Per i cantieri
temporanei o mobili non va attuata la valutazione del rischio né va
elaborato il documento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. lgs.
14.08.1996 n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili".