Risoluzione 78 del 13.05.99

MATERIA FISCALE: Successioni e donazioni

OGGETTO Successione di C. G., deceduto - Annullamento in via di autotutela (D.M. n. 37 dell'11 febbraio 1997) dell'avviso di liquidazione di lire 11.104.000.000 su cespite ritenuto omesso - Dichiarazione n. 7146/94.


TESTO In riferimento alla successione in oggetto, perveniva alla Scrivente una comunicazione dello Studio Legale.... di Milano, trasmessa a codesta Direzione Regionale con ministeriale prot.753/97, del 22 settembre 1997, concernente la procedura concorsuale di liquidazione ex art. 498 c.c., dell'eredita' beneficiata. Dalla suddetta comunicazione si evinceva che l'attivo dell'eredita', relativa alla successione di G. C., dichiarato per un importo di lire 4.617.768.000, sarebbe stato suscettibile di un eventuale incremento per un ulteriore importo di lire 12.732.399.999, a seguito di un'iniziativa della sig.ra B. D. L. - vedova del defunto G. C., la quale aveva rinunciato all'eredita' - attestata da una sua lettera in data 8 aprile 1997. Con la sopra citata lettera, la sig.ra D. L., premesso che su conti bancari a lei intestati era stato fatto affluire, a sua insaputa, dal de cuius, il predetto importo di lire 12.732.399.999, poi raccolto in un conto presso la B.N.L. - Ag. Palazzo di Giustizia di Milano - e sottoposto a sequestro penale dalla Procura di Milano, si impegnava, qualora l'Autorita' Giudiziaria non ne avesse dichiarato l'aliena appartenenza e l'interessata avesse quindi potuto considerarsene definitivamente proprietaria, ad utilizzare tale somma per il pagamento dei debiti dell'eredita' beneficiata (a titolo di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.). La sig.ra D. L. si impegnava, altresi', nel caso fosse stata riconosciuta debitrice della suddetta somma nei confronti dell'eredita', ad adempiere in conformita'. Codesta Direzione Regionale, con nota prot. 10702/98 del 18.2.1998, interessava al riguardo l'Ufficio del Registro-Successioni di Milano, affinche' provvedesse al recupero degli ulteriori tributi successori, dovuti sul maggiore attivo ereditario, costituito dall'importo in questione. A seguito di cio', l'Ufficio del Registro-Successioni di Milano provvedeva alla notifica, in data 01/04/1998, del conseguente avviso di liquidazione con il quale veniva determinata, in lire 11.104.000.000, la somma complessivamente dovuta, comprensiva di imposta complementare, penalita' ed accessori. Contro tale avviso, l'erede - il minore F. G. C., tramite il padre S. C., esercente la patria potesta' - ha proposto ricorso, depositato in data 30 maggio 1998 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, facendo presente che la somma accertata dall'Ufficio non rientrava nell'eredita'. Infatti, il ricorrente, in data 15 marzo 1997, esponeva che il G.I.P. del Tribunale di Milano, a seguito di istanza presentata dall'ENI, ne aveva disposto il dissequestro a favore di quest'ultimo ente, il quale doveva ritenersi l'effettivo titolare della somma. Dalla descrizione dei fatti, contenuta nel suddetto ricorso, emerge che le somme, oggetto dell'avviso di liquidazione impugnato, non sono mai state inventariate tra i cespiti ereditari, in quanto di pertinenza di altri soggetti e che l'eredita' beneficiata non ha mai rivolto alcuna pretesa nei confronti di tali somme essendo priva di titolo. Inoltre, il ricorrente ha posto in evidenza che la notifica di un ulteriore avviso di liquidazione dell'imposta per il cespite in questione, ritenuto omesso, avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento, attesi i dubbi e le palesi incertezze sulla natura del credito e, piu' ancora, sulla sua futura assegnazione da parte dell'Autorita' Giudiziaria; incertezze, che emergevano dal contenuto stesso della lettera della sig.ra D. L., su cui l'Ufficio aveva basato il proprio operato. In considerazione di cio', l'Ufficio del Registro-Successioni di Milano ha ritenuto di formulare la proposta di annullamento in via di autotutela dell'impugnato avviso di liquidazione. A tale proposito, codesta Direzione Regionale, con nota prot.49836/98, del 7 ottobre 1998, ha manifestato concorde parere sulla proposta di annullamento dell'Ufficio, salvo diverso avviso di questa Direzione Centrale, cui ha sottoposto la questione, considerata la rilevanza della fattispecie. Con nota prot. n. 173935, del 21 gennaio 1999, la Scrivente ha reputato necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, per potere assumere le definitive determinazioni. Dalla ricostruzione dei fatti, sulla base degli elementi acquisiti, sorgevano infatti dei dubbi in merito ai seguenti aspetti: 1) lo stato dell'eventuale controversia pendente in sede giudiziaria, in ordine all'effettiva spettanza della somma, che avrebbe potuto ritenersi ancora "sub iudice" tenuto conto che, nel momento in cui la sig.ra D. L. si assumeva i noti impegni, il provvedimento del GIP di dissequestro a favore dell'ENI non era ancora definitivo; 2) la destinazione ultima della differenza (lire 288.474.573), eventualmente spettante alla moglie del de cuius quale denaro proprio, che veniva in evidenza dal confronto tra gli importi indicati nel verbale di sequestro (lire 12.443.925.426) e gli importi (lire 12.732.399.999) che l'Ufficio aveva preso in considerazione sulla base della comunicazione dello studio legale Edoardo Ricci e Associati del 16 giugno 1997. In riscontro alla ministeriale, codesta Direzione Regionale ha invitato il competente Ufficio del Registro-Successioni di Milano ad appurare le due questioni sopra evidenziate; quest'ultimo, in esito alla richiesta, ha fornito i propri chiarimenti con nota prot.1851/C, del 27 febbraio 1999, indirizzata anche alla Scrivente. In sintesi, dalla nota sopra richiamata, si evince quanto segue: 1) non pende controversia giudiziaria circa l'effettiva spettanza del saldo di c/c n. 11355 a suo tempo acceso presso la B.N.L. - Agenzia Palazzo di Giustizia di Milano - dalla sig.ra D. L., in considerazione del fatto che il provvedimento di dissequestro delle somme in questione a favore dell'ENI, non e' stato reso oggetto di impugnativa, come risulta attestato dalla Cancelleria del Tribunale; 2) la differenza (lire 288.474.573), evidenziata dalla Scrivente, tra gli importi indicati nel verbale di sequestro e gli importi che l'Ufficio ha considerato per la tassazione - sulla scorta della comunicazione dello Studio legale Ricci e Associati del 16 giugno 1997 - e' da individuarsi negli interessi bancari maturati. Infatti, la ".... Fiduciaria SA" di Lugano ha dichiarato di avere trasferito sul gia' citato c/c bancario valute straniere per un controvalore di circa 12.440.000.000 di lire italiane, tra il 15 maggio e il 26 luglio 1995, mentre la piu' elevata cifra (lire 12.732.399.999), indicata nella comunicazione dello studio .... , risultava espressamente aggiornata al 31 dicembre 1996, data posteriore (di circa un anno e mezzo) al predetto trasferimento di denaro. Tutto cio' considerato, se ne conclude che risulta acclarata la non assoggettabilita' a tassazione dell'intero importo, in riferimento al quale l'Ufficio ha emanato l'avviso di liquidazione in contestazione. Pertanto, preso atto che la trattazione del ricorso, presentato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, e' stata fissata per il giorno 26 giugno p.v., alla luce anche degli ulteriori elementi acquisiti, la Scrivente concorda sull'opportunita' di abbandonare la pretesa fiscale, annullando l'impugnato avviso di liquidazione di L. 11.104.000.000, in esercizio del potere di autotutela, allo scopo di evitare la prosecuzione del contenzioso e l'eventuale condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di lite.

 

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