DECRETO LEGISLATIVO 14
agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994 n.146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n.52, ed in particolare
l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992,
concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili (ottava direttiva
particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come
modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n.242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del
12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri , di grazia e
giustizia, del tesoro, della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della salute e per la
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali
definiti all'articolo 2,
comma 1 lettera a.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, di seguito denominato
decreto legislativo n.626/1994,
e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni
e di igiene del lavoro si
applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel
presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali:
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della miniera ai sensi
dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, anche
se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
lizzatura dei prodotti delle cave
ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi
e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello
Stato.
Art. 2.
Definizioni
1.Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere:
qualunque luogo in cui
si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è
riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera
viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente
per la progettazione o per
l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'art. 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 5.
Art. 3.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione esecutiva dell'opera,
ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizza-
zione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di
cui all'art. 3 del decreto legislativo n.626/1994; determina
altresì, al fine di permettere
la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei
lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere o successivamente tra loro, la durata di
tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione esecutiva dell'opera,
valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i
documenti di cui all'art. 4,
comma 1 lettere a) e b).
3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico
di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la
progettazione, che deve essere
in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, in ognuno dei
seguenti casi:
a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese,
anche non contemporanea se
l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100
uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui all'art.11 comma 1, lettera a);
c) nei cantieri di cui all'art.11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri di cui all'articolo 11 comma 1, lettera c), se
l'entità presunta del cantiere
sia superiore a 300 uomini/giorno;
e) nei cantieri di cui all'articolo 13.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile
dei lavori, prima di affidare
i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore
per la progettazione sia di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratore
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati
nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in
qualsiasi momento, anche
personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, i
soggetti designati in attuazione
dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori , nelle ipotesi di
cui all'articolo 11, comma 1:
a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore
per l'esecuzione e ferme
restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici,
l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione
in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti.
Art. 4.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque
prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 e il
piano generale di sicurezza di cui all'art. 13;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato II al documento U..E. 260/5/93.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in
considerazione all'atto di eventuali
lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Sanità e
dei Lavori Pubblici, sentita
la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del
lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955,
n.547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo
n.626/1994, in seguito denominata
commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i
contenuti del fascicolo di cui
al comma 1, lettera b).
Art.5.
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento,
l'applicazione delle disposizioni
contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 delle relative
procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo
di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
e) propone al committente, in caso di gravi inosservanze delle
norme del presente decreto ,
la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere
o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della Sanità e dei Lavori
Pubblici , sentita la commissione
prevenzione infortuni è emanato l'elenco delle inosservanze da
ritenersi gravi agli effetti
dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e).
3. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, la
proposta di cui al comma 1, lettera e),
è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di
norme la cui violazione è punita
con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.
Art.6.
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.
1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il
committente dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3.
2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di
coordinatori per l'esecuzione
dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei
lavori dalle responsabilità connesse
alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 4 e 5.
Art.7.
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni del titolo III del
decreto legislativo n.626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal titolo
IV del decreto legislativo n.626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini
della sicurezza..
Art.8.
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano
le misure generali di tutela
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.626/1994 e curano
in particolare:
a) Il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti i lavoro tenendo conto
delle condizioni di accesso a tali
posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e
il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e
di deposito dei vari materiali,
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della
durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o di fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra i datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 9.
Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
materie avvengano correttamente.
2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei
singoli datori di lavoro
dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito
dall'articolo 12, costituisce
adempimento delle norme previste dall'articolo 4, commi 1, 2, e
7, e dall'articolo 7,
commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n.626/94.
Art.10.
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o in architettura nonché
attestazione da parte di datori
di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) diploma di laurea in ingegneria o in architettura nonché
attestazione da parte di datori
di lavoro committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore costruzioni
per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale nonché attestazione
da parte di datori di lavoro
o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni
per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in
possesso di attestato di frequenza a
specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni
, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della
formazione professionale, o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli
ingegneri o degli architetti, o
dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti
industriali, dalle Università,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni
di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i
dipendenti in servizio presso pubbliche
amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse
amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che,
non più in servizio, abbiano
svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni,
in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio o per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di uno o
più esami del corso o diploma
di laurea equipollenti ai fini della preparazione conseguita con
il corso di cui all'allegato V
o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario con le medesime
caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma
2 sono a totale carico dei
partecipanti.
Art.11.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette
all'organo di vigilanza territorialmente
competente prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare
elaborata conformemente
all'allegato III, e successivamente, gli eventuali aggiornamenti,
nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a
30 giorni lavorativi e in cui
sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta è superiore a
500/uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui
elenco è contenuto nell'allegato II;
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita
e a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore costruzioni in
attuazione dell'articolo 20
del decreto legislativo n.626/94 hanno accesso ai dati relativi
alle notifiche preliminari preso
gli organi di vigilanza.
Art.12.
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi, e le conseguenti
procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a
garantire, per tutta la durata
dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni
e la tutela della salute dei
lavoratori nonché la stima dei relativi costi . Il piano
contiene altresì le misure di prevenzione
dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva delle varie imprese ovvero
dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere,
quando ciò risulti necessario,
l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da
una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla
complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della Sanità,
dei Lavori Pubblici e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione
prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi
del piano di sicurezza e di
coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si applica
fino all'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994,
n.109.
3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare
quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all'articolo.
4, Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di
cui all'articolo 13 sono messe
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci
giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di
coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso,
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti:
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo
13 non si applicano ai lavori
la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare
urgenti misure di salvataggio.
Art.13.
Piano generale di sicurezza
1. Nei lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a
30.000 uomini/giorni fermo
restando l'obbligo di redazione del piano di cui all'articolo 12,
comma 1, il coordinatore
per la progettazione redige o fa redigere all'atto della
progettazione e comunque prima della
fase di richiesta di presentazione delle offerte per l'esecuzione
dei lavori da parte delle
imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel
quale sono definiti, in relazione
al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) protezione o misure di sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dall'ambito esterno.
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell'area del cantiere di linee aeree
e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità,
acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali di protezione da adottare contro il rischio
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di
caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in
galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti della volta
nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese
demolizioni o manutenzioni, ove
la modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o
esplosioni connessi con lavorazioni
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l'attuazione
dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi
eccessivi di temperatura.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione prevenzione
infortuni, può, con proprio decreto, modificare ed integrare
l'elenco degli elementi di cui
al comma 1; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino
alla emanazione del regolamento
di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994 n.109.
3. Il piano generale di sicurezza è trasmesso a cura del
committente a tutte le imprese invitate
a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
Art.14
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro
consulta preventivamente
i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali
rappresentanti hanno il diritto
di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di
cui agli articoli 12 e 13 e di
formulare proposte al riguardo.
2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati
preventivamente sulle modifiche significative
da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13.
Art.15
Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13,
comma 1, in cui siano
presenti più imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori verifica l'attuazione di
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
assicurare il coordinamento
tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere.
Art.16
Modalità di attuazione della valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore
può essere calcolata
in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e
ai livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è
riconosciuta dalla Commissione
prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale
a cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che
comportano una variazione
notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata
lavorativa all'altra può
essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente
normativa, al valore
dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di
presumibile maggiore esposizione
nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto
previsto dall'articolo 39
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277.
Art.17
Modalità attuative di particolari obblighi
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore
all'anno, l'adempimento di quanto
previsto dall'articolo 14 costituisce l'assolvimento dell'obbligo
di riunione di cui all'articolo
11 del decreto legislativo n.626/1994, salvo motivata richiesta
del rappresentante della sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a
6 mesi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n.626/1994, la visita
del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a
quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti
dalle stesse imprese, può essere
sostituita ed integrata, a giudizio del medico competente, con
l'esame dei piani di sicurezza
relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo
n.626/1994, i criteri e i contenuti per
la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono
essere definiti dalle parti sociali
in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di
affidamento dei lavori che il committente
o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di
pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5, lettera a),
del decreto legislativo n.626/1994.
Art.18
Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro
della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione
infortuni, si provvede ad adeguare
gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate
in sede comunitaria.
Art.19
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti
di cui l'articolo 10, commi 1
e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di errata in
vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro
inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri
lavoratori l'effettivo svolgimento di attività qualificata in
materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno
quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati;
l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi
per i periodi di svolgimento dell'attività.
b) dimostrano di aver svolto per almeno quattro anni funzioni i
direttore tecnico di cantiere,
documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e
in tal caso vidimate dalle
autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di
esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la
cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettera a) e b), deve
essere trasmesso all'organo di
vigilanza territorialmente competente.
Art.20
Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei
valori
1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per
la violazione degli articoli 3 commi 1, secondo periodo, 3 e 4;
4, comma 1; 5, comma 1 lettere
a), b), e c);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni
per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera
d); 11, comma 1; 13, comma 3.
Art.21
Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per
la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), ed
e);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni
per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art.22
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
1.I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per
la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma
3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni
per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.
Art. 23.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la
violazione degli articoli 7, comma 1,
e 12, comma 3.
Art. 24.
Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le
pubbliche amministrazioni si farà
fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna
amministrazione.
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei
mesi dopo la data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.