Art.
1 - Finalità
Il
Movimento politico denominato "Lega Nord per l’Indipendenza
della Padania" (in seguito indicato come Movimento oppure Lega
Nord), costituito da Associazioni Politiche, ha per finalità il
conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso metodi
democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica
Federale indipendente e sovrana.
|
Art.
2 - Composizione del Movimento
Il
Movimento è costituito dalle seguenti Sezioni Nazionali:
1.
Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Trieste;
12. Umbria;
13. Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste;
14. Veneto.
Le
Sezioni Nazionali si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali,
Circoscrizioni e Sezioni Comunali.
Il Consiglio Federale, con apposita delibera e sentito il Consiglio
Nazionale di riferimento, può decretare la fusione per incorporazione
nella Lega Nord, di altri Movimenti politici che intendano trasformarsi
in sue Sezioni Nazionali, là dove queste ultime non esistano, o che si
accorpino a quelle già esistenti, e che sostituiscano il loro statuto
con il presente, al momento del loro ingresso. Al Consiglio Federale
spetterà il compito ed il potere di dettare le norme transitorie e di
rappresentanza.
Con delibera del Consiglio Federale, il Movimento può anche aderire ad
organismi internazionali che abbiano quale scopo il raggiungimento
dell’indipendenza dei popoli.
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Art.
3 - Simbolo
Il
simbolo della LEGA NORD per l’Indipendenza della Padania è costituito
da un cerchio con all’interno il Sole delle Alpi, rappresentato da sei
petali disposti all’interno di un secondo cerchio e la figura
di Alberto da Giussano, così come rappresentato nel monumento di
Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del leone alato con spada e
libro chiuso; il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta
Lega Nord. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni
politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, ciascuna
Sezione Nazionale può inserire, alternativamente, in basso o sul lato
sinistro del guerriero ed in orizzontale, il nome della rispettiva
Sezione Nazionale. Il Consiglio Federale potrà, per tutti i tipi di
elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno le modifiche ritenute
più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia, in
particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia
con la denominazione "Lega Nord", sia con l’aggiunta di
tutte le sue varianti regionali. Tutti i simboli usati nel tempo dal
Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno,
anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte
del patrimonio della Lega Nord.
|
Art.
4 - Denominazioni
Le
denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun
Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega
Emiliano-Romagnola rimangono patrimonio della Lega Nord, nella quale i
movimenti di pari denominazione sono confluiti.
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Art.
5 - Sedi Nazionali e Nazioni
Ciascuna
Sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitale
storica della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale.
Col termine "Nazione" si intendono le comunità
etnico-geografiche identificate nell’Art.2.
Con apposita delibera del Consiglio Federale, su richiesta delle parti
interessate, potranno essere istituite federazioni fra Sezioni Nazionali
del Movimento nonché Sezioni extraterritoriali al di fuori dei confini
della Padania, le cui strutture organizzative ed i loro rapporti col
Movimento verranno regolamentati dal Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale può, con apposita delibera, decretare la nascita
di altre Nazioni aggregandole al Movimento, riconoscendo ufficialmente i
relativi Consigli Nazionali e tutti gli organi di rappresentanza, con
potestà di decretare tempi e modalità di attuazione.
La definizione dei confini territoriali spetta al Consiglio Federale.
|
Art.
6 - Padri Fondatori della Padania.
Coloro
che, il 15 settembre 1996 dal palco di Venezia, hanno proclamato
l’indipendenza della Padania dando lettura della dichiarazione di
indipendenza e sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta
dei diritti dei cittadini padani, nonché i Soci fondatori della Lega
Nord intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l’Atto
costitutivo del Movimento del 4.12.89 assumono la qualifica di Padri
Fondatori della Padania.
I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso
Federale e, in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione
consultiva del Segretario Federale e del Consiglio Federale.
Fatti salvi eventuali provvedimenti sanzionatori precedentemente assunti
dal Movimento che determinerebbero il venir meno della qualifica di cui
al presente articolo, i provvedimenti sanzionatori e non, nei confronti
dei Padri Fondatori sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale.
|
Art.
7 - Scioglimento
Lo
scioglimento della Federazione può essere deliberato dal Congresso,
ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli
aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Federazione, si
procede alla divisione del patrimonio della stessa fra le Sezioni
Nazionali, proporzionalmente ai voti ottenuti dalla Lega Nord nelle
elezioni politiche od europee, quali siano le più recenti rispetto alla
deliberazione di scioglimento, nel territorio relativo a ciascuna di
dette sezioni. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni, potrà
richiedersi la stima di un collegio di tre periti, nominati
rispettivamente dai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti,
aventi sede nelle tre città capoluogo delle Nazioni in cui la Lega Nord
abbia ottenuto il maggior numero assoluto di voti.
In caso di scioglimento dell’ente, per qualunque causa, vi è obbligo
di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
|
ORGANI
della FEDERAZIONE
Art.
8 - Organi Federali del Movimento
Sono
organi Federali del Movimento:
il Congresso Federale, il Consiglio Federale, il Segretario Federale, il
Presidente Federale, l’Assemblea Federale, il Comitato Amministrativo
Federale, il Segretario Amministrativo Federale, il Collegio Federale
dei Revisori dei Conti ed il Collegio Federale dei Probiviri.
|
Art.
9 - Il Congresso Federale
Il
Congresso Federale è l’organo rappresentativo di tutti gli associati
delle Sezioni Nazionali della Lega Nord e può modificare lo Statuto.
Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed
esamina le attività svolte dalle sue Sezioni Nazionali. Partecipano al
Congresso Federale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di
diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive
Sezioni Nazionali. Il Congresso Federale è convocato dal Presidente
Federale ogni tre anni in via ordinaria; in via straordinaria ogni
qualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del
Consiglio Federale o il Segretario Federale. Tutte le delibere vengono
assunte a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza
assoluta dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve
essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le modalità
previste dal regolamento del Congresso.
|
Art.
10 - Elezioni
Il
Congresso Federale elegge:
il Segretario Federale ed il Presidente Federale, che devono appartenere
a diverse Sezioni Nazionali e sono incompatibili con qualsiasi altra
carica Federale o Nazionale:
i cinquanta membri elettivi dell’Assemblea Federale:
altri componenti del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui
al successivo Art.13, comma "e".
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Art.
11 - Delegati
Il
numero dei delegati viene così determinato, su base Nazionale:
uno ogni trecentomila abitanti o frazione con un minimo di tre basati
sull’ultimo censimento ufficiale;
due delegati ogni punto percentuale o frazione, riferiti alle ultime
elezioni (europee, politiche o regionali) che abbiano coinvolto la
Nazione; per le Nazioni con popolazione inferiore al milione di
abitanti, il numero dei delegati sarà pari ai punti percentuali o
frazioni riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche, regionali)
con un massimo di 25;
a questi si aggiungono, in qualità di delegati, il Segretario e il
Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri fondatori,
i Segretari Provinciali, i Parlamentari ed i Consiglieri regionali,
anche ed eventualmente, ad assemblee sciolte, purché in regola con le
norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.
Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare
l’uso delle deleghe.
I Soci fondatori sono equiparati, per le norme non specificatamente
inerenti la loro qualifica, ai Soci Ordinari Militanti.
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Art.
12 - L’Assemblea Federale
L’Assemblea
Federale è un organo permanente ed è composta da cinquanta membri
eletti dal Congresso Federale oltre al Segretario Federale, al
Presidente Federale, a tutti i Segretari Nazionali e Provinciali, a
tutti i Parlamentari ed i Consiglieri regionali, che sono suoi membri di
diritto, purché in regola con il tesseramento di Socio
Ordinario-Militante per l’anno in corso.
Dura in carica tre anni, salvo anticipata revoca e nuova nomina da parte
del Congresso Federale. I suoi membri possono essere rieletti. La carica
di membro dell’Assemblea Federale è incompatibile con la carica di
componente elettivo del Consiglio Federale. L’Assemblea Federale deve
riunirsi, su convocazione del Presidente Federale al fine di procedere
ad una valutazione dell’operato del Consiglio Federale e per tracciare
le linee d’azione future in sintonia con la linea politica e
programmatica deliberata dal più recente Congresso Federale. Essa è
convocata e presieduta dal Presidente Federale, o, in sua assenza od
impedimento, dal Segretario Federale. Può essere convocata dal
Segretario Federale o dalla maggioranza assoluta dei Segretari
Nazionali.
All’Assemblea Federale possono assistere, con diritto di parola ma non
di voto, tutti i componenti elettivi del Consiglio Federale, i
Presidenti del Collegio Federale dei Probiviri e del Collegio Federale
dei Revisori dei Conti.
I dimissionari, per qualunque motivo, verranno sostituiti dai primi dei
non eletti.
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Art.
13 - Il Consiglio Federale
Il
Consiglio Federale determina l’azione generale del Movimento,
specificamente sotto il profilo organizzativo in esplicazione del
programma elaborato dal Congresso Federale.
Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più
della metà dei suoi membri.
Il Consiglio Federale è composto da:
il Segretario Federale;
il Presidente Federale;
il Segretario Amministrativo Federale;
i Segretari di ciascuna Sezione Nazionale;
da altri membri eletti dal Congresso Federale, nelle seguenti quote:
quattro per la Lombardia, due per il Veneto, due per il Piemonte, uno
per ogni altra Sezione Nazionale il cui territorio comprenda più di un
milione di abitanti e abbia conseguito una percentuale almeno dell’8%
alle ultime consultazioni politiche, europee o regionali, e uno per le
Sezioni Nazionali che non raggiungono il milione di abitanti ma abbiano
superato la percentuale del 25%, nelle ultime consultazioni. Partecipano
con diritto di parola il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera dei
Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica,
il rappresentante della Lega Nord al Gruppo parlamentare europeo, il
Responsabile Organizzativo Federale ed il Responsabile degli Enti Locali
Padani Federali.
I Segretari delle Sezioni Nazionali, in caso di impedimento a
partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi
sostituire, con il solo diritto di parola, dai rispettivi Presidenti
Nazionali o vicari, salvo approvazione dell’organo.
Il Consiglio Federale delibera validamente a maggioranza semplice, ove
non altrimenti previsto dallo Statuto, e con la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.
Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la
partecipazione alle sue riunioni od alle riunioni dei Consigli
Nazionali, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori
senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Movimento, od a
sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati
agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di
argomenti specifici. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale.
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Art.
14 - Competenze del Consiglio Federale
E’ di competenza del Consiglio
Federale:
a)
approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;
b)
deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non
siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
c)
deliberare
in ordine alla decadenza dei suoi componenti;
d)
approvare,
modificare ed integrare, i regolamenti della Federazione, nonché quelli
dell’Assemblea
Federale, dei Congressi Federali e Nazionali;
e)
stabilire
le quote associative e la loro ripartizione;
f)
verificare
l’adozione e l’attuazione delle sue delibere da parte delle Sezioni
Nazionali del Movimento;
g)
vigilare
sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle
Sezioni Nazionali;
h)
gestire
il fondo comune;
i)
la
valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento.
Al
Consiglio Federale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le
proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.
Il Consiglio Federale nomina tra i propri membri un comitato esecutivo,
i cui poteri sono regolamentati da delibera del Consiglio Federale
stesso.
In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, spetta al
Consiglio Federale la nomina di un nuovo Presidente, che rimarrà in
carica sino al successivo Congresso. Il Consiglio Federale dura in
carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario
Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni
qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi
componenti. In assenza del Segretario Federale, il Consiglio Federale è
presieduto dal Presidente Federale o da un loro delegato.
Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo,
risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato
decaduto. In questo caso, entro sessanta giorni dall’avvenuta
decadenza, il Consiglio Nazionale competente dovrà nominare un suo
nuovo rappresentante nazionale. Analogamente si provvederà alla
sostituzione del membro dimissionario, decaduto o deceduto. Le
dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio
Federale comportano la convocazione automatica entro 120 giorni del
Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di
tutte le Assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli
organizzativi, verranno dimezzati.
I poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono, per questo
periodo di tempo, assunte dal Segretario Federale o, per impedimento o
dimissioni di quest’ultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina
del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di
straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario Federale, può
sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la
linea politica, morale ed amministrativa stabilita dal Congresso
Federale della Lega Nord, sostituendolo con un Commissario Federale e
convocando un Congresso straordinario della Sezione Nazionale stessa.
Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio Federale. Il Congresso
straordinario della Sezione Nazionale sciolta dovrà tenersi entro il
termine definito dal Consiglio Federale.
In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il
Consiglio Federale, sentito il parere dei Segretari Nazionali, delibera,
sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio Nazionale, la
composizione delle liste e la designazione dei capolista laddove
previsti. Il Consiglio Federale potrà emanare, di volta in volta,
appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia
perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle
campagne elettorali.
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Art.
15 - Il Segretario Federale
Il
Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord
di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha funzioni di coordinamento e
sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in
carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato
dall’anticipata convocazione del Congresso Federale per i motivi di
cui in appresso. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale;
convoca e presiede il Consiglio Federale e la Segreteria Politica
Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni
qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i
rimborsi elettorali per la Lega Nord. Su delibera del Consiglio
Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti
specifici, anche di rappresentanza legale.
Il Segretario Federale può nominare o revocare uno o più suoi vice,
per un massimo di tre di cui uno con funzioni di vicario.
Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario
Federale, il Consiglio Federale convoca il Congresso Federale
straordinario, che si riunirà entro trenta giorni dall’evento, per la
nomina del nuovo Segretario Federale.
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Art.
16 - Il Presidente Federale
Il
Presidente Federale viene eletto dal Congresso Federale, dura in carica
tre anni ed è membro di diritto del Consiglio Federale.
Il Presidente Federale convoca il Congresso Federale; convoca e presiede
l’Assemblea Federale.
Presiede il Consiglio Federale in assenza del Segretario Federale.
Al Presidente Federale, vengono temporaneamente attribuite le funzioni
del Segretario Federale, per dimissioni, impedimento permanente o
decesso di quest’ultimo.
Il Presidente Federale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la
metà dei membri del Consiglio Federale e contestuale impedimento o
dimissioni del Segretario Federale, assume i poteri e le competenze del
Consiglio Federale, ai sensi dell’Art. 14.
La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le
varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.
Può essere altresì delegato dal Consiglio Federale, su proposta del
Segretario, a svolgere altri specifici compiti, anche di rappresentanza
legale.
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ORGANIZZAZIONE
della FEDERAZIONE
Art.
17 - L’Ufficio di Segreteria Politica
Il
Segretario Federale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed
eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:
Il Vice Segretario Vicario;
il Responsabile Organizzativo Federale;
il Responsabile degli Enti Locali Padani Federali;
i quali costituiscono, con il Segretario Federale, l’Ufficio di
Segreteria Politica.
L’avvenuta nomina, o revoca, verrà comunicata al Consiglio Federale.
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Art.
18 - Il Responsabile Organizzativo Federale
Tutte
le competenze del Responsabile Organizzativo Federale saranno
disciplinate da opportuno Regolamento del Consiglio Federale.
E’ comunque esclusa ogni funzione di indirizzo, decisione e
coordinamento politico all’interno e all’esterno del Movimento.
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Art.
19 - Gli Enti Locali Padani Federali
Gli
Enti Locali Padani Federali elaborano la concreta applicazione delle
linee politiche del Movimento, secondo le direttive del Consiglio
Federale e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli
organismi del Movimento.
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ECONOMIA
della FEDERAZIONE
Art.
20 - Economia
La
Federazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera
disponibilità e possesso di ciascuna Sezione Nazionale e ne costituisce
il patrimonio della Lega Nord, che è unico ed indivisibile.
Il diritto di utilizzo del patrimonio del Movimento spetta alle sue
Sezioni, secondo un criterio territoriale.
Il Movimento garantisce l’impiego dei mezzi finanziari e degli
strumenti di ciascuna Sezione Nazionale nel rispettivo territorio.
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Art.
21 - Patrimonio
Il
patrimonio del Movimento è costituito:
dai beni immobili e mobili di proprietà della Lega Nord, ovunque si
trovino, acquistati direttamente dalla Lega Nord, dalle sue Sezioni
Nazionali o comunque pervenuti;
da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
Le entrate del Movimento sono costituite:
dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
dalle sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del
Movimento;
dalle quote provenienti dalle sue Sezioni Nazionali, secondo quanto
stabilito dal Consiglio Federale;
dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;
da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
dalla contribuzione volontaria dei cittadini, in base alla normativa
vigente;
queste risorse costituiscono un fondo comune che la Lega Nord utilizza
ai suoi fini e che può altresì servire a sostenere le Sezioni
Nazionali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
|
Art.
22 - Rimborsi e Contributi
I
rimborsi elettorali per le elezioni regionali verranno suddivisi fra la
struttura federale e le sue Sezioni Nazionali, secondo modalità
stabilite, di volta in volta, con delibera del Consiglio Federale.
Dal rimborso elettorale per le elezioni politiche ed europee, verranno
detratte e rimborsate le spese sostenute dalla struttura federale del
Movimento, alla quale andrà un’ulteriore quota pari al 50% del
residuo netto, per il suo finanziamento.
Il rimanente verrà suddiviso con delibera del Consiglio Federale, nel
seguente modo:
il contributo proporzionale al numero dei voti, secondo la legge
relativa, verrà suddiviso tra le Sezioni Nazionali secondo i voti
riportati;
l’eventuale quota fissa, spettante per legge a ciascuna lista che
abbia conseguito il numero dei seggi e dei voti previsti dalla legge per
ottenere il rimborso, verrà suddivisa in parti uguali fra tutte le
Sezioni Nazionali;
la suddivisione di eventuali contributi non specificamente normata dalla
legge in vigore o dallo Statuto della Lega Nord, verrà deliberata dal
Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale può deliberare l’esclusione dalla ripartizione
di quella Sezione Nazionale nelle cui circoscrizioni elettorali non sia
stato eletto alcun parlamentare. Eventuali altri finanziamenti pubblici
ai partiti verranno introitati dal Movimento e suddivisi tra le Sezioni
Nazionali, con delibera del Consiglio Federale, che preciserà i tempi e
le modalità dell’erogazione. In quest’ultimo caso, il Consiglio
Federale avrà la facoltà di stabilire la percentuale da trattenere e
destinare alle esigenze finanziarie della Federazione.
|
Art.
23 - Spese del Movimento
Le
spese del Movimento sono le seguenti:
spese generali federali;
spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria,
discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di
comunicazione;
spese per campagne elettorali;
investimenti;
sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti autonomisti;
ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese
delle Sezioni Nazionali e Provinciali.
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AMMINISTRAZIONE
della FEDERAZIONE
Art.
24 - Il Comitato Amministrativo Federale
La
gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al
Comitato Amministrativo Federale, costituito dai Segretari
Amministrativi Nazionali di ogni Sezione Nazionale e da un membro, con
la carica di Segretario Amministrativo Federale, al quale compete la
responsabilità amministrativa e contabile del Movimento, che funge da
Presidente ed è eletto dal Consiglio Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale gestisce i flussi finanziari del
Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno
rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale, nonché
nei limiti delle disponibilità di cassa.
Il Segretario Amministrativo Federale può in ogni momento essere
revocato dal Consiglio Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale si riunisce nei tempi e secondo le
modalità stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del
Consiglio Federale.
Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo Federale sono:
l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e
postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione
Europea;
la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
la sottoscrizione di mandati di pagamento;
l’assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad
esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi
elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo
previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti
o partiti politici la cui riscossione spetta al Segretario Federale;
la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri
contabili, la stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità
conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Il Segretario Amministrativo Federale rilascerà apposita delega ai
Segretari Amministrativi Nazionali, per stipulare e sottoscrivere,
limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione
immobiliare, contratti di locazione finanziaria, di lavoro, d’opera,
di somministrazione, di fornitura e di apertura di conti correnti presso
la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Nella
delega sarà contenuta l’espressa facoltà di trasferire, in tutto od
in parte, i medesimi poteri ai Segretari Amministrativi Provinciali, e
così di seguito sino ai delegati di cui all’Art. 44 del presente
Statuto.
Il Consiglio Federale potrà conferire al Segretario Amministrativo
Federale altre specifiche attribuzioni.
Il Segretario Amministrativo, sentito il Comitato Amministrativo
Federale predispone, ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio1997 e della
Legge n° 460 del 4 dicembre 1997:
il bilancio consuntivo, l’inventario e quant’altro inerente per
legge;
il bilancio preventivo.
L’esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi
giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario e deve essere
approvato dal Consiglio Federale, entro i quindici giorni successivi.
Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate e delle
uscite tra organizzazione federale, Sezioni Nazionali e organi di
informazione della Lega Nord. Il Segretario Amministrativo redige entro
centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario
l’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Movimento.
Il Consiglio Federale, approvato il bilancio consuntivo, delega il
Segretario Amministrativo Federale alla sua pubblicazione a termini di
legge.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di
ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Federale. Per gravi
e comprovati motivi, il Consiglio Federale potrà consentire una proroga
dei suddetti termini. Il bilancio preventivo verrà approvato entro il
31 gennaio dell’anno di competenza. Nel corso dell’anno, il
Consiglio Federale potrà effettuare delle correzioni e degli
aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura
del conto consuntivo.
Almeno tre membri del Comitato Amministrativo Federale possono, in ogni
momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi
e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento.
Qualora l’esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi
irregolarità, il Consiglio Federale può deliberare la sospensione
delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle
sanzioni disciplinari.
Il Consiglio Federale entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente Statuto, dovrà emanare un regolamento interno di contabilità
ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello federale,
centrale e periferico.
|
ELEZIONI
Art.
25 - I Gruppi Parlamentari
I
parlamentari espressi dalla Lega Nord si costituiscono in gruppo, il cui
presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le
iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino
nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale.
L’adesione al gruppo di eletti espressi da altri movimenti politici
dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Federale, con
il quale andrà altresì concordata l’adesione degli eletti nelle
liste del Movimento ad altro gruppo, qualora non vi sia la possibilità
di costituire un gruppo a se stante o venga ravvisata l’opportunità,
politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
Le spese per la campagna elettorale della Lega Nord sono decise tenendo
conto di un’equa utilizzazione all’interno della struttura.
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Art.
26 - Le Elezioni Amministrative
Ciascun
Consiglio Nazionale potrà nominare una Commissione elettorale per la
preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.
Spetta al Consiglio Federale, sentito il parere dei Segretari Nazionali,
la designazione dei candidati nelle elezioni regionali nonché dei
candidati alla carica di Presidente di provincia o di Sindaco nei comuni
capoluoghi di provincia.
La Commissione così costituita dura in carica un anno.
|
Art.
27 - I Gruppi Consiliari
Sulla
base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi
dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce
direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri
regionali, al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri
provinciali, Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le
iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell’ambito
delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L’adesione al
gruppo di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata
con il Consiglio Nazionale, con il quale andrà altresì concordata
l’adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro Gruppo
qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o
venga ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la
costituzione di un gruppo composito.
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Art.
28 - Incompatibilità - ineleggibilità
La
carica di Segretario di Sezione comunale, Circoscrizionale e Provinciale
non potrà essere ricoperta dalla stessa persona, per più di due
mandati consecutivi, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale. I
due mandati sono considerati consecutivi anche nel caso in cui vi sia
stato un periodo intermedio di commissariamento; un mandato si può
considerare compiuto solo nel caso in cui la permanenza in carica abbia
una durata non inferiore ai diciotto mesi per Segretario di Sezione e di
Circoscrizione, e due anni per quanto riguarda il Segretario
Provinciale.
Tutte le cariche monocratiche interne al Movimento sono fra loro
incompatibili; tale incompatibilità non si applica nel caso in cui una
delle cariche sia quella di Vicesegretario vicario Nazionale o
Provinciale quando nominato.
Sono altresì incompatibili le cariche ricoperte dal coniuge e/o parenti
od affini sino al terzo grado, qualora vengano occupate in organi di
pari livello o immediatamente superiore o inferiore.
Nel caso di candidatura contemporanea di parenti od affini sino al terzo
grado, viene accettata la candidatura monocratica, ovvero in caso di
candidatura all’organo collegiale, verrà accettata quella del Socio
Ordinario Militante più anziano di militanza.
L’incompatibilità per parentela o affinità, di cui sopra, diviene
condizione di ineleggibilità quando il coniuge e/o uno dei parenti o
affini sino al terzo grado, ricopra già una carica incompatibile ai
sensi del comma precedente.
In presenza della candidatura di un SOM ad una carica monocratica o
collegiale a qualsiasi livello, parenti e affini del candidato fino al
terzo grado ed il coniuge, non hanno diritto di voto attivo o passivo.
Nel primo Congresso elettivo, successivo ad un periodo di
commissariamento che ha interessato una Sezione di qualsiasi livello, è
ineleggibile il Segretario che ha subito tale commissariamento per
sfiducia dell’organo superiore.
Il Segretario Federale, il Presidente Federale, il Segretario
Amministrativo Federale, i Segretari ed i Presidenti Nazionali non
possono ricoprire incarichi di governo.
Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, le cariche di
Segretario di Sezione, Circoscrizione, Provincia e membro elettivo del
Consiglio Nazionale, sono incompatibili con la carica di
Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere Regionale, Presidente di
Provincia, Sindaco di capoluogo di Provincia, Sindaco di città con
oltre 100.000 abitanti; tale incompatibilità assume le caratteristiche
di ineleggibilità quando il candidato ricopra già una delle cariche
istituzionali di cui al presente comma.
Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, non si possono
candidare alla carica di Parlamentare (Deputato, Senatore, Parlamentare
Europeo) coloro che hanno ricoperto tale carica per almeno due mandati
consecutivi completi. In caso di anticipata conclusione di una o più
legislature, con l’esclusione dei casi di interruzione del mandato per
dimissioni volontarie, nel qual caso il mandato si intende comunque
interamente compiuto, la durata massima di cui sopra viene fissata in 10
anni, pari a due mandati completi.
La norma di cui sopra si applica nella medesima forma, per i Consiglieri
Regionali.
La carica di Parlamentare o di Eurodeputato, è incompatibile con quella
di Consigliere comunale e Circoscrizionale (consigliere di zona), salvo
deroga del Consiglio Nazionale.
L’incompatibilità con altre eventuali cariche amministrative verrà
definita da apposita delibera del Consiglio Nazionale competente per
territorio, ratificata dal Consiglio Federale.
Le opzioni fra cariche incompatibili devono effettuarsi entro
quarantotto ore dall’avvenuta nomina o elezione, dandone comunicazione
scritta all’organo competente.
Per i membri supplenti le quarantotto ore decorrono dalla data di
convocazione.
Trascorso detto termine senza che l’interessato abbia espresso la
propria scelta, lo stesso si considera automaticamente decaduto dalla
carica ricoperta da più tempo.
E’ altresì incompatibile il subentro del supplente, là dove
previsto, quando l’interessato abbia perso i requisiti richiesti per
la candidatura alla medesima carica.
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ISCRIZIONE
alla FEDERAZIONE
Art.
29 - Iscrizione al Movimento
Si
possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di
Socio, tutti i maggiorenni che si impegnino all’osservanza dei doveri
derivanti dal presente Statuto.
I Soci appartengono a due qualifiche differenti:
Soci Ordinari-Militanti;
Soci Sostenitori.
I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori,
potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.
E’ intrasmissibile la quota o contributo associativo.
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Art. 30 - Soci
a) I Soci Ordinari-Militanti hanno il dovere di
partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di
rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale.
Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e
passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto; devono essere
iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e
volontaria.
Nel caso in cui la sezione sia diversa da quella di
residenza, l’accettazione di iscrizione del Socio Ordinario Militante
deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale, sentite le
sezioni di destinazione e di provenienza. I trasferimenti di iscrizione
di SOM da una Circoscrizione ad un’altra, all’interno di una stessa
provincia, sono deliberati dal Consiglio Provinciale, sentiti i pareri
delle Circoscrizioni interessate. I trasferimenti di iscrizione di SOM
da una Provincia ad un’altra necessitano dell’assenso deliberato dal
Consiglio Nazionale, sentiti i pareri delle due province interessate. I
trasferimenti di iscrizione da una Sezione Nazionale ad un’altra
necessitano dell’assenso dei due Consigli Nazionali competenti.
La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile
con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento
Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche
non autorizzate dall’organo competente.
Il verificarsi di tale incompatibilità comporta
l’espulsione automatica dell’associato.
b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né
diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione
alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell’apposito libro tenuto
dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione
inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente
perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al
Movimento.
I Soci Sostenitori che intendono acquisire la qualifica di
Socio Ordinario-Militante, dopo un periodo di militanza attiva e
volontaria della durata di almeno sei mesi, devono presentare domanda
alla Sezione Comunale in cui sono iscritti. La domanda dovrà rimanere
esposta presso la sede della Sezione Comunale o la Sede di livello
immediatamente superiore competente per territorio quando la sezione sia
priva di sede, per venti giorni, dopodiché verrà immediatamente
inviata al Consiglio Direttivo Provinciale e Circoscrizionale competenti
per territorio, corredata del parere del Consiglio Direttivo della
Sezione Comunale. Il Consiglio Direttivo Provinciale, sentito il parere
del Consiglio Circoscrizionale, deve pronunciarsi in merito
all’accettazione dei Soci Sostenitori nella militanza attiva, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fa fede la data
di ricevimento apposta sulla cartolina A.R., o altro mezzo idoneo a
comprovare l’avvenuto recapito.
Decorso tale termine, la domanda inevasa si intende
accettata. Il Consiglio Direttivo Provinciale può accogliere richieste
di acquisizione di qualifica di Socio Ordinario-Militante, con apposita
delibera motivata anche in presenza di pareri negativi espressi dal
Consiglio Direttivo di Sezione comunale o Circoscrizionale.
Le delibere di passaggio da Socio Sostenitore a Militante
e gli stessi rinnovi di iscrizione alla carica di militante, dovranno
essere bloccate nel periodo dei trenta giorni antecedenti lo svolgimento
dei Congressi ad ogni livello (Federale, Nazionale, Provinciale,
Circoscrizionale e Comunale). Nel caso in cui la convocazione venga
effettuata con un termine inferiore ai trenta giorni, avranno diritto a
parteciparvi solo ed esclusivamente i Soci Ordinari Militanti in
possesso dei requisiti previsti dalla Statuto ed in regola con il
tesseramento, con trenta giorni d’anticipo rispetto alla data di
convocazione dei Congressi.
I Soci Sostenitori che hanno conseguito detta qualifica,
vengono iscritti nel libro dei Soci Ordinari-Militanti tenuto dal
Segretario Provinciale; ove esistono le Circoscrizioni, i Soci sono
elencati in base a tale ripartizione.
Entro trenta giorni dall’avvenuta accettazione, i Soci
Ordinari-Militanti devono integrare la loro quota di iscrizione al
Movimento, versando la differenza sino all’importo stabilito per
l’anno in corso.
La candidatura alle cariche interne del Movimento e alle
elezioni in qualità di delegato dei Soci Ordinari-Militanti, è
subordinata al decorso dei seguenti termini temporali, a partire dalla
data di espressione favorevole del parere espresso dall’organo
competente in merito alla domanda per l’acquisizione della qualifica
di Socio Ordinario-Militante:
centottanta giorni, per le cariche a livello di Sezione
Comunale e di Circoscrizione;
un anno, per le cariche a livello Provinciale;
due anni, per le cariche a livello Nazionale;
tre anni per le cariche a livello Federale.
I limiti temporali di cui sopra non realizzano i loro
effetti qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto.
Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di
incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’Art.28.
In presenza di situazioni particolari, il Consiglio
Federale potrà variare i limiti temporali più sopra indicati.
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Art.
31 Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante
a) Declassamento
I Consigli Direttivi di Sezione
comunale procedono alla verifica dell’effettiva militanza degli
iscritti, non rilasciando la tessera di Socio Ordinario
Militante, per l’anno immediatamente successivo, a coloro che,
senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto la militanza
attiva, venendo meno ai doveri di cui all’Art. 30.
Contro simile decisione può essere interposto ricorso dagli
interessati, al rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale.
I Consigli Nazionali possono procedere autonomamente alla verifica della
Militanza e all’eventuale revoca della stessa.
L’autosospensione dei Soci Ordinari Militanti costituisce il
presupposto indiscutibile per provvedere alla revoca immediata della
qualifica di Socio Ordinario Militante e il declassamento a Sostenitore.
b) Azzeramento
Per azzeramento della militanza
si intende quel provvedimento che determina il declassamento di almeno i
2/3 (due terzi) dei SOM iscritti nella Sezione interessata, con la
conseguente decadenza degli stessi dalle cariche eventualmente
ricoperte. Tale provvedimento, per i livelli cittadino e
circoscrizionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale e
Federale, mentre per il livello provinciale, è competente il solo
Consiglio Federale.
I giudizi così espressi, si intendono inappellabili.
Entro
quindici giorni dalla deliberazione ogni decisione in proposito,
debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati,
a mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità
di riscontro.
I Soci Ordinari-Militanti declassati verranno iscritti come Sostenitori
e potranno riassumere la qualifica di Soci Ordinari Militanti secondo le
procedure di cui all’Art. 30.
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Art.
32 - Tesseramento
L’importo
della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio
Federale.
A ciascun associato verrà rilasciata una tessera nella quale dovrà
essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio
Sostenitore.
Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal
Consiglio Federale entro il 30 agosto di ogni anno, viceversa resterà
in vigore la veste grafica precedente.
Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera,
anche in assenza di uno specifico preavviso, entro il 31 gennaio di ogni
anno.
Decorso il termine del 31 gennaio, i Soci non in regola con il
versamento della quota non possono partecipare alla vita attiva del
Movimento, sino a quando non provvedono al versamento della quota
stessa.
Il rinnovo dell’iscrizione ed il relativo versamento della quota
associativa può essere effettuato a partire dal 1° di ottobre di ogni
anno ed ha valore per l’anno successivo.
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Art.
33 - Decadenza degli Associati
La
qualità di Socio si perde:
per decesso;
per dimissioni;
per decadenza a causa di morosità, protrattasi per un intero anno
solare, di cui all’Art.32 del presente Statuto;
per espulsione, secondo le procedure di cui all’Art. 52 del presente
Statuto.
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Le
SEZIONI della LEGA NORD
Art.
34 - Le Sezioni
Le
Sezioni Nazionali che compongono la Federazione si suddividono, a loro
volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna
Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un
Consiglio Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso
Assemblee o Congressi.
L’estensione territoriale, la costituzione, l’organizzazione, le
competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali, Circoscrizionali,
Provinciali o di eventuali Comitati di coordinamento comunale saranno
disciplinate da appositi regolamenti deliberati dai Consigli Nazionali
ed approvati dal Consiglio Federale.
Nelle Sezioni Nazionali ove esiste una sola provincia, le competenze
nazionali vengono normate da apposito regolamento deliberato dal
Consiglio Nazionale interessato, approvato dal Consiglio Federale.
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Le
SEZIONI NAZIONALI
Art.
35 - Il Congresso Nazionale
Il
Congresso Nazionale è l’organo plenario rappresentativo di tutti gli
associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord.
Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a
livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite
dagli Organi Federali, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad
esso assoggettati.
Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale su delibera
del Consiglio Nazionale, ogni tre anni in riunione ordinaria, ed in
riunione straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del
Consiglio Nazionale.
Esso delibera a maggioranza semplice.
Al
Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
i Segretari Provinciali;
i Parlamentari ed i Consiglieri regionali appartenenti alla Sezione
Nazionale;
i delegati eletti dai Congressi Provinciali;
i Membri del Consiglio Nazionale uscente;
i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Sezione Nazionale;
i Presidenti di Provincia;
i Sindaci dei capoluoghi di Provincia.
Allo stesso può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario
Federale.
I
delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci Ordinari-Militanti,
secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dal
Consiglio Federale garantendo un numero minimo di delegati per
provincia.
Ai Congressi delle Sezioni Nazionali uniprovinciali, quali Aosta,
Bolzano, Trento e Trieste, partecipano, in qualità di delegati, tutti i
Soci Ordinari Militanti della Provincia con anzianità pari a quella
necessaria per assumere le cariche a livello nazionale.
Il
Congresso Nazionale elegge:
il Segretario Nazionale ed il Presidente Nazionale, che devono
appartenere a diverse Sezioni Provinciali;
il Collegio Nazionale dei Probiviri;
il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, il cui numero sarà
definito con apposito regolamento del Consiglio Federale, garantendo la
rappresentanza di ciascuna Sezione Provinciale;
i delegati al Congresso Federale.
Il
regolamento del Congresso Nazionale è stabilito dal Consiglio Federale
su proposta dei singoli Consigli Nazionali.
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Art.
36 - Il Consiglio Nazionale
Il
Consiglio Nazionale determina l’azione del Movimento in sede
Nazionale, in esplicazione del programma e della linea politica
elaborata dal Congresso Federale.
Il Consiglio Nazionale è composto da:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Segretario Amministrativo Nazionale, il quale ha diritto di voto
nelle sole discussioni a carattere economico e amministrativo;
i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale;
i membri eletti dal Congresso Nazionale;
Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano con diritto di parola:
il Responsabile Organizzativo Nazionale il quale provvederà alla
redazione del relativo verbale e il Responsabile degli Enti Locali
Padani Nazionali.
Al Consiglio Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio
regolamento.
Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la
metà dei suoi componenti ed a maggioranza semplice.
E’ di competenza del Consiglio Nazionale:
approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione Nazionale;
deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano
demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci
Ordinari-Militanti tenuto dall’Organo Provinciale;
deliberare in ordine alla decadenza od espulsione degli associati nei
casi previsti dal presente Statuto;
delegare membri del Consiglio Nazionale a stare in giudizio in ogni sede
a tutela degli interessi della Nazione.
Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione
del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta
almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto
è facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza
giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non
consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio
Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto
risulta dal verbale dell’ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un
Segretario Provinciale questo viene dichiarato decaduto anche dalla
carica provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso
Provinciale ordinario, da un Commissario eletto dal Consiglio Nazionale.
|
Art.
37 - Il Segretario Nazionale
Il
Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente la propria
Sezione Nazionale, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Segretario
Nazionale dura in carica tre anni e la sua carica, così come quella del
Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica interna
al Movimento, eccettuate quelle di diritto. In caso di vacanza, le sue
funzioni saranno provvisoriamente attribuite al Presidente Nazionale che
resterà in carica sino al successivo Congresso Nazionale straordinario
che eleggerà un nuovo Segretario, su convocazione del Consiglio
Federale.
Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso
Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attività
riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su
delibera del Consiglio Nazionale egli può delegare altri Soci
Ordinari-Militanti a compiti specifici di rappresentanza.
Il Segretario Nazionale può nominare o revocare uno o più suoi vice,
per un massimo di tre di cui uno con funzioni di vicario che lo può
rappresentare.
Il Segretario Nazionale elegge domicilio legale presso la sede di cui
all’Art. 5 del presente Statuto.
|
Art.
38 - L’Ufficio di Segreteria Nazionale
Il
Segretario Nazionale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed
eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:
il Responsabile Organizzativo Nazionale;
il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali;
ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri.
L’avvenuta nomina o revoca, verrà comunicata al Consiglio Nazionale.
|
Art.
39 - Il Responsabile Organizzativo Nazionale
Tutte
le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale saranno
disciplinate da opportuno Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.
E’ comunque esclusa ogni funzione di indirizzo, decisione e
coordinamento politico all’interno e all’esterno del Movimento.
|
Art.
40 - L’Ufficio Enti Locali Padani Nazionali
L’Ufficio
Enti Locali Padani Nazionali, è diretto dal suo responsabile. In
sintonia con il corrispondente Ufficio degli Enti Locali Padani
Federali, elabora la concreta applicazione delle linee politiche del
Movimento e fornisce il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli
organi nazionali e periferici del Movimento.
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ECONOMIA
delle SEZIONI NAZIONALI
Art.
41 - Entrate
Le
entrate della sezione sono costituite:
dalle quote sociali annuali;
dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
dalle sottoscrizioni per la stampa;
dai contributi erogati da parte del Movimento;
da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
dal contributo dei rappresentanti in organismi elettivi, enti e
organismi esterni a livello statale o nazionale.
La misura e la destinazione di tale contributo è regolamentata dal
Consiglio Nazionale.
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Art.
42 - Spese
Le
spese sono le seguenti:
spese generali;
spese dell’apparato nazionale;
spese delle organizzazioni provinciali periferiche;
spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui
l’editoria, la discografia, la diffusione radiotelevisiva e qualunque
altro strumento di comunicazione;
spese per campagne elettorali;
investimenti.
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L’AMMINISTRAZIONE
Art.
43 - L’Amministrazione Nazionale
L’Amministrazione
della Sezione Nazionale si articola su due livelli: centrale (Nazionale)
e periferico (Provinciale).
L’Amministrazione Centrale della Sezione Nazionale è affidata al
Comitato Amministrativo Centrale che è composto da tre Soci
Ordinari-Militanti, nominati dal Consiglio Nazionale anche tra i suoi
membri. Esso sovrintende a tutta l’attività di riscossione delle
entrate e di erogazione delle spese di gestione del patrimonio. Il
Consiglio Nazionale nomina, fra i membri del Comitato Amministrativo
Centrale, il Segretario Amministrativo Nazionale che assume le funzioni
di Presidente del Comitato Amministrativo Centrale.
I Segretari Nazionali e Provinciali, in quanto responsabili della
struttura territoriale che presiedono, devono riconoscere la funzione e
la gestione amministrativa al rispettivo Segretario Amministrativo.
Il Segretario Amministrativo predispone:
a)
Il bilancio consuntivo e l’inventario.
L’esercizio
finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo
bilancio consuntivo dovrà essere predisposto entro il 28 febbraio e
dovrà essere, a sua volta, approvato dal Consiglio Nazionale entro 15
giorni da tale data. Il Segretario Amministrativo redigerà, entro il 28
febbraio, l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del
Movimento.
b)
Il bilancio preventivo.
Il
bilancio preventivo dovrà essere redatto entro il 10 dicembre, sulla
base delle direttive del Consiglio Nazionale, tenendo conto dei bilanci
preventivi dei Consigli Direttivi Provinciali. Nel bilancio deve essere
indicato il riparto delle entrate tra organizzazione centrale e
organizzazioni periferiche.
Tale delibera dovrà essere ratificata entro 15 giorni dal Consiglio
Nazionale.
|
Art.
44 - L’Amministrazione periferica
L’Amministrazione
delle entrate e delle spese delle Sezioni Provinciali è affidata al
Segretario Amministrativo Provinciale, nominato dal rispettivo Consiglio
Direttivo Provinciale. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve inviare
al Consiglio di Amministrazione Centrale il bilancio preventivo per
l’anno entrante entro il 1° dicembre di ogni anno, ed entro il 15
febbraio deve inviare allo stesso organo un rendiconto consuntivo
completo della sua attività amministrativa. Sia il bilancio preventivo
che il bilancio consuntivo sono redatti sotto la responsabilità del
Segretario Amministrativo Provinciale, controfirmati dal Segretario
Provinciale, approvati dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro 15
giorni da tale data e accompagnati dalla relazione del Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti. Il Comitato di Amministrazione
Centrale può richiedere chiarimenti e documentazioni, nonché disporre
accertamenti contabili e ispezioni.
Il Segretario Amministrativo Provinciale potrà nominare, con apposite
deleghe, suoi delegati nelle Sezioni Comunali, di Circoscrizione e negli
eventuali Comitati di coordinamento comunali.
|
CONTROLLO
dell’AMMINISTRAZIONE CENTRALE e PERIFERICA
Art.
45 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti
Il
controllo amministrativo generale è effettuato dal Collegio Federale
dei Revisori dei Conti, che è composto da tutti i Presidenti dei
Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti, i quali nomineranno un loro
presidente che costituirà il polo di riferimento e coordinamento
generale. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti si riunirà almeno
una volta ogni semestre. Due membri del Collegio Federale dei Revisori
dei Conti possono verificare, in ogni momento e congiuntamente, la
gestione finanziaria e la contabilità del Movimento.
I Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di
voto, al Consiglio Federale. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti
presenta una sua relazione annuale in unione al bilancio generale del
Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Federale.
|
Art.
46 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Il
controllo amministrativo nazionale è effettuato dal Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti dell’Organizzazione, che è composto da tre
membri effettivi, eletti dal Congresso Nazionale assieme a tre supplenti
fra esperti in materia contabile. Il Presidente del Collegio, scelto fra
i tre membri effettivi, dovrà essere preferibilmente iscritto
all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Almeno due membri del
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti possono verificare, in ogni
momento, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio
Nazionale. I revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza
diritto di voto, al Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale, in unione al
bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione
al Congresso Nazionale.
I Consigli Nazionali potranno ammettere la candidatura a Revisore dei
Conti Nazionale o Provinciale anche dei semplici Soci Sostenitori, purché
dotati di provate e specifiche capacità professionali.
|
Art.
47 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
Il
controllo amministrativo provinciale è effettuato dal Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri
effettivi, eletti dall’Assemblea Provinciale assieme a tre supplenti.
Almeno due membri del Collegio possono verificare, in ogni momento,
anche individualmente, la gestione finanziaria e la contabilità del
Consiglio Direttivo Provinciale. Il Collegio Provinciale dei Revisori
dei Conti presenta una relazione annuale, in unione al bilancio
provinciale del Movimento e può presentare una relazione al Congresso
Provinciale.
I Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di
voto, al Consiglio Direttivo Provinciale.
|
Art.
48 - Incompatibilità
La
carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ad ogni livello,
è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento, sia
direttiva che amministrativa, che di controllo; è altresì
incompatibile con le cariche, sia direttive che amministrative,
ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini, sino al terzo grado.
Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il
subentro dei supplenti, i rispettivi Consigli Provinciali, Nazionali e
Federale provvederanno al reintegro.
|
IL
SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA
Art.
49 - Controllo
In
deroga alla ordinaria giurisdizione, il controllo sugli atti, sugli
organi e sui membri del Movimento è effettuato nell’ambito
territoriale da parte degli organi di livello superiore, previsti dagli
Art. 8 e 34 del presente Statuto.
|
Art.
50 - Il Controllo sugli Organi del Movimento
Fatta
eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la
Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di
adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall’organo di
livello immediatamente superiore:
sia mediante l’annullamento o la modificazione di singoli atti,
assunti in palese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle
linee d’azione del Movimento;
sia, nei casi più gravi, attraverso lo scioglimento dell’organo.
Tale decisione deve contestualmente prevedere la nomina di un
Commissario, incaricato della gestione ordinaria e delle operazioni per
la ricostituzione dell’Organo sciolto, ed ha efficacia immediata.
Entro tre mesi dallo scioglimento, si dovranno indire le elezioni per la
ricostituzione dell’Organo sciolto, salvo diversa disposizione
dell’Organo competente.
Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente Statuto, tutte le altre deliberazioni
sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso
l’Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato
il provvedimento.
Il ricorso in appello non sospende l’efficacia del provvedimento
impugnato.
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Art.
51 - Il Controllo sui Membri del Movimento
Ogni
Organo del Movimento vigila sull’osservanza dello Statuto da parte dei
Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai
propri doveri politici e morali di aderente al Movimento viene deferito
da un qualunque Organo territorialmente competente, all’Organo di
livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se
competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.
Copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio deve essere
contestualmente inviata, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Socio
deferito. Lo stesso avrà tempo dieci giorni dalla data di spedizione
della raccomandata per inviare all’Organo giudicante una propria
memoria difensiva o una richiesta di audizione.
L’Organo giudicante procederà all’accertamento dei fatti ed
all’eventuale audizione del Socio deferito.
La rinuncia al diritto alla difesa non esime l’Organo giudicante dallo
svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei
fatti, prima di deliberare in merito.
Il Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare
autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza,
senza l’osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.
|
Art.
52 - Sanzioni
Le
sanzioni applicabili sono:
il richiamo scritto;
la sospensione e l’automatica decadenza dalle cariche interne
eventualmente ricoperte fino ad un periodo massimo di dieci mesi;
l’espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti
comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi
ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Movimento o ne
compromettano la sua immagine politica.
Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari
per essere Socio del Movimento e per offrirne un’immagine consona ai
suoi principi.
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del
Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti,
dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente
l’azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne
l’unità o il patrimonio ideale.
I Soci eletti alla carica di Parlamentare, o di Europarlamentare, o di
Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal
Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal
competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l’informazione.
Il richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza
dei Consigli Provinciali, Nazionali e Federale.
I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che
ricoprono cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno,
l’indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.
Ogni provvedimento sanzionatorio dovrà avere adeguata motivazione e sarà
inviato con lettera raccomandata A.R., entro sette giorni
dall’adozione, all’interessato il quale avrà quindici giorni di
tempo dalla data di spedizione della comunicazione, per ricorrere all’organo
competente. Il rifiuto della comunicazione da parte del socio, non
sospende l’esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso
all’organo competente.
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Art.
53 - Il Procedimento Sanzionatorio
Le
sanzioni nei confronti dei Soci Ordinari Militanti vengono proposte dai
rispettivi Consigli Direttivi di Sezione ed assunte dal Consiglio
Direttivo Provinciale competente per territorio. L’eventuale appello
verrà proposto al Consiglio Nazionale competente che si pronuncerà in
via definitiva ed inappellabile in merito ai provvedimenti di
sospensione e richiamo scritto.
Nei casi di espulsione è consentito l’appello ai Probiviri Federali
contro il pronunciamento del Consiglio Nazionale.
Le sanzioni nei confronti dei Segretari Provinciali, dei membri del
Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Soci che ricoprono una carica
istituzionale di Consigliere provinciale o regionale, di Sindaco o di
Presidente di Provincia, vengono proposte dai rispettivi Consigli
Direttivi Provinciali ed assunte dal Consiglio Nazionale competente per
territorio. L’eventuale appello verrà proposto al Collegio Nazionale
dei Probiviri.
Il
Consiglio Nazionale o il Consiglio Federale, possono deliberare
autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza,
senza l’osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.
Contro
le delibere sanzionatorie emanate dai Consigli Nazionali, autonomamente
o su proposta dei Consigli Provinciali, è possibile il ricorso al
Collegio Nazionale dei Probiviri, il cui pronunciamento è
inappellabile.
Le
sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Federale, dei Segretari
o dei Presidenti Nazionali, dei Parlamentari o Europarlamentari, dei
Presidenti delle Giunte regionali e dei membri del Collegio Federale dei
Probiviri, vengono assunte dal Consiglio Federale. L’eventuale appello
verrà presentato al Collegio dei Probiviri Federali, il cui
pronunciamento è inappellabile.
Tutte
le deliberazioni sanzionatorie, di cui sia stato proposto appello
all’organo competente, rimangono sospese sino alla definizione del
ricorso, salvo che venga deliberata l’immediata esecutività.
In
quest’ultimo caso, sino alla definitiva pronuncia dell’Organo
d’appello competente, il Socio interessato dal provvedimento
sanzionatorio non potrà svolgere attività all’interno del Movimento,
né accedere alle sue sedi, né partecipare ad elezioni, sia in veste di
candidato, sia in veste di votante ancorché membro di diritto.
Il Socio Ordinario Militante colpito da provvedimento di sospensione,
alla scadenza del periodo sospensivo previsto, dovrà dimostrare la
propria militanza nella Sezione dove è tesserato, per un periodo di
sessanta giorni. Durante tale periodo non potrà partecipare, né come
soggetto attivo né come soggetto passivo, ad eventuali turni elettorali
per i rinnovi dei direttivi che interessino, a qualunque livello, la
Sezione in cui milita. Trascorsi i sessanta giorni stabiliti, il
Consiglio Direttivo di Sezione comunale deve esprimere e verbalizzare il
parere in merito alla conferma o meno della qualifica di SOM. Il parere
espresso dalla Sezione comunale deve essere comunicato all’interessato
entro sette giorni dalla sua adozione. In caso di parere negativo, il
Socio sanzionato può ricorrere in appello presso il Consiglio Direttivo
Provinciale, il cui giudizio è inappellabile.
La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non
comporta alcuna liquidazione a favore dell’ex-Socio o dei suoi eredi.
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I
PROBIVIRI
Art.
54 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri
Il
Collegio è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dal
Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari Militanti nel rispetto dei
termini temporali di cui all’Art. 30 del presente Statuto,
appartenenti ove possibile, a differenti province. In caso di
impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio lo sostituirà
temporaneamente, ovvero subentrerà il supplente o, in caso di
inapplicabilità di tale criterio, il Consiglio Nazionale competente
provvederà al reintegro.
Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il
subentro dei supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà al reintegro.
Il Collegio dei Probiviri, ascoltata la Segreteria competente ed il SOM,
quando lo ritenga necessario, valutata la legittimità formale,
procedurale e di merito della sanzione, ai sensi dell’art. 53, la
conferma o la revoca o rinvia il caso, per un suo riesame, all’organo
che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende
l’immediata esecutività eventualmente già deliberata.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o
funzione all’interno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa
o amministrativa.
I componenti del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto
d’ufficio circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze
provinciali, anche una volta cessati dalla carica.
Il regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri viene deliberato dal
Consiglio Nazionale.
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Art.
55 - Il Collegio Federale dei Probiviri
Il
Collegio è composto da un membro per ciascuna Sezione Nazionale,
espresso dal rispettivo Consiglio Nazionale; il Collegio elegge al suo
interno il Presidente.
Il Collegio Federale dei Probiviri, sentita la parte interessata e,
quando opportuno, il delegato indicato dal Consiglio Nazionale
competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a
maggioranza dei presenti, i ricorsi presentati dai Consigli Nazionali
contro le delibere dei Collegi Nazionali dei probiviri; è organo di
appello di secondo grado nei confronti delle decisioni assunte dai
Consiglio Nazionali, nei casi di provvedimenti di espulsione. Sempre
secondo le modalità del presente comma.
Il Collegio dei Probiviri, valutata la legittimità formale, procedurale
o di merito della sanzione, la conferma o la revoca. Rinvia il caso per
un suo riesame all’organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui
sopra non sospende l’immediata esecutività eventualmente già
deliberata.
I componenti del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto
d’ufficio, circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze
nazionali, anche una volta cessati dalla carica.
Il Collegio Federale dei Probiviri è dotato di un regolamento approvato
dal Consiglio Federale. La carica di Proboviro Federale è incompatibile
con qualsiasi carica o funzione interna al Movimento in ambito sia
Federale, sia Nazionale, a qualunque livello. Qualora venga meno la metà
dei membri effettivi, il Consiglio Federale, su designazione dei
rispettivi Consigli Nazionali, provvederà al reintegro.
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DISPOSIZIONI
FINALI:
I
Il
presente testo proposto dalla Commissione Statuto, costituisce testo
base su cui proporre eventuali emendamenti, pertanto i sub-emendamenti
si intendono come proposte di modifica agli emendamenti presentati e non
al testo base.
II
Il
Consiglio Federale, con propria delibera, può correggere eventuali
errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti
nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni di ordine
legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare
norme interpretative autentiche del presente Statuto.
Nei sessanta giorni precedenti l’indizione di un Congresso
Provinciale, Nazionale o Federale, non potrà apportarsi nessuna deroga
che vada ad interferire, anche indirettamente, con tali organismi.
III
I
Consigli Nazionali, benché modificati nella loro composizione,
rimarranno in carica sino alla loro naturale scadenza e saranno
rinnovati in occasione del primo Congresso utile, con le modalità
previste dal presente Statuto.
IV
Nel
Veneto ed in Lombardia le Sezioni Nazionali e le loro articolazioni
potranno utilizzare, rispettivamente, la denominazione "Liga
Veneta" e "Lega Lombarda", congiuntamente con il termine
"Lega Nord per l’Indipendenza della Padania".
V
Il
Segretario Nazionale della sezione del Veneto conserva la legittimazione
attiva e passiva in ogni sede giudiziaria per la prosecuzione dei
giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore del presente Statuto
per fatti inerenti il Movimento denominato "Liga Veneta".
VI
Il
Consiglio Federale potrà deliberare la costituzione di "Circoli
Amici della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania"
all’estero, con possibilità di regolamentare i rapporti con il
Movimento.
VII
Il
Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che
perseguono obiettivi finalizzati alla realizzazione della Società
Padana, della sua coscienza e della sua identità.
La
decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Federale. Il
Consiglio Federale stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e
modalità delle intese a livello Nazionale e Provinciale, disciplinando
nel contempo, la partecipazione dei non iscritti.
VIII
La
mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati
elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la
perdita di detta qualifica.
La legittimità di eventuali giustificazioni verrà valutata dal
Collegio Federale dei Probiviri.
La perdita definitiva della qualifica dei delegati di diritto, costituirà
criterio di valutazione per una loro candidatura alla carica
istituzionale ricoperta.
NORME
TRANSITORIE
Le
incompatibilità di cui all’articolo 28, non si applicano per le
cariche o i ruoli ricoperti alla data di entrata in vigore del presente
Statuto.
I singoli Consigli Nazionali possono istituire e regolamentare
l’attività dei propri gruppi giovanili.
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