In data 11 gennaio 2001, alla presenza del Sottosegretario di Stato sen. Ornella Piloni, e del Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro dr.ssa Maria Teresa Ferraro, assistite dall ing. Enrico Ceccotti Segreteria del Ministro e dalla dr.ssa Erminia Viggiani dirigente della Divisione VIII dei RR.LL., si sono incontrati per la conclusione delle trattative relative al CCNL:
Poste Italiane SpA rappresentata da dr. Francesco Micheli, dr. Andrea Faragalli, dr. Rosario Strano, dr. Gianfranco Balboni, avv. Leonardo Fiori, dr. Giuseppe Menna, dr. Luigi Ventura, avv. Massimo Gramazio, avv. Stefano Bottaro, dr.ssa Simona Di Marco, Cesare Boldrini, Gianpiero Affuso.
Sindacato Lavoratori Comunicazioni (SLC-CGIL) rappresentato dal Segretario Generale Fulvio Fammoni, Piero Leonesio, Carla Pecchioni, Donatella Perazzi, Giancarlo Albori, Giuseppe Carta, Patrizia Avellani, Salvatore Affinito, Stefania Baschieri, Valter Altis, Giovanni Balzarin, Graziano Benedetti, Rita Bonizzi, Diego Calza, Massimo Cappanera, Corrado Corradetti, Anelio Corsi, Amedeo Crispino, Nicola Di Ceglie, Sergio Di Marcantonio, Stefano Faccin, Domenico Falcomatà, Mario Gaeta, Francesco Latona, Mariella Lobello, Massimo Lucani, Gabriele Mallus, Leonardo Nella, Giorgio Ortolani, Giampiero Pelagalli, Antonio Poddesu, Luigi Russo, Franco Rocca, Dario Scarpa, Ermes Zattoni, Domenico Boriello.
Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP-CISL) rappresentato dal Segretario Generale Antonino Sorgi, Mario Petitto, Luca Burgalassi, Lorenzo Galbiati, Bruno Palombo, Giulio Cocco, Mauro Soppera, Domenico Luglio, Michele Cristino, Marcello Lentini, Enzo Berthod, Umberto Pocceschi, Mario Di Cenzo, Michele Tascino, Giuseppe Pireddu, Antonio Nardacci, Bruno Pinto, Mauro Armandi, Giorgio Rocelli, Domenico Bianco, Angelo Agricola, Riccardo Cerza, Giuseppe Ceraolo, Giovanni Errera, Andrea De Vivo, Sebastiano Cappuccio, Elvio Di Lucente, Raimondo Paradisi, Giovanni Paradiso, Cataldo Nigro, Caterina Gaggio, Cono Fusca, Vincenzo Langella, Augusto Sardella.
Unione Italiana Lavoratori Postelegrafonici Comunicazione (UIL-POST) rappresentata dal Segretario Generale Paolo Tullo, Ciro Amicone, Marcello Bellizzi, Mario Caiulo, Rocco Antonio Laganà, Giancarlo Grimaldi.
Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici (FAILP-CISAL) rappresentata dal Segretario Generale Walter De Candiziis, Maurizio Giampieri, Paolo Iorio, Otello Petruzzi, Paolo Diaspro, Danilo Ferri, Carlo Lima, Vincenzo Mastrolilli, Dario Monizio, Domenico Valli.
Sindacato Autonomo Italiano Lavoratori Postelegrafonici (SAILP-CONFSAL) rappresentato dal Segretario Generale Carlo Ciancio, Lorenzo Leone, Giovanni Duranti, Sergio Seminara, Antonio Sacco, Angelo Garau, Gaudino Bernardo, Vincenzo Petraro, Saverio Castelli, Carmelo Palumbo, Tommaso Borrelli.
Unione Generale del Lavoro Comunicazioni (UGL COMUNICAZIONI) rappresentata dal Segretario Generale Serafino Cabras, Giuseppe Miglionico, Ivette Cagliari, Salvatore Muscarella, Antonio Donati, Andrea Sallustro, Salvatore Creti, Stefano Donati, Marco Rosati, Lino Nemesi, Maria Miglionico, Marco Bongiovanni.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valevole per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.
C.C.N.L.
DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA
Le Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
ritengono che le trasformazioni in corso nel sistema postale richiedano una forte impronta comune nellazione congiunta di Poste S.p.A. e delle OO.SS., e convengono sulla necessità di gestire, attraverso appositi strumenti di intesa definiti nel CCNL, il governo del processo di trasformazione, consapevoli dei diversi ruoli e competenze che motivano e legittimano la loro azione.
ritengono che il risanamento, il rilancio competitivo e lo sviluppo della massima Azienda postale italiana siano obiettivi improcrastinabili, anche nel quadro delle sfide competitive indotte dal mercato e dallappartenenza del Paese allUnione Europea. Pertanto individuano nel Piano dImpresa predisposto dallAzienda il quadro di riferimento in materia di strategia industriale, idoneo per conseguire i sopraindicati obiettivi. A tal fine le Parti stipulanti si impegnano ad un confronto aperto sui provvedimenti di cui al Piano d Impresa e sulle relative implicazioni prima della loro attuazione.
si impegnano a mantenere ed esaltare lunitarietà dellAzienda postale quale garanzia di un processo di rilancio che coniughi la vitalità e la professionalità delle risorse umane presenti in azienda con la valorizzazione di tutti i segmenti che compongono un moderno sistema postale europeo.
identificano e condividono la centralità delle risorse umane nel processo di risanamento e rilancio dellazienda e, conseguentemente, si impegnano a stabilire percorsi relazionali e negoziali finalizzati al sostegno attivo di un modello di sviluppo che comprenda, tra gli elementi essenziali, la salvaguardia delloccupazione e il relativo sviluppo possibile.
si impegnano fin da ora ad applicare lealmente e sostanzialmente i principi della concertazione quale metodo di garanzia e di confronto per una politica responsabile di risanamento e di rilancio dello sviluppo della Società. In tale contesto definiranno un organismo che, come già delineato nellipotesi di protocollo Governo, Azienda e OO.SS. - che le Parti si impegnano a regolamentare ed attuare dopo la sottoscrizione del Protocollo medesimo -, esprima valutazioni e proposte sullo scenario competitivo, sugli obiettivi strategici e sullandamento generale dellImpresa.
accettano il metodo concertativo come punto di riferimento e origine del loro sistema di relazioni industriali e si impegnano a definire un contratto che preveda limpiego di strumenti di informazione, consultazione, partecipazione e negoziazione.
PREMESSA
Il riassetto istituzionale e organizzativo che interessa Poste Italiane, funzionale al necessario risanamento e rilancio, è strettamente connesso alla riqualificazione produttiva della Società quale soggetto chiamato a contribuire alla modernizzazione del Paese attraverso il miglioramento dei servizi resi alla clientela in condizioni di crescente efficacia ed economicità di gestione.
Il Piano dImpresa, approvato dagli Organi Istituzionali, persegue lobiettivo di portare gradualmente il dimensionamento economico e produttivo della Società ai livelli conseguiti dalle società postali degli altri paesi europei: esso comporta, pertanto, lesigenza di perseguire qualità ed efficacia nellorganizzazione del lavoro e il miglioramento generalizzato della produttività quale presupposto per la salvaguardia delloccupazione ed il relativo sviluppo possibile.
Anche in ragione di quanto precede, le Parti stipulanti, ispirandosi ai principi e agli indirizzi di cui ai Protocolli d'Intesa del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1998, nonché a quelli scaturenti dal Protocollo Governo - Sindacati - Poste Italiane, i cui contenuti, resta fin da ora inteso, costituiranno parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, riconfermano il ruolo centrale della concertazione, della quale la contrattazione costituisce, negli ambiti appresso definiti, lo strumento più concreto, sia quale metodo attraverso cui ricercare la condivisione degli obiettivi di risanamento e di sviluppo della Società, sia quale necessario presupposto per la definizione di un più coerente modello di relazioni industriali fondato sulla pari dignità delle Parti.
In relazione a quanto sopra le Parti stipulanti assumono quali valori fondanti:
la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nella gestione del rapporto di lavoro nella sua evoluzione;
la connessa importanza di assetti contrattuali che valorizzino, unitamente al CCNL che costituisce comunque momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra esposti, la contrattazione di secondo livello, nel cui ambito in coerenza con gli obiettivi di cui sopra e con i principi di cui al Protocollo in fieri Governo Sindacati Poste Italiane, saranno ricondotti, alloccorrenza:
il governo dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, ivi ricomprendendo le possibili implicazioni sulle condizioni di impiego del fattore lavoro, anche derivanti da processi di esternalizzazione;
lindividuazione di ulteriori criteri e modalità inerenti le erogazioni variabili;
limportanza del sistema di relazioni industriali, orientato alla prevenzione ed al superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo il consenso quale obiettivo qualificante da perseguire ai diversi livelli.
Nel quadro di quanto sopra, le Parti stipulanti intendono pertanto definire, nella ricerca e individuazione di soluzioni coerenti con gli scopi e gli obiettivi della concertazione, sedi, strumenti e percorsi temporalmente regolamentati in grado di favorire, mediante meccanismi procedurali certi e trasparenti, un rinnovato sviluppo dei rapporti bilaterali, e di assicurare la necessaria autonomia e responsabilità delle Parti stipulanti nel perseguire gli obiettivi di risanamento, rilancio e sviluppo.
Capitolo I
Disposizioni Generali
Art. 1 Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a:
Poste Italiane S.p.A.;
le Società controllate da Poste Italiane S.p.A. ai sensi e per gli effetti dellart. 2359 c.c., 1° comma, n. 1 e 3, di cui allelenco in calce al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dai commi successivi.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro costituisce, unitamente alla cornice di riferimento rappresentata dalla Dichiarazione Programmatica e dalla Premessa, una normazione unitaria ed inscindibile che - con leccezione di cui al 4° comma che segue -, disciplina i rapporti di lavoro tra Poste Italiane S.p.A. e i lavoratori inquadrati nelle aree professionali di cui allart. 24.
Poste Italiane S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente alle OO.SS. stipulanti le variazioni allelenco di cui al I° comma lett. b), e attuare quanto previsto dai successivi commi.
Lapplicazione del presente contratto alle Società di cui al I° comma lett. b) si realizza attraverso il formale recepimento del contratto stesso da parte di queste ultime, ovvero con opportune norme di armonizzazione che convergano verso obiettivi di competitività del mercato di riferimento, tenuto conto delle specificità operative del medesimo.
Ai fini di cui al comma che precede Poste Italiane S.p.A., la Società di cui al 1° comma lett. b) del presente articolo e le OO.SS. stipulanti si incontreranno, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla comunicazione di cui al 3° comma, per verificare la compatibilità della normativa contrattuale con le specifiche realtà organizzative e produttive della singola Società. Ove il presente contratto risulti immediatamente applicabile, la Società interessata ne darà comunicazione formale alle OO.SS.; nel caso in cui, invece, emerga la necessità di norme di armonizzazione, la Società interessata e le OO.SS. stipulanti daranno immediato avvio alle attività conseguenti, nel rispetto dellautonomia negoziale della Società medesima.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti stipulanti il presente contratto si danno atto che quanto previsto al comma I, lett. b), del presente articolo è già stato osservato per Postel S.p.A.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Levoluzione strutturale in atto nel sistema postale italiano impone alle imprese che operano nel settore profondi processi di riconversione e di riposizionamento strategico che si realizzano anche attraverso la ridefinizione delle aree di affari e delle relative condizioni di lavoro.
Il presente contratto, pertanto, viene stipulato anche con la prospettiva di avviare un processo per la definizione di ununica disciplina di settore che riguardi le imprese che operino nel mercato dei servizi postali, in tutte le sue attuali articolazioni e possibili evoluzioni di carattere tecnologico e commerciale, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio prodotti e dei canali distributivi.
Allo scopo di favorire il processo di cui sopra le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assumere le iniziative più idonee presso tutti i soggetti interessati.
In relazione con quanto sopra:
Poste Italiane S.p.A. intende favorire una coerente applicazione di quanto definito nel presente articolo alle Società di cui al sottoscritto elenco;
le Organizzazioni Sindacali firmatarie dichiarano di considerare il presente contratto collettivo punto fondamentale di riferimento per la regolamentazione del rapporto di lavoro nel settore postale; conseguentemente si impegnano a ricercare con altre imprese e/o associazioni datoriali soluzioni convergenti con lassetto economico-normativo di cui al citato contratto.
Elenco delle Società di cui allart. 1, comma I°, lett. b):
Poste Vita S.p.A.
Sim Poste S.p.A.
SDA Express Courier S.r.l.
Postecom S.p.A.
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
Postel S.p.A.
Art. 2 Assetti Contrattuali
Il sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati:
Il presente contratto individua, per il secondo livello, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del primo livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati.
Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.
Fanno parte dellambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale:
recepimento delle intese Governo/Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta;
politiche occupazionali;
sistema di relazioni industriali;
diritti sindacali;
disciplina del rapporto di lavoro;
disciplina del lavoro atipico;
nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;
trattamenti retributivi ed economici;
nuovi regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento.
Alla contrattazione di cui alla presente lettera A) viene altresì ricondotta, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, la gestione delle conseguenze sul piano sociale dellattuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva.
Riguardo a quanto precede lAzienda fornirà alle OO.SS. nazionali, stipulanti il presente CCNL, una preventiva comunicazione, con indicazione contestuale della data dellavvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra.
Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla suddetta data di fissazione dell incontro, durante i quali lAzienda non darà luogo allattuazione dei progetti previsti e le OO SS si asterranno da ogni azione diretta.
Allesito positivo del predetto confronto, in difetto del quale le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni, il medesimo proseguirà per ciascuna delle regioni interessate nel rispetto della seguente ulteriore procedura.
A tal fine lAzienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione con contestuale indicazione della data dellavvio del confronto, anche in tal caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, per quanto demandato dallaccordo nazionale.
Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di fissazione dell incontro e ove il confronto medesimo non si sia concluso positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
Durante lo svolgimento della predetta procedura lAzienda non darà luogo allattuazione dei progetti previsti per la parte riguardante la specifica regione e le OO. SS si asterranno da ogni azione diretta.
In relazione alla procedura sopra descritta la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo quanto previsto dal successivo art. 5, 3° comma.
La contrattazione si svolge a livello regionale per Poste Italiane S.p.A., a livello aziendale per le Società di cui all art. 1, comma 1 lett. b).
Detta contrattazione riguarderà principalmente erogazioni economiche variabili strettamente correlate:
ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono;
ai risultati legati allandamento economico specifico delle imprese.
Quanto indicato nel comma che precede verrà attuato nel rispetto delle linee guida definite al primo livello di contrattazione tramite specifico accordo quadro che stabilirà i criteri, le modalità, gli indicatori e/o fattori da adottare ed eventuali sessioni di verifica, che le Parti si impegnano a definire entro il 28/2/2001.
In tale sede si terrà anche conto di quanto realizzato in materia dalla contrattazione preesistente.
Vengono altresì ricondotte al secondo livello di contrattazione le seguenti materie:
i nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dallintroduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello nazionale;
le materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;
la gestione delle conseguenze sul piano sociale dellattuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola regione, secondo criteri e modalità che seguono.
Riguardo al punto III che precede lAzienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione, con indicazione contestuale della data dellavvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.
Il confronto, in ordine alle materie di cui ai punti I, II e III che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di fissazione dell incontro.
Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, lintera materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale, su richiesta anche di una sola delle OO.SS nazionali stipulanti, da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura regionale.
Lesame a livello nazionale dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 10 giorni dalla data di fissazione dellincontro nazionale da parte dellAzienda.
Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura lAzienda non darà luogo allattuazione dei progetti previsti e le OO.SS si asterranno da ogni azione diretta.
Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
In relazione alla procedura a livello regionale di cui alla lettera B del presente articolo la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo quanto previsto al successivo art. 5, 3° comma.
Alle Società di cui all art. 1, comma 1, lett. b) si applica esclusivamente la procedura prevista dalla lettera A) del presente articolo.
Le Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che la risoluzione delle problematiche rinviate alla contrattazione di secondo livello dovrà, comunque, realizzarsi salvaguardando lunitarietà e la titolarità del momento relazionale, secondo modalità e criteri coerenti con i Protocolli del 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998, in modo da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 3 Procedure per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma per il rinnovo del CCNL in tempo utile per consentire lapertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva le Parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, lanticipazione o lo slittamento di tre mesi dalla data a partire dalla quale decorre lindennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.
Art. 4 Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
Limporto di tale elemento sarà pari al 30% del tasso dinflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattualmente vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dellinflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dellaccordo di rinnovo del contratto nazionale lindennità cessa di essere erogata.
Art. 5 Procedure per il rinnovo della contrattazione di secondo livello
I contratti di secondo livello relativi al premio di produttività hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dellautonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo quanto previsto dalla norma transitoria che segue, relativamente al periodo 2000 - 2003.
Le Parti stipulanti si impegnano affinché le richieste in sede di contrattazione di secondo livello siano conformi ai demandi stabiliti a livello nazionale.
La competente Delegazione Sindacale, titolare per la materia oggetto di rinvio al secondo livello di contrattazione, viene individuata secondo le norme contenute nel Protocollo Aggiuntivo al presente CCNL.
NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti:
convengono di regolare integralmente a livello nazionale il premio di produttività relativamente allanno 2000;
stabiliscono che quanto indicato nellaccordo quadro, di cui allart. 2 Lettera B comma 3 che precede, ha effetto per il periodo 1/1/2001 31/12/ 2003;
nellambito delle previsioni del predetto accordo quadro, provvederanno a dar corso agli incontri negoziali a livello regionale fin dal mese di aprile del 2001 che dovranno essere conclusi entro il 31 luglio dellanno medesimo. Laccordo quadro dovrà prevedere specifici criteri di salvaguardia ove a livello regionale non sia stato possibile pervenire ad un accordo.
Al fine di preservare lautonomia dei cicli negoziali, le Parti si danno reciprocamente atto che la scadenza dei contratti regionali relativi al premio di produttività sarà improrogabilmente fissata al 31.12.2003.
Art. 6 Sistema di Relazioni Industriali
Fermi restando i distinti ruoli dellAzienda e delle Organizzazioni Sindacali, nonché quanto sancito nella Dichiarazione Programmatica e nella Premessa del presente contratto, le Parti stipulanti ritengono utile accompagnare il risanamento, il rilancio competitivo e lo sviluppo dellAzienda, con un insieme organico ed articolato di regole certe e condivise, fattivamente orientato alla prevenzione e al superamento dei possibili motivi di conflitto, che sia in grado di favorire il conseguimento degli obiettivi competitivi dellAzienda e la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità, in relazione ai modelli organizzativi della Società.
Le Parti medesime assumono pertanto il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire ai diversi livelli, nel rispetto delle normative vigenti, delle modalità e degli ambiti temporali di seguito previsti.
Le Parti stipulanti convengono, altresì, sulla necessità di adottare un sistema complessivo di relazioni industriali, che, tenendo conto dei principi generali contenuti nelle leggi e nei protocolli, si articoli attraverso:
momenti di confronto in sede nazionale e regionale;
momenti di studio ed approfondimento, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, con la possibilità di realizzare pareri e proposte condivisi o di parte, anche allo scopo di contenere cause latenti di conflittualità, per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di regole e procedure coerenti con i processi sopra richiamati e con la valorizzazione delle risorse umane.
Nellambito del predetto sistema, gli strumenti, che le Parti stipulanti di seguito condividono, vengono orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto attraverso la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi dimpresa, riguardanti in particolare i mutamenti e levoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato, in una logica di efficienza e competitività internazionale. Conseguentemente le Parti stipulanti concordano sul seguente modello di relazioni industriali che si attua attraverso linformazione di cui allart. 7, la partecipazione di cui agli artt. 8 (Osservatorio Paritetico Nazionale), 9 (Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione e Riqualificazione Professionale) e 10 (Comitato Paritetico per le Pari Opportunità), la consultazione di cui allart. 11.
Art. 7 Informazione
Linformazione si articola su tre livelli:
- unità produttiva
A) livello nazionale
Con periodicità annuale, l'Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, non prima del mese di aprile, una informativa sugli argomenti appresso specificati, con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:
scelte strategiche e programmi inerenti:
- situazione economica della Società e relativi piani economici e di investimento;
andamento economico e produttivo con riguardo anche ai più significativi indicatori di bilancio e alle prospettive di sviluppo;
processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico con specifico riguardo agli orientamenti e alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
tipologia delle attività in appalto;
distribuzione territoriale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
atti di portata generale che riguardano la gestione dei rapporti di lavoro:
problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro derivanti dall'integrazione europea;
possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del migliore raccordo tra le esigenze dellAzienda con le infrastrutture esistenti (es. problemi della scuola e dei giovani ).
dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro:
situazione occupazionale dellAzienda e relative linee di tendenza con particolare riguardo all'occupazione giovanile e a quella femminile;
pari opportunità;
sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli organismi sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;
dati occupazionali inerenti il personale in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento precedente;
andamento delle assunzioni a tempo parziale (e trasformazioni), relativa tipologia e ricorso al lavoro supplementare.
LAzienda fornirà altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa, al verificarsi di eventi straordinari destinati ad incidere sullAzienda nel suo complesso.
B) livello regionale:
Con periodicità semestrale lAzienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto allart. 5, 3° comma, una informativa sugli argomenti appresso specificati con riferimento al personale destinatario del presente CCNL, di cui al territorio interessato:
andamento economico e produttivo con riguardo anche ai più significativi indicatori di bilancio ad alle prospettive di sviluppo;
situazione occupazionale e relative linee di tendenza con particolare riguardo all'occupazione giovanile, a quella femminile, ai contratti formazione e lavoro, ai contratti a tempo determinato, ai contratti di apprendistato;
pari opportunità;
qualità del servizio, rapporto con la clientela e produttività;
dinamica della produttività e del costo del lavoro;
linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli organismi sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;
distribuzione regionale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti lanno in corso sullapertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi.
C) unità produttiva
Con periodicità semestrale, ad iniziativa della Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto allart. 5, 3° comma, lAzienda fornirà entro un mese dalla richiesta, informazioni in ordine agli argomenti di cui alla lettera B) del presente articolo per quanto di competenza della singola unità produttiva.
Nei confronti delle Società di cui allart.1 comma 1 lettera B), troveranno applicazione le disposizioni di cui alla lettera A) del presente articolo.
Art. 8 Osservatorio Paritetico Nazionale
Le Parti stipulanti allo scopo di favorire la partecipazione dei lavoratori ai processi di cambiamento in atto nella consapevole conoscenza dei problemi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, nonché nella prospettiva di cui alla Dichiarazione congiunta in calce allart. 1 del presente CCNL, convengono di consolidare e sviluppare lattività dellOsservatorio Nazionale.
LOsservatorio, fermi restando i distinti ruoli dellAzienda e delle Organizzazioni Sindacali, svolgerà funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta sia in ordine allo scenario competitivo del settore, sia in ordine alle condizioni di lavoro. In particolare costituiranno oggetto di analisi:
le prospettive strategiche e produttive del mercato dei servizi postali anche nelle relative evoluzioni;
la situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento alloccupazione giovanile e a quella femminile;
lo sviluppo delle tecnologie e loro eventuale effetto sulloccupazione e sullevoluzione delle figure professionali;
le condizioni igienico ambientali nei posti di lavoro;
i lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
le problematiche connesse al rapporto di lavoro derivanti dallintegrazione europea;
le possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze dellAzienda e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
lassetto previdenziale del settore;
la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alla categoria dello svantaggio sociale, nellambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale e regionale.
LOsservatorio è composto da due membri per ogni Organizzazione Sindacale stipulante e da una adeguata rappresentanza per Poste Italiane S.p.A.
I componenti dellOsservatorio resteranno in carica fino alla data del rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e potranno essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le Parti stipulanti, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, si impegnano a rendere operativo lOsservatorio che dovrà riunirsi periodicamente e comunque almeno due volte lanno. A tal fine le Parti medesime predisporranno tempestivamente il necessario regolamento.
Art. 9 Ente Bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale
Le Parti stipulanti, nellintento di promuovere ed attuare iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione professionale in Poste Italiane S.p.A., convengono di istituire, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Ente Bilaterale a livello nazionale avente la finalità principale di sostenere il dialogo sociale tra le Parti medesime.
Ai fini di quanto sopra le Parti medesime predisporranno tempestivamente il necessario regolamento.
LEnte bilaterale ha in particolare la funzione di:
promuovere attività in tema di formazione e di riqualificazione professionale ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 sia quanto rinveniente da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale ovvero dallintroduzione di innovazioni tecnologiche;
elaborare a tal fine proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici ;
promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane S.p.A., laccesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.
Art. 10 Comitato per le Pari Opportunità
In attuazione di quanto previsto dalla Legge 125/1991 e dai successivi Decreti del Ministero del Lavoro emanati in materia di pari opportunità, viene istituito, a livello nazionale e a livello regionale, il Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.) di Poste Italiane S.p.A.
Il Comitato di cui al comma che precede si propone lo scopo di promuovere ladozione di misure denominate azioni positive per rimuovere, nellintento di salvaguardare loccupazione femminile e di conseguire luguaglianza sostanziale nel lavoro fra donne e uomini, gli eventuali ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di dette pari opportunità.
A tal fine il C.P.O. svolge un ruolo di studio, di proposizione e di ricerca sui principi di parità di cui alla Legge n. 125/1991, nellambito delle materie e dei compiti ivi previsti, con particolare riguardo alle attività di cui allEnte Bilaterale e allOsservatorio di cui al presente Contratto; il Comitato è Paritetico, tra Azienda e OO.SS, seppure con una diversa composizione numerica dei partecipanti.
Il C.P.O. nazionale viene ubicato nellambito della Direzione Centrale della Società; i C.P.O. regionali vengono ubicati nellambito della Direzione Regionale territorialmente competente.
I componenti del C.P.O. vengono nominati entro 60 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto come appresso specificato.
Il Comitato Nazionale per le Pari Opportunità, al quale, nellambito di quanto sopra precisato, viene delegata la funzione anche di coordinamento e indirizzo delle attività dei C.P.O. regionali, è composto come segue:
da 6 componenti designati/e dalla Società, tra i dipendenti esperti in campo giuridico, statistico, sociologico;
da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL designato/a dalle OO.SS. stesse;
per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
Il Comitato Regionale per le Pari Opportunità, anchesso paritetico, che opera per quanto di propria specifica competenza nellambito degli indirizzi ricevuti dal C.P.O. nazionale, è composto come segue:
da 6 componenti designati dalla Società a livello regionale, tra i/le dipendenti esperti/e in campo giuridico, statistico, sociologico;
da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il presente contratto;
nel caso in cui la rappresentanza sindacale fosse inferiore a 6 per lassenza sul territorio di una delle OO.SS. stipulanti il CCNL, la Delegazione Aziendale adeguerà il numero della stessa a quella sindacale;
per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
Il Comitato sia a livello nazionale che regionale, allatto dellinsediamento, elegge su proposta dellAzienda il/la Presidente e fra i/le componenti del Comitato stesso elegge la Segreteria.
Il/la Presidente del C.P.O. nazionale, entro 30 giorni dalla data della nomina, dovrà convocare il C.P.O. per la definizione e lapprovazione del Regolamento che disciplina lattività di tutti i C.P.O. di Poste Italiane S.p.A., istituiti con il presente CCNL; nella circostanza verrà individuato il referente dellAzienda per la materia e definite le agibilità individuali relative ai componenti dei predetti C.P.O.
Analogamente il/la Presidente del C.P.O. regionale, entro 30 giorni dalla data della nomina, dovrà convocare il C.P.O. per il recepimento formale del Regolamento di cui al comma che precede.
I/le componenti non potranno far parte del C.P.O. per più di due mandati consecutivi ciascuno della durata di 4 anni.
Il Comitato predispone ogni due anni una relazione avente ad oggetto i temi e le azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro secondo le scadenze previste.
Gli oneri relativi al funzionamento dei C.P.O. sono a carico di Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
Al verificarsi di modifiche/integrazioni legislative in materia, le Parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne gli effetti rispetto alle previsioni del presente articolo.
Art. 11 Consultazione
La consultazione ha lo scopo di arricchire i comuni contenuti della conoscenza, ha carattere non negoziale ed interviene prima della fase esecutiva dei provvedimenti che lAzienda intende adottare alle condizioni e secondo le modalità appresso specificate.
La consultazione si articolerà su tre livelli:
nazionale
regionale
unità produttiva
livello nazionale
La consultazione si realizza nellambito dei lavori di cui allOsservatorio Paritetico Nazionale, allEnte Bilaterale Nazionale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, nonché al Comitato Paritetico per le Pari Opportunità.
livello regionale
La consultazione riguarderà progetti esecutivi inerenti lintroduzione di innovazioni tecnologiche, anche con riguardo a programmi di intervento ambientale di sicurezza del lavoro, processi significativi di riorganizzazione, con particolare riguardo alle iniziative di formazione e riqualificazione professionale, piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo.
In relazione a quanto precede lAzienda darà preventiva comunicazione alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto allart. 5, 3^ comma, cui farà seguito - a richiesta della delegazione medesima da avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un incontro per lesame dei progetti esecutivi.
La Delegazione Sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro i 9 giorni successivi alla data di fissazione dellincontro durante i quali lAzienda non darà luogo allattuazione dei progetti di cui trattasi.
livello di unità produttiva
La consultazione avrà per oggetto quanto previsto al primo comma della lett. B) laddove i profili applicativi riguardino una sola unità produttiva.
In relazione a quanto precede lAzienda darà preventiva comunicazione alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto allart. 5, 3^ comma, cui farà seguito a richiesta della delegazione medesima da avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione un incontro per lesame dei progetti esecutivi.
La Delegazione Sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro i 9 giorni successivi alla data di fissazione dellincontro durante i quali lAzienda non darà luogo allattuazione dei progetti di cui trattasi.
La procedura prevista alle precedenti lettere B) e C) del presente articolo si applica esclusivamente a Poste Italiane S.p.A.
La presente procedura si pone come autonoma rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e pertanto non si cumula con le relative procedure.
CAPITOLO II
DIRITTI SINDACALI
Art. 12 Assemblea
Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle R.S.U., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali compresi nel territorio di pertinenza, può essere indetta ununica assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono partecipare.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dalla Società di norma fuori dagli ambienti dove si svolge lattività lavorativa.
La convocazione, la sede e lorario delle assemblee e leventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (unità produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi tre giorni prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima.
Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dellassemblea ai lavoratori nei modi consentiti.
Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
La partecipazione alle assemblee durante lorario di lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dellassenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro.
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio allutenza ed a tal fine verrà data alla stessa adeguata informativa preventiva.
Negli uffici con servizio continuativo al pubblico le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio.
In caso di assemblea programmata per una durata superiore alle due ore, verrà assicurato un adeguato presidio; a tal fine in sede locale le Parti si incontreranno per individuare le relative attività ed il numero degli addetti interessati.
Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnato allattività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dellorario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dellassemblea.
La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nellufficio postale con meno di 5 dipendenti.
In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dellunità produttiva nella quale si svolge lassemblea, lelenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con lindicazione della durata della stessa. Il responsabile dellunità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.
Art. 13 Referendum
La Società deve consentire, nellambito aziendale, lo svolgimento, fuori dellorario di lavoro, di referendum tra i lavoratori, sia generali che per categoria, su materie inerenti lattività sindacale, indetti dalla R.S.U. nonché dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 14 Locali delle Rappresentanze sindacali unitarie
La Società, in ciascuna unità produttiva con numero di dipendenti superiore a 200, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie e/o delle OO.SS. stipulanti il CCNL ovvero aderenti al Protocollo del 18 maggio 1999, pone permanentemente a disposizione delle medesime un idoneo locale comune attrezzato per lesercizio delle loro funzioni.
Art. 15 Contributi sindacali
I. Le trattenute per contributi sindacali a favore delle OO.SS. stipulanti il CCNL vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
II. Le deleghe devono essere inoltrate dalle Organizzazioni sindacali alle quali va effettuato il versamento alle strutture centrali o periferiche dalle quali i lavoratori direttamente dipendono.
Esse devono contenere:
le generalità del dipendente;
l'ufficio di appartenenza;
lindividuazione esatta delle mensilità sulle quali effettuare le trattenute;
la misura della trattenuta (quota fissa o percentuale);
l'Organizzazione sindacale beneficiaria;
il mese e l'anno di decorrenza;
il luogo e la data del rilascio;
la firma del dipendente;
il consenso per il trattamento dei dati personali.
Il versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà effettuato dalla Società sul conto corrente postale indicato dallOrganizzazione Sindacale beneficiaria non oltre il mese successivo a quello in cui la trattenuta stessa viene operata.
La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale e notificata per iscritto alla Direzione della Società.
La procedura di cui al punto V. deve essere osservata anche nellipotesi di variazioni della misura della trattenuta in questione. In tal caso l'adeguamento della misura della trattenuta avverrà entro 3 mesi dalla predetta comunicazione ferma restando la decorrenza della variazione stessa dalla data stabilita dall'Organizzazione Sindacale.
Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta alla Società. La revoca deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata indirizzata sia alla struttura centrale o periferica dalla quale il lavoratore direttamente dipende sia all'Organizzazione Sindacale interessata.
VIII. Le deleghe a favore delle OO.SS. stipulanti, in atto alla data dell'entrata in vigore del CCNL, conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.
Art. 16. Diritto di affissione
La Società collocherà allinterno dei luoghi di lavoro, ed in ambienti accessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle Rappresentanze sindacali per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili dei medesimi organismi sindacali.
I contenuti dellinformazione dovranno riguardare la materia sindacale e del rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge generali sulla stampa.
La Società provvederà a rimuovere il materiale di informazione o di propaganda affisso al di fuori delle apposite bacheche.
Art. 17. Attività sindacale
Lo svolgimento di attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi ritenuti idonei dalle Organizzazioni sindacali per garantire la massima informazione dei lavoratori, senza pregiudizio del normale svolgimento dellattività aziendale e senza venir meno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.
I dirigenti delle R.S.U., nonché i dirigenti territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL potranno accedere, durante l'orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito della unità produttiva, nel rispetto di modalità che non pregiudichino l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa.
Art. 18 Tutela dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Il trasferimento ad altra unità produttiva del dirigente della R S U. può essere disposto solo previo nulla osta delle Associazioni Sindacali di appartenenza, salvi i casi di cambiamento di qualifica o categoria.
La medesima tutela è attribuita ai dirigenti degli organi statutari delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura massima per ciascun sindacato dell8% del numero degli iscritti risultante, a livello nazionale, dalle deleghe rilasciate dai dipendenti per la riscossione dei contributi sindacali alla data del 31 luglio dellanno precedente a quello di riferimento, ovvero ad un dirigente sindacale per ogni unità produttiva ove il Sindacato abbia costituito, a norma di Statuto, una propria struttura territoriale.
La garanzia di cui al comma precedente non opera nella ipotesi di trasferimenti collettivi. Il riconoscimento della prerogativa di cui al presente articolo è subordinato alla preventiva comunicazione alla Società dei nominativi dei destinatari della tutela.
Le Organizzazioni Sindacali, a tal fine, avranno cura di comunicare tempestivamente alla Società ogni variazione intervenuta nelle attribuzioni degli incarichi dirigenziali.
Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data in cui è cessato l'incarico dirigenziale.
Art. 19 Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività allinterno della Società.
Art. 20 Agibilità sindacali
Ad integrazione di quanto sopra restano confermate le previsioni di cui agli accordi 28 gennaio 1999, 10 febbraio 1999, 18 maggio 1999 e 21 marzo 2000, che qui vengono integralmente richiamate.
Art. 21 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e al fine di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. si obbligano a ricorrere alle procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 146 del 1990 così come integrata dalla Legge n. 83 del 2000.
Controversie collettive.
Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e lesercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
E esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.
Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dallart. 2, lett. A), del presente CCNL.
Conflitti di lavoro.
Livello di unità produttiva.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una unità produttiva, la R.S.U. interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dellunità produttiva, chiedendo lattivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, lAzienda avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello regionale, secondo una procedura che si articolerà e concluderà nei tempi e modi previsti dal I, II e III comma del presente punto 1).
Ai fini della presente procedura la Delegazione Sindacale resta individuata come indicato allart. 5, 3° comma del presente CCNL.
La procedura, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa decorsi quindici giorni dal suo avvio.
Durante lespletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.
Livello regionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più unità produttive di una stessa regione, ciascuna R.S.U. interessata, unitamente alle competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura R.U. di regione dellAzienda, chiedendo lattivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, lAzienda avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti la procedura si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ai fini della presente procedura la Delegazione Sindacale a livello regionale resta individuata come indicato allart. 5, 3° comma del presente CCNL.
Livello nazionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla D.C.R.U. chiedendo lattivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, lAzienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui alla Legge n. 83 del 2000.
Con ulteriore accordo le Parti daranno completa attuazione alle disposizioni di legge con particolare riguardo alle previsioni sugli intervalli minimi.
CAPITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22 Assunzione
Le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge e del presente contratto.
Allatto dellassunzione la Società comunica al lavoratore per iscritto:
la data di assunzione;
larea di inquadramento professionale;
il luogo di lavoro;
la struttura di assegnazione;
il trattamento economico iniziale;
la durata del periodo di prova.
Nella lettera di assunzione è inoltre specificato che al lavoratore viene consegnata copia del vigente CCNL.
Al momento dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti documenti:
documento di identificazione;
libretto di lavoro o documento equipollente;
certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
certificato degli studi compiuti;
copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di famiglia (linteressato dovrà comunicare anche leventuale domicilio fiscale se diverso dalla residenza)
copia del codice fiscale;
certificato medico dal quale risulti lidoneità al lavoro rilasciato dallA.S.L. territoriale ovvero dal medico competente nei casi previsti dal D.Lgs. n.626/1994 e successive modifiche;
Il lavoratore, in luogo dei predetti documenti, può produrre, ove consentito, le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio.
Ai sensi dellart. 25, comma 2, Legge n. 223/1991 le Parti stipulanti convengono che dalle assunzioni sulle quali calcolare laliquota ivi prevista vanno escluse quelle concernenti: a) larea Quadri di cui allallegato 1 allart. 24; b) il personale addetto a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico limitatamente alla sportelleria; c) i lavoratori inizialmente assunti con contratto di apprendistato e di formazione e lavoro. Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
Ai fini della copertura dellaliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dellart. 25 citato sono computabili anche i lavoratori già inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
DICHIARAZIONI A VERBALE
In caso di decesso o di inabilità totale o permanente del dipendente in servizio, che abbia comportato la perdita dellunica fonte di reddito della famiglia, la Società valuterà con la massima attenzione lassunzione, ove possibile nella provincia di residenza, del coniuge o di uno dei figli maggiorenni che abbiano presentato domanda entro dodici mesi dallevento e che risultino in possesso dei requisiti per lassunzione in attività produttiva.
In caso di assunzione di personale a tempo indeterminato, eventuali precedenti esperienze di lavoro con la Società verranno prese in considerazione ai fini del reclutamento mediante selezione, diretta e/o indiretta, da parte della Società medesima.
Art. 23 Periodo di prova
Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.
La durata del periodo di prova è:
fino ad un massimo di quarantacinque giorni per i lavoratori appartenenti allArea di Base;
fino ad un massimo di tre mesi per i lavoratori appartenenti allArea Operativa;
fino ad un massimo di sei mesi per i lavoratori appartenenti allArea Quadri.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni di calendario per la prova di durata massima trimestrale e 60 giorni di calendario per quello di durata massima semestrale. Il periodo di prova resta altresì sospeso in caso di infortunio sul lavoro; in tal caso il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato la durata di sei mesi.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova, salvo quanto previsto al comma 3 che precede e nei casi in cui la Società ritenga giustificata l'assenza stessa; in detti casi il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell'assenza.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il corrispondente personale non in prova.
Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo fissato per l'Area nella quale il dipendente è stato assunto. Durante detto periodo verranno assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna delle due parti stipulanti senza obbligo di preavviso, con diritto al TFR e alle connesse competenze di fine lavoro.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese.
Trascorso il periodo di prova senza che da una delle parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Art. 24 Classificazione del Personale
Levoluzione degli assetti societari e produttivi dellAzienda ha indotto le Parti ad adottare, con il CCNL del 26 novembre 1994, un sistema di classificazione del personale basato su aree professionali e non più su singole categorie, e conseguenti livelli di retribuzione, tipiche della Pubblica Amministrazione.
Il risanamento ed il rilancio competitivo successivamente avviati, ed il modello organizzativo adottato dalla Società, caratterizzati rispettivamente dalle innovazioni di prodotto e dallinformatizzazione dei processi produttivi ed organizzativi, necessitano però, stanti le evoluzioni competitive del mercato di riferimento, di un sistema di classificazione del personale, che proseguendo nellopera intrapresa, sia in grado di coniugare meglio, i modelli organizzativi aziendali con le professionalità attuali e future e con le aspettative dei lavoratori.
Detto sistema dovrà comunque basarsi sulleffettivo riconoscimento della professionalità intesa come linsieme delle competenze derivanti dalla formazione di base, dalla preparazione tecnica e professionale, dallesperienza acquisita e dalla concreta capacità del lavoratore di conseguire gli obiettivi produttivi e sulla valorizzazione della stessa, in sintonia con modelli evoluti di produttività e qualità dei servizi alla clientela.
A tal fine le Parti condividono la necessità di sviluppare ulteriormente il sistema in atto, provvedendo a dotare il medesimo di strumentazione idonea a conciliare le sopra richiamate esigenze aziendali con quelle della clientela e dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra le Parti, impregiudicata qualsivoglia posizione in merito, si incontreranno, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, per avviare i lavori necessari, con impegno reciproco a concludere gli stessi entro e non oltre il primo semestre del 2001, fermo restando che le relative intese troveranno applicazione a partire dal 2002 secondo tempi e modalità che, nella circostanza, sarà cura delle Parti definire.
Nelle more delle predette attività ed in assenza di qualsivoglia nuova intesa al riguardo, le norme attualmente in vigore in materia di inquadramento (CCNL del 26/11/1994 e accordo integrativo al CCNL del 23/5/1995) continueranno ovviamente a produrre ogni conseguente effetto.
Dette norme vengono riportate nell allegato 1) al presente contratto del quale costituiscono parte integrante.
Ai sensi dellart. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, si individuano le seguenti ipotesi aggiuntive a quelle di legge, per le quali la Società può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato:
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;
incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nellunità produttiva interessata;
punte di più intensa attività stagionale;
sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale.
Possono altresì essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti allintroduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi. Prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto:
a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dellincontro;
a livello regionale, qualora risulti interessata una sola regione. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dellincontro.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà superare, su base regionale, il 5% del numero dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre dellanno precedente per Poste Italiane S.p.A. nellambito della stessa regione, e il 10% per le Società di cui allelenco allegato allart. 1, I comma, lett. b) del presente contratto.
Nellambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per individuare ulteriori fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato rispetto a quelle di cui al presente articolo, nonché prevedere lelevazione della quota percentuale di cui al comma che precede nellambito massimo di un ulteriore 3% per Poste Italiane S.p.A.
Lassunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le stesse modalità previste dallart. 22 del presente CCNL.
Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o lintera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunio.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per le Aziende di cui allelenco allegato allart. 1, I comma, lett.b) del presente contratto, la percentuale di cui al IV comma dellarticolo di cui sopra verrà definita, per ciascuna Azienda, in occasione della prevista fase di armonizzazione contrattuale.
Art. 26 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante assunzioni dallesterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e compatibilmente con le esigenze della Società connesse alla funzionalità dei servizi.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è formalizzato con lettera, sottoscritta dalle parti, nella quale sono indicati:
la data di assunzione o di trasformazione;
larea di inquadramento professionale;
la mansione;
il luogo di lavoro;
la struttura di assegnazione;
il trattamento economico iniziale;
la durata del periodo di prova;
la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dellorario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e allanno.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Società darà precedenza al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, sempreché ne abbia fatto richiesta, che sia in possesso dei requisiti richiesti e/o che ricopra posizioni di identico o equivalente contenuto professionale.
IV. La prestazione individuale, determinata consensualmente tra le parti, non può essere, in ragione danno, inferiore a 900 ore o superiore a 1300 ore. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, le predette prestazioni possono essere, nellambito del secondo livello di contrattazione e sempre su base consensuale, ridotte ovvero ampliate.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere articolato:
con presenza giornaliera su tutti i giorni della settimana;
con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana;
con presenza articolata nel corso dellanno anche limitatamente ad alcuni periodi di esso;
con presenza in alcuni giorni dellanno per tutti i giorni della settimana o in parte di essi.
VI. Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare su base regionale complessivamente il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dellanno precedente a quello di riferimento.
La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nellambito del secondo livello di contrattazione.
Di norma allinizio di ogni anno, e comunque prima dellavvio di specifiche iniziative, la Società darà informativa alle OO.SS., a livello regionale, in ordine alle aree professionali e alle tipologie di attività interessate dallattivazione di rapporti a tempo parziale.
Per le Aziende di cui allelenco allegato allart 1, I comma, lett. B), il personale a tempo parziale non potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dellanno precedente a quello di riferimento. Tale percentuale potrà essere specificata per ciascuna Società in fase di armonizzazione contrattuale.
Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale la Società favorirà, ai fini della precedenza nellaccoglimento e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le domande avanzate dai lavoratori con gravi motivi personali o familiari (ad es. dei dipendenti portatori di handicap grave, con figli portatori di handicap grave) ovvero con figli di età inferiore a 8 anni, nonché dei lavoratori-studenti.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà avvenire a tempo indeterminato ovvero avere durata predeterminata comunque non inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta da notificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto si intende prorogato tacitamente per la stessa durata.
Richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.
In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nellambito dellarea di inquadramento di appartenenza.
DICHIARAZIONI A VERBALE:
In caso di disdetta da parte della Società, la stessa valuterà, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive ed a fronte di comprovate necessità del lavoratore, la possibile permanenza dellinteressato in regime di orario ridotto, anche attraverso leventuale sua assegnazione ad altra unità produttiva.
In caso di ritorno del lavoratore ad attività a tempo pieno, la Società, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e con larea di inquadramento professionale di appartenenza, lo reinserirà nella stessa unità produttiva di assegnazione ovvero, ove possibile, nel luogo di lavoro di provenienza o in uno viciniore.
Una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella concordata è possibile soltanto per accordo scritto tra lavoratore e Società a fronte di esigenze organizzative e produttive. La predetta variazione avviene, su base consensuale, con preavviso di almeno 10 giorni rispetto allinizio della variazione medesima ed indicazione della durata complessiva durante la quale il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria globale di fatto.
Decorsi 5 mesi dalla stipulazione del predetto accordo, introduttivo di clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
esigenze di carattere familiare;
esigenze di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico;
necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), il predetto periodo di preavviso potrà essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
IX. E consentito lo svolgimento di lavoro supplementare da parte del personale a tempo indeterminato nonché di quello assunto con contratto a tempo determinato per le causali di cui al precedente art. 25, nella misura massima del 10% della prestazione annua individuale e comunque nel limite di 100 ore annue.
Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa non può superare le due ore giornaliere.
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato e comunque agli effetti dellart. 3 del succitato D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, nelle seguenti fattispecie:
incrementi di attività non prevedibili;
esigenze di sostituzione di lavoratori assenti;
esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
esigenze di formazione;
esigenze in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le limitazioni previste dal presente comma potranno essere superate per il personale impiegato presso i call center, sulla base di norme adeguate alla specificità della prestazione lavorativa, da definirsi in appositi accordi tra le Parti stipulanti il presente CCNL.
X. Il trattamento economico è commisurato alla relativa durata della prestazione.
Il trattamento normativo è determinato per i singoli istituti avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione .
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare per quanto concerne le ferie, ad un numero di giorni:
pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
proporzionato alle giornate lavorate nellanno, se il rapporto di lavoro è a tempo parziale verticale;
calcolato combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale misto.
Al personale a tempo parziale sono applicate le tutele di cui allart. 4 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Principio di non discriminazione).
La Società, nellambito degli incontri previsti allart. 7, informerà le rappresentanze sindacali stipulanti sullandamento delle assunzioni a tempo parziale, relativa tipologia e ricorso al lavoro supplementare.
Art. 27 Apprendistato
Le Parti stipulanti considerano listituto dellapprendistato uno strumento utile al conseguimento delle competenze funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa e riconoscono nel medesimo un percorso finalizzato a collegare il sistema scolastico con il mondo del lavoro, al fine di favorire lincremento delloccupazione giovanile nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della Società e le capacità della stessa di competere nellambito dei mercati di riferimento, anche in considerazione dei processi di riorganizzazione, di trasformazione e di informatizzazione che richiedono un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
A tal fine le Parti stipulanti condividono lesigenza di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, e concordano di individuare congiuntamente interventi finalizzati alla formazione, allo scopo di favorire lacquisizione da parte degli apprendisti di professionalità coerenti con le esigenze organizzative, produttive e di sviluppo della Società, anche avvalendosi dei lavori dellEnte Bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale.
Le Parti stipulanti si impegnano a promuovere congiuntamente e disgiuntamente iniziative finalizzate a favorire la semplificazione delle procedure inerenti il rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti istituzioni per lavviamento dellapprendista.
In fase di primo avviamento dellistituto dellapprendistato, così come in occasione di successive iniziative specifiche, la materia formerà oggetto di consultazione con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Assunzione
Lassunzione dellapprendista è subordinata allautorizzazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro alla quale dovranno essere precisate le condizioni della prestazione richiesta allapprendista, il genere di addestramento cui verrà adibito e la qualifica da conseguire al termine del rapporto.
Il rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria finalizzata allaccertamento della idoneità delle condizioni fisiche dellassumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
Il lavoratore assunto con rapporto di apprendistato è soggetto ad un periodo di prova di un mese, per lacquisizione della qualifica di Area di base, e di 2 mesi per quella di Area operativa. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non superino la durata prevista per la prova. Nel solo caso di interruzione del periodo di prova per infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata di 6 mesi.
Trattamento normativo
Lapprendista ha diritto nel periodo dellapprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale compie il tirocinio, ivi comprese in particolare le previsioni in materia di durata settimanale dellorario di lavoro e ferie.
Non sono tuttavia consentiti il lavoro a cottimo, o comunque incentivato, il lavoro tra le ore 22.00 e le ore 06.00, nonché il lavoro straordinario.
Lapprendista non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dellintera retribuzione fissa per un periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente considerate, non superiore ad 1/3 della durata complessiva del rapporto instaurato. Nel solo caso di infortunio sul lavoro lapprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione della retribuzione per un periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente considerate, non superiore ad 1/2 rispetto alla durata complessiva del rapporto instaurato.
III. Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; in tale ultimo caso esso dovrà avere durata non inferiore al 60% di quella prevista per il tempo pieno, dovendosi assicurare lobbligo formativo nella misura preventivamente autorizzata dai competenti organismi.
Trattamento economico
La retribuzione degli apprendisti risulta costituita dalla seguente paga base mensile:
per la prima metà del periodo di apprendistato, il 75% dei minimi tabellari ed il 100% delle indennità di contingenza per il numero di mensilità contrattualmente stabilite;
per la seconda metà del periodo di apprendistato, l85% dei minimi tabellari e del 100% delle indennità di contingenza per il numero di mensilità contrattualmente stabilite.
II. Per gli apprendisti a tempo parziale il trattamento economico è commisurato alla relativa durata della prestazione.
Formazione
Limpegno formativo dellapprendista esterno allAzienda, di cui allart 16, II comma, della Legge n. 196/97, è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dellapprendista secondo le seguenti modalità:
Titolo di studio ore formative medie annue
Scuola dellobbligo |
120 |
Attestato di qualifica professionale |
100 |
Diploma di scuola media superiore |
80 |
Diploma universitario e/o Laurea |
60 |
Le attività formative, ancorché svolte presso istituti di formazione o altre entità, si cumulano ai fini dellassolvimento degli obblighi formativi.
E in facoltà dellAzienda anticipare parte delle ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione, nei limiti sopra detti, sono comprese nellorario normale di lavoro.
V. La qualifica conseguita dallapprendista deve essere annotata sul libretto individuale di lavoro.
Contenuti della Formazione
La formazione degli apprendisti ai sensi dei decreti attuativi dellart. 16 della Legge 196/1997, riguarderà contenuti di carattere generale inerenti le principali aree di funzionamento aziendale e contenuti che consentano lacquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente lapprendista nellarea di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative, in relazione alla professionalità da acquisire, rientrano tra quelle di seguito riportate:
competenze relazionali;
organizzazione ed economia;
disciplina del rapporto di lavoro;
sicurezza sul lavoro;
conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore e contesto aziendale;
conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro;
conoscenza ed utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche con riferimento allarea informatica;
conoscenza ed utilizzazione di misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il consolidamento dellintervento formativo funzionale allacquisizione di conoscenze linguistico/matematiche e finalizzato ad un più proficuo utilizzo dellapprendista, può essere garantito nellambito di moduli predisposti dallAzienda anche relativamente al restante personale.
Lapprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle aree operative e di base di cui alla classificazione del personale con esclusione delle figure con funzioni di coordinamento e controllo.
Ai sensi ed alle condizioni previste dallart. 16, II comma, della Legge 196/1997, è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto allattività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto.
Proporzione numerica
Il numero degli apprendisti non può superare a livello regionale il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente occupati alla data del 31 dicembre dellanno precedente a quello di riferimento. Tale limite potrà essere elevato fino ad un ulteriore 5% nellambito del secondo livello di contrattazione.
Nelle aziende di cui allelenco allegato allart. 1, I comma, lett. B, il numero di apprendisti non può superare il 15% calcolato secondo il criterio di cui al presente comma. Tale percentuale potrà essere specificata per ciascuna Azienda in fase di armonizzazione contrattuale.
Durata
La durata del rapporto di apprendistato è fissata, in relazione alla qualifica da conseguire, secondo lo schema di seguito riportato:
Area base |
18 mesi |
Area operativa |
36 mesi |
II. Ai fini della certificazione dellidoneità allesercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dellapprendistato, lAzienda rilascia relativo attestato sulla base delle esperienze maturate nellintero periodo di apprendistato. Ove il giudizio finale non risulti positivo, lapprendista sosterrà prove di idoneità.
Fatte salve le norme di legge, la Società, valutate le condizioni tecniche, organizzative e produttive, sussistendo le condizioni di idoneità, procederà, al termine del periodo di apprendistato, alla trasformazione a tempo indeterminato del relativo contratto.
Informativa
La Società, nellambito dellincontro annuale, informerà le rappresentanze sindacali aziendali stipulanti, sullandamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e delle relative attività formative.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti stipulanti si impegnano a realizzare congiuntamente, entro il primo semestre del 2001, un progetto pilota con limpiego dei finanziamenti di cui al Fondo Sociale Europeo o ad altri fondi nazionali, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dellapprendistato, anche nel quadro del confronto e della ricerca di soluzioni sul più vasto problema occupazionale.
Art. 28 Orario di lavoro
Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale utilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.
Lorario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate di norma in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive. Conseguentemente, in tale ambito, fatto salvo quanto richiesto dalle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali, lorario giornaliero è, di norma, rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.
Le tabelle relative allorario di lavoro verranno rese note mediante affissione nei luoghi di lavoro; eventuali variazioni verranno comunicate agli interessati di norma con un preavviso di 48 ore.
L'osservanza dellorario di lavoro, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.
L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro verrà effettuato, di norma, mediante limpiego di sistemi di rilevazione automatica.
Lorario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al sabato.
L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo. La determinazione della durata di detto intervallo, entro i limiti sopra citati, sarà definita nellambito del secondo livello di contrattazione. In detto orario di lavoro il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide normalmente con il sabato.
Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30 giorni, formerà oggetto di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dallart. 5, 3^ comma del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dellincontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In coerenza con quanto previsto dal II e dal V comma del presente articolo, lAzienda introdurrà sistemi automatici di rilevazione dellorario.
A tal fine, entro il 28 febbraio 2001, lAzienda si impegna a rappresentare alle OO.SS. stipulanti il relativo progetto esecutivo, la cui attuazione dovrà trovare progressiva realizzazione entro il 31/12/2001.
Nelle more dellattuazione di quanto sopra espresso, le Parti si danno atto che lorario di lavoro osservato dal lavoratore verrà rilevato, laddove già non assicurato da sistemi automatici, dalla documentazione amministrativa sottoscritta dal dipendente, nel rispetto delle procedure aziendali.
Rispetto a quanto sopra è facoltà del dipendente richiedere gli eventuali riscontri sullorario.
Orario a turno unico
Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, il personale può essere chiamato ad osservare:
a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa, fino ad un massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro;
b) orario spezzato:
è attuato nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 5 giorni; la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori, con un intervallo giornaliero pari ad almeno unora e non superiore a due ore.
Prima di dare attuazione ai regimi sub a) e b) i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dallart. 5, 3^ comma, nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Al personale che osserva lorario di cui al precedente punto sub b) viene riconosciuto, per i giorni di effettiva presenza in servizio, un ticket restaurant alle condizioni e secondo le modalità di cui alla normativa contrattuale vigente.
Orario su turni
In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della correlata necessità di garantire i prefissati standard di qualità, può essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
articolazione dell'orario di lavoro su due o più turni giornalieri, la cui durata, di norma, non può superare le 8 ore;
possibilità di istituire e modificare turni per periodi non superiori ad un mese ed a fronte di particolari esigenze, sentita la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dallart. 5, 3^ comma del presente CCNL;
attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di traffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro che la composizione degli stessi;
determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale, fermo restando il limite di 36 ore settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente, nell'arco di un mese, il limite stesso venga rispettato. Ove ciò non si verifichi, eventuali differenze in più o in meno, daranno luogo ai trattamenti contrattualmente previsti.
Prima di dare attuazione a detto regime, i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dallart. 5, 3^ comma, nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL. Ove tale regime di orario riguardi, per ragioni contingenti legate alloperatività del servizio, un periodo di applicazione contenuto nel limite di un mese, detta procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dellincontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni;
e) durante le soste fuori sede di lavoro il personale in servizio negli uffici ambulanti, natanti e aerei, in servizio viaggiante di messaggere ed il personale comandato a prestare servizio di trasporto dei dispacci postali da Comune a Comune con automezzi della Società, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di 4 ore per soste non superiori alle 6 ore;
f) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti previsti dalla legge;
g) in relazione a sopravvenute esigenze operative di carattere straordinario, la variazione del turno giornaliero assegnato nonché lo spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale verranno comunicati al lavoratore con un preavviso, di norma, di 48 ore;
i casi di limitazione e di esclusione dal turno notturno verranno regolati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 532 del 1999;
i) in ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.
Nellunità organizzativa può essere introdotto un regime di flessibilità dellorario giornaliero di lavoro.
Detto orario può essere introdotto da parte dellAzienda, ovvero a richiesta del personale, compatibilmente con le condizioni tecnico operative, tenendo conto di criteri che garantiscano:
il pieno soddisfacimento delle esigenze della clientela;
la massima efficienza dell'organizzazione della struttura produttiva sia ai fini del servizio offerto che della prestazione lavorativa degli addetti;
il mantenimento dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le unità in servizio;
nessun aggravio di spesa.
Restano, pertanto, esclusi dall'orario flessibile:
- i lavoratori che di norma esplicano la propria attività negli uffici operativi articolati su unico turno di lavoro giornaliero e quelli addetti a specifici processi produttivi a fasi interconnesse;
- gli autisti;
- il personale di custodia;
- il personale in missione;
il personale che opera in squadra.
La flessibilità si articola su una fascia massima di 60 minuti, in posticipo rispetto al normale inizio dellorario di lavoro, con compensazione giornaliera. La scelta dellorario di entrata, nell'ambito della fascia, è operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.
Ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine della predetta fascia oraria saranno considerate come ritardi mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno, salvo diverso titolo, assenza ingiustificata.
Il personale, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, non può esimersi, salvo giustificato motivo di impedimento, dalleffettuare lavoro straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto dalla Società.
E' considerato straordinario il lavoro eseguito oltre il normale orario contrattuale di lavoro, autorizzato dal responsabile dellufficio/unità di appartenenza per accertate esigenze di servizio e registrato come tale, anche in conformità con le previsioni di cui al precedente articolo 28, nei sistemi di documentazione dellorario di lavoro.
Fermi restando i limiti di legge vigenti in materia di lavoro straordinario, viene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun lavoratore. Detti limiti, anche in analogia con quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere superati quando sussistano eccezionali esigenze tecnico produttive e/o nei casi di forza maggiore.
In caso di superamento non occasionale del citato limite massimo, le misure, idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto di confronto tra la Direzione dellunità produttiva interessata e le R.S.U. competenti alle quali saranno semestralmente forniti i dati del lavoro straordinario effettuato nellunità produttiva medesima.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21.00 e le ore 07.00.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea.
Il lavoratore chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie deve esserne informato almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro e, compatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza soluzione di continuità con il lavoro ordinario.
Nel caso di prestazioni straordinarie rese non in continuità con il normale orario di lavoro o comunque richieste dopo il termine dell'orario normale, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione per il tempo di effettivo lavoro con un minimo di 1 ora.
Per il lavoro straordinario, festivo e notturno sono corrisposti i compensi stabiliti nella parte economica del presente contratto.
Per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali il dipendente può scegliere, in luogo del compenso straordinario festivo, di fruire di un giorno di riposo compensativo.
Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.
XI. I dati relativi al lavoro straordinario, aggregati a livello nazionale e disaggregati a livello regionale, formeranno oggetto di analisi ed approfondimenti nellambito dei lavori dellOsservatorio Paritetico Nazionale di cui allart. 8 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, anche nellambito dei processi di riorganizzazione dei sistemi produttivi in atto, si impegnano, considerate le caratteristiche di specifiche figure professionali, a ricercare appropriate soluzioni in materia di regolamentazione del regime salariale connesso alle prestazioni lavorative aggiuntive, coerenti con le peculiarità del servizio da assicurare.
Al termine dellintero periodo, eventuali saldi orari positivi verranno liquidati con la retribuzione oraria ordinaria in atto.
A tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.
Con cadenza semestrale verranno forniti alle R.S.U. e alle OO.SS. territoriali competenti i dati relativi allandamento dellistituto nellambito dellunità produttiva interessata.
I dati di cui al comma VIII, aggregati a livello nazionale e disaggregati a livello regionale, formeranno altresì oggetto di analisi ed approfondimenti nellambito dei lavori dellOsservatorio Paritetico Nazionale di cui allart. 8 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Considerata la sperimentalità di tale istituto, e atteso comunque che lapplicabilità dello stesso non può non tenere conto delle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali, si chiarisce che per quanto attiene alle unità operative composte da un solo addetto, i recuperi verranno fruiti a giornate intere salvo residui.
Art. 32 Reperibilità
La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale orario di lavoro e ferma restando losservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
Il personale in reperibilità, al fine di effettuare gli eventuali interventi richiesti, dovrà garantire condizioni di rintracciabilità, a mezzo di idonea strumentazione individuata dalla Società, in modo da raggiungere il luogo dintervento nei tempi e con le modalità richieste e comunque, di norma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.
Per lindividuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a predisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del personale interessato, fatta salva la possibilità, nellambito dei lavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
Al personale di cui al presente articolo spettano:
per la reperibilità prestata fino a 24 ore, un compenso di £. 40.000 per le giornate di sabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali, e di £. 30.000 per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità richiesta risulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un differente compenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo secondo il criterio della prevalenza.
un ulteriore compenso per lintervento effettuato, da liquidarsi secondo le previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale intervento risulti, nellambito dellintera reperibilità prevista, inferiore ad unora, il compenso di cui al presente punto sarà comunque liquidato nella misura minima di unora.
rimborso, secondo le procedure in atto in Azienda, per le spese eventualmente sostenute in caso di intervento.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per quanto attiene al personale eventualmente interessato, le relative figure professionali e/o attività saranno individuate entro e non oltre il 28 febbraio del 2001 e rese note alle OO.SS. stipulanti.
Per quanto attiene invece al personale delle Aziende di cui allelenco allegato allart. 1 I comma lettera b), eventualmente interessate dallistituto della reperibilità, le relative figure professionali e/o attività saranno individuate, per ciascuna Società, in occasione della prevista fase di armonizzazione contrattuale.
Art. 33 Permessi
Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, la Società accorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi fino ad un massimo di 30 ore annue, da recuperare entro il mese successivo alla fruizione del permesso stesso.
E riconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire le ore di permesso da recuperare in giornate di permesso retribuito spettanti in luogo delle festività religiose e civili soppresse. Ove il lavoratore non eserciti tale facoltà, le ore di permesso retribuite ed eventualmente non recuperate, potranno essere oggetto di compensazione con le ore disponibili nel conto ore individuale.
In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della retribuzione.
Ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle relative norme di attuazione, il lavoratore, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore, ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito allanno. In tali giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di più eventi luttuosi nel corso dello stesso anno, riguardanti parenti entro il primo grado (genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle), i giorni di permesso di cui al comma che precede potranno essere fruiti in relazione a ciascuno di tali eventi.
Nel caso in cui gli eventi di cui ai commi IV e V si siano verificati fuori della provincia ove è ubicata la sede di lavoro, il lavoratore potrà fruire, oltre ai 3 giorni di permesso di cui sopra, di ulteriori 2 giorni di calendario non retribuiti.
I giorni di permesso di cui ai commi che precedono sono fruiti, previa comunicazione dellevento e dei giorni da utilizzare, comunque entro sette giorni dal decesso o dallaccertamento dellinsorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Linteressato dovrà presentare la relativa documentazione nel rispetto della normativa vigente.
Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al IV comma del presente articolo possono essere concordate, nel rispetto delle norme di attuazione della legge n. 53 del 2000 ed in alternativa allutilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dellattività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni, ferma restando una riduzione complessiva dellorario di lavoro pari a 3 giorni.
La Società può inoltre concedere al lavoratore, per ragioni familiari o personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi speciali non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni nellanno solare, nonché permessi di breve durata non superiori a due ore per gravi motivi, con facoltà di corrispondere la retribuzione.
Art. 34 Aspettativa
Il lavoratore, ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle relative norme di attuazione, può richiedere per gravi e documentati motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui allarticolo 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nellarco della vita lavorativa.
Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro. L'aspettativa comporta la perdita dell'intera retribuzione, non determina decorrenza dellanzianità ad alcun fine e non è computabile ai fini previdenziali. Per tale periodo il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il limite di due anni è calcolato secondo il calendario comune.
LAzienda è tenuta entro dieci giorni dalla richiesta dellaspettativa ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne lesito al dipendente. In caso di diniego o di concessione parziale, motivati dallAzienda sulla base di esigenze organizzative e produttive, che non consentono la sostituzione del dipendente, il lavoratore potrà richiedere che la domanda venga riesaminata nei successivi quindici giorni.
Al rientro in servizio, ove necessario, allo scopo di favorire il reinserimento nellattività lavorativa, il personale potrà essere avviato a specifici corsi di formazione.
La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché larruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva. I lavoratori obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione della Società per riprendere servizio. In mancanza il lavoratore è considerato dimissionario.
Il periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in servizio militare di leva viene computato a tutti gli effetti quale periodo di servizio prestato.
I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono provvisti, per un periodo massimo di sessanta giorni; successivamente a tale periodo la Società corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'Amministrazione militare.
La disposizione di cui al punto 4 è applicabile anche al personale con contratto a tempo determinato, fino alla scadenza del contratto stesso.
La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali lavoratori potrà essere inoltre riconosciuta la possibilità di usufruire, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, delle forme di flessibilità dellorario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e successive modificazioni, che intendano prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno.
Laspettativa di cui ai due commi che precedono comporta la perdita dell'intera retribuzione e determina la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.
Qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, detto periodo sarà equiparato a tutti gli effetti contrattuali al servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione, da parte dell'interessato, del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciati dal Ministero della Difesa.
Per ricoprire cariche pubbliche elettive
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive nonché eletto/designato alle cariche di amministratore locale, viene concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita, anche per tutta la durata del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
Il lavoratore che al termine dell'aspettativa di cui ai precedenti commi non riprenda servizio senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.
Dichiarazione dellAzienda
In occasione di calamità naturali, lAzienda valuterà eventuali specificità connesse con lattività di volontariato di cui al D.P.R. 613/94.
Art. 35 Ferie
Ai dipendenti spetta, a cominciare dallanno successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie di 32 o 27 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni.
Per lanno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie pari ad 1/12 per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni, prestati o da prestare nellanno medesimo.
I periodi di ferie di cui al comma I. non sono comprensivi delle festività soppresse.
II periodo di ferie è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti.
In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto allinizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute dallinteressato, non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le relative spese di viaggio.
La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno 30 settembre.
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo.
La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate e pertanto, in tal caso, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, ovvero alla relativa indennità sostitutiva. In caso di decesso del lavoratore detta indennità spetta agli aventi causa.
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale, e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche di un solo giorno. In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società.
Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire, in prosecuzione del periodo di ferie programmato, dei giorni di ferie non goduti per i motivi di cui al precedente comma, egli avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, dell'assenza per le cause di cui al comma che precede.
La Società può richiamare il dipendente prima del termine del periodo di ferie per imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando, di norma, la possibilità del dipendente di completare il predetto periodo. Al dipendente spettano, in tal caso, lindennità di missione di cui allart. 39 per il tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea documentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente sostenute e non recuperabili, in conseguenza del predetto richiamo.
Art. 36 Giorni festivi
Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati:
25 aprile (Anniversario della Liberazione);
1° maggio (festa del lavoro);
1° gennaio (Capodanno);
6 gennaio (Epifania);
lunedì dopo Pasqua;
15 agosto (festa dellAssunzione);
1° novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Natale);
26 dicembre (S. Stefano).
Viene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la propria opera.
Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Per i lavoratori turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
Ai lavoratori che prestano servizio nei giorni di cui ai commi 1 e 2 spetta il trattamento economico di cui allart. 62.
I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno di riposo settimanale per almeno 4 ore, hanno diritto ad un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al precedente comma 3.
Qualora le festività di cui al comma I. coincidano con la domenica ovvero, per i soli lavoratori turnisti, in altro giorno della settimana fissato come riposo settimanale, al lavoratore spetta, oltre alla normale retribuzione mensile, un ulteriore trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione base mensile. Ove le stesse festività coincidano con la domenica e questa, per il personale turnista, sia considerata giorno lavorativo, non spetta al personale medesimo lerogazione del trattamento economico di cui al presente comma, fermi restando quelli diversi previsti dal presente CCNL.
In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, a compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito all'anno. Tali permessi sono fruiti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nellanno di riferimento. Ove le relative giornate non fossero fruite entro detto termine, lAzienda provvederà ad imputare, a tale titolo, i primi giorni di ferie goduti dal lavoratore nellanno medesimo.
Ai lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell 8 marzo 1989, n. 101.
In relazione al comma che precede, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Art. 37 Trasferimenti
a) Area Operativa e Area di Base
Lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro luogo di lavoro, ovvero ad altra sede di lavoro distante più di 30 km dalla sede di lavoro di provenienza nellambito dei Comuni di Milano, Roma e Napoli, configura ipotesi di trasferimento, che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore interessato.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. La Società, in caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di missione.
Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 50 anni se donna, può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
Nel caso di lavoratori portatori di handicap o di genitori o familiari che assistano un disabile, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui allart. 40, comma 1, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
Qualora il lavoratore richieda alla Società di riesaminare le ragioni oggettive di cui al comma 1, potrà anche designare un componente della RSU o un rappresentante sindacale di una organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, per farsi assistere nellincontro con il responsabile della funzione aziendale che ha disposto il trasferimento, assistito a propria volta dal responsabile della funzione delle risorse umane (oggi Responsabile Regionale Risorse Umane).
Lincontro, di cui al comma che precede, dovrà tenersi entro 5 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto:
- al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco nonché allindennità di missione per il tempo trascorso in viaggio nelle misure indicate nellart. 39 del presente CCNL;
- ad una indennità di prima sistemazione, secondo le misure di seguito riportate:
Distanza Indennità
> 30 e £ a 50 Km |
|
4 mensilità |
> 50 e £ a 100 Km |
|
8 mensilità |
> 100 e £ a 150 Km |
|
12 mensilità |
I rimborsi e le indennità di cui al precedente comma sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti leffettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico.
Le indennità indicate nella tabella di cui al comma 7 sono computate sulla retribuzione di cui allart. 56 e non sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR.
Per le operazioni inerenti alleventuale trasloco, il lavoratore ha diritto di richiedere un permesso retribuito fino ad un massimo di 3 giorni.
Il trasferimento può essere altresì disposto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a domanda del lavoratore interessato. In tal caso non competono al lavoratore medesimo i trattamenti di cui ai commi che precedono.
Nellaccoglimento delle domande di trasferimento, di cui al comma che precede, in presenza di più richieste per la stessa sede di lavoro, si terrà conto, nellordine:
dellanzianità di servizio;
dei carichi familiari;
delle necessità di studio del dipendente e/o dei suoi familiari.
CHIARIMENTO A VERBALE
In caso di trasferimento ad altro luogo di lavoro che comporti uno spostamento inferiore a 30 Km, il preavviso di cui al comma 2 del presente articolo viene rispettivamente ridotto a 10 giorni, ovvero a 15 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico; in tal caso non trova applicazione quanto previsto ai commi 5 e 6.
b) Area Quadri
Nei casi di trasferimento per esigenze di servizio ad altro luogo di lavoro, al personale inquadrato nellArea Quadri, in considerazione della specificità del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei limiti della normalità:
il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico;
il rimborso dellindennizzo dovuto in ipotesi di anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato;
la concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessario alleffettuazione del trasloco, nonché di brevi permessi atti ad agevolare il primo inserimento nella nuova sede di lavoro.
Sarà inoltre riconosciuta lindennità di prima sistemazione nelle seguenti misure:
Distanza Indennità
> 30 e £ a 100 Km |
|
4 mensilità |
> 100 e £ a 200 Km |
|
8 mensilità |
> 200 Km e £ a 300 Km |
|
12 mensilità |
I rimborsi e le indennità di cui sopra sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti leffettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico.
Le indennità indicate nella tabella che precede sono computate sulla retribuzione di cui allart. 56 e non sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR.
Il quadro, di età superiore a 60 anni se uomo o 55 anni se donna, può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
Nel caso di quadri portatori di handicap o di genitori o familiari che assistano un disabile, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui allart. 40, comma 1, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Società, in relazione ad eventuali trasferimenti verso isole minori, promuoverà apposita ricerca interna di personale su tutto il territorio nazionale per il reperimento delle relative risorse seguendo, nellordine, i sotto elencati criteri preferenziali:
residenti in atto nellisola o nellarcipelago, con disponibilità di propria abitazione;
già residenti (non più in atto), con attuale possibilità di propria abitazione nellisola o nellarcipelago;
non residenti, con possibilità abitativa presso familiari di primo grado residenti nellisola o nellarcipelago;
non residenti, con possibilità abitativa presso parenti di secondo grado ed oltre residenti nellisola o nellarcipelago.
I trasferimenti collettivi, intendendosi per tali, di norma, quelli conseguenti a processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale anche derivanti da innovazioni tecnologiche, formeranno oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali stipulanti secondo le modalità di cui allart. 2 del presente CCNL.
Lindividuazione dei lavoratori da trasferire avverrà nel rispetto di criteri oggettivi individuati dintesa con le predette Organizzazioni.
Al personale interessato dai trasferimenti regolati dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 7, 8, 9 e 10 dellart. 37 che precede.
In relazione allattuazione di piani programmatici che prevedano assunzioni numericamente significative, le Parti si incontreranno, secondo le modalità di cui allart. 2 lettera A) del presente CCNL, al fine di valutare se sussistano le condizioni per utilizzare in tutto o in parte istanze di trasferimento comportanti mobilità interregionale del personale.
Art. 39 Missione
A) Area Operativa e Area di Base
Il personale inviato in missione fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento documentate, alla indennità di missione in misura proporzionale allassenza dal posto di lavoro, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate nella tabella di cui al successivo comma 4.
Lindennità di missione non è dovuta per le missioni di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nelle località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di missioni effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale.
Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi.
Le misure dellindennità spettante al personale in missione sono fissate nei seguenti importi lordi:
AREA DI BASE
£. 1.250 per le ore diurne
£. 1.850 per le ore notturne
per complessive £. 36.000 giornaliere
AREA OPERATIVA
£. 1.700 per le ore diurne
£. 2.500 per le ore notturne
per complessive £. 48.800 giornaliere
Lindennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in località diversa da quella della sede di lavoro.
Al personale chiamato in località diversa da quella della sede di lavoro, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione di cui ai commi che precedono, dedotta la somma eventualmente liquidata dall'Autorità Giudiziaria.
Eventuali assenze per ferie durante la missione vengono dedotte dal periodo di missione e non devono comportare oneri per la Società.
Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in missione, la durata della stessa si computa dall'ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di servizio.
Al dipendente colpito da infortunio nel luogo di missione nellesercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, lindennità di missione fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nellimpossibilità di tornare nella propria sede di servizio o di abituale dimora.
B) Area Quadri
Il personale inviato in missione fuori della sua sede di lavoro, ha diritto al rimborso nei limiti della normalità delle spese documentate di viaggio, di vitto ed alloggio.
Qualora la missione non sia inferiore alle 10 ore é, inoltre, riconosciuta una quota fissa per il rimborso delle spese non documentabili pari al 2% del minimo tabellare mensile e dellindennità di contingenza per ogni giorno di missione.
Qualora la missione abbia una durata pari o superiore a 4 ore e fino a 10 ore spetta una indennità oraria pari a £. 2.350 per le ore diurne e £. 3.500 per quelle notturne.
Nei casi di missione allestero, la percentuale prevista quale quota fissa per spese non documentabili è elevata dal 2% al 4%.
Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte, ad alcun effetto del presente contratto, della retribuzione, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
DICHIARAZIONI A VERBALE
Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 37 e 39 in materia di trasferimenti e missioni si precisa quanto segue:
Con lespressione sede di lavoro si intende la struttura immobiliare nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione.
Con il termine località e lespressione luogo di lavoro si intende lambito territoriale di un Comune.
Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di assegnazione si farà riferimento al percorso più breve effettuabile con i normali mezzi di trasporto.
Con lespressione dimora abituale e stabile dimora si intende la dimora effettivamente utilizzata, in modo non occasionale, dal lavoratore e dai componenti il proprio nucleo familiare conviventi ed a carico.
Con lespressione effettivo cambio di domicilio si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, non debba necessariamente risultare agli effetti anagrafici, potendo essere anche diversamente certificato.
Art. 40 Assenze per malattie Trattamento
Il lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dellintera retribuzione fissa per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con intervalli inferiori a 30 giorni si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo di 12 mesi. Nel computo del periodo di 12 mesi non si tiene conto delle assenze dovute a patologie di particolare gravità quali la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la sindrome da immuno-deficienza acquisita. In tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino al limite massimo di 24 mesi, salvo quanto previsto al successivo comma.
Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro larco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia.
Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione del posto, durante i quali decorre lanzianità, al lavoratore in malattia che ne faccia richiesta, verrà concessa laspettativa fino a 12 mesi senza decorrenza dellanzianità e senza corresponsione della retribuzione.
Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti commi, la Società potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore lindennità sostitutiva del preavviso.
Lassenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e comunque allinizio dellorario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva lipotesi di comprovato impedimento.
Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro 2 giorni dall'inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.
La Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello stato di malattia ai sensi dellart. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.
Qualora il lavoratore durante l'assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta, precisando l'indirizzo di temporanea reperibilità.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.
Il lavoratore, che durante tali fasce orarie debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Società.
Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con lapplicazione di provvedimento disciplinare.
Il lavoratore con contratto a tempo determinato, in caso di malattia, ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/6 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo.
La fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della vigente normativa di legge e, comunque, durante il periodo di riposo per ferie.
Art. 41 Lavoratori studenti Diritto allo studio
A tutti i dipendenti vengono riconosciuti i permessi retribuiti previsti nell'art. 10, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno usufruire, a richiesta, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per la frequenza di corsi organizzati dalla Unione Europea, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore biennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche in ore parzialmente non coincidenti con lorario di lavoro, per un numero doppio rispetto a quello richiesto a titolo di permesso retribuito.
Per le ore di permesso fruite ai sensi dei commi che precedono, compete all'interessato unicamente la retribuzione fissa, ferma restando la presentazione della documentazione di cui al comma IX che segue. Nei casi di cui al comma II del presente articolo, ove linteressato abbandoni il corso di studi o rinunci ai restanti permessi, quando l'una o l'altra fattispecie non sia giustificata da causa di forza maggiore o da giustificati motivi sopravvenuti, si procede al recupero della retribuzione. Nel caso di giustificazione, peraltro, le ore di permesso già fruite saranno detratte da una eventuale successiva concessione.
Ai sensi delIart. 5 della legge n. 53 del 2000, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore ad undici mesi nellarco dellintera vita lavorativa, per il completamento della scuola dellobbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado ovvero del diploma universitario o di laurea, nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dallAzienda.
Durante il periodo di aspettativa per la formazione di cui al comma che precede, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nellanzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri periodi di aspettativa. La relativa domanda deve essere presentata dal lavoratore almeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione. La Società può non accogliere la domanda o differirne laccoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative e produttive.
Il personale assente per le cause di cui ai commi II e IV del presente articolo non potrà superare - per ogni biennio di vigenza contrattuale - il 4% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato occupati in ciascuna unità produttiva alla data del 31 dicembre dellanno precedente a quello di decorrenza del biennio in parola.
Il personale assente per le cause di cui ai commi I, II e IV del presente articolo non potrà superare - in ciascun giorno - il 2% del totale del personale di ciascuna unità produttiva.
La durata giornaliera delle singole assenze può variare da un minimo di due ore all'intero orario d'obbligo, secondo le esigenze organizzative e produttive dellunità di appartenenza.
I lavoratori interessati dalla fattispecie di cui al presente articolo devono produrre la seguente documentazione:
per le previsioni di cui al comma I, il certificato della competente autorità scolastica che comprovi leffettuazione dellesame da parte del lavoratore;
per le previsioni di cui ai commi II e IV, il certificato di iscrizione al corso, attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di frequenza, con l'indicazione delle ore complessive, nonché leventuale certificato comprovante lavvenuta partecipazione agli esami.
Per quanto riguarda linterruzione del periodo di congedo, leventuale riscatto del periodo stesso ai fini contributivi e quantaltro non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a quanto previsto nella legge n. 53 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per quanto attiene alleventuale anticipazione del TFR di cui allart 7 della legge n. 53 del 2000, le Parti si impegnano ad incontrarsi per definirne la relativa regolamentazione.
Art. 42 Tutela della maternità e della paternità
Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità e della paternità.
Astensione obbligatoria
Fermo restando il periodo di astensione obbligatoria, riconosciuto durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre successivi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del S.S.N., o con esso convenzionato, ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
Il diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio spetta altresì al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino.
I periodi di astensione obbligatoria, in quanto equiparati a servizio prestato, sono valutati per intero ad ogni conseguente effetto contrattuale.
Astensione facoltativa
Entrambi i genitori, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, hanno diritto, nei primi otto anni di vita del bambino, di astenersi facoltativamente dal lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dallart. 3 comma 2 della legge n. 53 del 2000. Ai fini dellesercizio di tale diritto, ciascuno dei genitori interessati deve darne comunicazione allAzienda con un periodo di preavviso di 15 giorni.
I periodi di astensione facoltativa sono computati nellanzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità aggiuntive.
Trattamento economico
Nei periodi di astensione dal lavoro previsti per legge, il personale ha titolo al seguente trattamento economico:
durante il periodo di astensione obbligatoria viene corrisposto un trattamento economico pari al 100% della retribuzione normalmente spettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità ed alla produttività dellunità produttiva di appartenenza, con esclusione di quella legata alleffettivo svolgimento dellattività lavorativa ed al raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali;
durante il periodo di astensione facoltativa, di cui allart. 3, comma 2, della legge n. 53 del 2000, ove fruito entro il terzo anno di vita del bambino, al dipendente viene corrisposta una indennità pari all80% della retribuzione per i primi due mesi, e pari al 30% della retribuzione medesima per un ulteriore periodo di 4 mesi. Tale indennità viene computata sulla retribuzione normalmente spettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità, con esclusione di quella legata alleffettivo svolgimento dellattività lavorativa ed al raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali. Lintero periodo di 6 mesi è coperto da contribuzione figurativa;
durante il periodo di astensione facoltativa fruito oltre il terzo anno e fino al compimento dellottavo anno di vita del bambino, viene corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione nellipotesi in cui il reddito individuale del lavoratore sia inferiore a 2,5 volte limporto del trattamento minimo di pensione a carico dellassicurazione obbligatoria. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa ed eventualmente volontaria con le modalità previste dallart 3, comma 4, della legge n. 53 del 2000.
Norme finali
Nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
Qualora durante l'assenza obbligatoria dal servizio della lavoratrice o del lavoratore, lunità presso la quale prestava servizio abbia subito significative modificazioni di carattere organizzativo, la Società, anche in conformità con quanto previsto dallart. 17 della legge n. 53 del 2000, provvederà a collocare linteressata/o, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nella unità più vicina e, ove necessario, ad inserire la/il dipendente che abbia ripreso servizio nei primi corsi utili di addestramento.
Per quanto riguarda il parto plurimo, il recesso dal rapporto di lavoro e quantaltro non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla legge n. 53 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
DICHIARAZIONI A VERBALE
Per quanto attiene alle previsioni di cui allart. 9 della legge n. 53 del 2000, relativo a Misure a sostegno della flessibilità di orario, le Parti si riservano di definire accordi specifici che prevedano azioni positive per la flessibilità, in linea con quanto previsto alle lettere a) e b) del primo comma del succitato art. 9 della legge n. 53 del 2000, mediante lintroduzione di procedure e/o metodologie di lavoro che consentano di conciliare tempo di vita e di lavoro del personale interessato.
Le Parti si impegnano altresì ad incontrarsi qualora eventuali successive modificazioni e/o integrazioni apportate alla legge n. 53 del 2000 richiedano lintervento della contrattazione collettiva.
Il testo della legge n. 53 del 2000 viene allegato al presente CCNL.
Art. 43 Tutela delle persone handicappate
Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui allart. 33 della legge medesima come modificato ed integrato, ai commi 3, 5 e 6, dallart 19 della legge n. 53/2000.
I permessi mensili di cui all'art. 33, terzo comma, della citata legge possono essere fruiti in forma oraria frazionata, tenuto conto delle esigenze organizzative dellunità lavorativa di appartenenza.
Le Parti seguiranno con attenzione levoluzione legislativa impegnandosi ad adeguare, anche in modo graduale, gli interventi necessari. A livello regionale saranno individuate le misure più idonee, compreso labbattimento delle barriere architettoniche, a migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.
Ai lavoratori tossicodipendenti si applicano le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come modificate dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.
In attuazione dell'art. 29 della legge 26 giugno 1990, n. 162 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, i lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso idonee strutture pubbliche o private, hanno diritto, nel rispetto delle richiamate condizioni di legge, ad un periodo di aspettativa non retribuito per tutta la durata della terapia e comunque non superiore a tre anni.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta richiedere un periodo di aspettativa non retribuito per la durata e secondo le modalità previste nellart. 34 del presente CCNL per concorrere, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, al programma terapeutico e socio riabilitativo del tossicodipendente.
L'aspettativa di cui ai commi 2 e 3 che precedono comporta la sospensione del rapporto a tutti gli effetti economici e normativi.
Ai fini previdenziali i lavoratori interessati potranno procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Ai lavoratori che intendono fruire dei predetti periodi di aspettativa, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico adeguatamente comprovate e documentate, la Società potrà erogare una indennità pari al 30% della retribuzione globale di fatto per un massimo di un anno.
In alternativa all'aspettativa di cui sopra potranno essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del lavoratore presso uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra nonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso.
Art. 45 Tutele legali
La Società, in applicazione dellart. 5 Legge 13 maggio 1985, n. 190, è tenuta ad assicurare tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi, esclusi i casi di danni derivanti da dolo o colpa grave.
Per i danni prodotti dal dipendente alla Società valgono le norme del codice civile.
Il lavoratore oggetto di un procedimento giudiziario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio informa tempestivamente la Società la quale, a condizione che non sussista conflitto di interesse, assume a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, indicando al dipendente un legale di propria fiducia.
Il lavoratore, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, rimborsa alla Società tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per la sua difesa.
Nei casi di cui al terzo comma, ove il dipendente non abbia accettato il legale di nomina della Società ed abbia ritenuto di nominarne uno di propria fiducia, la Società rimborserà le spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile e comunque passato in giudicato.
Le garanzie e le tutele di cui al punto precedente sono sospese, nell'ipotesi in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile della Società nel procedimento penale a carico del dipendente.
La Società, riconosciuta la priorità della tutela della salute dei lavoratori e delligiene e sicurezza del lavoro allinterno dei processi produttivi, si impegna ad adottare idonee iniziative volte a garantire lapplicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia, tenendo conto in particolare delle misure atte a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, degli impianti e la prevenzione delle malattie professionali, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ivi ricomprendendo la direttiva CEE n. 89/301 del 12/6/1989.
Con particolare attenzione alla fisiologia femminile, la Società tutelerà in modo specifico la salute delle lavoratrici madri, segnatamente a quanto previsto in materia di lavoro notturno dalle leggi n. 903/77 e n. 25/99; durante il periodo di gestazione, la Società eviterà di adibire le medesime ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, assicurando altresì il rispetto della normativa vigente in materia di uso dei videoterminali.
Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e lintegrità psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto delle previsioni di legge, provvede tra laltro a:
predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e controlli periodici secondo la normativa vigente;
fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;
assicurare idonee iniziative per mantenere ligiene industriale negli ambienti di lavoro;
garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed alle visite sanitarie sui lavoratori;
fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività della Società, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione allattività svolta sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale nonché sulle disposizioni aziendali adottate in materia;
garantire, durante lorario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di salute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente;
istituire negli edifici a maggiore concentrazione di personale, e comunque con un numero di dipendenti superiore a 1000, posti di pronta assistenza medica onde assicurare ai lavoratori la possibilità di avvalersi di un adeguato supporto sanitario, ferma restando la possibilità di esaminare, nellambito delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 626/94, eventuali specificità in relazione alla complessità organizzativa ed alla natura dei relativi rischi.
Le Parti, in particolare per quanto attiene alla elezione/designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed alle loro agibilità, nonché agli Organismi Paritetici di cui allart. 20 del Decreto Legislativo n. 626/94, si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa finalizzata allattuazione delle disposizioni normative in vigore e di quelle che saranno emanate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, pervenendo in tal senso ad uno specifico accordo.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a quanto previsto nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il cui testo viene allegato al presente CCNL, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 47 Lavori usuranti
Ferma restando la normativa vigente in materia di lavori usuranti, le Parti si impegnano ad analizzare eventuali aspetti ad essa collegati, nellambito dei lavori dellOsservatorio Paritetico Nazionale di cui allart. 8 del presente CCNL, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 48 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
La Società è tenuta ad assicurare i lavoratori presso lINAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fermo restando quanto previsto al comma 5 che segue, i lavoratori non in prova hanno diritto, in tali casi, alla conservazione del posto ed al trattamento di cui al comma 4 del presente articolo.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il proprio responsabile che provvederà, direttamente o mediante persona delegata, ad accompagnare linteressato, ove necessario, al presidio sanitario del luogo oppure al più vicino pronto soccorso e a stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Nel caso in cui linfortunio si verifichi al di fuori dei locali della Società, nello svolgimento delle attività cui il lavoratore è preposto, la denuncia deve essere presentata presso il più vicino pronto soccorso.
Il lavoratore ha diritto allintera retribuzione in godimento per la giornata in cui si è verificato linfortunio. In caso di inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, la Società corrisponde al lavoratore, dal primo giorno successivo a quello dellinfortunio, una integrazione dellindennità corrisposta dallINAIL fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera normalmente spettante, per tutta la durata della inabilità e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
Per il raggiungimento del limite di cui all'art. 40 comma 2 del presente contratto, i primi 16 mesi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o a malattia professionale non sono considerati utili ai fini del relativo computo.
Nel caso in cui linfortunio sul lavoro sia causato da colpe di un terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile sarà versato dal lavoratore alla Società fino a concorrenza di quanto riconosciuto dalla stessa a titolo di integrazione dellindennità dellINAIL secondo le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo.
La normativa di cui al presente articolo trova applicazione subordinatamente al riconoscimento da parte dellINAIL dellinfortunio, ivi compreso quello in itinere ai sensi della normativa vigente, o della malattia professionale.
La Società richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attività lavorative, di indossare indumenti ed oggetti di vestiario forniti dalla stessa, secondo modalità definite in apposito regolamento aziendale.
Per quanto riguarda lutilizzo di specifici indumenti di lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore nellespletamento della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 50 Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi ove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme di legge.
Sia la società che i lavoratori devono adottare nei reciproci rapporti comportamenti coerenti con il pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
Al fine di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dellattività, verranno assicurati comportamenti coerenti con le Direttive e le Raccomandazioni dellUnione Europea nonché con levoluzione legislativa in materia, anche al fine di evitare, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale o che possano indurre disagi di natura psicologica, lesivi della dignità della persona o in contrasto con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.
In tale ottica le Parti si impegnano a prevenire e rimuovere ogni azione tesa a discriminare il lavoratore nel proprio status e nella dignità ed integrità della persona.
Art. 51 Doveri del dipendente
Il dipendente, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del codice civile, deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti allesplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare:
rispettare lorario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società per il controllo delle presenze;
svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per lesecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società;
mantenere assoluta segretezza sugli interessi della Società; non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dallorario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con la Società;
astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese ed organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori, che possano configurare conflitto di interessi con la Società;
durante lorario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela, una condotta improntata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;
avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti ed automezzi a lui affidati;
non avvalersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio;
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano laccesso ai locali della Società da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa. I lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente a contatto con la clientela devono esporre un adeguato contrassegno identificativo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge 31/12/96 n. 675.
Art. 52 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono:
a) rimprovero verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato laddebito con la tempestività del caso e senza averlo sentito a propria difesa.
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni.
Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con leventuale assistenza di un rappresentante dellAssociazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la RSU.
La comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto al lavoratore entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento disciplinare si ha per definito con larchiviazione.
I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
La Società, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti sui fatti addebitabili al lavoratore a titolo di infrazione disciplinare, può disporre, solo in ipotesi di particolare gravità, lassegnazione provvisoria del lavoratore ad altro ufficio o la sospensione cautelare temporanea dal servizio per un periodo di tempo strettamente necessario, con corresponsione della retribuzione. Il periodo di sospensione cautelare dal servizio è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 potranno essere impugnati secondo la procedura di cui allart. 7 della legge n. 300 del 1970.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e) ed f) del comma stesso potranno essere impugnati secondo le procedure previste dalla legge n. 604 del 15 luglio 1966, dallart. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dalle leggi che regolano la materia.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e avuto riguardo alla gravità della mancanza, in conformità con quanto previsto nellart. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, lentità di ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinata in relazione:
alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dellevento;
al concorso, nella mancanza, di più lavoratori in accordo tra loro;
al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari nellambito del biennio.
Al lavoratore che commetta mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio, potrà essere irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, la sanzione di livello più elevato rispetto a quella già inflitta anche se la fattispecie non appartiene al gruppo cui la sanzione stessa si riferisce.
Non può tenersi conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 53 Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione
In caso di misure cautelari restrittive della libertà personale adottate in esecuzione dei provvedimenti disposti dallAutorità Giudiziaria prima della definizione del primo grado del giudizio penale e della relativa sentenza, il lavoratore, per il periodo in cui opera la predetta restrizione della propria libertà personale, resta sospeso dal servizio e dalla retribuzione.
Art. 54 Codice disciplinare
1. Si applicano le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o dellammonizione scritta al lavoratore che:
non osservi le disposizioni di servizio;
non rispetti lorario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze, si trattenga oltre lorario di lavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro;
non provveda a comunicare il motivo dellassenza entro lo stesso giorno in cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore;
esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito luso o se ne avvalga abusivamente;
durante lorario di lavoro, nei locali di lavoro o in situazioni connesse alla attività lavorativa (es. mensa) tenga un comportamento scorretto;
si presenti al lavoro o si trovi durante lorario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme infortunistiche portate a sua conoscenza.
2. Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione:
per recidiva entro un anno dallapplicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
per assenza arbitraria non superiore a due giorni;
per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, dipendenti o verso il pubblico;
per tolleranza di irregolarità di servizi, di atti di indisciplina, o di contegno non corretto da parte del dipendente personale;
per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società;
per sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore;
per comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il controllo medico disposto dalla Società.
3. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione, fino a quattro giorni:
per particolare gravità o recidiva, entro un anno dallapplicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
per svolgimento di attività alle dipendenze di altra società, avvalendosi della propria condizione o professionalità, in contrasto con gli interessi dellAzienda o comunque in concorrenza anche potenziale, se non altrimenti sanzionabile;
per assenza arbitraria da tre a sei giorni;
per ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede designata dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;
per inosservanza di doveri di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso o agli interessi della Società o un vantaggio per se o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile;
per inosservanza del dovere di segretezza, da cui non sia derivato danno;
4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a dieci giorni:
per particolare gravità o recidiva, entro un anno dallapplicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
per rifiuto di testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno per la Società, se non altrimenti sanzionabili in caso di particolare gravità;
per assenza arbitraria da sette a dieci giorni;
per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti, a visite personali disposte a tutela del patrimonio e di quanto alla Società è affidato;
per alterchi con vie di fatto negli edifici della Società;
per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona umana;
per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nelladempimento della prestazione di lavoro
per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana;
per uso dellimpiego al fine di trarne illecito profitto per se o per gli altri;
per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti della Società, o per gravi manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti della Società;
per inosservanza del dovere di segretezza, da cui sia derivato danno;
in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché leffetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile;
per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio medesimo;
per ingiustificato ritardo, oltre i 10 giorni, nel trasferimento disposto per esigenze di servizio.
5. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
- per recidiva plurima, nellanno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo;
- per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere ed a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nellart. 44;
per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni della Società o di terzi, o anche con gravi danni alle persone;
per aver occultato fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati;
per rifiuto nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;
per assenza arbitraria dal servizio superiore ai dieci giorni consecutivi, anche non lavorativi;
per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio.
Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
- per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
- per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dellutenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;
- per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
- per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della Società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto;
per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
per aver intenzionalmente provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio;
per condanna passata in giudicato, quando i fatti costituenti reato possano assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, nell'ipotesi in cui la loro gravità, in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di affidamento, sia tale da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del lavoro;
per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui allart. 52 del presente CCNL, facendosi riferimento, quanto allindividuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui allart. 51 del medesimo CCNL e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri di correlazione.
Devoluzione delle ritenute per multe
Limporto delle ritenute per multe sarà introitato nel bilancio della Società e destinato per le attività sociali.
Concorsi di mancanze
Il dipendente responsabile di più mancanze compiute con lunica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate da un medesimo nesso psicologico ed accertate con un unico procedimento, incorre nella punizione combinata per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
CAPITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 55 Struttura della retribuzione
La retribuzione è strutturata in fissa e variabile.
A La retribuzione fissa comprende:
minimo tabellare
indennità di contingenza in godimento
tredicesima mensilità
quattordicesima mensilità
retribuzione individuale di anzianità (art. 25 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335)
elemento distintivo della retribuzione
posizioni economiche differenziate, di cui allart. 4 del CCNL del 19/06/1997, integrativo per la parte economica del CCNL del 26/11/94
ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/94, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali.
Le differenze esistenti tra le posizioni di cui allalinea che precede ed i minimi previsti per lArea di inquadramento, la retribuzione individuale di anzianità in godimento e lelemento distintivo della retribuzione non saranno riassorbiti allatto delleventuale passaggio allArea superiore.
Le posizioni economiche differenziate, di cui allart. 4 del CCNL del 19/06/1997, sono riassorbibili allatto delleventuale passaggio allArea superiore.
B La retribuzione variabile comprende:
premi di produttività
indennità di funzione
indennità particolari
C Assegno per il nucleo familiare
Art. 55 bis Minimi tabellari e Indennità di contingenza
Al personale in servizio competono, in relazione allArea funzionale di appartenenza, i trattamenti annui lordi, tempo per tempo vigenti, di cui allallegato 2 a) al presente CCNL.
Al personale che risulti in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL nonché alle scadenze indicate nella tabella di cui allallegato 2 b), vengono altresì corrisposte, a titolo di competenze contrattuali arretrate, le somme lorde forfettarie indicate nella tabella di cui al suddetto allegato 2 b).
Delle somme in parola saranno considerate utili, ai fini del computo del TFR, esclusivamente quelle relative allanno 2001.
RETRIBUZIONE FISSA
Art. 56 Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria
La retribuzione base mensile è costituita da un dodicesimo del minimo tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, dellindennità di contingenza e dellelemento distintivo della retribuzione ove spettante.
La retribuzione base giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
La retribuzione base oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156.
Art. 57 Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione viene effettuato il giorno 27 di ogni mese, ovvero il primo giorno lavorativo ad esso precedente in caso di sua coincidenza con un giorno non lavorativo, e sarà accompagnato da cedolino stipendio contenente lindicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione e le relative trattenute. Lo stipendio del mese di dicembre viene erogato entro il 22 del mese stesso.
Art. 58 Tredicesima mensilità
Entro il 15 dicembre di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 1° dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dallindennità di contingenza in godimento e dallelemento distintivo della retribuzione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dellanno o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13° mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di tredicesima è ridotto (o maggiorato) nella stessa proporzione.
Art. 59 Quattordicesima mensilità
Entro il 20 giugno di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti una quattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dellanno precedente a quello di erogazione, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dallindennità di contingenza in godimento e dallelemento distintivo della retribuzione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze non retribuite, avvenute durante il corso dellanno in cui si matura la quattordicesima, in analogia a quanto previsto per la tredicesima mensilità, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della stessa quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
Nellanno di maturazione della quattordicesima mensilità per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di quattordicesima sarà ridotto (o maggiorato) nella stessa proporzione, sempre computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
RETRIBUZIONE VARIABILE
Art. 60 Premi di produttività
Al personale in servizio è riconosciuto un premio di produttività secondo le modalità ed i criteri di cui agli artt. 2, lettera B), e 5, ivi compresa la norma transitoria, del presente CCNL.
Art. 61 Indennità di funzione
Al personale appartenente allArea Quadri, fermo restando quanto disciplinato in materia di orario di lavoro, in considerazione della specificità del ruolo funzionale ricoperto, della connessa responsabilità di direzione e/o dellapporto professionale altamente qualificato, nonché, della conseguente necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dellorario prevista per le restanti Aree, viene attribuita lindennità di funzione le cui misure sono individuate nella tabella di cui allallegato 3 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La materia dellindennità di funzione verrà riesaminata unitamente a quella inerente la classificazione del personale dellArea Quadri.
Art. 62 Indennità per lavoro festivo, notturno e straordinario
- Indennità per lavoro festivo
La misura giornaliera dellindennità spettante al personale chiamato a prestare servizio nelle giornate festive di cui allart. 36 è fissata in £. 42.000 lorde.
In occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, lindennità è corrisposta nella misura di £. 55.000 lorde.
Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dellorario dobbligo, ma con un minimo di due ore, lindennità di cui ai punti 1 e 2 viene ridotta del 50%.
- Indennità per lavoro notturno
La misura lorda oraria dellindennità per il lavoro ordinario prestato dalle ore 21.00 alle ore 7.00 è pari a £. 7.000.
- Indennità per lavoro straordinario
La misura oraria dellindennità per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) minimo tabellare;
b) indennità di contingenza in godimento;
c) ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/1994, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali;
d) rateo di tredicesima mensilità relativo alle voci di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
La maggiorazione di cui sopra è stabilita nelle seguenti misure:
- straordinario diurno feriale: 15%
- straordinario notturno feriale: 30%
- straordinario diurno festivo: 30%
- straordinario notturno festivo: 50%.
DICHIARAZIONE A VERBALE
A decorrere dalla data del 1 gennaio 2002 le misure attualmente previste a titolo di indennità per lavoro festivo e notturno saranno trasformate in equivalente percentuale di maggiorazione oraria.
A decorrere dalla stessa data, il calcolo della misura oraria dellindennità per lavoro straordinario terrà conto anche del rateo di quattordicesima mensilità.
Art. 63 Indennità per servizi viaggianti
Al personale applicato negli uffici ambulanti, natanti (ivi ricomprendendo il servizio prestato sugli aerei) e nel servizio di messaggere, nonché al personale chiamato a prestare servizio di trasporto dei dispacci postali da Comune a Comune con automezzi della Società, compreso quello addetto alla guida, è concessa, dal momento della partenza del mezzo di trasporto dal Centro di Rete Postale interessato fino al momento del rientro presso il Centro stesso, una indennità oraria nella misura di:
capoturno £. 3.600;
restante personale £. 3.360.
Al personale addetto ai servizi viaggianti, chiamato a prestare servizio per un periodo di tempo pari o superiore a 8 ore, dovrà essere corrisposto un supplemento forfettario dellindennità stessa nella misura di £. 12.000 ed un ulteriore supplemento forfettario di £. 12.000 qualora, nellarco delle 24 ore giornaliere, si superino le 18 ore di prestazione lavorativa per la quale è riconosciuta lindennità di cui al presente comma.
Il predetto rimborso forfettario verrà successivamente sostituito da un ticket per il personale di cui al presente articolo, che effettui una prestazione pari o superiore alle 8 ore giornaliere, e da due tickets per quello che superi le 18 ore di prestazione lavorativa giornaliera.
Al momento dellintroduzione del ticket, le indennità orarie di cui sopra saranno così modificate:
a) capoturno £. 4.460;
b) restante personale £. 4.220.
Lindennità di cui al comma 1 è conteggiata ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezzora sono trascurate, le frazioni pari o superiori alla mezzora sono calcolate per ora intera.
Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti (ivi ricomprendendo il servizio prestato sugli aerei) o in servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi permanga per almeno 4 ore, è corrisposta, per il periodo intercorrente dallentrata alluscita dal territorio stesso, lindennità di cui al comma 1 con la maggiorazione del 100%.
Nei casi eccezionali riconosciuti dalla Società, il personale viaggiante può usufruire di strutture alberghiere non convenzionate. In tal caso, compete, dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale, il rimborso della spesa sostenuta.
Al personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno due ore al giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista, compete limporto giornaliero di £. 12.000.
Art. 64 Indennità di cassa
Al personale dellArea Operativa, assegnato agli sportelli che erogano servizi finanziari negli Uffici Postali retti da Quadri, nonché negli Sportelli Avanzati, che effettui in modo diretto ed a contatto con la clientela, per oltre il 50% dellorario dobbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, spetta lindennità di cassa nella misura lorda mensile di £. 160.000, pari a £. 6155 giornaliere.
La predetta indennità viene corrisposta, ferme restando le condizioni organizzative di cui sopra, nella misura ridotta del 40% al seguente personale:
addetti agli sportelli degli Uffici Postali non retti da Quadri;
addetti agli sportelli delle Sezioni Contabili ovvero operanti allinterno delle strutture produttive aziendali;
personale addetto al servizio di recapito a domicilio degli effetti postali, con una media giornaliera di 12 oggetti assegnati, gravati di diritti postali o doganali o di assegno, escluse le corrispondenze tassate non gravate dai diritti di cui sopra;
addetti agli sportelli che svolgono attività connesse ai Servizi Postali e di Comunicazione Elettronica.
Lindennità in questione viene corrisposta per ogni giornata di effettivo servizio, limitatamente ad un solo operatore per sportello e per ciascun turno; non spetta ai Quadri ed al personale addetto alle operazioni interne, seppur connesse con lesercizio dei servizi finanziari.
Art. 65 Assegno per il nucleo familiare
La Società corrisponde ai dipendenti che ne abbiano titolo lassegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Art. 66 Trattamento di fine rapporto
Al personale spetta, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui al combinato disposto dellart. 2120 del codice civile, come novellato dalla legge 29/5/1982 n. 297, e dellart. 53 della legge 27/12/1997 n. 449.
Ai fini della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:
minimo tabellare;
indennità di contingenza in godimento;
retribuzione individuale di anzianità;
elemento distintivo della retribuzione;
tredicesima e quattordicesima mensilità;
ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/1994, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali;
indennità di cassa;
indennità di funzione;
indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dellorario di lavoro su turni;
indennità per servizi viaggianti;
indennità centralinisti non vedenti;
In materia di anticipazione del TFR le Parti si impegnano a definire, entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il necessario regolamento di attuazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Restano ferme, ai fini pensionistici, le previsioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.
Art. 67 Fondo di Previdenza Complementare
In considerazione di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 124 del 1993 sulla Disciplina delle forme pensionistiche complementari e dalle successive disposizioni di legge che regolano il sistema pensionistico obbligatorio pubblico, le Parti stipulanti il presente CCNL, nel ribadire la particolare rilevanza che riveste lintroduzione in Azienda della previdenza complementare e nellintento di coniugare le relative attese di tutela dei lavoratori con lesigenza complessiva di contenere i costi previdenziali, si confermano reciprocamente la volontà di avviare al più presto i lavori per istituire, nei tempi tecnici necessari, il Fondo di Previdenza Complementare su base volontaria, volto ad assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale ai dipendenti della Società.
A tal fine, le Parti stipulanti, nel condiviso intento di regolare la costituzione ed il funzionamento del Fondo medesimo, si danno atto di voler affidare ad una Commissione Paritetica, composta da non più di 2 componenti per Organizzazione Sindacale e da altrettanti componenti dellAzienda, il compito di studiare ed approfondire la materia relativa con lobbiettivo di redigere lipotesi di accordo nazionale, che andrà sottoposto alle Delegazioni negoziali per perfezionarne la stipula.
La predetta Commissione Paritetica, le cui spese di organizzazione resteranno a carico dellAzienda, verrà insediata, per avviare i lavori, a partire dal mese di marzo p.v.
In particolare, il futuro accordo dovrà:
rappresentare la fonte costitutiva del Fondo, definendone la data di attivazione e le modalità di funzionamento;
confermare che ladesione al Fondo da parte dei lavoratori interessati avverrà su base volontaria, con eventuale previsione del pagamento di una quota di ingresso, regolando altresì le modalità di riscatto e quelle di trasferimento delle posizioni individuali da e verso altri fondi;
stabilire la quota di TFR ed i conseguenti importi da destinarsi come finanziamento individuale al Fondo, fermo restando che per il personale di prima occupazione, assunto dopo il 28/4/1993, dovrà essere prevista lintegrale destinazione al Fondo del TFR maturando, a decorrere dalla data di adesione al Fondo medesimo;
prevedere, allatto del pensionamento delliscritto, le modalità per lesercizio dellopzione tra lerogazione del trattamento pensionistico e/o il riconoscimento della quota capitale di spettanza;
individuare, nel rispetto della normativa vigente, i soggetti cui affidare la gestione delle risorse del Fondo, definendo criteri e modalità.
Le Parti medesime fin da ora stabiliscono che il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a carico dellAzienda corrisponda, per ciascuno, all1% della retribuzione utile ai fini del TFR e si impegnano a fare in modo che i lavori propedeutici allattivazione del Fondo di Previdenza Complementare, per i dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., possano concludersi, per consentirne il funzionamento, a partire dal 2002, secondo le scadenze che sarà cura delle Parti definire.
Capitolo V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 68 Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del presente contratto, può avvenire:
per raggiungimento dei requisiti per la concessione della pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;
per risoluzione consensuale;
per dimissioni;
per invalidità totale e permanente;
per giusta causa ai sensi dellart. 2119 c.c. e per giustificato motivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
per decesso del dipendente.
Il dipendente divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli in base allArea di appartenenza può essere licenziato, con preavviso o con il pagamento dellindennità sostitutiva, previo accertamento dellinidoneità fisica e nel rispetto di quanto previsto ai commi che seguono del presente articolo.
Prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, la Società si impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano di impiegare il lavoratore in altre mansioni dellArea contrattuale di appartenenza, compatibilmente con le relative condizioni di inidoneità, presso la sede di lavoro più vicina in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
In subordine, la Società si impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano limpiego dellinteressato, ad ogni conseguente effetto, in mansioni dellArea di inquadramento inferiore, anche in deroga a quanto disposto nellart. 2103 codice civile, presso una sede di lavoro collocata preferibilmente nellambito del Comune o della Provincia, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 che precedono, il personale interessato, ove necessario, sarà avviato a specifici corsi di addestramento.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti che versano in una delle condizioni di seguito descritte:
vittime di infortuni sul lavoro accertati dallINAIL;
affetti da malattie professionali riconosciute dagli organi competenti;
personale invalido assunto in applicazione delle leggi n. 482/68 e n. 68/99 e che abbia subito un aggravamento dellinvalidità;
affetti dalle patologie di particolare gravità di cui allart. 40, comma 1, del presente CCNL.
Art. 70 Modalità di risoluzione
In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, eccetto quello di cui alla lettera f) dellart. 68 del presente CCNL, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto allaltra parte.
Nel caso di risoluzione ad iniziativa della Società, questultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
Salvo i casi di recesso per giusta causa ai sensi dellart. 2119 c.c. e di risoluzione consensuale, il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto senza preavviso. I termini di detto preavviso sono stabiliti come segue:
anni di servizio mesi di preavviso
fino a 5 2
oltre 5 e fino a 10 3
oltre 10 4
In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
I termini di preavviso decorrono dall1 o dal 16 di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La Società ha il diritto di trattenere, su quanto sia da essa dovuto al dipendente, limporto corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato nei termini previsti.
E in facoltà della parte destinataria della dichiarazione di recesso di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
In caso di decesso del dipendente la Società corrisponderà agli aventi diritto lindennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 72 Ritenute per quote assicurative e associative
Sono effettuate a titolo gratuito eventuali ritenute per conto dellIstituto postelegrafonici e del CRAL aziendale, nonché quelle concernenti i comitati sindacali CSAP, ASAC, CISAP e IASA.
Ogni precedente intesa in materia di ritenute assicurative e associative resta superata dalla disposizione di cui al precedente comma.
Art. 73 Servizi Sociali
Le forme e lentità dei finanziamenti, sia di carattere organizzativo che economico, necessari per consentire la realizzazione delle attività istituzionali di cui al CRAL aziendale - costituito anche in conformità dellart. 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e degli accordi sottoscritti dalle Parti stipulanti il CCNL - sono regolate da separati accordi tempo per tempo vigenti.
Detti finanziamenti, che saranno di volta in volta negoziati, continueranno ad avvalersi delle normative che disciplinano la materia (leggi nn. 208/52 e 325/68 e successive integrazioni e modificazioni).
Al momento le Parti hanno regolato la materia con accordo che resta in vigore fino al 31 dicembre 2002.
I successivi accordi avranno durata correlata con quella degli Organismi Statutari.
Riguardo ai sistemi di refezione in atto, la trasformazione degli stessi in favore della graduale introduzione della formula dei Tickets, formerà oggetto di confronto specifico tra le Parti, che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2001, nel corso del quale saranno individuati criteri, destinatari e modalità di erogazione, tenuto conto della precedente contrattazione intervenuta in materia ed entro i limiti quantitativi ivi individuati.
Art. 74 Durata e applicazione
Il presente CCNL, con riferimento sia alla parte normativa che a quella economica, resta in vigore, in linea con quanto previsto dal Protocollo dintesa del 23 luglio 1993, fino al 31 dicembre 2001 e si applica al personale in servizio alla data di stipulazione nonché a quello assunto successivamente.
Il presente CCNL rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile e sostituisce integralmente, per le materie da esso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Eventuali accordi sindacali nazionali o territoriali preesistenti, in evidente contrasto con quanto disciplinato nel presente CCNL, potranno essere oggetto di confronto tra le Parti ai fini della relativa armonizzazione o superamento, secondo le modalità di cui al comma successivo.
Nel caso in cui sorgano controversie in ordine alla interpretazione di clausole contenute nel presente CCNL, le Parti si incontrano, a richiesta della Società ovvero di una o più delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti, per ricercare soluzioni condivise in ordine al significato della clausola controversa. Leventuale accordo raggiunto vale come interpretazione della stessa.
Ai fini dellapplicazione del presente contratto si intende:
per unità produttiva e rappresentanze sindacali unitarie, salvo diverse specificazioni contenute nel presente CCNL, quelle previste nel Protocollo dintesa sulle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) del 18 maggio 1999;
per Organizzazioni Sindacali stipulanti, ovvero Parti stipulanti, quelle Organizzazioni Sindacali che hanno stipulato il presente CCNL.
Copia del presente CCNL sarà distribuita, a cura della Società, al personale assunto a far data dalla sottoscrizione del contratto medesimo.
Protocollo Aggiuntivo
Ai fini di quanto previsto allart. 5 punto 3 del presente CCNL, le Parti convengono quanto segue:
a livello di unità produttiva la Delegazione Sindacale è costituita da non più di 1 dirigente RSU eletto in rappresentanza di ciascuna lista che ha ottenuto seggi presso la U.P., congiuntamente a non più di 1 dirigente sindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
a livello regionale la Delegazione Sindacale è costituita da non più di 24 dirigenti sindacali, dei quali:
12 dirigenti sindacali delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, nella misura di 2 dirigenti per ciascuna delle predette OO.SS.
12 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Il presente protocollo aggiuntivo costituisce ad ogni conseguente effetto parte integrante dellaccordo 18 maggio 1999.
ALLEGATI
Allegato 1
allart. 24 del CCNL
Art. 1 Aree di classificazione
Il personale della Società Poste Italiane SpA, in relazione al diverso grado di partecipazione al processo produttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto ed alle diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato nelle seguenti 4 aree funzionali:
area DI BASE
area OPERATIVA
area QUADRI di 2° livello
area QUADRI di 1° livello.
b) In tutte le Aree si individueranno le posizioni di lavoro particolari dei tecnici; nellArea Quadri di primo livello si individueranno 2 diversi profili, di cui uno destinato ad alcune tipiche figure PROFESSIONALI, le quali, possono svolgere attività professionale nel rispetto dei requisiti e dei principi fissati dalla legge e dai rispettivi ordini professionali, senza vincolo di subordinazione gerarchica.
Art. 2 Declaratorie
Area di Base
Attività semplici, con conoscenze elementari; attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Comprende i dipendenti che svolgono mansioni, manuali e non, che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura amministrativa, tecnica o contabile, di mero supporto manuale o di contenuto puramente esecutivo.
Può essere richiesta lutilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Area Operativa
Attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione.
Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono mansioni a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione.
Area Quadri di 2° livello
Attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche.
Comprende i dipendenti che, in ragione della particolare connotazione organizzativa della Società, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali sono preposti:
alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza;
a funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziative nellambito delle direttive gestionali;
a favorire contributi per il conseguimento degli obbiettivi di qualità ed efficienza del servizio;
alla promozione dei servizi, con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti.
Area Quadri di 1° livello
Attività con elevata preparazione professionale e responsabilità di gestione di grandi unità organiche.
Comprende i dipendenti cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dellattuazione degli obiettivi della Società.
In particolare, essi esplicano funzioni implicanti la responsabilità ed il controllo di unità organizzative e di particolare complessità, ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità stabilite dalla direzione della Società, conoscenze professionali e gestione di rapporti con terzi di considerevole rilievo, ovvero essendo in possesso di appropriate conoscenze e competenze di tipo dottrinario e scientifico svolgono funzioni di interesse strategico per la Società, con prevalente ed elevato contenuto specialistico in attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
Comprende inoltre alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazioni allesercizio della professione ed iscrizione ai relativi albi, necessarie per lo sviluppo e lattuazione degli obbiettivi della Società, con funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla direzione della Società.
Art. 3. Descrizione delle mansioni secondo le 4 aree di inquadramento
(profili professionali esemplificativi)
AREA DI BASE:
Servizi di vigilanza, anticamera, portineria e collegamenti interni; servizi di archivio, protocollo, copia ed operazioni connesse, anche con luso di strumenti meccanici o informatici; facchinaggio (mobili e materiali), pulizia (locali, mobili, materiali); piccola manutenzione e pulizia veicoli nei garage; guida di automezzi per i quali sia prevista la patente B; mansioni di operaio comune.
AREA OPERATIVA:
FILONE OPERATIVO GESTIONALE
Tipologia Amministrativa di Staff:
Attività impiegatizia nelle strutture di Agenzie, Filiali, Sedi ed Aree Centrali, comprese le attività accessorie di dattilografia, videoscrittura e archiviazione, anche con luso di apparecchiature semplici e complesse.
Tipologia Produzione / Vendita presso le Agenzie:
processi di produzione e vendita dei servizi postali, di comunicazione elettronica e/o finanziari anche tramite strumenti ed apparecchiature semplici e complessi,
telefonia;
servizi di trasmissione e ricezione;
compiti amministrativi/contabili e cassa connessi;
servizi di informazione;
carico-scarico;
coordinamento di squadre/gruppi operativi (anche nel caso di sportelli avanzati).
Tipologia Produzione/Vendita a domicilio
Recapito e consegna di tutte le tipologie di corrispondenze e pacchi,
Trasporto e ritiro di effetti postali;
Vuotatura delle cassette di impostazione;
Carico e scarico di carattere marginale nelle Agenzie;
Operazioni connesse appartenenti al ciclo operativo della specifica tipologia di attività.
Dette mansioni si espletano anche con guida di automezzi e motomezzi.
Tipologia Produzione Agenzie Rete Postale
Processo di produzione dei servizi postali telegrafici e comunicazione elettronica anche con limpiego e conduzione di strumenti ed apparecchiature semplici e complesse, compiti amministrativi contabili connessi, compreso:
scambio dispacci ed operazioni connesse, compreso carico-scarico;
scorta, scambio e lavorazione su mezzi ferroviari;
trasporto da e per le Agenzie, anche con guida dei veicoli adibiti allo scopo,
coordinamento di gruppi operativi.
Tipologia Produzione Agenzie Rete Finanziaria
Processo di produzione dei servizi finanziari anche con limpiego di strumenti ed apparecchiature semplici e complesse compresi i compiti amministrativi contabili e gli adempimento di lavorazione di effetti postali connessi allespletamento della specifica tipologia di attività;
Esercizio impianti per lelaborazione elettronica dei dati, gestione procedure, data-entry ed attività connesse;
Assistenza tecnico/amministrativa alle Agenzie di contatto;
Coordinamento di gruppi operativi;
Guida automezzi con carattere di marginalità.
FILONE OPERATIVO TECNICO
Installazione, manutenzione e disattivazione apparecchiature semplici e complesse; attività tecnica nella logistica e costruzioni; manutenzione impianti di meccanizzazione postale; esercizio tecnico di impianti per lelaborazione elettronica dei dati (E.D.P.); mansioni di programmatore junior; coordinamento squadre operative; manutenzione cassette postali, automezzi e carpenteria metallica; mansioni di operaio specializzato.
Dette mansioni possono essere svolte anche con guida automezzi.
AREA QUADRI 2° LIVELLO
FILONE OPERATIVO GESTIONALE
Gestione di Agenzie di Base di media rilevanza; collaborazione ai responsabili di Agenzie di superiore livello, attribuite a Q 1, o di altre strutture organizzative, centrali e territoriali.
FILONE OPERATIVO TECNICO
Attività tecnica specializzata nella logistica, costruzioni, informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di tipo statistico-attuariale; collaborazione ai responsabili di strutture organizzative, centrali e territoriali, di superiore livello.
AREA QUADRI 1° LIVELLO
FILONE OPERATIVO GESTIONALE
Responsabilità di gestione di grandi unità organiche: Agenzie di rilevanti dimensioni di contatto o non, Agenzie di Coordinamento, Aree funzionali; collaborazione con elevato contenuto specialistico ai Dirigenti di strutture centrali e territoriali.
FILONE OPERATIVOTECNICO
Attività tecnica con elevato contenuto specialistico nella logistica, costruzioni, informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di tipo statistico-attuariale, anche con responsabilità diretta di strutture organizzative.
AREA Q 1 PROFILO PROFESSIONALI
Attività professionale di patrocinio ed assistenza legale; attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di costruzioni o manutenzione di edifici ed impianti tecnologici.
Art. 4 Surrogabilità di applicazione
Nellambito delle Aree di Base ed Operativa, nelle quali il contenuto di specializzazione funzionale non costituisce elemento ostativo, deve essere garantita, in presenza di necessità di servizio, lintercambiabilità del personale tra i vari settori operativi, salvo i limiti posti allesercizio di mansioni tecniche.
Art. 5 Norma transitoria - Surrogabilità di applicazione
a) Nellordinamento giuridico del personale, a regime, basato su 4 Aree, di cui allart. 41, saranno previsti percorsi professionali collegati a filoni operativi omogenei. Allinterno di essi potrà essere attuata la fungibilità delle mansioni.
b) In attesa della definizione dellinquadramento del personale, in fase di prima applicazione delle previsioni del presente contratto, allinterno delle qualifiche e categorie che confluiranno nelle Aree di Base e Operativa, la Società potrà:
nellambito dei progetti di riorganizzazione aziendale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, attuare per quanto possibile la fungibilità allinterno di ciascuna Area anche attraverso corsi di riqualificazione professionale nellambito di accordi sindacali in materia di mobilità collettiva;
attuare la piena fungibilità orizzontale tra i vari profili nellambito delle esistenti categorie del precedente ordinamento, fatti salvi i requisiti normativi previsti per lo svolgimento di attività tecniche;
attuare la fungibilità in senso verticale, ascendente e discendente, senza che ciò concretizzi aspettative giuridiche di inquadramento in Aree superiori, relativamente alle seguenti attuali qualifiche, nellambito di quelle indicate in ciascuno dei raggruppamenti che seguono:
Dirigente di Esercizio, Revisore, Operatore Specializzato di Esercizio;
Operatore di Esercizio, Operatore Trasporti, Vigilante, Operatore Telecomunicazioni;
Qualifiche di mestiere (Operaio qualificato ed Operaio specializzato);
Qualifiche tecniche;
attuare la fungibilità in senso verticale, dal basso verso lalto, tra le qualifiche di Coadiutore e Dattilografo e quella di Operatore Specializzato di Esercizio, fermo restando la precisazione di cui al comma precedente.
Atteso quanto sopra precede in via transitoria si precisano ulteriori indicazioni per la gestione della presente fase di riorganizzazione e di affidamento dei compiti al personale.
Innanzi tutto nellambito di ciascuna tipologia di attività sarà possibile la completa fungibilità in senso orizzontale e la surrogabilità in senso verticale dal basso verso lalto senza limitazioni che, parimenti, non vi sono tra mansioni precedentemente classificate come di V e di VI categoria mentre si evita la surrogabilità tra queste due ex categorie e la ex IV categoria.
Le Parti si incontreranno successivamente per determinare lentrata a regime di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del CCNL 26/11/94.
Naturalmente tali limitazioni vengono meno laddove vi sia volontarietà di applicazione da parte del lavoratore.
In linea di principio lapplicazione del personale già in servizio avverrà nellambito delle tipologie di attività di cui sopra con riferimento a quelle già espletate e facendo salve le esigenze della riorganizzazione in atto.
In ogni caso, per esigenze di servizio, ed in particolare per garantire il prioritario soddisfacimento dei servizi di produzione e vendita, il personale potrà essere temporaneamente applicato a tipologia di attività diversa da quella abituale; in tal caso linteressato verrà informato per iscritto.
Ovviamente nella individuazione delle unità si terrà conto della preparazione professionale già acquisita che permetta la possibilità concreta di svolgere il servizio stesso. Laddove non fossero presenti risorse già professionalizzate o non fossero in numero sufficiente, si provvederà alladdestramento professionale preventivo.
In caso reiterata necessità, per lapplicazione temporanea a tipologie di attività diverse da quelle abituali si seguirà, laddove possibile, il principio della rotazione.
Sulle movimentazioni temporanee effettuate si terrà informativa semestrale alle OO.SS.
Per quanto riguarda lapplicazione degli appartenenti allArea Operativa nella quale la confluenza di più ex categorie e qualifiche presenta specifici problemi di gestione, si sottolinea innanzi tutto la primaria necessità di salvaguardare le professionalità acquisite, atteso che è certamente nellinteresse dellazienda limitare gli spostamenti da mansioni già conosciute ad altre per le quali sarebbe necessario un nuovo apprendimento.
Si privilegerà la scelta di personale con passate esperienze per laffidamento delle mansioni di capogruppo.
E opportuno precisare che le mansioni di capogruppo non implicano la responsabilizzazione esclusiva del caposquadra stesso in ordine ai risultati del lavoro di gruppo; ogni appartenente alla squadra è responsabile del suo lavoro e del risultato complessivo del gruppo; il caposquadra è soltanto il coordinatore del gruppo, colui che aggiunge allesplicazione delle mansioni operative usuali quelle di micro-organizzazione interna al gruppo stesso e che funge da interlocutore per conto della squadra, del responsabile dellunità produttiva alla quale il gruppo fa capo.
Per gli stessi motivi già enunciati di opportunità organizzativa/lavorativa ai fini di una migliore produttività, nelle Agenzie specializzate di particolare grandezza in via prioritaria saranno adibiti alle mansioni di carico/scarico completate ed arricchite dalla partecipazione alle fasi successive del processo operativo di lavorazione delle corrispondenze, gli operatori che già le esercitavano.
Anche in questo caso il lavoro dovrà essere organizzato in squadra ed il coordinamento di essa sarà affidato con i criteri prima illustrati.
In relazione alle piccole Agenzie di contatto, per le quali sono allo studio forme organizzative diverse dalle attuali di effettuazione dei servizi, potrà essere prevista la prestazione di sportelleria e di recapito da parte di un operatore unico: in questo caso, in via prioritaria, si professionalizzerà loperatore addetto al recapito a saper rendere anche i servizi.
Nei confronti del personale neo assunto, per i quale non vi sono problemi di transizione da precedenti ordinamenti e qualifiche alla nuova organizzazione e conseguenti necessità di gestire la fase transitoria, le norme contrattuali hanno piena efficacia dal momento stesso dellassunzione.
Infine, per quanto concerne lArea di Base, alla quale sono ascritte attività a contenuto semplice e non specialistico, fatte salve le indicazioni generali già espresse di continuità di applicazione, si richiama lattenzione sulla circostanza che non esistono più segmentazioni di mansioni e, specialmente nei settori di staff, tutti gli appartenenti allArea possono e devono espletare tutte le attività necessarie, fatte salve le limitazioni legate allespletamento di attività tecniche.
Art. 6 Requisiti di accesso alle Aree
a) Nelle procedure di selezione per laccesso alle Aree, oltre il titolo di studio, la Società potrà richiedere il possesso dei requisiti comprovanti conoscenze professionali specifiche.
Per laccesso alle procedure di selezione relative al profilo, definito PROFESSIONALE dellArea Quadri di primo livello di cui allart. 41, sono richiesti labilitazione professionale e liscrizione ai relativi albi, nonché una esperienza professionale esterna, debitamente comprovata, di cinque anni.
Art. 7 Titolo di studio
Il titolo di studio richiesto per laccesso dallesterno alle Aree di classificazione del personale è, di norma, il seguente:
per la prima Area di BASE diploma di scuola media 1° grado
per la seconda Area OPERATIVA diploma di scuola media 2° grado
per la terza Area QUADRI 2° diploma di scuola media 2° grado o diploma di laurea
per la quarta Area QUADRI 1° diploma di laurea.
Art. 8 Criteri di accesso alle Aree
La competente Area di Gestione Personale e Organizzazione curerà la selezione, il reclutamento, la formazione e lo sviluppo professionale del personale della Società, sulla scorta delle esigenze aziendali programmate.
La selezione del personale da reclutare per le diverse Aree individuate si baserà su prove mirate alle mansioni che dovranno essere svolte, utilizzando procedure di selezione idonee a garantire la massima trasparenza ed obiettività.
La Società potrà avvalersi, laddove risulterà consigliabile, per le prime due Aree, di sistemi automatizzati di accertamento e selezione.
Per le Aree Quadri la Società attuerà procedure di accertamento e selezione - potendo avvalersi di qualificati organismi esterni - che individuino le capacità, le potenzialità, le attitudini ed il livello culturale dei selezionandi al fine dellefficace programmazione e sviluppo della carriera individuale. Per il personale interno si terrà conto anche del curriculum lavorativo.
Art. 9 Accesso dallinterno
In presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità e competenze, sarà favorito lo sviluppo professionale delle risorse umane interne alla Società.
La Società, in presenza di necessità di reclutamento di nuove unità, sulla base dei criteri selettivi di cui sopra, dovrà individuare le percentuali di accesso dallinterno alle diverse Aree, nel rispetto di quanto previsto.
La Società riconosce la necessità di valorizzare la professionalità dei propri dipendenti in coerenza con i propri obiettivi di sviluppo.
La formazione si realizza, pertanto, attraverso attività di addestramento, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione distinguendo, con riguardo allarticolazione del personale, la formazione di base dalla formazione specifica e dalla riqualificazione.
Particolare cura sarà altresì rivolta in generale nei confronti delle funzioni maggiormente interessate dal contatto con la clientela.
Il personale incaricato dellattività formativa centrale e periferica dovrà seguire specifici corsi di aggiornamento professionale.
Art. 11 Mansioni superiori
In applicazione dell'art. 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle dell'area di inquadramento, il lavoratore, ad eccezione di quanto previsto nellarticolo successivo del presente allegato per la categoria dei quadri, ha diritto al trattamento corrispondente allattività svolta e lassegnazione stessa diviene definitiva salvo che la medesima non abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi.
La categoria dei "Quadri è costituita dai dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dellattuazione degli obiettivi della Società.
I requisiti di appartenenza allArea Quadri sono stabiliti nella parte del presente contratto relativa alla classificazione del personale.
a) Orario di lavoro
La prestazione lavorativa del Quadro" si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicato nell'unità produttiva nella quale lo stesso è addetto. Tuttavia, fermo restando quanto previsto dallart. 28 del presente contratto relativamente alla durata della prestazione lavorativa settimanale, in considerazione della specificità della posizione ricoperta dal personale qualificato Quadro, per lo stesso viene prevista la possibilità di modulare in maniera flessibile larticolazione della propria prestazione giornaliera in diretta correlazione alle esigenze di servizio relative al settore dappartenenza.
b) Brevetti
Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto di autore viene riconosciuta ai Quadri previa specifica autorizzazione aziendale la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
c) Assegnazione temporanea
In applicazione dell'art 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 lassegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.
d) Norma di rinvio
Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo valgono per i "Quadri" le norme stabilite, per il restante personale, nel presente CCNL e nelle leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.
Allegato 2 b
allart. 55 bis
COMPETENZE CONTRATTUALI ARRETRATE
ANNO DI PAGAMENTO
Aree Professionali |
|
1/1/2001 |
|
1/1/2002 |
Q1 PROF |
|
1.282.210 |
|
408.730 |
Q1 |
|
1.116.751 |
|
384.242 |
Q2 |
|
1.020.268 |
|
349.565 |
AO |
|
827.017 |
|
274.938 |
AB |
|
702.528 |
|
233.499 |
Le somme sopra indicate vengono corrisposte esclusivamente al personale con contratto a tempo indeterminato o di formazione e lavoro, in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL nonché alle scadenze indicate (gennaio 2001 e gennaio 2002).
Per quanto attiene alle somme da liquidarsi nellanno 2001, le stesse saranno corrisposte in via convenzionale al predetto personale, eventualmente assunto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1999 e l11 gennaio 2001, nella misura di un ventiquattresimo per ogni mese di servizio, o frazione di esso superiore a 15 giorni, prestato nel suddetto periodo.
Per quanto attiene alle somme da liquidarsi nellanno 2002, le stesse, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno, saranno ridotte, sempre in via convenzionale, mediante conguaglio con le competenze spettanti, nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio, o frazione di esso superiore a 15 giorni, non prestato nel corso dellanno medesimo.
Allegato 3
TABELLA INDENNITA DI FUNZIONE(allegata allart. 61 del CCNL) |
|||
|
Parametro |
Quota annua |
Posizione |
|
215 |
£. 13.542.000 |
Professional |
|
|
|
|
|
210 |
£. 13.226.400 |
Responsabili Progetti speciali (per il tempo di realizzazione) |
|
|
|
Responsabili Ufficio D.C./DIV. c/o Struttura Centrale |
|
|
|
Responsabili CRP e CUAS |
|
|
|
|
|
190 |
£. 11. 967.600 |
Responsabili Servizio PRC c/o DRT Regionale |
|
|
|
Responsabili Servizio Polo |
|
|
|
Responsabili Commerciale Territoriale |
|
|
|
Responsabili di Area Corriere Espresso/Posta Celere |
|
|
|
Responsabili Servizio CRP (1° liv.) |
|
|
|
|
Q |
170 |
£. 10.707.600 |
Ispettori sul Territorio |
1 |
|
|
Responsabili Cassa Provinciale |
|
|
|
Responsabili Servizio di Filiale (1° liv.) |
|
|
|
Responsabili Ufficio Postale Fascia A |
|
|
|
Responsabili Sezione CUAS (1° liv) |
|
|
|
Responsabili Commerciale di Zona |
|
|
|
|
|
140 |
£. 8.817.600 |
Assistente Auditors |
|
|
|
Collaboratori c/o Strutture Centrali e Regionali D.C./ DIV |
|
|
|
Collaboratori Servizio Polo |
|
|
|
Responsabili Servizio di Filiale (2° liv.) |
|
|
|
Responsabili Ufficio Postale Fascia B |
|
|
|
Responsabili A.d.R. > 80 unità |
|
|
|
Responsabili CTR |
|
|
|
Responsabili Servizio DIV/Comunicazioni Elettroniche |
|
|
|
|
|
100 |
£. 6.298.800 |
Responsabili Ufficio Postale Fascia C |
|
|
|
|
|
Parametro |
Quota annua |
Posizione |
|
130 |
£. 4.440.000 |
Collaboratori c/o Strutture Centrali e Regionali D.C./ DIV |
|
|
|
Responsabili Servizio CRP (2° liv.) |
|
|
|
Responsabili Sezione CUAS (2° liv.) |
|
|
|
Collaboratori Servizi di Filiale (RM MI TO NA) |
|
|
|
Responsabili Uffici Postali Fascia A |
Q |
|
|
Collaboratori Uffici Postali > 100 unità |
2 |
|
|
Responsabili A.d.R. < 80 unità |
|
|
|
Responsabili Commerciale di Zona |
|
|
|
|
|
100 |
£. 3.441.600 |
Collaboratori. c/o Strutture Provinciali DIV./ Filiale |
|
|
|
Responsabili Uffici Postali Fascia B |
|
|
|
Collaboratori Uffici Postali < 100 unità |
|
|
|
Collaboratori Uffici Postali con apertura pomeridiana |
|
|
|
Collaboratori CUAS / CRP |
|
|
|
|
Nota |
1° livello CRP = CMP / CPO > 100 unità CUAS > 100 unità Filiale > 1000 unità U.P. A)=ALTA ADR > 80 unità
2° livello CRP = CMP / CPO < 100 unità CUAS < 100 unità Filiale < 1000 unità U.P. B)=MEDIA ADR < 80 unità
Allegato 4
|
Direzione Centrale Risorse Umane |
Servizio Relazioni Industriali |
Alla Segreteria Nazionale
SLC-CGIL
Alla Segreteria Nazionale
SLP-CISL
Alla Segreteria Nazionale
UIL-POST COMUNICAZIONE
Alla Segreteria Nazionale
SAILP-CONFSAL
Alla Segreteria Nazionale
FAILP-CISAL
Alla Segreteria Nazionale
UGL-COMUNICAZIONI
Con la presente Vi confermiamo che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, al personale interessato spetta, per il periodo lavorativo antecedente al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dellEnte Poste Italiane in Poste Italiane S.p.A., lindennità di buonuscita maturata fino alla suddetta data, che continuerà ad essere calcolata e liquidata secondo la normativa tuttora vigente.
Distinti saluti
Francesco Micheli
Il Direttore
Poste
Italiane Spa 00144
Roma (RM) Viale Europa 175 T (+39) 0659583705
e-mail
faragallia@posteitaliane.it Sede
Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006
Codice Fiscale 97103880585 Capitale
Sociale L. 2.561.000.000.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma
n. 584565/1996
Allegato 5
Dichiarazione delle Parti in materia di occupazione
Nel corso della negoziazione contrattuale le OO.SS. hanno sottolineato limportanza che esse annettono al problema delloccupazione, ed al riguardo hanno ribadito limpegno a ricercare limpiego ottimale dei nuovi e ulteriori strumenti in materia di mercato del lavoro specificamente introdotti nellimpianto contrattuale.
La Società, preso atto di quanto sopra, considera limpiego suddetto in grado di contribuire, nellambito del problema delloccupazione in Azienda, al conseguimento degli obiettivi di risanamento e rilancio della Società.
Le Parti, pertanto, si impegnano a dare il più immediato impulso ai lavori già avviati in materia di occupazione, anche accelerando i ritmi del relativo confronto.
Allegato 7
Direzione Centrale Risorse Umane |
Servizio Relazioni Industriali |
Alla Segreteria Nazionale
SLC-CGIL
Alla Segreteria Nazionale
SLP-CISL
Alla Segreteria Nazionale
UIL-POST COMUNICAZIONE
Alla Segreteria Nazionale
SAILP-CONFSAL
Alla Segreteria Nazionale
FAILP-CISAL
Alla Segreteria Nazionale
UGL-COMUNICAZIONI
Con riferimento al Fondo di Previdenza Complementare, di cui allart. 67 del CCNL, Vi confermiamo che la relativa contribuzione, prevista a carico del lavoratore e dellAzienda, avrà decorrenza dal 1° ottobre 2002.
Distinti saluti
Francesco Micheli
Il Direttore
Poste
Italiane Spa 00144
Roma (RM) Viale Europa 175 T (+39) 0659583705
e-mail
faragallia@posteitaliane.it Sede
Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006
Codice Fiscale 97103880585 Capitale
Sociale L. 2.561.000.000.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma
n. 584565/1996
Allegato 8
Estratto della Gazzetta Ufficiale n. 219/L del 29 dicembre 2000 concernente la legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
(omissis)
(omissis)
ART. 68
Gestioni previdenziali
(omissis)
4. Con effetto dal 1° gennaio 2003 è soppresso il contributo di cui allarticolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso lIstituto postelegrafonici, soppressa ai sensi dellarticolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente stabilito nella misura dell1,75 per cento e dell1 per cento.
(omissis)
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali, leventuale differenza tra lindennità di buonuscita, spettante ai dipendenti della Società Poste Italiane S.p.A. fino al 27 febbraio 1998 da un lato e lammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dallINPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dellIPOST, dallaltro, è posta a carico del bilancio dello Stato.
APPENDICE