Risoluzione 77 del 13.05.99

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Quesito Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapia ad alta specializzazione (Is.Me.T.T. srl).


TESTO Con istanza diretta alla scrivente l'istituto indicato in oggetto ha prospettato il seguente quesito in materia d'IVA. In data 20 marzo 1997, in sede di Conferenza di Servizi fra Stato e Regione, e' stato approvato il progetto di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis del d.lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, presentato dalla Regione Sicilia per la realizzazione di un istituto per i trapianti multiorgano e terapie di specializzazione, attraverso un rapporto di collaborazione fra soggetti pubblici, individuati nelle aziende ospedaliere "Civico" e "Cervello" di Palermo e un soggetto privato "University of Pittsburgh Medical Center (UPMCS)". Successivamente alla presenza del Ministro della sanita' e' stato sottoscritto un accordo di programma tra la Regione siciliana, le aziende ospedaliere Civico e Cervello di Palermo e UPMCS in base al quale, i vari soggetti intervenuti si sono impegnati a concorrere, per quanto di competenza di ciascuno, alla realizzazione del cennato progetto di sperimentazione, attraverso la costituzione di una societa' di diritto privato denominata Is.Me.T.T. srl., Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapia ad alta specializzazione. In data 17 giugno 1997 detta societa' si e' costituita formalmente tra l'Ospedale Civico (35%), l'Ospedale Cervello (20%) e UPMCS (45%) con sede a Palermo. In data 11.7.1997 e' stato stipulato tra Is.Me.T.T. srl e UPMCS un contratto con il quale e' stato stabilito che la gestione operativa e professionale dell'Istituto viene affidata a UPMCS, che a fronte dell'attivita' svolta ha diritto ad un compenso, in parte fisso, determinato forfetariamente e in parte variabile, in relazione al numero degli interventi resi presso l'Istituto a pazienti del medesimo e sulla base di tariffe appositamente concordate tra l'Istituto, UPMCS e la Regione siciliana. In data 17 luglio 1997 tra la Regione siciliana e l'Is.Me.T.T. srl e' stata stipulata una convenzione con la quale la Regione si e' impegnata a finanziare l'Istituto per un periodo iniziale di nove anni ed in particolare ad assumere a proprio carico sia gli oneri derivanti dai compensi spettanti a UPMCS, quali previsti dal contratto di gestione, sia quelli necessari per assicurare la piena e completa operativita' dello stesso Istituto, nella realizzazione del programma di trapianti di cui in premessa. Cio' premesso e' stato chiesto di conoscere il trattamento fiscale ai fini IVA delle somme erogate dalla Regione sulla base della cennata convenzione e quello applicabile ai compensi che l'Istituto riconosce a UPMCS, sulla base del contratto di gestione operativa e professionale. Ha altresi' chiesto il regime IVA applicabile ai compensi dovuti dall'Istituto agli ospedali Civico e Cervello che nella fase iniziale del programma svolgono importanti servizi di supporto logistico, organizzativo, clinico e scientifico, ed in particolare, se detta attivita', essendo di carattere accessorio a quella medica e clinica fornita dagli stessi, trattandosi di servizi diagnostici, di laboratorio, di radiologia e di altri servizi clinici ed organizzativi, possa ricevere un trattamento di esenzione da IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/ 1972. Al riguardo si rileva, come risulta dalla relazione preliminare all'accordo di programma tra la Regione Sicilia e gli Enti in discorso (allegato dall'istante), che la costituzione dell'Is.Me.T.T. srl risponde all'esigenza di realizzare nella Regione Sicilia una struttura sanitaria di eccellenza, attraverso un rapporto di collaborazione tra soggetti pubblici e privati in coerenza con i principi di riforma dell'amministrazione pubblica e il processo di riorganizzazione del servizio sanitario. In tale situazione si ritiene che le somme erogate dalla Regione Sicilia all'Is.Me.T.T. srl rappresentano dei finanziamenti che consentono all'Istituto medesimo di funzionare e di perseguire le finalita' che hanno giustificato la sua costituzione e pertanto di realizzare il progetto di sperimentazione previsto e approvato dalla summenzionata Conferenza Stato Regione del 20 Marzo 1997. In relazione a cio', non risulta tra i soggetti interessati una operazione di scambio di beni e servizi dietro corrispettivo, qualificabile ai fini dell'applicazione dell'IVA, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. Conseguentemente sulle cennate somme non va applicata detta imposta. Giova al riguardo precisare che trattandosi di mere acquisizioni di denaro, genericamente collegate all'attivita' svolta, in relazione alle medesime, non si realizza per l'Is.Me.T.T. srl alcuna preclusione al diritto di detrarre l'Iva sugli acquisti di beni e servizi dal medesimo effettuati che, alla stregua della normativa che disciplina la materia (art 19 comma 2 del DPR n. 633 del 1972), puo' configurarsi solo in presenza di operazioni esenti o non soggette. Nel caso di specie l'Is.Me.T.T. srl, come gia' rilevato, a fronte delle somme come sopra percepite, non realizza alcuna attivita' che possa qualificarsi tecnicamente operazione. Dette somme pertanto non alterano la misura della detrazione, che, ai sensi del cennato articolo 19 del D.P.R. 633/1972, va riferita unicamente alle operazioni attive poste in essere, anche in linea di principio, dall'Istituto per lo svolgimento delle quali vengono impiegati i beni e i servizi acquistati o importati. Per quanto concerne le somme che Is.Me.T.T. srl versa ad UPMCS risulta che le medesime costituiscono il corrispettivo delle prestazioni di servizi che UPMCS si e' impegnato ad eseguire sulla base del contratto di gestione operativa e professionale. In relazione a cio' si ritiene che le stesse possano configurarsi operazioni rilevanti ai fini IVA, sempreche' sussista il presupposto della territorialita' di cui all'art, 7 del DPR 633/1972, che alla stregua degli atti in possesso della scrivente non e' possibile verificare. Per quanto riguarda le prestazioni mediche rese ai pazienti dell'Istituto da parte di UPMCS si ritiene che le stesse siano soggette al regime di esenzione da IVA, previsto dall'art. 10 n. 19 del D.P.R. 633 del 1972, qualora le medesime siano rese in regime di convenzione. Infine per quanto concerne le prestazioni poste in essere dagli ospedali Civico e Cervello, nei confronti dell'Istituto, si ritiene che le stesse possano usufruire del regime di esenzione da IVA, di cui all'art. 10 n. 18 e 19 del D.P.R. n 633 del 1972, nei limiti in cui siano considerate di supporto per l'attivita' di assistenza medica svolta nei confronti dei pazienti che saranno sottoposti a trapianto.

 

 

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