34) Istituzione del Corpo Femminile Volontario per i Servizi

      Ausiliari delle Forze Armate Repubblicane

 

                                      DECRETO MINISTERIALE  18 APRILE 1944

[…]

Art. 1 : E’ istituito un corpo femminile volontario per i Servizi Ausiliari delle FF.AA.RR., nella G.N.R. e in ogni altro settore interessante la difesa nazionale. Il Corpo è denominato “SERVIZIO AUSILIARIO” (S.A.). Detto Corpo ha carattere temporaneo e solo per la durata dell’attuale stato di guerra.

Art. 2 : I servizi sussidiari, delle FF.AA.RR.  e della G.N.R., saranno gradualmente affidati alle volontarie del S.A. Saranno altresì loro affidati i compiti che, nell’ambito della propaganda e dell’assistenza alle truppe, si ritenga opportuno attribuire a detto Servizio, a giudizio degli organi interessati.

Art. 3 : Tutte le donne che fossero già in servizio presso unità delle FF.AA.RR. e della G.N.R. saranno inquadrate, a domanda e previa valutazione dei loro requisiti personali, nel S.A.

Art. 4 : Le attività relative al S.A., per quanto riguarda reclutamento, organizzazione e corsi di addestramento, fanno capo ad un Comando Generale del S.A., costituito presso la Direzione nel P.F.R.

 In ogni provincia viene costituito un “COMANDO PROVINCIALE DEL S.A.” , direttamente dipendente dal Comando Generale del S.A. Il Copmando Generale del S.A., qualora lo ritenga in conseguenza di furure esigenze e necessità, ha la facoltà di costituire comandi, delegazioni, o ispettori di zona, regionali o simili.

Art. 5 : Le Volontarie, nel periodo di reclutamento e di addestramento, dipendono dal Comando Generale del S.A. e dai suoi organi periferici. Le Volontarie, una volta impiegate in effettivo servizio presso reparti delle FF.AA.RR. della G.N.R. dipendono dai rispettivi comandi militari secondo il regolamento che verrà stabilito a parte. Le amministrazioni militari e il Comando Generale del S.A. si terranno in contatto per tutto quanto è attinenza alla destinazione, alle qualifiche, al servizio e alla disciplina delle Volontarie impiegate nelle unità militari, attraverso un organo di collegamento che il Comando Generale istituisce presso ogni amministrazione militare.

Art. 6 : Le Volontarie saranno a carico del P.F.R. o delle amministrazioni militari in relazione ai rapporti di dipendenze stabilita dall’articolo precedente, prima parte e capoverso. Per la vestizione provvederà in ogni caso il Ministero delle Forze Armate.

Art. 7 : Il Servizio Ausiliario, a parte quanto stabilito all’art. 2 (1° cpv.) è costituito dalle seguenti specialità:

a) volontarie per i servizi ospedalieri: le infermiere ausiliarie diplomate nei corsi istituiti dai Gruppi Femminili del P.F.R. d’intesa con la C.R.I. e il personale femminile di fatica addetto agli ospedali.

b) volontarie per i servizi militari: addette, con qualsiasi incarico o mansione, ai lavori d’ufficio e di servizio presso i comandi militari, caserme, presidi, depositi ecc.

c) volontarie per i posti di ristoro: le donne che svolgono le loro attività nei posti mobili dell’immediato retrofronte, nelle località di transito per truppe nelle cucine e nei refettori allestiti presso i reparti militari.

d) volontarie per la difesa contraerea: le aerofoniste, le marconiste, ecc. utilizzate per i servizi di difesa contraerea.

Art. 8 : Potranno presentare domanda di arruolamento donne di nazionalità italiana, di razza ariana che diano serie garanzie circa la capacità al servizio cui chiedono di essere adibite e che siano di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque anni. In casi eccezionali e per determinati lavori da indicarsi di volta in volta, il limite massimo di età potrà essere superato.

 All’atto dell’arruolamento le aspiranti dovranno precisare le specialità alle quali desiderano essere destinate. Le aspiranti saranno sottoposte ad accurata visita medica, che dovrà accertare l’idoneità fisica per il servizio cui ciascuna chiede di essere destinata. I Comandi provinciali funzioneranno da centri di raccolta, di esame e di giudizio delle domande presentate valutando anche i requisiti morali e politici delle aspiranti. Il Comando Generale, ove lo ritenga opportuno, esprimerà in casi controversi giudizio definitivo.

Art. 9 : Le Volontarie indosseranno una divisa di panno grigio-verde, di foggia e con distintivi stabiliti a parte.

Art. 10 : La retribuzione del personale del servizio ausiliario verrà stabilita con appopsite tabelle. Le volontarie saranno considerate militarizzate e nei loro confronti sono applicate tutte le norme di legge a favore dei volontari alle armi.

Art. 11 : Le Volontarie, dopo il periodo di addestramento, presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana, secondo la formula stabilita per le Forze Armate Repubblicane.

Art. 12 : Il presente decreto, che entra in vigore dal 18 aprile XXII, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, e munito del sigillo di Stato, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

[…]

Torna al Sommario

TORNA ALLA HOME