Anche l'assenza è legittima
Il ritardo per neve non si recupera
(Parere Ufficio legale del 27.12.2001)
Quando l'erogazione della prestazione di lavoro diventa
impossibile, il lavoratore è liberato dall'obbligo di adempiere. Così l'articolo
1256 del Codice civile regola la fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta:
una questione che ben si attaglia ai ritardi e alle assenze dei docenti dovute
alla neve o ad altre situazioni, comunque, non imputabili al docente stesso.
La materia, peraltro, non è regolata nel contratto di
comparto . E ciò, "more solito" stimola esponenzialmente la creatività
dei dirigenti scolastici che, nei casi appena descritti, spesso impongono ai
docenti di chiedere ex post, permessi brevi o giornate di permesso, per coprire
assenze e ritardi. Si tratta, evidentemente, di comportamenti illeciti, che
muovono da presupposti giuridici inesistenti, così come viene argomentato,
autorevolmente, dal nostro Ufficio legale, nel parere che segue. In calce al
parere riportiamo il testo dell'articolo 1256 del Codice civile.
E' un servizio a cura del Cidog
Inclemenza del
tempo: come qualificare l’assenza e i ritardi del docente?
Le abbondanti nevicate di questi giorni offrono spunto
di riflessione giuridica sulle ipotesi di assenze o di ritardi nella
prestazione lavorativa dei docenti, che ne sono derivate.
Riteniamo che questi casi non
siano riconducibili alle fattispecie di assenze arbitrarie o ingiustificate,
alle quali conseguono effetti sulla retribuzione, e che possono dare ingresso a
procedimenti disciplinari.
Tuttavia, mancando una espressa
normativa su questi eventi che nella realtà si avverano di frequente, l’assenza
e la semplice non presenza puntuale a scuola dovute all’ inclemenza del tempo
possono generare singolari errori con lesione di diritti essenziali del
dipendente o causare danno all’erario. In pratica,si tratta di episodi in cui
il docente si trova assente dal servizio non in base ad una fattispecie prevista
e disciplinata contrattualmente , ma per causa a lui non imputabile. In questi
casi, l’obbligazione della prestazione dell’insegnamento o l’inesatto suo
adempimento diviene impossibile per causa di forza maggiore: ad impossibilia
nemo tenetur. Di converso, rimane la contrapposta obbligazione della
retribuzione che deve essere perfettamente eseguita. Ma la giustificazione della
mancata prestazione del servizio o del semplice ritardo per l’inclemenza del
tempo non può comportare che il docente richieda, o “sia invitato” a
richiedere il permesso retribuito ( art.21 CCNL) oppure il permesso breve (
art.22 CCNL), ancorché, si palesa di fatto un nocumento all’erario per la
ridotta prestazione lavorativa . Sarebbe auspicabile che ipotesi del genere
fossero contemplate nella contrattazione collettiva e riconducibili
nell’astratta previsione delle assenze semplicemente non giustificate,
che teorizziamo, non per amore dell’astrazione, ma per prendere atto di eventi
che accadono, e che occorre assolutamente gestire correttamente, al fine di
evitare che entrambe le parti del sinallagma contrattuale trascendano
nell’arbitrio.
Avv. José Sorrento
responsabile ufficio
legale della Gilda di Potenza.
Dal Codice civile:
Sezione V
Dell'impossibilità
sopravvenuta per causa non imputabile al
debitore.
Articolo1256
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore,
la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il
debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.
Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto il debitore non
può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore
non ha più interesse a conseguirla.