Circolare 109 del 18.05.99

MATERIA FISCALE: Imposta comunale sugli immobili

OGGETTO Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Locazione finanziaria - Assunzione della soggettivita' passiva da parte del locatario - Momento.


TESTO Ai Comuni e,p.c.: - Alle Direzioni Regional idelle Entrate - All'ANCI - All'Associazione Italiana Leasing _____________________________________________________________ A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettivita' passiva ICI per gli immobili concessi in locazione finanziaria non e' piu' radicata in testa al locatore bensi' al locatario finanziario; per l'ipotesi in cui la locazione si riferisca ad un fabbricato il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili (ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992) lo stesso articolo 58 prevede che il locatario finanziario assume la qualita' di soggetto passivo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto. La delineata modifica della soggettivita' passiva (operante, ripetesi, con decorrenza dal primo gennaio 1998) riguarda, ovviamente, non soltanto gli immobili che vengono concessi in locazione finanziaria a partire dalla predetta data ma, altresi', quelli che, alla data stessa, risultano gia' essere in siffatta situazione giuridica. Sull'argomento sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia esattamente il momento che segna il passaggio della soggettivita' passiva ICI dal locatore al locatario finanziario. Al riguardo la Scrivente ritiene opportuno considerare che il leasing immobiliare, nelle sue linee essenziali, e' il contratto con il quale una parte, detta locatore (societa' di leasing), si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta conduttore o locatario, per un prestabilito tempo, un bene immobile verso un corrispettivo (canone), da pagarsi a scadenze periodiche, determinato in relazione al valore dell'immobile, alla durata del contratto e ad altri elementi; l'immobile e' acquistato o fatto costruire dal locatore, su scelta del conduttore, con facolta' per quest'ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prestabilito importo (prezzo di opzione). D'altro canto va sottolineato che la soggettivita' passiva ICI e' caratterizzata da un rapporto che lega il soggetto all'immobile con la connotazione del diritto reale di godimento(proprieta' piena, oppure usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). L'aver esteso tale soggettivita' al locatario finanziario (in testa al quale non e' ravvisabile un diritto reale) richiede, agli effetti dell'imposta in commento, che si dia un rilievo determinante alla funzione di godimento che, accanto a quella di finanziamento, rappresenta la causa del leasing. Ed e' indubbio che fino a quando l'immobile non venga consegnato al locatario e' a questi preclusa ogni possibilita' di goderne. In tale linea logica, la stipulazione del contratto di locazione finanziaria va assunta come perfezionata, e quindi operante ai fini del passaggio della soggettivita' passiva ICI dal locatore al locatario, nel successivo momento della consegna a quest'ultimo dell'immobile oggetto del leasing; e cio' sia nel caso di immobili acquistati dal locatore, sia nel caso di fabbricati realizzati dalla societa' di leasing per conto del locatario. Resta fermo, ovviamente, che nel periodo immediatamente antecedente alla predetta consegna la soggettivita' passiva ICI rimane radicata in testa al locatore finanziario. A tale momento di consegna occorre, altresi'', fare riferimento per individuare il "primo gennaio dell'anno successivo" stabilito dall'articolo 58 in commento in ordine al passaggio della soggettivita' passiva ICI dal locatore al locatario per i fabbricati a valore contabile. Nei suesposti sensi vanno lette ed armonizzate le istruzioni sulle modalita' di versamento e dichiarazioni ICI 1998, fornite con la circolare ministeriale n. 136/E del 28.5.1998 e decreto direttoriale del 12.3.1999. ______________________________________________________________ La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

 

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