TITOLO X

Art. 95
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 96
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4

1. E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 96-bis
Attuazione degli obblighi

1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.

Art. 97
Obblighi d'informazione

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

Art. 98
Norma finale

1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

 

 

Art. 30
(del D.Lgs. 242/1996)
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono alla individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.

2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del d.l.vo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del d.l.vo 626/1994, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, devono essere osservate:
a) entro il 1° luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decretoi legislativo n. 626/1994;
b) entro il 1° gennaio 1997 negli altri settori di attività.

4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del d.l.vo n. 626/1994 come modificate dagli artt. 22, 23, 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all'art. 21, comma 2, dello stesso decreto e ridotta della metà.

Art. 31
(del D.Lgs. 242/1996)
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (7 maggio 1996).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCALFARO

 
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