Risoluzione 83 del 14.05.99

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Trattamento tributario riservato ai lavori di costruzione della rete fognaria del comune di Capo d'Orlando - Quesito.


TESTO La Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia ha fatto presente che l'Ufficio IVA di Messina, manifestando al riguardo il proprio parere, ha trasmesso il quesito inviato dal comune di Capo d'Orlando avente per oggetto il trattamento, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile ai lavori di costruzione della propria rete fognaria affidati all'impresa .... S.p.A. Piu' specificatamente il comune istante ha fatto presente che in corso d'opera si e' reso necessario variare le previsioni progettuali per realizzare la rete fognante con canalizzazioni separate per acque nere e per acque piovane; tale variante ha richiesto la redazione di apposita perizia suppletiva di completamento dei lavori di cui al progetto originario (Progetto n. 8840/868). In relazione a quanto precede il predetto comune ha chiesto di conoscere se ai suddetti lavori possa applicarsi la norma esentativa di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 788, la quale all'articolo unico, tra l'altro, stabilisce che: "le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, valgono anche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, e all'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.....". L'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito dalla legge n. 868 del 27 dicembre 1973, stabilisce, tra l'altro, che: "Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive regioni, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di rete idriche interne e fognarie nonche' di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani, di cui siano disponibili o si rendano disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni, anche superiori ai 75 mila abitanti, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, con priorita' per i comuni delle Regioni Puglia e Campania..............Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa.". Piu' precisamente la suddetta perizia suppletiva di completamento dei lavori di costruzione della rete fognante del comune di Capo d'Orlando, redatta in data 12 novembre 1991, e' stata approvata e finanziata dal Comitato di Gestione dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, con deliberazione n. 1828 dell'1 aprile 1992. Successivamente in data 24 giugno 1992 e' stato stipulato l'atto di trasferimento dell'opera in oggetto dalla menzionata Agenzia al comune di Capo d'Orlando ed in particolare all'articolo 3 dello stesso provvedimento e' stato stabilito, tra l'altro, che al comune medesimo per il trasferimento ed il completamento dell'opera veniva riconosciuto un determinato importo forfettario comprendente, tra l'altro, il costo dei lavori di completamento e delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, di ogni tassa o imposta comunque dovuta, ecc.. Successivamente con delibera del Consiglio comunale del comune di Capo d'Orlando dell'11 marzo 1996, preso atto della sentenza del TAR di Catania n. 2132 del 3 aprile 1995, si e' autorizzato l'espletamento della trattativa privata affidando alla suddetta impresa ... S.p.A. i lavori di cui alla citata perizia di variante tecnica e suppletiva, alle stesse condizioni del contratto principale relativo al predetto progetto n. 8840/868, fatti salvi gli aggiornamenti dei prezzi effettuati in sede di approvazione della stessa perizia di variante. Quanto sopra esposto in premessa la Scrivente ritiene che, da quanto si evince dalla documentazione allegata al quesito, trattasi di un'opera di completamento della rete fognante del comune di Capo d'Orlando, di cui e' emersa l'esigenza in virtu' delle mutate condizioni urbanistiche dell'abitato e delle varie necessita' di natura essenzialmente tecnica, effettuata dalla citata impresa ... S.p.A.. Pertanto, come puo' essere desunto anche dalla relazione tecnica alla perizia di variante di cui trattasi, l'opera in argomento assume una valenza autonoma rispetto al progetto originario, avente per oggetto una rete fognante di tipo "misto", concretizzandosi nella realizzazione di un sistema di rete fognante di tipo "separato"; sostanzialmente si puo' affermare che nella fattispecie prospettata, proprio in quanto oggetto del contratto risulta essere la realizzazione dei lavori di cui alla predetta perizia di variante, si sia in presenza comunque di un'opera a se' compresa in un lotto di opere di fognatura diverso da quello precedente seppur effettuato dallo stesso soggetto. Tanto premesso e considerato che l'agevolazione IVA, di cui alla citata legge n. 788 del 1978, si rendeva applicabile "alle opere inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di rete fognarie di cui siano disponibili o si rendano disponibili alla data di entrata in vigore della medesima legge, i progetti esecutivi "; la Scrivente ritiene, analogamente a quanto precisato dall'Ufficio IVA competente, che nella fattispecie prospettata non sussistano i presupposti per l'applicazione del regime di esenzione di cui in premessa. Pertanto considerato che le reti fognanti sono considerate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, quali opere di urbanizzazione, per la relativa costruzione si rende applicabile l'imposta in base all'aliquota del 10 per cento prevista al numero 127-septies), della Tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) della medesima Tabella A, parte III.

 

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