STATUTO DEI LAVORATORI
art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori)
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare lapplicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, la
elaborazione e lattuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
La salvaguardia della salute e la sicurezza sul lavoro è stata
una delle rivendicazioni sindacali di maggior rilievo del periodo
che va dalla fine degli anni 60 ai primi anni 70.
Lobiettivo era quello di esercitare una forma di controllo
sullimpianto di prevenzione adottato dalle aziende allo
scopo di tutelare in maniera efficace le condizioni di salute e
di sicurezza sul posto di lavoro.
La novità dellart. 9, rispetto a quanto sancito dallart. 2087 del codice civile, e, ancor
prima, dallart. 32 della Costituzione
risiede nella connotazione collettiva delle rivendicazioni dei
lavoratori.
Non è più il singolo lavoratore ad essere tutelato e ad essere
depositario di diritti specifici inerenti la sua salute e
sicurezza, bensì un gruppo omogeneo di lavoratori i quali, anche
attraverso la contrattazione collettiva, sono riusciti, in
diversi a rendere attuativo il principio del controllo sullinsieme
della organizzazione del lavoro in funzione della prevenzione e
della sicurezza, anche attraverso un proprio rappresentante.
Art. 2087 del codice civile (tutela
delle condizioni di lavoro).
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro.
Art. 32 della Costituzione
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.