Risoluzione 84 del 14.05.99

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Imprese c.d "in laboratorio" - Societa' per l'imprenditorialita' giovanile SPA - Divisione IG students - Quesito.


TESTO Con istanza diretta alla scrivente la societa' indicata in oggetto ha chiesto di conoscere se siano da escludere da qualsiasi obbligo e adempimento fiscale, ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese "in laboratorio", realizzate nell'ambito del Programma "IG Students". A tal fine ha fatto presente che la Societa' per l'Imprenditorialita' Giovanile SPA, controllata per l'80% dal Ministero del Tesoro e partecipata dal fondo sviluppo SPA Gestifom-lega SPA e General Fond Spa, espressione rispettivamente della A.G.C.I. (Associazione Generale Cooperative Italiane), della Lega delle Cooperative e della Confcooperative, ha istituito, con delibera del Consiglio di amministrazione della societa' medesima, datata 27 marzo 1998, la "IG Students", divisione non profit dotata di completa autonomia organizzativa e gestionale, con lo scopo di progettare e gestire il programma denominato "IG students ". Il cennato programma e' un programma di formazione permanente, rivolto agli studenti del penultimo anno delle scuole superiori e del penultimo anno di qualsiasi facolta' universitaria, di eta' compresa tra i 16 e 25 anni, per la creazione e la gestione di imprese "in ambiente controllato" (scuola e universita') c.d. imprese in laboratorio; ha esclusivamente finalita' formative e didattiche ed e' teso ad offrire agli studenti partecipanti l'opportunita' di imparare dall'esperienza pratica a comunicare, delegare, lavorare in team verso un obiettivo comune, di mettersi alla prova, anche commettendo errori, in un ambiente protetto da conseguenze sulla propria sfera economica- patrimoniale, maturare una esperienza comunque valida, anche se successivamente non si intenda intraprendere una attivita' di impresa, di comprendere meglio le proprie attitudini, di essere privilegiati in fase di selezione del personale, proprio perche' le aziende riconoscono l'alto valore dell'esperienza maturata. Secondo il programma cennato le imprese in laboratorio devono avere le seguenti caratteristiche: durata limitata a 9 mesi (da settembre a giugno di ciascun anno scolastico /accademico); assoluta assenza di qualsiasi finalita' di lucro; assoluta assenza della caratteristica della professionalita' abituale; massimo capitale sociale consentito L 1.000.000 (un milione); esiguo valore della produzione realizzata. I prodotti ed i servizi ideati dagli studenti vengono ceduti a terzi direttamente o nel corso delle Fiere Regionali e della Fiera Nazionale organizzata dalla IG o nel corso della Fiera Europea, organizzata da Young Enterprise Europe; al momento dell'incasso del corrispettivo per le operazioni come sopra effettuate, le imprese in laboratorio rilasciano all'acquirente una ricevuta con la dizione, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del DPR 633 del 1972. Il programma in discorso e' gia' svolto in Europa e dal 1993 e' stata costituita l'Associazione Europea tra varie organizzazioni nazionali, denominata Young Enterprise Europe, alla quale e' stata ammessa anche "IG students". Il programma opera in stretta collaborazione con i Ministeri della Pubblica istruzione e dell'Universita' per la ricerca scientifica e tecnologica e ha ottenuto un finanziamento dal Fondo Sociale Europeo quale progetto di spiccato carattere innovativo nel settore delle metodologie e dell'integrazione tra formazione e lavoro. Cio' premesso, giova richiamare l'art. 1 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, secondo cui l'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di impresa di arti e professioni e alle importazioni da chiunque effettuate. Per esercizio di impresa si intende, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali di cui agli art. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonche' l'esercizio di attivita' organizzate in forma di impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del c.c. Nel caso di specie si ritiene che non si rinvengono i cennati presupposti impositivi per l'applicazione dell'IVA, trattandosi di attivita' d'impresa meramente simulata per finalita' didattiche. Sulla base di quanto esposto risulta, infatti, che IG student. attua un programma didattico teso a diffondere tra i giovani una cultura di impresa, che si sostanzia nella simulazione in ambiente controllato di creazione e gestione di imprese, costituite dagli studenti, che secondo le modalita' operative stabilite dal programma, partecipano a seminari formativi, sostengono colloqui per la valutazione utile ai fini delle competizioni regionali e nazionali Si ritiene in tale contesto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalle imprese in discorso non sono riconducibili ad una attivita' tecnicamente qualificabile, ai fini IVA, come svolta nell'esercizio di impresa, essendo questa meramente apparente, con la conseguenza che le operazioni medesime non vanno assoggettate ad IVA, ne' in relazione alle medesime devono essere osservati gli adempimenti previsti dal titolo II del DPR 633 del 1972.

 

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