I TEMI PRINCIPALI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 626
2. Gli attori principali
Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 626 introduce due nuovi soggetti: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).
Il R.S.P.P. è linterfaccia del datore di lavoro ed è colui che, attraverso lattività del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) ha il compito di verificare e di valutare le reali condizioni di sicurezza dei lavoratori in relazione alla organizzazione del lavoro, alluso delle strumentazioni utilizzate ed ai luoghi (uffici) dove si svolge lattività lavorativa.
Il R.L.S. è invece linterfaccia dei lavoratori, il loro rappresentante appunto, ed ha il compito di vigilare sulloperato del R.S.P.P. e del datore di lavoro.
Le due figure, pur rappresentando le controparti (lavoratori e datore di lavoro), non sono però in conflitto, anzi, possiamo dire che uno dei nodi centrali del 626 è costituito proprio dallo stretto rapporto di collaborazione che deve stabilirsi fra di esse.
La figura del medico competente,
già prevista dalla normativa precedente
(D.P.R. 303/1956 e D.Lgs. 277/1991), viene rafforzata dal nuovo
decreto.
Il ruolo del medico competente può essere ricoperto da un medico
pubblico o privato, che possegga specifici requisiti
professionali.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria soltanto nei casi
previsti dalla normativa vigente.
Per il pubblico dipendente, particolare attenzione va prestata
alla problematica legata alluso dei videoterminali,
in quanto il loro uso è diventato oramai comune, anche per
diverse ore giornaliere.
Per le attività per le quali è prevista la sorveglianza
sanitaria, il medico competente prescrive delle visite preventive
(che possono essere supportate anche da specifici esami
diagnostici) volte a determinare lidoneità del lavoratore
al tipo di lavoro che è chiamato a svolgere.
Dovranno, poi, essere effettuate visite periodiche sulla base
delle quali il medico competente valuterà il permanere della
condizione di idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche
da parte del lavoratore.
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il
medico competente dovrà istituire ed aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso lazienda o
l'ufficio.
Quegli stessi lavoratori dovranno essere informati sul
significato degli accertamenti sanitari e sui loro esiti.
I risultati degli accertamenti dovranno essere comunicati al
R.L.S. in occasione della riunione periodica,
fornendo indicazioni sul loro significato.
Proprio per il ruolo specifico che ricopre, il medico competente collabora con il
datore di lavoro alla valutazione del
rischio e quindi alla individuazione ed alla predisposizione
delle misure di tutela.
Ha la responsabilità, inoltre, là dove necessario, di
organizzare il servizio di pronto
soccorso e collabora alla elaborazione della formazione ed
informazione ai lavoratori.