IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è uno dei cardini del sistema partecipativo introdotto dal D. Lgs. 626/94.
Una figura analoga, ma in qualche modo coincidente con le rappresentanze sindacali, la troviamo già nell’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori.
Nella nuova normativa, invece, viene introdotta una figura più completa, la cui elezione (o designazione) risulta in qualche modo obbligatoria (e non più facoltativa) ed espressione di tutti i lavoratori e non più soltanto delle rappresentanze sindacali, in quanto non risulta depositario di alcun ruolo di contrattazione.
La funzione generale del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è quella di rappresentare i lavoratori in tutte le sedi in cui venga trattato il tema della sicurezza nel posto di lavoro: dalla valutazione del rischio (da cui discende il documento per la sicurezza), alla programmazione dell’attività di prevenzione, alla formazione ed informazione dei lavoratori.
E’ fondamentale che egli si faccia da tramite fra i lavoratori ed il datore di lavoro, allo scopo di superare il rapporto conflittuale in tema di prevenzione degli infortuni e di miglioramento delle condizioni di lavoro per approdare ad un rapporto di tipo collaborativo.
Soprattutto per quanto attiene alla Pubblica Amministrazione, è difatti utopistico pensare di attuare degli interventi immediati che possano risolvere in tempi rapidi le problematiche connesse alla sicurezza. E’ sicuramente più realistico avviare un confronto per definire gli interventi prioritari da effettuare per avvicinarsi il più possibile alle soluzioni ottimali.
Questo naturalmente non deve significare la giustificazione di inadempienze degli obblighi previsti a carico dei datori di lavoro.
Laddove è necessario effettuare interventi drastici ed immediati - che possono arrivare fino alla chiusura della unità produttiva o dell’ufficio - è bene precisare che debbono essere effettuati e che su alcune questioni fondamentali, legate alla sicurezza primaria dei lavoratori, non possono esserci accomodamenti di sorta.
Una ultima notazione che attiene in particolare alla nostra Amministrazione.
Trattandosi di una figura che deve affrontare problemi e questioni di natura tecnica, sarebbe preferibile che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possedesse dei requisiti specifici ed una competenza che gli consentissero da subito l’espletamento pieno del proprio mandato.
Ciò nonostante, è da considerare che, in ogni caso egli deve usufruire di uno specifico corso di formazione.
I criteri per l’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza sono definiti dall'art. 18 e, in particolare, dall’accordo quadro per il pubblico impiego, nel quale sono indicate anche le modalità della sua formazione.
Ricordiamo, a mero titolo esemplificativo, che il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza deve essere sempre eletto (almeno in quelle realtà lavorative che contano più di 15 dipendenti), escluso il caso in cui nella unità produttiva o ufficio siano presenti esclusivamente le Rappresentanze Sindacali Unitarie, nel qual caso egli deve essere designato dai membri della R.S.U. al loro interno.
Il riferimento del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, oltre al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente, è il datore di lavoro.
Nella nostra Amministrazione ricordiamo che i datori di lavoro sono stati individuati, sia per l’Amministrazione Centrale sia per gli Uffici Periferici, con apposito Decreto Ministeriale.
Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sono definite dall’art. 19.