Capo II
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 8
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica
persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui
al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro
può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di
prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f ) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei
dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a
persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è
chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini
e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto
di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per
la certificazione dei servizi, nonchè il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e
alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il
nominativo della persona designata come responsabile del servizio
di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.
Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale
si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tale compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
sanzioni
Art. 9
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione
dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e di sicurezza di cui all'art, 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e
protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione
delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
sanzioni sanzione
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal
datore di lavoro.
Art. 10
Svolgimento diretto da parte del datore del lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi
previsti nell'Allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di
cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni
dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza
competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui
all'articolo 4, commi 1,2,3 o 11;
c) una relazione sull' andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai
dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza
dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla
legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
sanzioni
Art. 11
Riunione periodica di prevenzione
e protezione dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più
di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almento
una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai
fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei
lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a
15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di
una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale
della riunione che è contenuto a disposizione dei partecipanti
per la sua consultazione.
sanzione