Avviate le 2.200 risoluzioni VOLONTARIE del rapporto di lavoro, attraverso il finanziamento aziendale del FONDO SOLIDARIETA’.

L’otto maggio l’Azienda ha pubblicato l’elenco del personale che ha chiesto di accedere volontariamente alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante l’ingresso nel "Fondo di Solidarietà".

Lo strumento messo a punto da Poste Italiane insieme alle Organizzazioni sindacali ha dimostrato la sua piena validità, come l’alto numero di domande presentate da tutt’Italia sta a testimoniare.

Circa 7.600 adesioni sono un segno significativo della disaffezione al lavoro che si sta accentuando, anche a causa delle difficoltà che le azioni aziendali stanno frapponendo nei confronti di una buona parte del personale di età significativamente medio-elevata.

Il problema del "mobbing" che si sta dibattendo nelle aule parlamentari, introdotto già a livello europeo costituisce sicuramente una delle chiavi che stanno logorando il personale di Poste Italiane e questo tema sarà sicuramente centrale nell’ambito delle prossime riunioni di relazioni industriali.

La graduatoria del "Fondo" resa nota, reca 2.200 nominativi in ambito Nazionale contraddistinti dalle clausole di priorità dettate (a parità di punteggio) dall’anzianità anagrafica e dal "carico familiare.

Graduatoria:

La graduatoria è composta da 2200 posizioni. Il totale complessivo della stessa è di circa 7.600 unità e presso ogni direzione di Filiale o Sede Regionale tutti i lavoratori interessati possono riscontrare la propria posizione, in alternativa ci si può rivolgere alle sedi sindacali territoriali del S.A.I.L.P. L’Azienda, nel compilare la graduatoria ha considerato i periodi di contribuzione e di età anagrafica fino al 31.3.2002.

Computo contribuzione:

I versamenti contributivi per i periodi di tempo che il lavoratore ha richiesto per aspettative senza assegni e sospensione dalla qualifica per motivi disciplinari/legali, non sono stati considerati nel computo.

Sono stati inseriti nella graduatoria le lavoratrici e i lavoratori che attualmente sono in prossimità del raggiungimento dei requisiti sotto evidenziati:

Periodi contributivi non computati:

Non sono stati calcolati tutti i periodi lavorativi prestati presso altre aziende, pur in presenza di domanda di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79.

Domande di ricongiunzione – periodi contributivi:

Da fonti aziendali risulta che l’Ipost sta verificando le eventuali domande di ricongiunzione presentate dalle 2200 unità inserite nella graduatoria del fondo, al fine di determinare con precisione l’importo mensile di pensione e stabilire di conseguenza l’importo dell’assegno mensile da riconoscere ai lavoratori durante la permanenza nel fondo di solidarietà.

Fine periodo di accompagnamento – diritto alla pensione:

Sono stati inseriti nella graduatoria le 2200 unità con l’età anagrafica e i periodi contributivi più prossimi al raggiungimento al diritto di pensione di anzianità e/o vecchiaia.

I mesi di permanenza nel fondo sono stati conteggiati fino al mese precedente al diritto di percezione della pensione di anzianità e/o vecchiaia, tenendo conto delle finestre di uscita stabilite dalla Legge Dini.

Es.:

punteggio

Nome

Cognome

Nato il

Sesso

Mesi nel Fondo

Data fruizione pensione

Carichi di famiglia

62

AMEDEO

PRINCIPE

12/10/46

M

9

01/01/03

1

Il collega sopra evidenziato cesserà la permanenza nel Fondo di Solidarietà il 31/12/2002 e percepirà l’assegno mensile di pensione il mese successivo.

Decorrenza del Fondo di Solidarietà:

Le uscite avranno corso in due blocchi, il primo a partire dal mese di luglio p.v. e il secondo entro ottobre c.a..

Calcolo dell’assegno mensile spettante nel "Fondo"

L’assegno sarà pari all’importo dell’assegno della pensione di anzianità Ipost calcolato su un valore di 35 anni di contribuzione, indipendentemente dai reali versamenti contributivi posseduti dal lavoratore alla data del 31.3.2002.

Esempio di calcolo (le somme indicate sono da considerare come importo ipotetico):

* Indennità di preavviso: 2.000.000lire-

* Assegno percepito nel fondo: 1.750.000lire=

Differenza 250.000lire x 4 mesi= 1milione

Le 250.000 lire mensili, saranno percepite dal dipendente in aggiunta all’assegno percepito nel fondo per quattro mesi a titolo una-tantum.

Al dipendente inserito nel "Fondo" spettano i seguenti emolumenti:

TFR: da percepire entro 60 giorni dalla cessazione del servizio, riferito al periodo dal 1998 al 2200;

Buonuscita: da percepire entro i limiti fissati dalla legge (da 6 a 9 mesi).

14^ mensilità: I colleghi che permarranno nel fondo avranno conteggiata la 14^, a seguito dell’accordo firmato con le OO.SS. il 13/5/02; la quota parte (pensionabile) della 14^ mensilità viene computata anche nell’assegno mensile di sostegno al reddito e all’occupazione.

 

 

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale delle Poste Italiane SpA.

 

Come è noto il 18 luglio 2001 è stato sottoscritto l'Accordo Sindacale che regola la materia in oggetto, tuttora al vaglio dei Ministeri competenti per la decretazione del relativo Regolamento di attuazione.

Nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale, le Parti hanno convenuto tra l'altro -con gli Accordi del 17-18 e 23 ottobre 2001- che l'Azienda darà anticipata operatività alle disposizioni di cui all'art. 5 lett. B) e seguenti del citato Accordo 18 luglio 2001 in favore di un numero massimo di 2.200 lavoratori che, essendo prossimi al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia o comunque potendola percepire entro il termine massimo di 60 mesi, intendano, previa risoluzione consensuale del loro rapporto di lavoro, fruire delle relative "prestazioni in via straordinaria" a titolo di incentivo all'esodo, già a decorrere dal presente anno.

A favore dei suddetti interessati la Società, pertanto, procederà "all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa correlata di cui all'art.2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n°662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipula del presente accordo, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione figurativa correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale" (art. 5 lett. B, accordo cit. 18.7.01).

Il personale interessato a fruire dei trattamenti -economici e contributivi- previsti dal sopra richiamato Accordo 18 luglio 2001 dovrà compilare la relativa domanda su apposito modulo (allegato n.1), da trasmettersi al Responsabile Regionale Risorse Umane di riferimento che provvederà al tempestivo inoltro alla DCRU-SRP-Ufficio Normative Previdenziali, Viale Europa 175, 00144, ROMA entro il 30 Marzo p.v.

Qualora il numero complessivo delle richieste di adesione risultasse superiore a 2.200, il predetto Ufficio Normative Previdenziali redigerà apposita graduatoria dei beneficiari di tale esodo incentivato tenendo conto, in via prioritaria, del criterio della maggiore prossimità del diritto alla percezione della pensione, ovvero, a parità di condizioni, della maggiore età, tenendo conto, in caso di ulteriore parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

La graduatoria verrà resa nota il 15 aprile 2002; a decorrere dal 16 aprile 2002 verranno perfezionate le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro con gli interessati.

Conseguentemente la Società, come sopra precisato, riconoscerà agli interessati, sempre a titolo di incentivo all'esodo, un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore, al netto del carico fiscale, sarà pari: