LA POSTA DEI NAVIGATORI



La domanda – In occasione di una visita medica di controllo per malattia sono stata indicata assente e la mancata fiscalizzazione mi è valsa una contestazione disciplinare con il successivo danno economico derivante dalla possibilità che mi vengano attribuite ritenute corrispondenti ai giorni di malattia. Quali sono le regole per cui l’azienda potrà esercitare i poteri indicati ? Come di devo comportare ?

La risposta -
COMPORTAMENTI IN OCCASIONE DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIE.
La regola applicata rimane quella prefissata dal Decreto legge 463/83 art. 5 comma 14 - Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale l’articolo 5, comma 14°, del decreto legge 463/83 (convertito nella legge 638/83) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest’ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (vedere Cassazione 5000/99). Il concetto sopra esposto è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4233/2002.

Nei casi di contestazione dell’assenza al controllo medico domiciliare, il dipendente può/deve giustificarsi, al fine di dimostrare che l’eventuale situazione che ha prodotto la mancata fiscalizzazione non sia derivata quindi da incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza citata ha arguito e richiesto che il lavoratore, pur quando sia presente nel proprio domicilio, debba mantenere un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica, sia l’immediato accesso nell’abitazione, sia la possibilità della visita di controllo e può non avere rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell’interessato; anzi resta a carico del lavoratore l’onere di fornire la prova di aver adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile.


Il dovere di cooperazione del lavoratore deve consistere, proprio a ragione dello stato di malattia, anche nella diligente predisposizione di una situazione tale da rendere possibile il controllo domiciliare (ad esempio l’indicazione del nominativo del dipendente deve chiaramente risultare sul campanello del domicilio e nel caso particolare di persona coniugata deve risultare evidente nel campanello il suo cognome, poiché la semplice apposizione del cognome del coniuge potrà impedire al medico la localizzazione dell’abitazione).