Risoluzione 79 del 13.05.99

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Trattamento fiscale degli imballaggi utilizzati nel commercio ortofrutticolo. Istanza dell'Associazione Imprese Ortofrutticole di San Marzano.


TESTO Con l'istanza indicata in oggetto l'Associazione delle Imprese Ortofrutticole di San Marzano ha chiesto di conoscere l'efficacia sul piano fiscale della disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 128, che ha modificato l'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, secondo cui le cessioni di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettuano verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La richiesta trae origine dalla circostanza che talune imprese associate hanno subito delle verifiche fiscali, nel corso delle quali e' stata verbalizzata la omessa fatturazione degli imballaggi, con recupero a tassazione dell'IVA e delle imposte dirette, avendo le dette imprese fatturato l'imballaggio cumulativamente al prodotto ortofrutticolo, senza distinguere, come previsto dal citato articolo 3, le singole voci con il relativo prezzo. Al riguardo si osserva che: 1) ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 le cessioni degli imballaggi, qualora siano accessorie ad una cessione di beni in quanto effettuate direttamente dal cedente, non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale, ma concorrono a formarne la base imponibile e sono soggette alla stessa aliquota IVA; 2) l'art. 21, 3 comma del D.P.R. n. 633, nel prevedere l'obbligo della fatturazione, prescrive che se le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, gli elementi e i dati concernenti i beni e i servizi medesimi devono essere indicati distintamente. Sulla base delle dianzi cennate disposizioni si rileva che se la fattura si riferisce a cessioni di beni o servizi soggetti alla medesima aliquota IVA, compreso il caso di beni contenuti in imballaggi, non sussiste l'obbligo di indicarli in fattura separatamente. D'altra parte si ritiene che la disciplina in discorso contenuta nei citati articoli 12 e 21 del D.P.R. n. 633/1972 non risulti modificata dalla disposizione di cui al citato articolo 3 indicato in premessa, anche se quest'ultima impone di indicare in fattura il prezzo di vendita dell'imballaggio distintamente dal prodotto. Al riguardo, premesso che sulla questione e' stato acquisito il parere dell'Ufficio del Coordinamento legislativo, la scrivente e' dell'avviso che tale disposizione, dettata da esigenze di natura commerciale e di tutela del consumatore, indica le modalita' di determinazione del prezzo degli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli che deve essere identico a quello di acquisto, ma non esplica alcuna efficacia sul piano fiscale. Si precisa al riguardo che per l'inosservanza di detta disposizione sono previste specifiche sanzioni dall'art. 3 della citata legge n. 128 del 1991. Pertanto, in ordine al caso prospettato si ritiene che non possa essere rilevata alcuna censura di natura fiscale nei confronti delle ditte interessate venendo meno il presupposto logico giuridico che e' alla base delle contestate violazioni di natura sostanziale. In tal senso si ritiene superata la risoluzione n. VI-12-1096 del 18 ottobre 1994.

 

 

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