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COORDINAMENTO
ASSISTENTI SOCIALI
GIUSTIZIA |
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Statuto |
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ART. 1 – E’
costituito il Coordinamento Assistenti Sociali della Giustizia. Possono
aderirvi tutti gli operatori (compresi quelli cessati dal servizio)
appartenenti a diverse qualifiche funzionali, che esplicano (o hanno
esplicato) attività di servizio sociale nei settori per adulti e per minori,
che ne facciano richiesta scritta e che si riconoscano negli obiettivi e
finalità del Coordinamento . L’adesione
è libera e volontaria e il Coordinamento non ha scopi di lucro. ART. 2 - La
sede legale provvisoria è in Roma. La sede operativa è deliberata dal
consiglio nazionale. ART. 3 – Il
Coordinamento si propone le seguenti finalità: a)
riunire tutti gli assistenti sociali che si
occupano del settore giustizia, per garantire la tutela della professione e
dello sviluppo della professionalità; b)
rappresentare gli assistenti sociali in tutte le sedi in cui si
discute e si decide del ruolo istituzionale, delle funzioni e dei compiti del servizio sociale della
giustizia; c)
contribuire alle scelte e agli orientamenti della
politica penale e penitenziaria, con particolare riferimento all’attività
dell’assistente sociale e all’organizzazione del servizio sociale nella
giustizia; d)
promuovere la crescita culturale e
tecnico-scientifica della categoria professionale, creando occasioni di studio,
di confronto e di scambio, anche in collaborazione con altri organismi e
operatori; e)
ricercare sistematiche occasioni di confronto e di
operatività con altri soggetti quali: associazioni professionali di
assistenti sociali già esistenti, sindacati associazioni di altre categorie
di operatori impegnati nella giustizia; f)
organizzare all’esterno iniziative di
sensibilizzazione nei confronti delle forze politico-parlamentari, culturali
e sociali, e nei confronti delle Direzioni del Ministero di Grazia e Giustizia. ART. 4 – Il
Coordinamento con deliberazione dell’Assemblea nazionale, può aderire ad
associazioni nazionali e internazionali aventi finalità analoghe. ART. 5 – Sono
organi del Coordinamento: -
l’Assemblea Nazionale; -
Il Consiglio Nazionale; -
Il Segretario Nazionale; -
l’Assemblea Regionale; -
il Rappresentante Regionale; -
l’Assemblea dei soci dell’unità operativa. ART. 6 –
L’adesione al Coordinamento comporta l’osservanza dello statuto e delle
deliberazioni. La decadenza dalla qualità di socio avviene per: -
dimissioni; -
omesso pagamento della quota; -
espulsione per atti in contrasto con le finalità
del Coordinamento. ART. 7 –
L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni anno e in via
straordinaria quando li convochi il Consiglio Nazionale o sia richiesto dalla
maggioranza dei rappresentanti regionali. L’Assemblea Nazionale può
deliberare, in prima convocazione, a maggioranza semplice degli iscritti; in
seconda convocazione, alla presenza di almeno un terzo degli iscritti (si
considerano presenti anche i soci che abbiano rilasciato regolare delega
scritta. Ogni socio può raccogliere un
massimo di 5 deleghe). E’ richiesta una maggioranza dei due terzi
degli aventi diritto (iscritti in regola con il versamento della quota
sociale) per la modifica dello statuto. L’Assemblea
Nazionale provvede a: a)
deliberare circa l’indirizzo generale dell’attività
del Coordinamento e dei suoi problemi inerenti la categoria; b)
approvare un tema politico-professionale o culturale,
da approfondire entro la successiva Assemblea Nazionale; c)
deliberare sulle questioni poste all’ordine del
giorno, che è redatto dal Consiglio Nazionale; qualsiasi argomento non
previsto all’ordine del giorno può essere discusso solo se accettato dalla
maggioranza dei soci presenti; d)
deliberare sulle eventuali modifiche dello statuto; e)
discutere ed eventualmente approvare la relazione
sull’attività svolta dal Segretario Nazionale; f)
eleggere a scrutinio segreto 10 membri del
Consiglio Nazionale; g)
deliberare sull’importo delle quote sociali; h)
approvare il bilancio e consuntivo e la relazione
del Tesoriere. Il
Segretario Nazionale provvederà ad inviare una sintesi dei verbali
dell’Assemblea ai membri del Consiglio Nazionale e ai rappresentanti di unità
operativa per metterli a disposizione dei soci. ART. 8 – Il
Consiglio Nazionale è composto da un numero minimo di 10 membri eletti
dall’Assemblea Nazionale ogni due anni, e da tutti i rappresentanti regionali
formalmente eletti, con pari diritto di voto. |
Il Consiglio
Nazionale provvede a. a)
elaborare e attuare le linee di politica
associativa deliberate dall?assemblea Nazionale; b)
promuovere tutte le iniziative utili al
raggiungimento dei fini statutari, nonché delle deliberazioni dell’Assemblea
nazionale; c)
sintetizzare le problematiche emergenti a livello
regionale; d)
convocare l’Assemblea Nazionale con almeno un mese
di preavviso; e)
predisporre l’ordine del giorno per la convocazione
dell’Assemblea Nazionale; f)
proporre all’assemblea Nazionale le eventuali
modifiche al presente statuto. Il
Consiglio Nazionale viene convocato del Segretario nazionale, ogni volta che
sia necessario o quando lo richiedono almeno un quinto dei membri di esso. Il
Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice dei membri presenti; la
deliberazione è valida quando sia presente almeno un terzo dei
componenti. ART. 9 – Il
Consiglio Nazionale elegge un segretario nazionale, un vice-segretario, un
tesoriere, un responsabile del settore informazione e legislazione, un
responsabile del settore formazione, che costituiscono il Comitato Esecutivo
nazionale. Il
Comitato Esecutivo attua le decisioni del Consiglio nazionale, tiene i
collegamenti sia con i membri di quest’ultimo sia con i rappresentanti di
unità operativa. Il Comitato
Esecutivo e il Segretario Nazionale possono prendere decisioni urgenti, salvo
la ratifica del Consiglio Nazionale, quando si presenti la necessità, sempre
in coerenza con gli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea Nazionale. Il
Comitato Esecutivo può avvalersi della collaborazione volontaria dei soci,
costituendo gruppi di studio o di lavoro ed affidando incarichi particolari
ai singoli soci. Il
Segretario Nazionale è il rappresentante legale del Coordinamento. Il
Segretario Nazionale convoca il Comitato Esecutivo ogni volta che sia
necessario o quando lo richiedano almeno 3 membri di esso, e ne coordina
l’attività. Il
Vice-segretario nazionale sostituisce il Segretario in caso di assenza o di
impedimento. Il
Tesoriere cura la gestione finanziaria del Coordinamento, informa
periodicamente il Consiglio Nazionale e presenta all’Assemblea Nazionale il
consuntivo annuale. Il
Responsabile informazione e legislazione svolge i seguenti compiti: -
informare l’Assemblea Nazionale e il Consiglio
Nazionale sui provvedimenti legislativi in corso di discussione; -
formulare proposte e fornire indicazioni sui
progetti di riforma in riferimento alla politica penale e penitenziaria, ai
servizi sociali della giustizia, al probation e/o altre misure; -
conservare materiale e documenti. Il
Responsabile del settore formazione svolge i compiti di preparare seminari,
gruppi di lavoro e di studio formati da soci e da esperti per affrontare
problemi politico-professionali e culturali. Le
proposte e le indicazioni generali formulate dai responsabili di settore
devono essere discusse e approvate dal Comitato Esecutivo. ART. 10 –
L’Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l’anno e,
in via straordinaria, per la discussione di problemi specifici. L’Assemblea
Regionale svolge i seguenti compiti: -
elegge al suo interno ogni due anni il suo
rappresentante; -
programma e promuove iniziative utili in relazione
alle situazioni locali, in base alle linee approvate dall’Assemblea
Nazionale; -
coordina le attività e scambia informazioni con le
altre Assemblee Regionali, con possibilità di costituire , a livello
operativo, dei poli interregionali. Il
Rappresentante Regionale rappresenta il Coordinamento a livello locale ed è
membro del Consiglio Nazionale. ART. 11 -
L’Assemblea dei soci dell’unità operativa designa al suo interno il suo
rappresentante; programma e promuove iniziative utili in relazione alla
situazione locale, sempre attraverso un raccordo sistematico a livello
regionale, in base alle linee approvate dall’Assemblea Nazionale. ART.
12 - E’ istituito un
fondo-cassa del Coordinamento, la cui gestione è affidata al Tesoriere, in
cui confluiscono tutte le entrate derivanti dal pagamento della quota
associativa annuale, eventuali offerte, sottoscrizioni e donazioni di
privati, eventuali contributi di enti pubblici per l’organizzazione delle
iniziative programmate dagli organi del Coordinamento. |
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