
della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può
individuare misure di contenimento più elevate.
sanzioni sanzione
Art. 83
Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo, quanto specificamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2,3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente
scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche
conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui
uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
sanzioni sanzione
Art. 84
Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la
dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai
gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente
la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti
ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione. sanzione
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di
vigilanza territorialmente competente, nonchè i lavoratori ed il
rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo
hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha
già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. sanzioni
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente
relativo all'uso di agenti biologici. sanzione
Art.85
Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto
impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti
biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
sanzioni sanzione
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. sanzioni
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
forniti prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione, e ripetute, con frequenza quinquennale, e comunque
ogni qual volta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile
cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di
infortunio od incidente. sanzioni sanzione