TITOLO I
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli isituti di istruzione ed educazione
di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e
consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme
del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre
1973, n.877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano
nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme
di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono
o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
4-ter.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il
datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo
4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale
avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti
di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione
del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa
discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa
ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera
i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro
si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi
in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico
competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro
o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n.277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e
capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona,
ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante
il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate
o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare
o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale.
Art. 3
Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei
fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è,
o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici,
sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per
motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori:
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Art. 4
Obblighi del datore di lavoro,
del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
valuta, nella scelta delle attrezzatura di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro elabora un documento contenente: sanzione
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e
dei dispositivi di protezione individuali, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'articolo 8; sanzione
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'articolo 8; sanzioni
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico
competente. sanzioni
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado
di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; sanzioni sanzione
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e sicurezza; sanzioni sanzione
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione; sanzioni sanzione
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico; sanzioni sanzione
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a
loro disposizione; sanzioni sanzione
g) richiede l'osservanza da parte del medico degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui
rischi connessi all'attività produttiva; sanzioni sanzione
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa; sanzioni sanzione
i) il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioniprese o da prendere in materia di protezione; sanzioni sanzione
l) si astiene, salvo eccezionidebitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; sanzioni sanzione
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante
per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla
documentazione aziendale di cui all'articolo19, comma 1, lettera
e); sanzioni sanzione
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; sanzione sanzione
o) tiene un registro
nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro
è redatto conformemente al modello approvato con decreto del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di
tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti; sanzioni
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'articolo 19, comma 1, lettereb), c) e d); sanzioni
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di
pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti. sanzioni sanzione
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1
ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza. sanzione
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al
comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute
dei lavoratori. sanzione
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del
segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne fa richiesta. sanzioni
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da
emanarsi entro il 31/3/1996 da parte dei Ministri del Lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in
relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda,
sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali
di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano
alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle
aziende estrattive e ad altre attività minerarie, alle aziende
per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con
uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere
altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali
è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nello Allegato I;
b) i casi in
cui è possibile la riduzione
a una sola volta all'anno della visita di
cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite
ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari
nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa
collegati. sanzione.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la
sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che
occupanofino a dieci addetti, soggette a a particolari fattori di
rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle risorse
agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso
a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che
ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5
Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di
sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle
lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
sanzione
Art. 6
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,
dei fornitori e degli installatori
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e
degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dipositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti. sanzione
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio
e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e
di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede
in locazione finanziaria beni assogettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli
altri documenti previsti dalla legge. sanzione
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri
mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di
igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la
parte di loro competenza. sanzione
Art. 7
Contratto di appalto o contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività. sanzione
sanzioni
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
sanzioni sanzione
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo
non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. sanzioni sanzione