I TEMI PRINCIPALI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626

7. L’attività di vigilanza

L’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è regolata dall’art. 23 ed è prerogativa, non esclusiva, delle Unità Sanitarie Locali (legge 833/78).
Altre organi istituzionali, difatti, svolgono i medesimi compiti, anche se per ambiti più circoscritti.

1) Il Ministero del Lavoro, attraverso i suoi ispettori, conserva l’attività di vigilanza sulle radiazioni ionizzanti e sugli impianti delle ferrovie dello stato e sull’intera materia della sicurezza sul lavoro con le funzioni di polizia giudiziaria;

2) I Vigili del Fuoco, per quanto di propria competenza;

3) Il Ministero dell’Industria, per il settore minerario;

4) Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali.

Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite agli uffici di sanità aerea e marittima, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale; i servizi sanitari e tecnici istituite per le forze armate e di polizia, competenti in particolare per le aree riservate ed operative, dei quali può avvalersi anche l’amministrazione della giustizia mediante convenzioni con i rispettivi ministeri, che potrà utilizzare anche i sevizi delle strutture penitenziarie.
Considerato l’intreccio di organi istituzionali e di competenze in materia di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro, è previsto un coordinamento su tutto il territorio nazionale della attività di vigilanza (art.25).


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