Risoluzione 80 del 13.05.99

MATERIA FISCALE: Bollo

OGGETTO Imposta di bollo. Ricorsi al Consiglio di Stato ed ai Tribunali Amministrativi Regionali.


TESTO Con la nota sopradistinta diretta per conoscenza a questo Ministero, il Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna, nel premettere che nell'art. 20, punto 3, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e' previsto che "l'imposta di bollo...e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al Tribunale Amministrativo Regionale nella misura di L.180.000..."chiede di conoscere se nei ricorsi con istanza di sospensione, il procedimento debba intendersi unico ovvero duplice (procedimento sulla sospensione e sul merito), ai fini della corresponsione dell'imposta di bollo. Cio' in quanto vi e' divergenza di interpretazione, stante che qualche T.A.R propende per quest'ultima interpretazione mentre altri T.A.R intendono il ricorso come unico procedimento anche se vi e' l'istanza incidentale di sospensione. Al riguardo, in linea con il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con consultazione n. 5774/95 prot.n. 262 del 23 settembre 1995, si osserva che il ricorso proposto al giudice amministrativo mantiene la propria unicita' anche se contestualmente ad esso, ovvero successivamente nel corso di esso, sia proposta istanza cautelare di sospensione. Invero, la domanda di sospensione non sembra rappresentare un quid di assolutamente autonomo e di diverso da quella di annullamento, dovendosi ritenere che quella, tendendo a fare salvi gli effetti di un'eventuale pronuncia di accoglimento di questa nelle more della pubblicazione della decisione - effetti che altrimento potrebbero restare vanificati nella esecuzione interinale del provvedimento - costituisca, sotto il profilo quantitativo, un minus rispetto al contenuto della domanda principale (merito) e, sotto il profilo procedurale, la fase incidentale volta alla decisione delle questioni cautelari. Non puo' escludersi pertanto che costituiscano elementi essenziali della tutela cautelare la strumentalita', la provvisorieta' e l'incidentalita' del procedimento cautelare amministrativo, rispetto al procedimento di merito, attesa la strettissima inerenza procedimentale e funzionale della cautela al merito tale che il provvedimento che definisce la lite cautelare e' istituzionalmente condizionato dalla domanda principale ed alla pronuncia in merito che puo' consolidare ovvero porre nel nulla il contenuto di quello. Invero il testo dell'art. 31 della tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (art. 9, punto 3), non esclude questa interpretazione. Al contrario sembra alla scrivente che l'appello avverso l'ordinanza cautelare del giudice di primo grado esuli dal procedimento unitario inteso come dinanzi delineato; inducono a pensare in questo modo alcuni elementi che lo caratterizzano quali la sua mera eventualita', la sua autonomia, la circostanza che esso si svolge dinanzi ad una diversa autorita' giudiziaria, la sua assimilabilita' quanto alle modalita' di procedura (notifica di un atto di impugnazione, deposito presso la competente segreteria, discussione e decisione) all'appello avverso la decisione sul merito, differenziandosi da questo soltanto nei tempi di svolgimento (brevi in assoluto in quanto piu' confacenti alla ratio del procedimento) e per la natura del provvedimento decisorio che lo definisce. In conclusione la scrivente ritiene che, in caso di ricorso al TAR con sospensiva, l'imposta di bollo debba essere corrisposta una sola volta e che la stessa debba essere corrisposta una seconda volta in caso di appello avverso l'ordinanza.

 

 

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