MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 19 novembre 1996, n. 154/96. (G.U. serie generale n. 284 del 4 dicembre 1996)
Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n.242.
Agli Ispettorati regionali e provinciali del
lavoro
Alle Regioni - Assessorati alla sanità
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e per conoscenza:
Al Ministero della Sanità
Al Ministero dell'Industria
Al Ministero dell'Interno
Al Dipartimento della Funzione Pubblica
e Affari Regionali
Al Ministero della Difesa
Al Ministero dei Trasporti
PREMESSA
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche, si danno seguito le più urgenti indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.
1. Applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e
successive modifiche ai collaboratori familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile.
Il campo di applicazione relativo ai soggetti beneficiari della tutela
antinfortunistica e di igiene, viene individuato direttamente
dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera a), i quali indicano
espressamente: 1) la tipologia generale dei lavoratori a cui si
devono applicare le misure di tutela (<<i lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale>> - art. 2. lettera
a), primo periodo); 2) i soggetti da equiparare a questi ultimi
anche se privi di un rapporto subordinato (<<soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che
presentino la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori
di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono al equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici>>.
- art.2, lettera a) secondo periodo); 3) i lavoratori subordinati
che devono essere esclusi (gli addetti ai servizi domestici e familiari
- art. 2, lettera a), primo periodo); 4) i lavoratori subordinati
per i quali le disposizioni si applicano parzialmente (<<i
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché i lavoratori
con rapporto contrattuale privato di portierato>>).
Come si vede, il descritto campo di applicazione non ricomprende
i collaboratori familiari di cui alla disciplina dell'art.
230-bis del codice civile, poiché questi ultimi non vi sono
richiamati espressamente neanche tra gli equiparati, né sono
inquadrabili nella categoria dei lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato.
Infatti, i collaboratori familiari (il coniuge, i parenti entro
il 3° grado, gli affini entro il 2° grado), sono rilevanti come
tali per il nostro ordinamento giuridico proprio quando non sia
configurabile un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, un
rapporto diverso da quello basato sull'interesse familiare.
Né, d'altra parte, l'inclusione dei collaboratori familiari tra
i soggetti beneficiari della tutela può essere desunta in via
interpretativa dall'inclusione dei datori di lavoro delle aziende
familiari tra i soggetti destinatari di alcuni obblighi, poiché
il datore di lavoro delle aziende familiari si caratterizza per
la possibilità di organizzare nella sua impresa sia il lavoro
dei collaboratori familiari sia il lavoro di terzi salariati,
essendo ininfluente la dimensione dell'impresa stessa. Quindi,
gli obblighi a carico degli imprenditori familiari sorgono
soltanto in presenza e nei riguardi dei suoi eventuali lavoratori
o subordinati, o dei soggetti equiparati rientranti nelle
definizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1.
Del resto, già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 212 del
3 maggio 1993 ha confermato il principio che la normativa
antinfortunistica e di igiene non può trovare applicazione
all'impresa familiare poiché questa è permeata di legami
affettivi, onde sarebbe <<problematico l'incastro di obblighi
e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili
d'ufficio>>.
Concludendo, le argomentazioni suesposte conducono ad una
risposta negativa al quesito posto, nel senso che le disposizioni
di cui ai decreti legislativi n. 62671994 e n. 242/1996 non
trovano applicazione nei confronti dei collaboratori familiari di
cui all'art. 230-bis del codice civile.
Coerentemente, i collaboratori familiari non devono essere
computati ai fini dell'applicazione dei diversi istituti
normativi condizionati da una determinata consistenza numerica.
2. natura dell'esonero (se temporaneo o permanente)
dall'obbligo di frequenza del corso di cui all'art. 10, comma 2,
per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i
compiti del servizio di prevenzione e protezione.
In relazione alla formulazione dell'art. 24 sono stati richiesti
chiarimenti in ordine alla portata dell'esonero dalla frequenza
del corso di formazione in materia di sicurezza in materia di
sicurezza e salute per il datore di lavoro che intenda svolgere
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi e
lo notifichi entro il 31 dicembre 1996.
Al riguardo, una lettura coordinata degli articoli 10, secondo
comma, e 95 induce a ritenere che la natura dell'esonero è di
carattere permanente.
L'art. 95, come si evince dalla sua rubricazione (disposizioni
transitorie e finali) ha la finalità di riconoscere ai datori di
lavoro - in sede di prima applicazione del decreto - le capacità
necessarie allo svolgimento dei compiti prevenzionistici in virtù
dell'esperienza maturata sul campo e, conseguentemente, l'esonero
della frequenza del corso di formazione contestualmente previsto, non
può che essere permanente. A maggior conforto di questa tesi va
considerato che gli obblighi fondamentali del datore di lavoro in
funzione dei quali è stato introdotto l'obbligo di una
formazione specifica vanno assolti entro la stessa data del 1° gennaio
1997, entro la quale è possibile fruire dell'esonero.
3. Criteri di computo dei dipendenti ai fini dell'applicazione
dei diversi istituti normativi del decreto legislativo n.
626/1994 e successive modifiche condizionati da una determinata
consistenza numerica dei dipendenti.
L'art. 2, comma 1, lettera a), terzo e quarto periodo, ai fini
della determinazione del numero di dipendenti dal quale il
decreto fa discendere particolari obblighi, esclude dal computo,
per espressa disposizione, gli allievi degli istituti di
istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi
ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici.
Inoltre, devono considerarsi esclusi in quanto non rientranti o
ricompresi parzialmente nell'ambito di applicazione del decreto,
anche gli addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori
dio cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 977 e i lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato (articolo 1, comma 3
e 2, comma 1, lettera a).
Infine, devono considerarsi esclusi in via interpretativa,
facendo ricorso ai principali orientamenti della giurisprudenza
in materia di dimensione delle imprese, i lavoratori in prova, i
sostituti dei lavoratori assenti con diritto a conservazione del
posto e i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n.
266.
Infine, i dipendenti assunti a termine (stagionali) vanno
computati solo qualora il loro inserimento sia indispensabile per
la realizzazione del ciclo produttivo e, con particolare
riferimento alle aziende agricole, gli stagionali vanno computati
solo se inclusi nell'organigramma dell'azienda (o dell'unità produttiva)
necessario ad assicurarne la normale attività per l'intera
annata agraria o, quantomeno per un rilevante periodo di essa.
Sempre con riferimento alle aziende agricole, fa eccezione a
detto principio il caso previsto dall'art. 10 del decreto in
esame, per la cui applicazione si stabilisce espressamente il
computo dei dipendenti va effettuato con riferimento ai soli
addetti assunti a tempo indeterminato (allegato I, nota n.2).
Al contrario, devono considerarsi computabili i dipendenti con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale, i soci lavoratori
di cooperative di società anche di fatto, gli utenti dei servizi
di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale, avviati presso datori di lavoro per agevolare o
per perfezionare le loro scelte professionali. Inoltre, dovranno
essere altresì ritenuti computabili, anche i giovani assunti con
contratto di formazione lavoro, gli apprendisti, i lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i
lavoratori in trasferta, e i lavoratori a tempo parziale in
misura corrispondente al numero di ore contrattualmente previste.
IL MINISTRO
Treu