TITOLO IX
Art. 89
Contravvenzioni commesse
dai datori di lavoro e dai dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per
la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e
11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a);
78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma
5, lettere b), d), e), h), l), n), q); 7, comma 2; 12, commi 1,
lettere d), e), e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi
3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41;
43, commi 3, 4 lettere a), b), d), g)e 5; 48; 49, comma 2; 52,
comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma
3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi
1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma1;
81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 4 lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m), p); 7,
commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b), c); 21;
37; 43, comma 4, lettere c), e), f); 49, comma 1; 57; 66, commi 1
e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, e 3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o) e 8; 8,
comma 11; 70, commi 2 e 3; 87,commi 3 e 4.
Art. 90
Contravvenzioni commesse dai preposti
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n), q); 7, comma 2;
12, commi 1, lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e
6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3 e
4, lettere a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4;
58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma1; 67, commi 1 e 2; 68; 69,
commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82;
83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli
4, comma 5, lettere c), f), g), i), m); 7, commi 1, lettera b) e
3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a), c); 21; 37; 43, comma 4,
lettere c), e), f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e
4.
Art. 91
Contravvenzioni commesse dai progettisti,
dai fabbricanti e dagli installatori
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire
sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammendada lire seicentomila a
lire due milioni.
Art. 92
Contravvenzioni commesse dal medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17,
comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma
2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli
articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma
3.
Art. 93
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la
violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo
periodo; 39; 44; 84, commi 1 e 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli
67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94
Violazioni amministrative
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65,
comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centomila a lire trecentomila.