LA POSTA DEI NAVIGATORI
La
domanda – In
occasione di una visita medica di controllo per malattia sono stata indicata assente
e la mancata fiscalizzazione mi è valsa una contestazione disciplinare con il
successivo danno economico derivante dalla possibilità che mi vengano attribuite
ritenute corrispondenti ai giorni di malattia. Quali sono le regole per cui l’azienda
potrà esercitare i poteri indicati ? Come di devo comportare ?
La risposta - COMPORTAMENTI
IN OCCASIONE DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIE.
La regola applicata rimane quella prefissata dal Decreto legge 463/83 art. 5 comma
14 - Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita
di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento
economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per
l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da
precedente visita di controllo.
L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale
l’articolo 5, comma 14°, del decreto legge 463/83 (convertito nella legge 638/83)
prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al
trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con la materiale
assenza di quest’ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo
essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in
casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria,
negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova
dell’osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (vedere Cassazione
5000/99). Il concetto sopra esposto è stato ribadito dalla Suprema Corte
di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4233/2002.
Nei casi di contestazione dell’assenza al controllo medico domiciliare, il dipendente
può/deve giustificarsi, al fine di dimostrare che l’eventuale situazione che ha
prodotto la mancata fiscalizzazione non sia derivata quindi da incuria, negligenza
o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza citata ha arguito e richiesto
che il lavoratore, pur quando sia presente nel proprio domicilio, debba mantenere
un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica, sia l’immediato
accesso nell’abitazione, sia la possibilità della visita di controllo e può non
avere rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell’interessato;
anzi resta a carico del lavoratore l’onere di fornire la prova di aver adottato
la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile.
Il dovere di cooperazione del lavoratore deve consistere, proprio a ragione dello
stato di malattia, anche nella diligente predisposizione di una situazione tale
da rendere possibile il controllo domiciliare (ad esempio l’indicazione del nominativo
del dipendente deve chiaramente risultare sul campanello del domicilio e nel caso
particolare di persona coniugata deve risultare evidente nel campanello il suo
cognome, poiché la semplice apposizione del cognome del coniuge potrà impedire
al medico la localizzazione dell’abitazione).