TITOLO IV
Art. 40
Uso dei dispositivi di protezione individuale
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI)
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute
del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.
Art. 41
Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
sanzioni sanzione
Art. 42
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi di prevenire, senza comportare di
per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di
più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 43
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI
fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta
con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui
all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai
requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45,
comma 2. sanzioni sanzione
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazionie le
sostituzioni necessarie; sanzioni sanzione
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante; sanzioni sanzione
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; sanzioni sanzione
d)destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; sanzioni sanzione
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il
DPI lo protegge; sanzioni sanzione
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI; sanzioni sanzione
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico dei DPI. sanzioni
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
sanzioni
Art. 44
Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevuta e
all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
sanzione
Art. 45
Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura,
dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le
priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46
Norma transitoria
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di
dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o
di altri Paesi della Comunità europea.