TITOLO III
Art. 34
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo
si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa
in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza
di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso.
Art. 35
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali
scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. sanzioni sanzione
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte. sanzioni sanzione
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore
di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le
attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo
la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d'uso. sanzioni sanzione
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori
all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il
lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per
svolgere tali compiti. sanzioni sanzione
Art. 36
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le
operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali
tale regime è obbligatoriamente previsto. In ogni caso le
modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al
quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire
modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui
al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
<<Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di
arresto di emergenza.>>.
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
<<Qualora i mezzi di cui al secondo comma
svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben
visibili, ovvero comprensibili senza possibilità di
errore.>>.
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
<<Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito
il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di
questo libretto.>>.
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
<<soppresso.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad
emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di
polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di
ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a
tali pericoli.>>.
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre
mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 37
Informazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni
attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati
dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso
necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base
delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite
nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
sanzioni sanzione
Art. 38
Formazione ed addestramento
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro
ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di
lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e
specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in
modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre
persone.
sanzioni
Art. 39
Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o
di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o
al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato
nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
sanzione