IL MODELLO DI RELAZIONI PARTECIPATIVO

L’art. 2087 del Codice Civile definisce in maniera compiuta il cosiddetto obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto, cioè, ad adottare tutte le misure preventive in relazione alla particolarità del lavoro (rischi, nocività specifica, ecc.), all’esperienza maturata (conseguenze dannose ricavate da eventi già accaduti o da pericoli precedentemente individuati), allo stato della evoluzione tecnologica (conoscenze dovute al progresso scientifico).
Dall’ultimo punto discende il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile e del conseguente obbligo del datore di lavoro di essere costantemente aggiornato sul progresso scientifico e tecnologico in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, fondato sulla prevenzione tecnologica, è affiancato, nel D.Lgs 626/94, da un modello partecipativo fondato sulla prevenzione di tipo organizzativo.
Esso prevede l’introduzione di un sistema di relazioni che, ferme restando le specifiche responsabilità e gli specifici obblighi individuali, consenta il coinvolgimento dei lavoratori e delle figure preposte alla prevenzione nell’ambito di uno spirito collaborativo e partecipativo.
Il tentativo - e forse la scommessa - è rivolto a superare la connotazione conflittuale che l’applicazione normativa ha avuto in passato, per sostituirla con una gestione della prevenzione fondata sulla responsabilizzazione degli individui.
Se è vero che il D.Lgs. 626/94 allarga la sfera dei soggetti “obbligati” e sanzionabili (medico competente, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori di impianti e macchinari) è ugualmente vero che il lavoratore è individuato come il soggetto responsabile in prima persona della propria salute e sicurezza.
Nell’ambito degli adempimenti e degli obblighi previsti per le diverse figure, a cominciare dal datore di lavoro, il lavoratore deve essere in grado di poter gestire direttamente la propria sicurezza, fino all’estremo del rifiuto di proseguire l’attività lavorativa in condizioni di pericolo acclarato.