Risoluzione 82 del 14.05.99

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Rimborsi spese per trasferimento di residenza all'atto del pensionamento. Art. 48, comma 7, del Tuir.


TESTO Con fax del 15 gennaio 1999, il Servizio Rapporti fiscali della Banca D'Italia, con sede Roma, ha chiesto il parere della scrivente in merito al trattamento fiscale agevolativo di cui all'art. 48, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare il citato Servizio ha chiesto di conoscere se l'agevolazione prevista dalla predetta disposizione spetti per il rimborso, stabilito dal Regolamento del personale della Banca D'Italia, che compete al dipendente per le spese da questi sostenute, all'atto del pensionamento, per il trasloco delle masserizie e per il viaggio in ferrovia, anche dei suoi congiunti, dall'ultima residenza di lavoro ad altra localita' indicata dall'interessato. In proposito viene rilevato che la fattispecie assume particolare rilievo per i dipendenti destinati a sedi di lavoro molto "decentrate" (come sono, ad esempio, le Delegazioni estere della Banca) e che "il rientro nel luogo di origine all'atto del pensionamento dei dipendenti trasferiti per motivi legati alle esigenze organizzative dell'impresa puo' ben considerarsi strutturalmente collegato all'originario trasferimento". Al riguardo, si ricorda che il richiamato comma 7 dell'articolo 48 del Tuir fissa uno speciale regime per le somme corrisposte in occasione del trasferimento della sede di lavoro del dipendente. In merito a tale disposizione, con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 e' stato precisato che il legislatore ha inteso tener conto delle reali esigenze dei lavoratori trasferiti e, per evitare che fattispecie di tal genere vengano fatte confluire nell'ambito della disciplina delle trasferte, ha disposto che le indennita' di trasferimento ed equipollenti fruiscono di un abbattimento del 50% della base imponibile. E' stato, inoltre, chiarito che l'importo escluso da tassazione non puo' superare un importo massimo, che e' diversificato a seconda che il trasferimento avvenga all'interno del territorio nazionale o dal territorio nazionale all'estero e viceversa o estero su estero, rispettivamente, di lire 3 milioni per il territorio nazionale e di lire 9 milioni per quelli con l'estero (12 milioni se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento all'estero e uno in Italia). Contestualmente, il legislatore ha espressamente previsto che tale trattamento di favore puo' essere riconosciuto solo per il primo anno, ed ha chiarito che "per il primo anno" si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento. La medesima disposizione stabilisce, inoltre, che il rimborso di talune spese da parte del datore di lavoro, in aggiunta alla corresponsione dell'indennita', se analiticamente documentate, non costituisce reddito imponibile. Si tratta soltanto delle spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, e di trasporto delle cose, strettamente collegate al trasferimento e delle spese ed oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro. Come gia' chiarito con la richiamata circolare n. 326/E del 1997, la disposizione non subordina il trattamento di favore previsto per tali indennita' a circostanze particolari che originano il trasferimento della sede di lavoro, ne' al trasferimento della residenza anagrafica e, pertanto, la disposizione si rende applicabile anche se il trasferimento avviene a richiesta del dipendente. Tanto premesso, si deve ritenere che nell'ambito applicativo della disposizione in questione siano compresi anche i rimborsi analitici delle spese di viaggio, comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, e di trasporto delle cose, strettamente collegate al trasferimento, erogati per previsione contrattuale al dipendente che lascia la sede di servizio per collocamento a riposo. Peraltro, e' appena il caso di precisare che, ai fini della applicabilita' della disposizione in esame, e' del tutto indifferente la sussistenza o meno del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dei rimborsi in questione, atteso che, come gia' chiarito con la piu' volte citata circolare n. 326/E del 1997, ai fini della determinazione della base imponibile e della tassazione dei trattamenti pensionistici si applicano, salvo espressa deroga, tutte le disposizioni previste per i redditi di lavoro dipendente, cui i trattamenti stessi sono equiparati a norma dell'articolo 46, comma 2, del Tuir.

 

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