TITOLO V
Art. 47
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i
rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori
durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto
o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o
in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveoascolari a livello dorso-lombare.
Art. 48
Obblighi dei datori di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale
dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati
o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di
ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di
detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di
un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il
datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene
conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base
all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i
rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei
fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, il base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli
addetti alle attività di cui al presente titolo.
sanzioni sanzione
Art. 49
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui
il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i
lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in
maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato
VI.
sanzioni sanzione
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. sanzioni