TITOLO VIII
Protezione da agenti biologici
Capo I
Art. 73
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di
recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di
microrganismigeneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso.
Art. 74
Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75
Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro
gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità;
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e cosituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione
nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i
due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di
rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76
Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che
comportano un uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica
all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
sanzioni
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di
attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del
gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. sanzione
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che
comportano una variazione significativa del rischio per la salute
sul posto di lavoro, o, comunque, ogniqualvolta si intende
utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria. sanzioni
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle
informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo
II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è
sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli
casi di specie dal predetto decreto.
6. I lavoratori che forniscono un servizio diagnostico sono
tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto
riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio
della propria attività, un agente biologico del gruppo 4, deve
munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità. sanzioni
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità
sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la
durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno
di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta
la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente
biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. sanzioni
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le
variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici
del
gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un
elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è
stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di
cui ai commi 1 e 4.