Ritardo neve

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Anche l'assenza è legittima

 

Il ritardo per neve non si recupera

 

(Parere Ufficio legale del 27.12.2001)

 

Quando l'erogazione della prestazione di lavoro diventa impossibile, il lavoratore è liberato dall'obbligo di adempiere. Così l'articolo 1256 del Codice civile regola la fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta: una questione che ben si attaglia ai ritardi e alle assenze dei docenti dovute alla neve o ad altre situazioni, comunque, non imputabili al docente stesso.

La materia, peraltro, non è regolata nel contratto di comparto . E ciò, "more solito" stimola esponenzialmente la creatività dei dirigenti scolastici che, nei casi appena descritti, spesso impongono ai docenti di chiedere ex post, permessi brevi o giornate di permesso, per coprire assenze e ritardi. Si tratta, evidentemente, di comportamenti illeciti, che muovono da presupposti giuridici inesistenti, così come viene argomentato, autorevolmente, dal nostro Ufficio legale, nel parere che segue. In calce al parere riportiamo il testo dell'articolo 1256 del Codice civile.

 

E' un servizio a cura del Cidog

 

Inclemenza del tempo: come qualificare l’assenza e i ritardi del docente?

 

Le abbondanti nevicate di questi giorni offrono spunto  di riflessione giuridica sulle ipotesi  di assenze o di ritardi nella prestazione lavorativa dei docenti, che ne sono derivate.

Riteniamo che questi casi non siano riconducibili alle fattispecie di assenze arbitrarie o ingiustificate, alle quali conseguono effetti sulla retribuzione, e che possono dare ingresso a procedimenti disciplinari.

 Tuttavia, mancando una espressa normativa su questi eventi che nella realtà si avverano di frequente, l’assenza  e la semplice non presenza puntuale a scuola dovute all’ inclemenza del tempo possono  generare singolari errori con lesione di diritti essenziali del dipendente o causare danno all’erario.  In pratica,si tratta  di episodi in cui il docente si trova assente dal servizio non in base ad una fattispecie prevista e disciplinata contrattualmente , ma per causa a lui non imputabile. In questi casi, l’obbligazione della prestazione dell’insegnamento o l’inesatto suo adempimento diviene impossibile per causa di forza maggiore: ad impossibilia nemo tenetur. Di converso, rimane la contrapposta obbligazione della retribuzione che deve essere perfettamente eseguita. Ma la giustificazione della mancata prestazione del servizio o del semplice ritardo per l’inclemenza del tempo  non può comportare che il docente  richieda, o “sia invitato” a richiedere   il permesso retribuito ( art.21 CCNL) oppure il permesso breve ( art.22 CCNL), ancorché, si palesa di fatto un nocumento all’erario  per la ridotta prestazione lavorativa . Sarebbe auspicabile che ipotesi del genere fossero contemplate nella contrattazione collettiva e riconducibili nell’astratta  previsione delle assenze semplicemente  non giustificate, che teorizziamo, non per amore dell’astrazione, ma per prendere atto di eventi che accadono, e che occorre assolutamente gestire correttamente, al fine di  evitare che entrambe le parti del sinallagma contrattuale  trascendano nell’arbitrio.

 

Avv. José Sorrento

responsabile ufficio legale della Gilda di Potenza.

 

Dal Codice civile: Sezione V

Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al

debitore.

 

Articolo1256

Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

 

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Ultimo aggiornamento: 29-12-01.