Risoluzione 85 del 24.05.99

MATERIA FISCALE: Riscossione

OGGETTO Modalita' di compilazione Mod. F24 - Precisazioni -


TESTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA ALL'ASCOTRIBUTI ALLE POSTE ITALIANE S.p.a. ALLA SOGEI e, p.c. ALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE A seguito delle richieste di chiarimenti, pervenute alla scrivente, in ordine alla compilazione del modello F24, ed in particolare per quanto concerne lo spazio "numero di rate prescelto" della sezione 6 - saldo finale - del predetto modello, si fa presente quanto segue. 1. Con comunicato stampa dell'11 maggio 1999 e' stato precisato che in tutti i casi di versamenti in unica soluzione, ancorche' non rateizzabili, deve essere indicato il dato 0101 ed e' stato reso noto lo slittamento della obbligatoria indicazione di tale dato a partire dal 1 giugno 1999. Ad ulteriore integrazione di quanto gia' esplicitato con detto comunicato si fa presente che con un unico modello di versamento puo' essere effettuato sia il pagamento di tributi e contributi oggetto di rateizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sia il pagamento di tributi o contributi non rateizzabili. In tali casi, nello spazio "numero di rate prescelto" deve essere indicato unicamente il dato riferito ai tributi o contributi oggetto di rateazione. 2. Nel caso in cui il contribuente intende procedere sia alla compensazione che alla rateazione adottando un'unica delega, deve indicare in due righi distinti della stessa sezione l'importo del tributo o contributo compensato e l'importo della rata. Nello spazio "numero di rate prescelto" della sezione 6 - saldo finale - deve indicare il numero della rata del tributo o contributo rateizzato. 3. I sostituti d'imposta che effettuano il versamento delle trattenute operate a titolo di IRPEF e di addizionale regionale all'IRPEF, per i soggetti che si sono avvalsi del modello 730, indicano nel mod. F24 il dato 0101 indipendentemente dal numero di rate prescelto dai sostituiti.

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