L’EPILOGO DEL PROCESSO DI RIDUZIONE DEGLI ESUBERI DENUNCIATI DA POSTE ITALIANE S.p.A NEL MESE DI GIUGNO 2001, (GLI ACCORDI SULLA MOBILITA’).

 

ORA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 ottobre 2001, presso la Sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario Maurizio Sacconi e della D.ssa Erminia Viggiani, al fine di dare compiuta attuazione all’impegno assunto dalle Parti nell’Allegato n. 2 dell’Accordo 17 ottobre 2001, in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità applicative dei processi di mobilità intraziendale di cui all’Accordo medesimo

si sono incontrati

Poste Italiane S.p.A , rappresentata dal Dr. Francesco Micheli, Dr. Andrea Faragalli, Dr. Rosario Strano, Dr Gianfranco Balboni, Avv. Leonardo Fiori, Dr. Giuseppe Menna, Dr. Massimo Pinto.

e

Sindacato Lavoratori Comunicazioni (SLC-CGIL)

Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP-CISL)

Unione Italiana Lavoratori Postelegrafonici Comunicazione (UIL-POST)

Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici (FAILP-CISAL)

Sindacato Autonomo Italiano Lavoratori Postelegrafonici (SAILP-CONFSAL)

Unione Generale del Lavoro Comunicazioni (UGL COMUNICAZIONI)

 

Il presente Accordo costituisce parte integrante dell’Accordo del 17 ottobre 2001.

 

Allegato n. 2

 

MOBILITA’ INTRAZIENDALE

LINEE GUIDA GENERALI

La ricollocazione del personale appartenente alle Aree Operativa e di Base, in eccedenza a seguito dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione, si realizzerà nel rispetto delle seguenti linee guida.

In caso di richiesta da parte di personale non rientrante tra quello in eccedenza, che sia collocato utilmente in graduatoria, si procederà al relativo trasferimento con conseguente sostituzione, in ambito provinciale, con altro lavoratore idoneo a sua volta proveniente da unità in eccedenza. Detto eventuale trasferimento non sarà ritenuto utile ai fini del computo di cui alle previsioni del punto 3. dell’Accordo del 17 ottobre 2001.

In particolare, quella verso il Recapito (portalettere), non potrà interessare un numero superiore a 1300 unità complessive sull’intero territorio nazionale, comunque in aggiunta alle unità già interessate dai processi di mobilità territoriale nelle Regioni nelle quali sono stati definiti specifici accordi tra le Parti.

 

 

FASI OPERATIVE

Si procederà inizialmente alla individuazione del personale da collocare in mobilità all’interno delle strutture interessate dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione, secondo i criteri e le modalità specificati nella SCHEDA A riportata in calce al presente Allegato e nel rispetto delle linee guida di cui sopra.

Il personale così individuato sarà ricollocato secondo le modalità ed i criteri illustrati nelle fasi di cui ai successivi paragrafi, che si intendono in rigorosa successione temporale.

L’Azienda provvederà ad informare le OO.SS. a livello nazionale nonché, a livello regionale, la Delegazione Sindacale di cui all’art 5, comma 3, del CCNL, circa il numero di dipendenti da collocare in mobilità territoriale e relativa appartenenza alle Unità Produttive presenti nella regione, nonché sulle disponibilità organizzative a livello nazionale nell’ambito del Recapito (portalettere) e della Sportelleria.

In particolare per quanto concerne il Recapito (portalettere) verrà specificata altresì la distribuzione dei 1300 posti di cui alla mobilità collettiva provinciale.

Medesima informativa sarà data al personale interessato mediante affissione presso le Unità Produttive di appartenenza.

COPERTURA DELLE POSIZIONI DI RECAPITO (PORTALETTERE)

MOBILITA’ VOLONTARIA NAZIONALE

La mobilità di cui al presente paragrafo avverrà ricollocando il personale verso posizioni di portalettere, disponibili sull’intero territorio nazionale, rese note dall’Azienda.

Il personale interessato potrà esprimere tre opzioni.

La ricollocazione delle unità interessate avverrà assegnandovi in rigorosa successione:

    1. le AO ex IV categoria e le AO assunte successivamente al 26/11/1994;
    2. le AO ex VI e V categoria, con priorità per quello non proveniente dalla Sportelleria;
    3. le AB.

In caso di richiesta della stessa località da parte di più lavoratori avrà la precedenza il personale con il punteggio più alto in una graduatoria redatta secondo le modalità ed i criteri relativi alle condizioni familiari ed all’anzianità, come specificato nella SCHEDA B riportata in calce al presente Allegato.

Nell’ambito delle modalità e dei criteri sopra citati, al personale delle regioni del Nord e del Centro interessato a tale processo di mobilità sarà riservato il 50% delle posizioni disponibili nelle regioni del Centro e del Sud Italia.

Si farà eccezione per il personale nei cui confronti trovino applicazioni le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto personale, ove inserito nelle sopra citate graduatorie di mobilità, avrà la precedenza nella scelta della destinazione, indipendentemente dal posto occupato dallo stesso nella relativa graduatoria di appartenenza.

MOBILITA’ COLLETTIVA PROVINCIALE

La mobilità di cui al presente paragrafo avverrà ricollocando il personale verso le restanti posizioni di portalettere, comunque entro il limite geografico della Provincia ove è ubicata la propria sede di lavoro.

La ricollocazione delle unità interessate avverrà assegnandovi in rigorosa successione:

    1. le AO ex IV categoria e le AO assunte successivamente al 26/11/1994 provenienti dal Recapito, con priorità per quelle impiegate nella mansione di portalettere;
    2. le AO ex IV categoria e le AO assunte successivamente al 26/11/1994, ad esclusione di quelle provenienti dalla Sportelleria;
    3. le AB;
    4. le AO ex IV categoria e le AO assunte successivamente al 26/11/1994 provenienti dalla Sportelleria, a condizione che tale settore risulti in eccedenza a livello provinciale.

La ricollocazione del personale avverrà secondo l’ordine decrescente di una graduatoria redatta secondo le modalità ed i criteri relativi alle condizioni familiari e di anzianità, come specificati nella SCHEDA B riportata in calce al presente Allegato, nella posizione territorialmente più vicina, tra quelle disponibili, individuata secondo il percorso più breve effettuabile con i normali mezzi di trasporto pubblico.

Il personale che fruisce dei benefici di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 resta escluso dalla mobilità collettiva provinciale, salvo il caso di soppressione dell’unità cui risulti assegnato. In tale ultimo caso detto personale avrà la precedenza nella scelta della destinazione, indipendentemente dal posto occupato dallo stesso nella relativa graduatoria di appartenenza.

 

COPERTURA DELLE POSIZIONI DI SPORTELLERIA

MOBILITA’ VOLONTARIA NAZIONALE

La mobilità di cui al presente paragrafo avverrà ricollocando il personale verso posizioni della Sportelleria, disponibili sull’intero territorio nazionale, rese note dall’Azienda.

Il personale interessato potrà esprimere tre opzioni.

La ricollocazione delle unità interessate avverrà assegnandovi in rigorosa successione:

    1. le AO ex VI V, IV categoria e le AO assunte successivamente al 26/11/1994, provenienti dalla Sportelleria;
    2. le AO ex VI e V categoria non provenienti dalla Sportelleria.

In caso di richiesta della stessa località da parte di più lavoratori, avrà la precedenza il personale con il punteggio più alto in una graduatoria redatta secondo le modalità ed i criteri relativi alle condizioni familiari ed all’anzianità, come specificato nella SCHEDA B riportata in calce al presente Allegato.

Si farà eccezione per il personale nei cui confronti trovino applicazioni le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto personale, ove inserito nelle sopra citate graduatorie di mobilità, avrà la precedenza nella scelta della destinazione, indipendentemente dal posto occupato dallo stesso nella relativa graduatoria di appartenenza.

MOBILITA’ COLLETTIVA PROVINCIALE

La mobilità di cui al presente paragrafo avverrà ricollocando il personale verso le restanti posizioni della Sportelleria, comunque entro il limite geografico della Provincia ove è collocata la propria sede di lavoro.

La ricollocazione delle unità interessate avverrà assegnandovi in rigorosa successione:

    1. le AO ex VI, V e IV categoria e le AO assunte successivamente al 26/11/1994 provenienti dalla Sportelleria;
    2. le AO ex VI e V categoria non provenienti dalla Sportelleria;
    3. le AO ex IV categoria e le AO assunte successivamente al 26/11/1994 non provenienti dalla Sportelleria;
    4. le AB.

La ricollocazione del personale avverrà secondo l’ordine decrescente di una graduatoria redatta sulla base delle modalità e dei criteri relativi alle condizioni familiari e di anzianità, come specificati nella SCHEDA B riportata in calce al presente Allegato, nella posizione territorialmente più vicina, tra quelle disponibili, individuata secondo il percorso più breve effettuabile con i normali mezzi di trasporto pubblico.

Il personale che fruisce dei benefici di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 resta escluso dalla mobilità collettiva provinciale, salvo il caso di soppressione dell’unità cui risulti assegnato. In tale ultimo caso detto personale avrà la precedenza nella scelta della destinazione, indipendentemente dal posto occupato dallo stesso nella relativa graduatoria di appartenenza.

In particolare il personale di AO ex IV categoria nonché quello di AO assunto successivamente al 26/11/1994, ad eccezione di quello di cui al punto 1. di cui sopra, e di AB sarà collocato nelle posizioni in parola previa selezione, curata dall’Azienda, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

 

PERSONALE QUADRO

La ricollocazione del personale Quadro avverrà nel rispetto delle previsioni di cui al punto 4. dell’Accordo del 17 ottobre 2001.

SCHEDA A

CRITERI E MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INTERESSATO DALLA MOBILITA’ INTRAZIENDALE DI CUI ALL’ACCORDO DEL 17 OTTOBRE 2001

Recapito

Personale con mansioni di portalettere

Il personale con mansioni di portalettere, da collocare in mobilità per effetto della revisione delle zone di recapito da cui sia derivata un’eccedenza di tale personale, sarà individuato tra coloro che avranno conseguito il punteggio minore in una graduatoria redatta, secondo le modalità ed i criteri relativi alle condizioni familiari e di anzianità, come specificati nella SCHEDA B riportata in calce all’Allegato n. 2, con riferimento al personale appartenente agli Uffici Postali limitatamente agli addetti alle attività di recapito, ovvero agli Uffici di Recapito, nei quali si realizzi la predetta revisione delle zone.

Personale con altre mansioni

Per tale personale si rinvia ai criteri ed alle modalità di cui al successivo paragrafo "Restanti strutture organizzative".

Sportelleria

  1. Le Aree Operative ex IV categoria e le AO assunte successivamente al 26/11/1994, da collocare in mobilità verso il Recapito (portalettere), verranno individuate tra tutto il personale, presente in ambito provinciale con tale qualifica, che avrà conseguito il punteggio minore in una graduatoria redatta a livello provinciale secondo le modalità ed i criteri relativi alle condizioni di famiglia ed all’anzianità, come specificati nella SCHEDA B riportata in calce all’Allegato n. 2.
  2. Non rientrano nei processi di mobilità collettiva le Aree Operative con mansioni tecnico specialistiche, in possesso di specifiche competenze, in ordine alle quali sarà fornita adeguata informativa entro il 15 novembre 2001.

  3. Le Aree Operative ex VI ,V e IV categoria o assunte successivamente al 26/11/1994, da collocare in mobilità verso la Sportelleria, verranno individuate tra tutti i dipendenti che avranno conseguito il punteggio minore in una graduatoria redatta, tra gli Uffici Postali in eccedenza, secondo le modalità ed i criteri riferiti alle condizioni di famiglia ed all’anzianità come specificati nella SCHEDA B riportata in calce all’Allegato n. 2.

Non rientrano nei processi di mobilità collettiva le Aree Operative con mansioni tecnico specialistiche, in possesso di specifiche competenze, in ordine alle quali sarà fornita adeguata informativa entro il 15 novembre 2001.

DELP

Per l’individuazione del personale della DELP da collocare in mobilità intraziendale, si rinvia ai criteri ed alle modalità di cui al paragrafo "Restanti strutture organizzative".

Inoltre, per tale personale, si dovrà tenere conto anche degli ulteriori seguenti criteri:

Dalla relativa graduatoria è escluso il personale operante nell’ambito dei Collegamenti Internazionali, impiegato nelle attività relative al cosiddetto "DAU" ed ai mod. "CN08" che abbia frequentato il relativo corso di formazione ovvero acquisito le necessarie competenze tecnico specialistiche.

Restanti strutture organizzative

Il personale appartenente a settori diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi, da collocare in mobilità verso le posizioni di sportelleria e di portalettere, sarà individuato, per ciascuna unità produttiva, tra coloro che avranno conseguito il punteggio minore in una graduatoria redatta secondo le modalità ed i criteri riferiti alle condizioni di famiglia ed all’anzianità come specificati nella SCHEDA B riportata in calce all’Allegato n. 2.

Non rientrano nei processi di mobilità collettiva le Aree Operative assunte per l’attuazione di progetti di cui al Piano d’Impresa, attraverso i quali abbiano acquisito specifiche competenze professionali.

Non rientrano altresì le Aree Operative con mansioni tecnico specialistiche, in possesso di specifiche competenze, in ordine alle quali sarà fornita adeguata informativa entro il 15 novembre 2001.

SCHEDA B

 

CRITERI E MODALITA’ PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA’ INTRAZIENDALE DI CUI ALL’ACCORDO DEL 17 OTTOBRE 2001

 

    1. Condizioni familiari

    1. coniuge o, in assenza, 1° figlio a carico punti 7
    2. ciascun figlio fino a 8 anni punti 6
    3. ciascun figlio da 9 anni a 18 anni punti 5
    4. famiglia monoparentale punti 10
    5. genitore a carico punti 3

 

La valorizzazione dei predetti fattori deve tenere conto dei seguenti criteri:

      1. Anzianità

Per ogni anno di anzianità di servizio punti 0,75

Nella valutazione del predetto fattore l’anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di "decorrenza economica".

Le frazioni di anno superiori a sei mesi vengono computate come anni completi.