Capo IV
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 16
Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei
casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico
competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai
fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
Art. 17
Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; sanzione
c) esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica al
lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro
con salvaguardia del segreto professionale; sanzione
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; sanzione
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; sanzione
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato di detti risulati; sanzione
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almento due
volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati vi sono forniti con tempestività
ai fini della valutazione e dei pareri di competenza; sanzione
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale
richiesta sia correlata ai rischi professionali; sanzione
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15; sanzione
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al
capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di
cui all'art. 16, comma 2,
esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporale o
totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore. sanzione
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o
la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente di struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l'attività di medico competente qualora esplichi attività di
vigilanza.