5)Passaggio della G.N.R. nell’Esercito

 

 

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 14 Agosto 1944-XXII, n. 469.

 

      Passaggio della G.N.R. nell’Esercito Nazionale Repubblicano.  

 

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

                                                                        E CAPO DEL GOVERNO

 

Visto il decreto legislativo 8 dicembre 1943-XXII, n. 913, che istituisce la Guardia Nazionale Repubblicana;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1943, n. 921, concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Guardia Nazionale Repubblicana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

 

D e c r e t a

Art.  1.

La Guardia  Nazionale Repubblicana entra a far parte  come prima Arma combattente dell'Esercito Nazionale Repubblicano.  I suoi attuali compiti di Polizia cesseranno col 31 dicembre 1944-XXIII.

Art. 2.

Il Ministro delle Forze Armate ha l'incarico, unitamente al Comandante della Guardia Nazionale Repubblicana, di dare sollecita esecuzione a quanto è disposto nell'articolo precedente.

ArL 3.

Il Presente Decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 14 agosto 1944-XXII.

                                                  MUSSOLINI

 

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