DELLA LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
(Approvato dal Congresso Federale Straordinario del 24 - 25 ottobre 1998)

  ITALIANO

Art. 1 - Finalità

Il Movimento politico denominato "Lega Nord per l’Indipendenza della Padania" (in seguito indicato come Movimento oppure Lega Nord), costituito da Associazioni Politiche, ha per finalità il conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Art. 2 - Composizione del Movimento

Il Movimento è costituito dalle seguenti Sezioni Nazionali:

1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Trieste;
12. Umbria;
13. Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste;
14. Veneto.

Le Sezioni Nazionali si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizioni e Sezioni Comunali.
Il Consiglio Federale, con apposita delibera e sentito il Consiglio Nazionale di riferimento, può decretare la fusione per incorporazione nella Lega Nord, di altri Movimenti politici che intendano trasformarsi in sue Sezioni Nazionali, là dove queste ultime non esistano, o che si accorpino a quelle già esistenti, e che sostituiscano il loro statuto con il presente, al momento del loro ingresso. Al Consiglio Federale spetterà il compito ed il potere di dettare le norme transitorie e di rappresentanza.
Con delibera del Consiglio Federale, il Movimento può anche aderire ad organismi internazionali che abbiano quale scopo il raggiungimento dell’indipendenza dei popoli.

Art. 3 - Simbolo

Il simbolo della LEGA NORD per l’Indipendenza della Padania è costituito da un cerchio con all’interno il Sole delle Alpi, rappresentato da sei petali disposti all’interno di un secondo cerchio e la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato nel monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del leone alato con spada e libro chiuso; il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta Lega Nord. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, ciascuna Sezione Nazionale può inserire, alternativamente, in basso o sul lato sinistro del guerriero ed in orizzontale, il nome della rispettiva Sezione Nazionale. Il Consiglio Federale potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia, in particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione "Lega Nord", sia con l’aggiunta di tutte le sue varianti regionali. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio della Lega Nord.

Art. 4 - Denominazioni

Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano-Romagnola rimangono patrimonio della Lega Nord, nella quale i movimenti di pari denominazione sono confluiti.

Art. 5 - Sedi Nazionali e Nazioni

Ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitale storica della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale. Col termine "Nazione" si intendono le comunità etnico-geografiche identificate nell’Art.2.
Con apposita delibera del Consiglio Federale, su richiesta delle parti interessate, potranno essere istituite federazioni fra Sezioni Nazionali del Movimento nonché Sezioni extraterritoriali al di fuori dei confini della Padania, le cui strutture organizzative ed i loro rapporti col Movimento verranno regolamentati dal Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale può, con apposita delibera, decretare la nascita di altre Nazioni aggregandole al Movimento, riconoscendo ufficialmente i relativi Consigli Nazionali e tutti gli organi di rappresentanza, con potestà di decretare tempi e modalità di attuazione.
La definizione dei confini territoriali spetta al Consiglio Federale.

Art. 6 - Padri Fondatori della Padania.

Coloro che, il 15 settembre 1996 dal palco di Venezia, hanno proclamato l’indipendenza della Padania dando lettura della dichiarazione di indipendenza e sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei cittadini padani, nonché i Soci fondatori della Lega Nord intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo del Movimento del 4.12.89 assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania.
I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale e, in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione consultiva del Segretario Federale e del Consiglio Federale.
Fatti salvi eventuali provvedimenti sanzionatori precedentemente assunti dal Movimento che determinerebbero il venir meno della qualifica di cui al presente articolo, i provvedimenti sanzionatori e non, nei confronti dei Padri Fondatori sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale.

Art. 7 - Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Federazione, si procede alla divisione del patrimonio della stessa fra le Sezioni Nazionali, proporzionalmente ai voti ottenuti dalla Lega Nord nelle elezioni politiche od europee, quali siano le più recenti rispetto alla deliberazione di scioglimento, nel territorio relativo a ciascuna di dette sezioni. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni, potrà richiedersi la stima di un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti, aventi sede nelle tre città capoluogo delle Nazioni in cui la Lega Nord abbia ottenuto il maggior numero assoluto di voti.
In caso di scioglimento dell’ente, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI della FEDERAZIONE

Art. 8 - Organi Federali del Movimento

Sono organi Federali del Movimento:
il Congresso Federale, il Consiglio Federale, il Segretario Federale, il Presidente Federale, l’Assemblea Federale, il Comitato Amministrativo Federale, il Segretario Amministrativo Federale, il Collegio Federale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Federale dei Probiviri.

Art. 9 - Il Congresso Federale

Il Congresso Federale è l’organo rappresentativo di tutti gli associati delle Sezioni Nazionali della Lega Nord e può modificare lo Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina le attività svolte dalle sue Sezioni Nazionali. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive Sezioni Nazionali. Il Congresso Federale è convocato dal Presidente Federale ogni tre anni in via ordinaria; in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio Federale o il Segretario Federale. Tutte le delibere vengono assunte a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le modalità previste dal regolamento del Congresso.

Art. 10 - Elezioni

Il Congresso Federale elegge:
il Segretario Federale ed il Presidente Federale, che devono appartenere a diverse Sezioni Nazionali e sono incompatibili con qualsiasi altra carica Federale o Nazionale:
i cinquanta membri elettivi dell’Assemblea Federale:
altri componenti del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo Art.13, comma "e".

Art. 11 - Delegati

Il numero dei delegati viene così determinato, su base Nazionale:
uno ogni trecentomila abitanti o frazione con un minimo di tre basati sull’ultimo censimento ufficiale;
due delegati ogni punto percentuale o frazione, riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche o regionali) che abbiano coinvolto la Nazione; per le Nazioni con popolazione inferiore al milione di abitanti, il numero dei delegati sarà pari ai punti percentuali o frazioni riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche, regionali) con un massimo di 25;
a questi si aggiungono, in qualità di delegati, il Segretario e il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri fondatori, i Segretari Provinciali, i Parlamentari ed i Consiglieri regionali, anche ed eventualmente, ad assemblee sciolte, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.
Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l’uso delle deleghe.
I Soci fondatori sono equiparati, per le norme non specificatamente inerenti la loro qualifica, ai Soci Ordinari Militanti.

Art. 12 - L’Assemblea Federale

L’Assemblea Federale è un organo permanente ed è composta da cinquanta membri eletti dal Congresso Federale oltre al Segretario Federale, al Presidente Federale, a tutti i Segretari Nazionali e Provinciali, a tutti i Parlamentari ed i Consiglieri regionali, che sono suoi membri di diritto, purché in regola con il tesseramento di Socio Ordinario-Militante per l’anno in corso.
Dura in carica tre anni, salvo anticipata revoca e nuova nomina da parte del Congresso Federale. I suoi membri possono essere rieletti. La carica di membro dell’Assemblea Federale è incompatibile con la carica di componente elettivo del Consiglio Federale. L’Assemblea Federale deve riunirsi, su convocazione del Presidente Federale al fine di procedere ad una valutazione dell’operato del Consiglio Federale e per tracciare le linee d’azione future in sintonia con la linea politica e programmatica deliberata dal più recente Congresso Federale. Essa è convocata e presieduta dal Presidente Federale, o, in sua assenza od impedimento, dal Segretario Federale. Può essere convocata dal Segretario Federale o dalla maggioranza assoluta dei Segretari Nazionali.
All’Assemblea Federale possono assistere, con diritto di parola ma non di voto, tutti i componenti elettivi del Consiglio Federale, i Presidenti del Collegio Federale dei Probiviri e del Collegio Federale dei Revisori dei Conti.
I dimissionari, per qualunque motivo, verranno sostituiti dai primi dei non eletti.

Art. 13 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l’azione generale del Movimento, specificamente sotto il profilo organizzativo in esplicazione del programma elaborato dal Congresso Federale.
Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.
Il Consiglio Federale è composto da:
il Segretario Federale;
il Presidente Federale;
il Segretario Amministrativo Federale;
i Segretari di ciascuna Sezione Nazionale;
da altri membri eletti dal Congresso Federale, nelle seguenti quote:
quattro per la Lombardia, due per il Veneto, due per il Piemonte, uno per ogni altra Sezione Nazionale il cui territorio comprenda più di un milione di abitanti e abbia conseguito una percentuale almeno dell’8% alle ultime consultazioni politiche, europee o regionali, e uno per le Sezioni Nazionali che non raggiungono il milione di abitanti ma abbiano superato la percentuale del 25%, nelle ultime consultazioni. Partecipano con diritto di parola il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica, il rappresentante della Lega Nord al Gruppo parlamentare europeo, il Responsabile Organizzativo Federale ed il Responsabile degli Enti Locali Padani Federali.
I Segretari delle Sezioni Nazionali, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire, con il solo diritto di parola, dai rispettivi Presidenti Nazionali o vicari, salvo approvazione dell’organo.
Il Consiglio Federale delibera validamente a maggioranza semplice, ove non altrimenti previsto dallo Statuto, e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.
Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle sue riunioni od alle riunioni dei Consigli Nazionali, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Movimento, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Federale

E’ di competenza del Consiglio Federale:

a)      approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;

b)      deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;

c)      deliberare in ordine alla decadenza dei suoi componenti;

d)      approvare, modificare ed integrare, i regolamenti della Federazione, nonché quelli dell’Assemblea Federale, dei Congressi Federali e Nazionali;

e)      stabilire le quote associative e la loro ripartizione;

f)      verificare l’adozione e l’attuazione delle sue delibere da parte delle Sezioni Nazionali del Movimento;

g)      vigilare sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni Nazionali;

h)      gestire il fondo comune;

i)        la valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento.

Al Consiglio Federale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.
Il Consiglio Federale nomina tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui poteri sono regolamentati da delibera del Consiglio Federale stesso.
In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, spetta al Consiglio Federale la nomina di un nuovo Presidente, che rimarrà in carica sino al successivo Congresso. Il Consiglio Federale dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In assenza del Segretario Federale, il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale o da un loro delegato.
Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto. In questo caso, entro sessanta giorni dall’avvenuta decadenza, il Consiglio Nazionale competente dovrà nominare un suo nuovo rappresentante nazionale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro dimissionario, decaduto o deceduto. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica entro 120 giorni del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le Assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, verranno dimezzati.
I poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono, per questo periodo di tempo, assunte dal Segretario Federale o, per impedimento o dimissioni di quest’ultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario Federale, può sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa stabilita dal Congresso Federale della Lega Nord, sostituendolo con un Commissario Federale e convocando un Congresso straordinario della Sezione Nazionale stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario della Sezione Nazionale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.
In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il Consiglio Federale, sentito il parere dei Segretari Nazionali, delibera, sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio Nazionale, la composizione delle liste e la designazione dei capolista laddove previsti. Il Consiglio Federale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.

Art. 15 - Il Segretario Federale

Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dall’anticipata convocazione del Congresso Federale per i motivi di cui in appresso. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale; convoca e presiede il Consiglio Federale e la Segreteria Politica Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.
Il Segretario Federale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di vicario.
Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale convoca il Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro trenta giorni dall’evento, per la nomina del nuovo Segretario Federale.

Art. 16 - Il Presidente Federale

Il Presidente Federale viene eletto dal Congresso Federale, dura in carica tre anni ed è membro di diritto del Consiglio Federale.
Il Presidente Federale convoca il Congresso Federale; convoca e presiede l’Assemblea Federale.
Presiede il Consiglio Federale in assenza del Segretario Federale.
Al Presidente Federale, vengono temporaneamente attribuite le funzioni del Segretario Federale, per dimissioni, impedimento permanente o decesso di quest’ultimo.
Il Presidente Federale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale e contestuale impedimento o dimissioni del Segretario Federale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale, ai sensi dell’Art. 14.
La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.
Può essere altresì delegato dal Consiglio Federale, su proposta del Segretario, a svolgere altri specifici compiti, anche di rappresentanza legale.

ORGANIZZAZIONE della FEDERAZIONE

Art. 17 - L’Ufficio di Segreteria Politica

Il Segretario Federale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:
Il Vice Segretario Vicario;
il Responsabile Organizzativo Federale;
il Responsabile degli Enti Locali Padani Federali;
i quali costituiscono, con il Segretario Federale, l’Ufficio di Segreteria Politica.
L’avvenuta nomina, o revoca, verrà comunicata al Consiglio Federale.

Art. 18 - Il Responsabile Organizzativo Federale

Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Federale saranno disciplinate da opportuno Regolamento del Consiglio Federale.
E’ comunque esclusa ogni funzione di indirizzo, decisione e coordinamento politico all’interno e all’esterno del Movimento.

Art. 19 - Gli Enti Locali Padani Federali

Gli Enti Locali Padani Federali elaborano la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento, secondo le direttive del Consiglio Federale e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi del Movimento.

ECONOMIA della FEDERAZIONE

Art. 20 - Economia

La Federazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Sezione Nazionale e ne costituisce il patrimonio della Lega Nord, che è unico ed indivisibile.
Il diritto di utilizzo del patrimonio del Movimento spetta alle sue Sezioni, secondo un criterio territoriale.
Il Movimento garantisce l’impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Sezione Nazionale nel rispettivo territorio.

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio del Movimento è costituito:
dai beni immobili e mobili di proprietà della Lega Nord, ovunque si trovino, acquistati direttamente dalla Lega Nord, dalle sue Sezioni Nazionali o comunque pervenuti;
da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
Le entrate del Movimento sono costituite:
dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
dalle sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento;
dalle quote provenienti dalle sue Sezioni Nazionali, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale;
dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;
da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
dalla contribuzione volontaria dei cittadini, in base alla normativa vigente;
queste risorse costituiscono un fondo comune che la Lega Nord utilizza ai suoi fini e che può altresì servire a sostenere le Sezioni Nazionali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 - Rimborsi e Contributi

I rimborsi elettorali per le elezioni regionali verranno suddivisi fra la struttura federale e le sue Sezioni Nazionali, secondo modalità stabilite, di volta in volta, con delibera del Consiglio Federale.
Dal rimborso elettorale per le elezioni politiche ed europee, verranno detratte e rimborsate le spese sostenute dalla struttura federale del Movimento, alla quale andrà un’ulteriore quota pari al 50% del residuo netto, per il suo finanziamento.
Il rimanente verrà suddiviso con delibera del Consiglio Federale, nel seguente modo:
il contributo proporzionale al numero dei voti, secondo la legge relativa, verrà suddiviso tra le Sezioni Nazionali secondo i voti riportati;
l’eventuale quota fissa, spettante per legge a ciascuna lista che abbia conseguito il numero dei seggi e dei voti previsti dalla legge per ottenere il rimborso, verrà suddivisa in parti uguali fra tutte le Sezioni Nazionali;
la suddivisione di eventuali contributi non specificamente normata dalla legge in vigore o dallo Statuto della Lega Nord, verrà deliberata dal Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale può deliberare l’esclusione dalla ripartizione di quella Sezione Nazionale nelle cui circoscrizioni elettorali non sia stato eletto alcun parlamentare. Eventuali altri finanziamenti pubblici ai partiti verranno introitati dal Movimento e suddivisi tra le Sezioni Nazionali, con delibera del Consiglio Federale, che preciserà i tempi e le modalità dell’erogazione. In quest’ultimo caso, il Consiglio Federale avrà la facoltà di stabilire la percentuale da trattenere e destinare alle esigenze finanziarie della Federazione.

Art. 23 - Spese del Movimento

Le spese del Movimento sono le seguenti:
spese generali federali;
spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per campagne elettorali;
investimenti;
sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti autonomisti;
ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese delle Sezioni Nazionali e Provinciali.

AMMINISTRAZIONE della FEDERAZIONE

Art. 24 - Il Comitato Amministrativo Federale

La gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al Comitato Amministrativo Federale, costituito dai Segretari Amministrativi Nazionali di ogni Sezione Nazionale e da un membro, con la carica di Segretario Amministrativo Federale, al quale compete la responsabilità amministrativa e contabile del Movimento, che funge da Presidente ed è eletto dal Consiglio Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa.
Il Segretario Amministrativo Federale può in ogni momento essere revocato dal Consiglio Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale si riunisce nei tempi e secondo le modalità stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Federale.
Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo Federale sono:
l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione Europea;
la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
la sottoscrizione di mandati di pagamento;
l’assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici la cui riscossione spetta al Segretario Federale;
la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Il Segretario Amministrativo Federale rilascerà apposita delega ai Segretari Amministrativi Nazionali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione immobiliare, contratti di locazione finanziaria, di lavoro, d’opera, di somministrazione, di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Nella delega sarà contenuta l’espressa facoltà di trasferire, in tutto od in parte, i medesimi poteri ai Segretari Amministrativi Provinciali, e così di seguito sino ai delegati di cui all’Art. 44 del presente Statuto.
Il Consiglio Federale potrà conferire al Segretario Amministrativo Federale altre specifiche attribuzioni.
Il Segretario Amministrativo, sentito il Comitato Amministrativo Federale predispone, ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio1997 e della Legge n° 460 del 4 dicembre 1997:
il bilancio consuntivo, l’inventario e quant’altro inerente per legge;
il bilancio preventivo.
L’esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Federale, entro i quindici giorni successivi.
Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate e delle uscite tra organizzazione federale, Sezioni Nazionali e organi di informazione della Lega Nord. Il Segretario Amministrativo redige entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario l’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Movimento. Il Consiglio Federale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo Federale alla sua pubblicazione a termini di legge.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Federale. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Federale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo verrà approvato entro il 31 gennaio dell’anno di competenza. Nel corso dell’anno, il Consiglio Federale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.
Almeno tre membri del Comitato Amministrativo Federale possono, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Qualora l’esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Federale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari.
Il Consiglio Federale entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, dovrà emanare un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e periferico.

ELEZIONI

Art. 25 - I Gruppi Parlamentari

I parlamentari espressi dalla Lega Nord si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale. L’adesione al gruppo di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Federale, con il quale andrà altresì concordata l’adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro gruppo, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o venga ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
Le spese per la campagna elettorale della Lega Nord sono decise tenendo conto di un’equa utilizzazione all’interno della struttura.

Art. 26 - Le Elezioni Amministrative

Ciascun Consiglio Nazionale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative. Spetta al Consiglio Federale, sentito il parere dei Segretari Nazionali, la designazione dei candidati nelle elezioni regionali nonché dei candidati alla carica di Presidente di provincia o di Sindaco nei comuni capoluoghi di provincia.
La Commissione così costituita dura in carica un anno.

Art. 27 - I Gruppi Consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali, al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L’adesione al gruppo di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Consiglio Nazionale, con il quale andrà altresì concordata l’adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o venga ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Art. 28 - Incompatibilità - ineleggibilità

La carica di Segretario di Sezione comunale, Circoscrizionale e Provinciale non potrà essere ricoperta dalla stessa persona, per più di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale. I due mandati sono considerati consecutivi anche nel caso in cui vi sia stato un periodo intermedio di commissariamento; un mandato si può considerare compiuto solo nel caso in cui la permanenza in carica abbia una durata non inferiore ai diciotto mesi per Segretario di Sezione e di Circoscrizione, e due anni per quanto riguarda il Segretario Provinciale.
Tutte le cariche monocratiche interne al Movimento sono fra loro incompatibili; tale incompatibilità non si applica nel caso in cui una delle cariche sia quella di Vicesegretario vicario Nazionale o Provinciale quando nominato.
Sono altresì incompatibili le cariche ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini sino al terzo grado, qualora vengano occupate in organi di pari livello o immediatamente superiore o inferiore.
Nel caso di candidatura contemporanea di parenti od affini sino al terzo grado, viene accettata la candidatura monocratica, ovvero in caso di candidatura all’organo collegiale, verrà accettata quella del Socio Ordinario Militante più anziano di militanza.
L’incompatibilità per parentela o affinità, di cui sopra, diviene condizione di ineleggibilità quando il coniuge e/o uno dei parenti o affini sino al terzo grado, ricopra già una carica incompatibile ai sensi del comma precedente.
In presenza della candidatura di un SOM ad una carica monocratica o collegiale a qualsiasi livello, parenti e affini del candidato fino al terzo grado ed il coniuge, non hanno diritto di voto attivo o passivo.
Nel primo Congresso elettivo, successivo ad un periodo di commissariamento che ha interessato una Sezione di qualsiasi livello, è ineleggibile il Segretario che ha subito tale commissariamento per sfiducia dell’organo superiore.
Il Segretario Federale, il Presidente Federale, il Segretario Amministrativo Federale, i Segretari ed i Presidenti Nazionali non possono ricoprire incarichi di governo.
Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, le cariche di Segretario di Sezione, Circoscrizione, Provincia e membro elettivo del Consiglio Nazionale, sono incompatibili con la carica di Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere Regionale, Presidente di Provincia, Sindaco di capoluogo di Provincia, Sindaco di città con oltre 100.000 abitanti; tale incompatibilità assume le caratteristiche di ineleggibilità quando il candidato ricopra già una delle cariche istituzionali di cui al presente comma.
Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, non si possono candidare alla carica di Parlamentare (Deputato, Senatore, Parlamentare Europeo) coloro che hanno ricoperto tale carica per almeno due mandati consecutivi completi. In caso di anticipata conclusione di una o più legislature, con l’esclusione dei casi di interruzione del mandato per dimissioni volontarie, nel qual caso il mandato si intende comunque interamente compiuto, la durata massima di cui sopra viene fissata in 10 anni, pari a due mandati completi.
La norma di cui sopra si applica nella medesima forma, per i Consiglieri Regionali.
La carica di Parlamentare o di Eurodeputato, è incompatibile con quella di Consigliere comunale e Circoscrizionale (consigliere di zona), salvo deroga del Consiglio Nazionale.
L’incompatibilità con altre eventuali cariche amministrative verrà definita da apposita delibera del Consiglio Nazionale competente per territorio, ratificata dal Consiglio Federale.
Le opzioni fra cariche incompatibili devono effettuarsi entro quarantotto ore dall’avvenuta nomina o elezione, dandone comunicazione scritta all’organo competente.
Per i membri supplenti le quarantotto ore decorrono dalla data di convocazione.
Trascorso detto termine senza che l’interessato abbia espresso la propria scelta, lo stesso si considera automaticamente decaduto dalla carica ricoperta da più tempo.
E’ altresì incompatibile il subentro del supplente, là dove previsto, quando l’interessato abbia perso i requisiti richiesti per la candidatura alla medesima carica.

ISCRIZIONE alla FEDERAZIONE

Art. 29 - Iscrizione al Movimento

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che si impegnino all’osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.
I Soci appartengono a due qualifiche differenti:
Soci Ordinari-Militanti;
Soci Sostenitori.
I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.
E’ intrasmissibile la quota o contributo associativo.

Art. 30 - Soci

a) I Soci Ordinari-Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.
Nel caso in cui la sezione sia diversa da quella di residenza, l’accettazione di iscrizione del Socio Ordinario Militante deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale, sentite le sezioni di destinazione e di provenienza. I trasferimenti di iscrizione di SOM da una Circoscrizione ad un’altra, all’interno di una stessa provincia, sono deliberati dal Consiglio Provinciale, sentiti i pareri delle Circoscrizioni interessate. I trasferimenti di iscrizione di SOM da una Provincia ad un’altra necessitano dell’assenso deliberato dal Consiglio Nazionale, sentiti i pareri delle due province interessate. I trasferimenti di iscrizione da una Sezione Nazionale ad un’altra necessitano dell’assenso dei due Consigli Nazionali competenti.
La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall’organo competente.
Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica dell’associato.

b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell’apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.
I Soci Sostenitori che intendono acquisire la qualifica di Socio Ordinario-Militante, dopo un periodo di militanza attiva e volontaria della durata di almeno sei mesi, devono presentare domanda alla Sezione Comunale in cui sono iscritti. La domanda dovrà rimanere esposta presso la sede della Sezione Comunale o la Sede di livello immediatamente superiore competente per territorio quando la sezione sia priva di sede, per venti giorni, dopodiché verrà immediatamente inviata al Consiglio Direttivo Provinciale e Circoscrizionale competenti per territorio, corredata del parere del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale. Il Consiglio Direttivo Provinciale, sentito il parere del Consiglio Circoscrizionale, deve pronunciarsi in merito all’accettazione dei Soci Sostenitori nella militanza attiva, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fa fede la data di ricevimento apposta sulla cartolina A.R., o altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuto recapito.
Decorso tale termine, la domanda inevasa si intende accettata. Il Consiglio Direttivo Provinciale può accogliere richieste di acquisizione di qualifica di Socio Ordinario-Militante, con apposita delibera motivata anche in presenza di pareri negativi espressi dal Consiglio Direttivo di Sezione comunale o Circoscrizionale.
Le delibere di passaggio da Socio Sostenitore a Militante e gli stessi rinnovi di iscrizione alla carica di militante, dovranno essere bloccate nel periodo dei trenta giorni antecedenti lo svolgimento dei Congressi ad ogni livello (Federale, Nazionale, Provinciale, Circoscrizionale e Comunale). Nel caso in cui la convocazione venga effettuata con un termine inferiore ai trenta giorni, avranno diritto a parteciparvi solo ed esclusivamente i Soci Ordinari Militanti in possesso dei requisiti previsti dalla Statuto ed in regola con il tesseramento, con trenta giorni d’anticipo rispetto alla data di convocazione dei Congressi.
I Soci Sostenitori che hanno conseguito detta qualifica, vengono iscritti nel libro dei Soci Ordinari-Militanti tenuto dal Segretario Provinciale; ove esistono le Circoscrizioni, i Soci sono elencati in base a tale ripartizione.
Entro trenta giorni dall’avvenuta accettazione, i Soci Ordinari-Militanti devono integrare la loro quota di iscrizione al Movimento, versando la differenza sino all’importo stabilito per l’anno in corso.
La candidatura alle cariche interne del Movimento e alle elezioni in qualità di delegato dei Soci Ordinari-Militanti, è subordinata al decorso dei seguenti termini temporali, a partire dalla data di espressione favorevole del parere espresso dall’organo competente in merito alla domanda per l’acquisizione della qualifica di Socio Ordinario-Militante:
centottanta giorni, per le cariche a livello di Sezione Comunale e di Circoscrizione;
un anno, per le cariche a livello Provinciale;
due anni, per le cariche a livello Nazionale;
tre anni per le cariche a livello Federale.
I limiti temporali di cui sopra non realizzano i loro effetti qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto.
Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’Art.28.
In presenza di situazioni particolari, il Consiglio Federale potrà variare i limiti temporali più sopra indicati.

Art. 31 Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante

a) Declassamento

I Consigli Direttivi di Sezione comunale procedono alla verifica dell’effettiva militanza degli iscritti, non rilasciando la tessera di Socio Ordinario Militante, per l’anno immediatamente successivo, a coloro che, senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui all’Art. 30.
Contro simile decisione può essere interposto ricorso dagli interessati, al rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale.
I Consigli Nazionali possono procedere autonomamente alla verifica della Militanza e all’eventuale revoca della stessa.
L’autosospensione dei Soci Ordinari Militanti costituisce il presupposto indiscutibile per provvedere alla revoca immediata della qualifica di Socio Ordinario Militante e il declassamento a Sostenitore.

b) Azzeramento

Per azzeramento della militanza si intende quel provvedimento che determina il declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei SOM iscritti nella Sezione interessata, con la conseguente decadenza degli stessi dalle cariche eventualmente ricoperte. Tale provvedimento, per i livelli cittadino e circoscrizionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale e Federale, mentre per il livello provinciale, è competente il solo Consiglio Federale.
I giudizi così espressi, si intendono inappellabili.

Entro quindici giorni dalla deliberazione ogni decisione in proposito, debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati, a mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità di riscontro.
I Soci Ordinari-Militanti declassati verranno iscritti come Sostenitori e potranno riassumere la qualifica di Soci Ordinari Militanti secondo le procedure di cui all’Art. 30.

Art. 32 - Tesseramento

L’importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Federale.
A ciascun associato verrà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore.
Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal Consiglio Federale entro il 30 agosto di ogni anno, viceversa resterà in vigore la veste grafica precedente.
Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Decorso il termine del 31 gennaio, i Soci non in regola con il versamento della quota non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, sino a quando non provvedono al versamento della quota stessa.
Il rinnovo dell’iscrizione ed il relativo versamento della quota associativa può essere effettuato a partire dal 1° di ottobre di ogni anno ed ha valore per l’anno successivo.

Art. 33 - Decadenza degli Associati

La qualità di Socio si perde:
per decesso;
per dimissioni;
per decadenza a causa di morosità, protrattasi per un intero anno solare, di cui all’Art.32 del presente Statuto;
per espulsione, secondo le procedure di cui all’Art. 52 del presente Statuto.

Le SEZIONI della LEGA NORD

Art. 34 - Le Sezioni

Le Sezioni Nazionali che compongono la Federazione si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o Congressi.
L’estensione territoriale, la costituzione, l’organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali, Circoscrizionali, Provinciali o di eventuali Comitati di coordinamento comunale saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dai Consigli Nazionali ed approvati dal Consiglio Federale.
Nelle Sezioni Nazionali ove esiste una sola provincia, le competenze nazionali vengono normate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale interessato, approvato dal Consiglio Federale.

Le SEZIONI NAZIONALI

Art. 35 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l’organo plenario rappresentativo di tutti gli associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord.
Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi Federali, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati.
Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale, ogni tre anni in riunione ordinaria, ed in riunione straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale.
Esso delibera a maggioranza semplice.

Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
i Segretari Provinciali;
i Parlamentari ed i Consiglieri regionali appartenenti alla Sezione Nazionale;
i delegati eletti dai Congressi Provinciali;
i Membri del Consiglio Nazionale uscente;
i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Sezione Nazionale;
i Presidenti di Provincia;
i Sindaci dei capoluoghi di Provincia.
Allo stesso può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Federale.

I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci Ordinari-Militanti, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dal Consiglio Federale garantendo un numero minimo di delegati per provincia.
Ai Congressi delle Sezioni Nazionali uniprovinciali, quali Aosta, Bolzano, Trento e Trieste, partecipano, in qualità di delegati, tutti i Soci Ordinari Militanti della Provincia con anzianità pari a quella necessaria per assumere le cariche a livello nazionale.

Il Congresso Nazionale elegge:
il Segretario Nazionale ed il Presidente Nazionale, che devono appartenere a diverse Sezioni Provinciali;
il Collegio Nazionale dei Probiviri;
il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, il cui numero sarà definito con apposito regolamento del Consiglio Federale, garantendo la rappresentanza di ciascuna Sezione Provinciale;
i delegati al Congresso Federale.

Il regolamento del Congresso Nazionale è stabilito dal Consiglio Federale su proposta dei singoli Consigli Nazionali.

Art. 36 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale determina l’azione del Movimento in sede Nazionale, in esplicazione del programma e della linea politica elaborata dal Congresso Federale.
Il Consiglio Nazionale è composto da:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Segretario Amministrativo Nazionale, il quale ha diritto di voto nelle sole discussioni a carattere economico e amministrativo;
i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale;
i membri eletti dal Congresso Nazionale;
Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano con diritto di parola: il Responsabile Organizzativo Nazionale il quale provvederà alla redazione del relativo verbale e il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali.
Al Consiglio Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento.
Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza semplice.
E’ di competenza del Consiglio Nazionale:
approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione Nazionale;
deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari-Militanti tenuto dall’Organo Provinciale;
deliberare in ordine alla decadenza od espulsione degli associati nei casi previsti dal presente Statuto;
delegare membri del Consiglio Nazionale a stare in giudizio in ogni sede a tutela degli interessi della Nazione.
Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell’ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale questo viene dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale ordinario, da un Commissario eletto dal Consiglio Nazionale.

Art. 37 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente la propria Sezione Nazionale, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni e la sua carica, così come quella del Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento, eccettuate quelle di diritto. In caso di vacanza, le sue funzioni saranno provvisoriamente attribuite al Presidente Nazionale che resterà in carica sino al successivo Congresso Nazionale straordinario che eleggerà un nuovo Segretario, su convocazione del Consiglio Federale.
Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su delibera del Consiglio Nazionale egli può delegare altri Soci Ordinari-Militanti a compiti specifici di rappresentanza.
Il Segretario Nazionale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di vicario che lo può rappresentare.
Il Segretario Nazionale elegge domicilio legale presso la sede di cui all’Art. 5 del presente Statuto.

Art. 38 - L’Ufficio di Segreteria Nazionale

Il Segretario Nazionale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:
il Responsabile Organizzativo Nazionale;
il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali;
ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri.
L’avvenuta nomina o revoca, verrà comunicata al Consiglio Nazionale.

Art. 39 - Il Responsabile Organizzativo Nazionale

Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale saranno disciplinate da opportuno Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.
E’ comunque esclusa ogni funzione di indirizzo, decisione e coordinamento politico all’interno e all’esterno del Movimento.

Art. 40 - L’Ufficio Enti Locali Padani Nazionali

L’Ufficio Enti Locali Padani Nazionali, è diretto dal suo responsabile. In sintonia con il corrispondente Ufficio degli Enti Locali Padani Federali, elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento e fornisce il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organi nazionali e periferici del Movimento.

ECONOMIA delle SEZIONI NAZIONALI

Art. 41 - Entrate

Le entrate della sezione sono costituite:
dalle quote sociali annuali;
dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
dalle sottoscrizioni per la stampa;
dai contributi erogati da parte del Movimento;
da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
dal contributo dei rappresentanti in organismi elettivi, enti e organismi esterni a livello statale o nazionale.
La misura e la destinazione di tale contributo è regolamentata dal Consiglio Nazionale.

Art. 42 - Spese

Le spese sono le seguenti:
spese generali;
spese dell’apparato nazionale;
spese delle organizzazioni provinciali periferiche;
spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui l’editoria, la discografia, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per campagne elettorali;
investimenti.

L’AMMINISTRAZIONE

Art. 43 - L’Amministrazione Nazionale

L’Amministrazione della Sezione Nazionale si articola su due livelli: centrale (Nazionale) e periferico (Provinciale).
L’Amministrazione Centrale della Sezione Nazionale è affidata al Comitato Amministrativo Centrale che è composto da tre Soci Ordinari-Militanti, nominati dal Consiglio Nazionale anche tra i suoi membri. Esso sovrintende a tutta l’attività di riscossione delle entrate e di erogazione delle spese di gestione del patrimonio. Il Consiglio Nazionale nomina, fra i membri del Comitato Amministrativo Centrale, il Segretario Amministrativo Nazionale che assume le funzioni di Presidente del Comitato Amministrativo Centrale.
I Segretari Nazionali e Provinciali, in quanto responsabili della struttura territoriale che presiedono, devono riconoscere la funzione e la gestione amministrativa al rispettivo Segretario Amministrativo.
Il Segretario Amministrativo predispone:

a) Il bilancio consuntivo e l’inventario.

L’esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo dovrà essere predisposto entro il 28 febbraio e dovrà essere, a sua volta, approvato dal Consiglio Nazionale entro 15 giorni da tale data. Il Segretario Amministrativo redigerà, entro il 28 febbraio, l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento.

b) Il bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere redatto entro il 10 dicembre, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale, tenendo conto dei bilanci preventivi dei Consigli Direttivi Provinciali. Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate tra organizzazione centrale e organizzazioni periferiche.
Tale delibera dovrà essere ratificata entro 15 giorni dal Consiglio Nazionale.

Art. 44 - L’Amministrazione periferica

L’Amministrazione delle entrate e delle spese delle Sezioni Provinciali è affidata al Segretario Amministrativo Provinciale, nominato dal rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve inviare al Consiglio di Amministrazione Centrale il bilancio preventivo per l’anno entrante entro il 1° dicembre di ogni anno, ed entro il 15 febbraio deve inviare allo stesso organo un rendiconto consuntivo completo della sua attività amministrativa. Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo sono redatti sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo Provinciale, controfirmati dal Segretario Provinciale, approvati dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro 15 giorni da tale data e accompagnati dalla relazione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti. Il Comitato di Amministrazione Centrale può richiedere chiarimenti e documentazioni, nonché disporre accertamenti contabili e ispezioni.
Il Segretario Amministrativo Provinciale potrà nominare, con apposite deleghe, suoi delegati nelle Sezioni Comunali, di Circoscrizione e negli eventuali Comitati di coordinamento comunali.

CONTROLLO dell’AMMINISTRAZIONE CENTRALE e PERIFERICA

Art. 45 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo generale è effettuato dal Collegio Federale dei Revisori dei Conti, che è composto da tutti i Presidenti dei Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti, i quali nomineranno un loro presidente che costituirà il polo di riferimento e coordinamento generale. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti si riunirà almeno una volta ogni semestre. Due membri del Collegio Federale dei Revisori dei Conti possono verificare, in ogni momento e congiuntamente, la gestione finanziaria e la contabilità del Movimento.
I Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Federale.

Art. 46 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo nazionale è effettuato dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dell’Organizzazione, che è composto da tre membri effettivi, eletti dal Congresso Nazionale assieme a tre supplenti fra esperti in materia contabile. Il Presidente del Collegio, scelto fra i tre membri effettivi, dovrà essere preferibilmente iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Almeno due membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti possono verificare, in ogni momento, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Nazionale. I revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale, in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Nazionale.
I Consigli Nazionali potranno ammettere la candidatura a Revisore dei Conti Nazionale o Provinciale anche dei semplici Soci Sostenitori, purché dotati di provate e specifiche capacità professionali.

Art. 47 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo provinciale è effettuato dal Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea Provinciale assieme a tre supplenti. Almeno due membri del Collegio possono verificare, in ogni momento, anche individualmente, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Direttivo Provinciale. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti presenta una relazione annuale, in unione al bilancio provinciale del Movimento e può presentare una relazione al Congresso Provinciale.
I Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 48 - Incompatibilità

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ad ogni livello, è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento, sia direttiva che amministrativa, che di controllo; è altresì incompatibile con le cariche, sia direttive che amministrative, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini, sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi Consigli Provinciali, Nazionali e Federale provvederanno al reintegro.

IL SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA

Art. 49 - Controllo

In deroga alla ordinaria giurisdizione, il controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato nell’ambito territoriale da parte degli organi di livello superiore, previsti dagli Art. 8 e 34 del presente Statuto.

Art. 50 - Il Controllo sugli Organi del Movimento

Fatta eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall’organo di livello immediatamente superiore:
sia mediante l’annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee d’azione del Movimento;
sia, nei casi più gravi, attraverso lo scioglimento dell’organo.
Tale decisione deve contestualmente prevedere la nomina di un Commissario, incaricato della gestione ordinaria e delle operazioni per la ricostituzione dell’Organo sciolto, ed ha efficacia immediata. Entro tre mesi dallo scioglimento, si dovranno indire le elezioni per la ricostituzione dell’Organo sciolto, salvo diversa disposizione dell’Organo competente.
Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l’Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento.
Il ricorso in appello non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 51 - Il Controllo sui Membri del Movimento

Ogni Organo del Movimento vigila sull’osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento viene deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, all’Organo di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.
Copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio deve essere contestualmente inviata, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Socio deferito. Lo stesso avrà tempo dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata per inviare all’Organo giudicante una propria memoria difensiva o una richiesta di audizione.
L’Organo giudicante procederà all’accertamento dei fatti ed all’eventuale audizione del Socio deferito.
La rinuncia al diritto alla difesa non esime l’Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.
Il Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l’osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 52 - Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono:
il richiamo scritto;
la sospensione e l’automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte fino ad un periodo massimo di dieci mesi;
l’espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.
Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un’immagine consona ai suoi principi.
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l’unità o il patrimonio ideale.
I Soci eletti alla carica di Parlamentare, o di Europarlamentare, o di Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l’informazione.
Il richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza dei Consigli Provinciali, Nazionali e Federale.
I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno, l’indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.
Ogni provvedimento sanzionatorio dovrà avere adeguata motivazione e sarà inviato con lettera raccomandata A.R., entro sette giorni dall’adozione, all’interessato il quale avrà quindici giorni di tempo dalla data di spedizione della comunicazione, per ricorrere all’organo competente. Il rifiuto della comunicazione da parte del socio, non sospende l’esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all’organo competente.

Art. 53 - Il Procedimento Sanzionatorio

Le sanzioni nei confronti dei Soci Ordinari Militanti vengono proposte dai rispettivi Consigli Direttivi di Sezione ed assunte dal Consiglio Direttivo Provinciale competente per territorio. L’eventuale appello verrà proposto al Consiglio Nazionale competente che si pronuncerà in via definitiva ed inappellabile in merito ai provvedimenti di sospensione e richiamo scritto.
Nei casi di espulsione è consentito l’appello ai Probiviri Federali contro il pronunciamento del Consiglio Nazionale.
Le sanzioni nei confronti dei Segretari Provinciali, dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Soci che ricoprono una carica istituzionale di Consigliere provinciale o regionale, di Sindaco o di Presidente di Provincia, vengono proposte dai rispettivi Consigli Direttivi Provinciali ed assunte dal Consiglio Nazionale competente per territorio. L’eventuale appello verrà proposto al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale o il Consiglio Federale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l’osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Contro le delibere sanzionatorie emanate dai Consigli Nazionali, autonomamente o su proposta dei Consigli Provinciali, è possibile il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile.

Le sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Federale, dei Segretari o dei Presidenti Nazionali, dei Parlamentari o Europarlamentari, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei membri del Collegio Federale dei Probiviri, vengono assunte dal Consiglio Federale. L’eventuale appello verrà presentato al Collegio dei Probiviri Federali, il cui pronunciamento è inappellabile.

Tutte le deliberazioni sanzionatorie, di cui sia stato proposto appello all’organo competente, rimangono sospese sino alla definizione del ricorso, salvo che venga deliberata l’immediata esecutività.

In quest’ultimo caso, sino alla definitiva pronuncia dell’Organo d’appello competente, il Socio interessato dal provvedimento sanzionatorio non potrà svolgere attività all’interno del Movimento, né accedere alle sue sedi, né partecipare ad elezioni, sia in veste di candidato, sia in veste di votante ancorché membro di diritto.
Il Socio Ordinario Militante colpito da provvedimento di sospensione, alla scadenza del periodo sospensivo previsto, dovrà dimostrare la propria militanza nella Sezione dove è tesserato, per un periodo di sessanta giorni. Durante tale periodo non potrà partecipare, né come soggetto attivo né come soggetto passivo, ad eventuali turni elettorali per i rinnovi dei direttivi che interessino, a qualunque livello, la Sezione in cui milita. Trascorsi i sessanta giorni stabiliti, il Consiglio Direttivo di Sezione comunale deve esprimere e verbalizzare il parere in merito alla conferma o meno della qualifica di SOM. Il parere espresso dalla Sezione comunale deve essere comunicato all’interessato entro sette giorni dalla sua adozione. In caso di parere negativo, il Socio sanzionato può ricorrere in appello presso il Consiglio Direttivo Provinciale, il cui giudizio è inappellabile.
La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell’ex-Socio o dei suoi eredi.

I PROBIVIRI

Art. 54 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari Militanti nel rispetto dei termini temporali di cui all’Art. 30 del presente Statuto, appartenenti ove possibile, a differenti province. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio lo sostituirà temporaneamente, ovvero subentrerà il supplente o, in caso di inapplicabilità di tale criterio, il Consiglio Nazionale competente provvederà al reintegro.
Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà al reintegro.
Il Collegio dei Probiviri, ascoltata la Segreteria competente ed il SOM, quando lo ritenga necessario, valutata la legittimità formale, procedurale e di merito della sanzione, ai sensi dell’art. 53, la conferma o la revoca o rinvia il caso, per un suo riesame, all’organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende l’immediata esecutività eventualmente già deliberata.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all’interno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa.
I componenti del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d’ufficio circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze provinciali, anche una volta cessati dalla carica.
Il regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri viene deliberato dal Consiglio Nazionale.

Art. 55 - Il Collegio Federale dei Probiviri

Il Collegio è composto da un membro per ciascuna Sezione Nazionale, espresso dal rispettivo Consiglio Nazionale; il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio Federale dei Probiviri, sentita la parte interessata e, quando opportuno, il delegato indicato dal Consiglio Nazionale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti, i ricorsi presentati dai Consigli Nazionali contro le delibere dei Collegi Nazionali dei probiviri; è organo di appello di secondo grado nei confronti delle decisioni assunte dai Consiglio Nazionali, nei casi di provvedimenti di espulsione. Sempre secondo le modalità del presente comma.
Il Collegio dei Probiviri, valutata la legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la revoca. Rinvia il caso per un suo riesame all’organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende l’immediata esecutività eventualmente già deliberata.
I componenti del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d’ufficio, circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze nazionali, anche una volta cessati dalla carica.
Il Collegio Federale dei Probiviri è dotato di un regolamento approvato dal Consiglio Federale. La carica di Proboviro Federale è incompatibile con qualsiasi carica o funzione interna al Movimento in ambito sia Federale, sia Nazionale, a qualunque livello. Qualora venga meno la metà dei membri effettivi, il Consiglio Federale, su designazione dei rispettivi Consigli Nazionali, provvederà al reintegro.

DISPOSIZIONI FINALI:

I

Il presente testo proposto dalla Commissione Statuto, costituisce testo base su cui proporre eventuali emendamenti, pertanto i sub-emendamenti si intendono come proposte di modifica agli emendamenti presentati e non al testo base.

II

Il Consiglio Federale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni di ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
Nei sessanta giorni precedenti l’indizione di un Congresso Provinciale, Nazionale o Federale, non potrà apportarsi nessuna deroga che vada ad interferire, anche indirettamente, con tali organismi.

III

I Consigli Nazionali, benché modificati nella loro composizione, rimarranno in carica sino alla loro naturale scadenza e saranno rinnovati in occasione del primo Congresso utile, con le modalità previste dal presente Statuto.

IV

Nel Veneto ed in Lombardia le Sezioni Nazionali e le loro articolazioni potranno utilizzare, rispettivamente, la denominazione "Liga Veneta" e "Lega Lombarda", congiuntamente con il termine "Lega Nord per l’Indipendenza della Padania".

V

Il Segretario Nazionale della sezione del Veneto conserva la legittimazione attiva e passiva in ogni sede giudiziaria per la prosecuzione dei giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore del presente Statuto per fatti inerenti il Movimento denominato "Liga Veneta".

VI

Il Consiglio Federale potrà deliberare la costituzione di "Circoli Amici della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania" all’estero, con possibilità di regolamentare i rapporti con il Movimento.

VII

Il Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che perseguono obiettivi finalizzati alla realizzazione della Società Padana, della sua coscienza e della sua identità.

La decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese a livello Nazionale e Provinciale, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti.

VIII

La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica.
La legittimità di eventuali giustificazioni verrà valutata dal Collegio Federale dei Probiviri.
La perdita definitiva della qualifica dei delegati di diritto, costituirà criterio di valutazione per una loro candidatura alla carica istituzionale ricoperta.

NORME TRANSITORIE

Le incompatibilità di cui all’articolo 28, non si applicano per le cariche o i ruoli ricoperti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
I singoli Consigli Nazionali possono istituire e regolamentare l’attività dei propri gruppi giovanili.

 

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