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Progetto per l'Autonomia della Provincia di Bergamo


E' stata presentata Giovedì 2 Luglio 1998 in Corte di Cassazione la Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare finalizzata a far riconoscere a Bergamo lo status di Provincia autonoma sul modello già operante a Trento e Bolzano. Di seguito è riportato il testo integrale del documento depositato in Corte di Cassazione.

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE REDATTO IN ARTICOLI, IN BASE AL DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA PREVISTO E GARANTITO DALL'ART.71, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N.352 (NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DELLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO):

"MODIFICHE AL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AUTONOMIE PROVINCIALI E LOCALI. ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO E AD ALTRE PROVINCE DELLO STATUTO D'AUTONOMIA PROVINCIALE "

ARTICOLO 1

L'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, è così modificato:
"La Repubblica, allo scopo di rendere effettivo il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali e di adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, è costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province e dallo Stato".

ARTICOLO 2

L'articolo 115 della Costituzione della Repubblica Italiana è così modificato:
"I Comuni, le Provincie e le Regioni sono tutti enti autonomi con propri poteri e funzioni, stabiliti dalla Costituzione ed articolati secondo il principio di sussidiarietà".

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 115 della Costituzione è inserito il seguente:
"Articolo 115-bis"

1. I Comuni, le Provincie e le Regioni hanno tutti autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa.

2. La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Provincie e lo Stato.

3. Alle Provincie sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici Statuti adottati con leggi costituzionali e denominati Statuti di autonomia provinciale.

4. E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie nelle quali la potestà legislativa spetta allo Stato, alle Regioni o alle Provincie, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni, alle Provincie o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

5. Tutti gli atti, normativi o regolamentari, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni non sono sottoposti, né sono sottoponibili, a controlli preventivi di legittimità o di merito".

ARTICOLO 4

L'art. 116 della Costituzione è così modificato:
"Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, alla Regione Trentino Alto Adige ed alle due Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nelle quali essa già oggi si articola, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti Statuti e dalle relative leggi costituzionali".

ARTICOLO 5

Dopo l'art. 116 della Costituzione viene inserito il seguente
"Articolo 116-bis"
"Alla Provincia di Bergamo sono attribuite le competenze legislative ed amministrative di cui al successivo articolo 117-bis, secondo uno Statuto provinciale di autonomia adottato con legge costituzionale".

ARTICOLO 6

L'articolo 117 della Costituzione è così modificato:

1. "Entro il territorio di una stessa Regione possono coesistere Provincie con uno Statuto di autonomia provinciale e Provincie con Statuto ordinario.

2. Nei confronti delle Provincie nelle quali vige lo Statuto di autonomia provinciale la Regione emana norme legislative, con esclusivo carattere di programmazione e coordinamento, tenuto conto della competenze provinciali, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) espropriazione per pubblica utilità per le opere pubbliche di propria competenza;

3) regolamentazione dell'ordinamento degli Enti preposti alla. erogazione delle cure sanitarie o comunque operanti nel campo sanitario ed ospedaliero.

4) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dì carattere regionale;

5) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale."

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 117 della Costituzione viene inserito il seguente:
"Articolo 117-bis"

1. Ogni Provincia alla quale è attribuito lo Statuto di autonomia provinciale ha competenza di legislazione e di amministrazione nelle seguenti materie:

1) indirizzi generali di assetto e coordinamento del territorio provinciale, circoscrizioni comunali;

2)     toponomastica provinciale;

3)     ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

4) tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico, culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia, lingue e dialetti;

5) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;

6) organizzazione di manifestazioni e di attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;

7) urbanistica, piano territoriale provinciale e piani regolatori comunali;

8) difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e del paesaggio, prevenzione delle calamità;

9) usi civici;

10) ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle di collina e di montagna;

11) artigianato;

12) edilizia comunque sovvenzionata;

13) porti lacuali;

14) fiere e mercati;

15) tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche;

16) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

17) caccia e pesca;

18) agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

19) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

20) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

21) assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e loro gestioni a mezzo di aziende speciali;

22) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

23) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fítopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

24) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

25) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza, l'orientamento al lavoro e per l'aggiornamento permanente nonché la riqualifìcazione dei lavoratori disoccupati;

26) opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

27) assistenza e beneficenza pubblica;

28) scuola materna;

29) assistenza scolastica per i settori nei quali le Provincie hanno competenza legislativa;

30) edilizia scolastica;

31) addestramento e formazione professionale, anche post-laurea e dì specializzazione;

32) polizia locale urbana e rurale;

33) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

34) commercio;

35) apprendistato e lavoro;

36) incremento della produzione industriale attraverso la creazione di poli tecnologici ed incubatoi per l'innovazione;

37) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera;

38) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;

39) esercizi pubblici;

40) utilizzazione a livello provinciale delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

41) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni;

42) servizi antincendi;

43) sviluppo della cooperazione.

2. Per consentire alle Provincie con lo Statuto di autonomia provinciale di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie di cui sopra, una congrua quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale e, comunque, non inferiore al 60% del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'I.V.A. interna per la quale la devoluzione è di 7/10 del gettito e dell'I.V.A. per l'importazione per la quale la devoluzione è pari ai 4/10, è attribuito alla Provincia stessa. La devoluzione ha luogo secondo norme da emanare da parte del Parlamento nel termine perentorio di 90 giorni dall'adozione dello Statuto. La mancata emanazione delle norme comporta l'obbligo inderogabile da parte dei competenti Uffici erariali provinciali di procedere alla trattenuta delle quote indicate ed alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata"

ARTICOLO 8

E' introdotto nella Costituzione il seguente:
"Art.117 -ter"

1. "La Regione emana norme legislative per le seguenti materie nelle Provincie nelle quali non vige lo Statuto di autonomia provinciale:

1) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

2) circoscrizioni comunali;

3) polizia locale urbana e rurale;

4) fiere e mercati;

5) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

6) istruzione artigiana professionale e assistenza scolastica;

7) musei e biblioteche di enti locali,

8) urbanistica;

9) turismo ed industria alberghiera;

10) tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

11) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

12) navigazione e porti lacuali;

13) acque minerali e termali;

14) cave e torbiere;

15) caccia;

16) pesca nelle acque interne;

17) agricoltura e foreste;

18) artigianato;

19) altre materie indicate da leggi costituzionali.

2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

ARTICOLO 9

L'articolo 118 della Costituzione è così modificato con l'aggiunta del seguente comma quattro:

"I precedenti comma secondo e terzo non si applicano alle Provincie aventi uno Statuto di autonomia provinciale".

 ARTICOLO 10

 E' abrogato l'art. 128 della Costituzione.

 ARTICOLO 11

 E' abrogato l'art. 129 della Costituzione.

ARTICOLO 12

 E' abrogato l'art. 130 della Costituzione.

ARTICOLO 13

Dopo l'art. 133 della Costituzione, viene inserito il seguente
"Art. 133-bis"

1. "L'attribuzione degli Statuti di autonomia provinciale è proposta ad iniziativa di almeno cinquantamila elettori i quali presentano, secondo la normativa esistente, un apposito progetto di legge costituzionale redatto in articoli secondo quanto disposto dalla Costituzione, art. 71 - comma secondo. Il progetto di legge deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo ed economico della Provincia e della capacità contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione dello Statuto d'autonomia provinciale.

2. Il Presidente ed il Consiglio della Provincia per la quale si chiede uno Statuto di autonomia provinciale devono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del progetto di legge sulla Gazzetta Ufficiale inviare, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'art. 50 Costituzione, al ramo dei Parlamento al quale il progetto di legge è stato presentato, il loro parere che è obbligatorio ma non vincolante sul merito del provvedimento legislativo richiesto dai cittadini".


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