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  1. promuovere, se del caso, corsi d'istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali ;
  2. gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri soci ;
esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali .Sezioni sportive

ART. 4

In particolare per ogni attività sportiva è costituita e funzionante una specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive discipline.
Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell'Associazione.
Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi d'interesse.
La direzione  e l'organizzazione della sezione è affidata ad un Comitato eletto dall'Assemblea della Sezione stessa e ratificato dal Comitato Direttivo dell'Associazione.
Il Comitato di Sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabile gare e manifestazioni, impianti ed attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc.) deve :

  1. applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo ;
  2. predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo ;
  3. sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori ed ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione ;
  4. far rispettare a tutti i tesserati (soci - dirigenti - istruttori - atleti) le norme emanate dagli Enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline sportive ;
  5. gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo ; i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.


TITOLO III


Soci


ART. 5

Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e a d osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 7

La qualifica di socio individuale dà diritto :

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti ;
  • a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci individuali sono tenuti :
  • all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali ;
  • al pagamento della quota sociale.

ART. 8

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.


TITOLO IV


Recesso - Esclusione

ART. 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio :

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione ;
  2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale ;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione ;
  4. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

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