Circolare 114 del 25.05.99

MATERIA FISCALE: Imposta comunale sugli immobili

OGGETTO Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Applicabilita' dell'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale dei residenti, anche alle relative pertinenze.


TESTO Ai Comuni e,p.c.: Alle Direzioni Regionali delle Entrate All'ANCI L'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 437 dell'8 agosto 1996 (reiterativo di precedenti decreti legge), convertito con modificazioni nella legge n. 556 del 24.10.1996 (richiamato nell'articolo 3, comma 53, della legge n. 662 del 23.12.1996), ha attribuito, come e' noto, ai comuni il potere di deliberare, agli effetti dell'ICI, una aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, per l'abitazione principale appartenente a soggetto residente anagraficamente nel comune. Con la circolare ministeriale n. 318/E del 14.12.1995, veniva assunta la posizione interpretativa secondo la quale tale aliquota ridotta, laddove deliberata dal comune, non si estendeva automaticamente alle pertinenze (quali: box, cantina, ecc.) della abitazione principale agevolata, salva l'ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale. Cio', essenzialmente, nella considerazione del carattere di realita' dell'imposta la quale colpisce, quindi, distintamente e separatamente ciascuna unita' immobiliare secondo le sue specifiche caratteristiche catastali determinanti autonome rendite e valori. Di contro si andava delineando l'opposta tesi per cui l'aliquota ridotta in commento, ancorche' deliberata con riferimento all'abitazione principale, trovava automatica applicazione anche nei riflessi delle pertinenze dell'abitazione medesima. Essa era confortata dal principio, sancito dall'articolo 818 del codice civile, secondo cui alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale (salvo diversa disposizione di legge) nonche' sorretta dalla considerazione che il potere in commento era stato conferito ai comuni al fine di concedere un trattamento agevolato alla "prima casa" con conseguente esigenza, quindi, di ricomprendervi anche le pertinenze essendo queste collegate all'alloggio da una relazione di complementarieta' funzionale diretta a conservarne od accrescerne le qualita' soddisfacendo cosi', nell'insieme, il fabbisogno abitativo. Sulla questione e' stato sentito il Consiglio di Stato, la cui sezione terza, nell'adunanza del 24.11. 1998 (n. prot. 1279/98), ha preliminarmente ricordato ".... che in base alla disciplina generale dettata dall'articolo 817 del Codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa e che tale destinazione puo' essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale; per la configurabilita' della pertinenza devono concorrere, quindi, sia un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, che un elemento soggettivo, consistente nella volonta' effettiva, del soggetto che ne abbia titolo, di destinare durevolmente la cosa accessoria alle finalita' anzidette". Ha, quindi, espresso parere favorevole alla identita' di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, nel preminente rilievo che la "prima casa" deve ritenersi comprensiva anche delle sue pertinenze venendosi cosi' a configurare un complesso unitario di beni. In ordine, poi, all'eccezione di una eventuale inconciliabilita' che verrebbe, in tal modo, a crearsi con la disposizione, di cui alla lettera d) dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, conferente al comune il potere regolamentare di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, la predetta Sezione ha avuto modo di escluderla cosi' chiarendo: "... resta comunque aperta la possibilita', per la normativa regolamentare, di introdurre una disciplina di dettaglio per evitare problemi interpretativi e di applicazione in numerose situazioni fino ad oggi mai affrontate, con riferimento, ad esempio, alla esatta individuazione dei tipi di immobili pertinenziali ed al loro numero complessivo da ammettere, unitamente alla cosa principale, ai benefici riservati dalla legge agli immobili adibiti a stabile abitazione. L'anzidetta previsione normativa (lettera d dell'articolo 59), pertanto, non si pone affatto in contraddizione con le disposizioni generali del Codice civile e non appare neppure meramente reiterativa di esse, consentendo di intervenire nella materia per dettare norme integrative od anche eventualmente derogatorie rispetto alle medesime disposizioni generali". La Scrivente, in recepimento del predetto parere, revoca l'avviso espresso nella circolare n. 318/E del 14.12.1995, puntualizzando, nel contempo, sotto l'aspetto della detrazione di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale. La delineata considerazione giuridica unitaria comportera', quindi, ad avviso della Scrivente, che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Tuttavia, le Direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.

 

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