TITOLO VII
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 60
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti
ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività
disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti
soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 61
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente
cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'all. 1 della direttiva
67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: <<Può
provocare il cancro per inalazione>>;
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera
j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta
con la menzione R 45: <<Può provocare il cancro>>
o con la menzione R 49: <<Può provocare il cancro per
inalazione>>;
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
VIII nonché una sostanza od un preparato prodotti durante un
processo previsto all'allegato VIII.