S.I.PED.

(SOCIETà ITALIANA DI PEDAGOGIA)

 

STaTUTO

 

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione, obbiettivi

1.     è costituita la Società Italiana di Pedagogia (SIPED). Essa sarà d’ora innanzi indicata come SIPED

2.     La SIPED non ha fini di lucro

3.     Obbiettivi della SIPED sono i seguenti:

(a)           promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nell’ambito delle discipline pedagogiche;

(b)           favorire la costituzione e il potenziamento delle strutture per la ricerca e l’insegnamento

nell’ambito delle discipline pedagogiche;

(c)           organizzare e sollecitare l’incontro e la cooperazione tra gli studiosi delle discipline

pedagogiche;

(d)           favorire gli studi sulle professionalità pedagogiche;

(e)           promuovere la diffusione della cultura pedagogica.

4.     In relazione agli obbiettivi, di cui il comma precedente, la SIPED:

(a)           organizza periodicamente convegni a carattere nazionale;

(b)           istituisce rapporti di collaborazione con associazioni nazionali, estere e internazionali che abbiano fini analoghi o che operino nello stesso campo, e con enti e istituzioni che abbiano competenze nel settore educativo;

(c)           cura la pubblicazione di volumi, collane, periodici.

 

 

ARTICOLO 2

Soci

1.     I soci della SIPED appartengono alle seguenti categorie:

(a)           soci ordinari;

(b)           soci cooptati;

(c)           soci corrispondenti;

(d)           soci sostenitori.

 

2.     sono soci ordinari i professori ordinari e associati, i ricercatori e gli assistenti di discipline pedagogiche, che prestino o che abbiano prestato servizio nelle università italiane e in altre università presenti in Italia, su dichiarazione di adesione presentata al Consiglio direttivo della SIPED.

3.     .      Sono soci cooptati gli studiosi italiani di discipline pedagogiche i quali, non trovandosi nelle condizioni indicate nel comma 2, siano ammessi a far parte della SIPED, dietro invito deliberato dal Consiglio direttivo. Il numero massimo dei soci cooptati non può superare il 10% dei soci ordinari.

4.     Sono soci corrispondenti quegli studiosi italiani di discipline pedagogiche e non pedagogiche e quegli studiosi stranieri di discipline pedagogiche, la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio direttivo. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno tre soci ordinari o cooptati.

5.     Sono soci sostenitori individuali e collettivi, su delibera del Consiglio direttivo, le persone fisiche e gli enti che danno un contributo finanziario alle attività della SIPED.

6.     I soci acquisiscono tutti i diritti previsti dallo statuto. In particolare, essi hanno diritto di fruire di tutte le iniziative promosse dalla SIPED.

7.     I soci assumono tutti gli obblighi previsti dallo statuto, in particolare l’obbligo di versare il contributo annuo nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio che non è in regola con il pagamento del contributo annuo non può usufruire dei diritti di cui al comma 6. Il socio che non è in regola con il pagamento del contributo annuo per tre anni consecutivi decade dall’appartenenza alla SIPED. Il socio decaduto e successivamente reiscritto, non ha, al momento della reiscrizione, immediato diritto al voto, se non versa almeno l’ammontare delle quote sociali del triennio di esercizio finanziario e sociale che si conclude.

 

 

ARTICOLO 3

Organi. Gruppi di lavoro

1.     Sono organi della SIPED:

(a)           l’Assemblea;

(b)           il Consiglio Direttivo;

(c)           il Presidente e il Vicepresidente;

(d)           il Segretario-tesoriere;

(e)           la Giunta;

(f)            i Revisori dei conti.

2.     Possono essere attivati gruppi di lavoro.

 

 

ARTICOLO 4

L’assemblea

1.     Costituiscono l’Assemblea tutti i soci. Tranne quanto previsto nel presente Statuto, tutti i soci hanno pari diritto al voto.

2.     Sono competenze dell’Assemblea:

(a)           definire le linee programmatiche dell’attività della SIPED;

(b)           eleggere il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti;

(c)           approvare la relazione scientifico-culturale e la relazione finanziaria presentate dal Consiglio Direttivo;

(d)           modificare lo Statuto;

(e)           approvare il Regolamento;

(f)            esaminare gli argomenti all’ordine del giorno e deliberare su di essi.

3.     Per l’elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti i soci cooptati hanno solo elettorato attivo, mentre i soci corrispondenti e sostenitori non hanno elettorato né attivo né passivo

4.     L’Assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta ogni tre anni, su convocazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea può riunirsi in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà dei soci. La richiesta deve essere accompagnata dall’indicazione dei punti da porre all’ordine del giorno.

5.     Le procedure per la convocazione dell’Assemblea sono fissate nel modo seguente:

(a)           la data della convocazione deve essere comunicata ai soci con almeno tre mesi di anticipo;

(b)           i soci, che intendano proporre argomenti per l’ordine del giorno, devono far prevenire le loro proposte al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della data stabilita per l’Assemblea. Le proposte presentate da almeno un quarto dei soci devono essere messe all’ordine del giorno;

(c)           l’ordine del giorno fissato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato ai soci con l’indicazione della sede, della data e dell’ora della convocazione almeno un mese prima della data dell’Assemblea;

(d)           se all’ordine del giorno dell’Assemblea figurano proposte di modifica dello statuto, le proposte devono essere comunicate contestualmente.

6.     Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci ordinari e cooptati, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero. Ogni socio può rappresentare per la delega soltanto un altro socio della sua medesima categoria.

7.     Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza Assoluta dei soci presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento della Società occorrono, rispettivamente, il voto favorevole della maggioranza assoluta e dei due terzi dei soci ordinari.

8.     Delle riunioni dell’Assemblea viene tenuto un regolare libro dei verbali. I documenti messi in votazioni vi sono riportati integralmente.

 

 

ARTICOLO 5

Il Consiglio Direttivo

1.     Il consiglio direttivo è costituito da 15 soci ordinari. Ciascuno dei tre ruoli (a) dei professori ordinari, (b) dei professori associati e (c) degli assistenti e dei ricercatori deve essere comunque rappresentato da almeno 4 soci.

2.     Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci con voto segreto.Ogni socio può indicare al massimo due nomi per ciascuno dei tre ruoli, indicati nel comma 1.

3.     Se per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo cessa di farne parte, subentra al suo posto il primo dei non eletti del medesimo raggruppamento

4.     Il Consiglio il Direttivo dura in carica tre anni. Nessun socio può farne parte consecutivamente più di due volte.

5.     Sono competenze del Consiglio Direttivo:

(a)           eleggere tra i Consiglieri il Presidente, due vice Presidenti, il Segretario-Tesoriere e un membro della Giunta

(b)           stabilire la data la sede e l’ordine del giorno dell’Assemblea;

(c)           deliberare sull’ammissione dei soci cooptati corrispondenti e sostenitori;

(d)           predisporre il regolamento della SIPED;

(e)           stabilire l’ammontare della quota associativa;

(f)            deliberare intorno all’attivazione dei gruppi di lavoro;

(g)           deliberare riguardo alle iniziative culturali della società, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea;

(h)           predisporre la relazione scientifico-culturale e la relazione finanziaria.

6.     Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente, con l’anticipo di almeno un mese, e si riunisce almeno due volte l’anno. Esso può altresì essere convocato su richiesta di almeno 6 dei suoi componenti. Le sue sedute sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7.     Delle riunioni del consiglio direttivo viene tenuto un regolare libro dei verbali.

 

 

ARTICOLO 6

Il presidente. Il Vicepresidente. Il segretario-tesoriere. La Giunta. I Revisori dei conti

1.     Il Presidente rappresenta di fatto e di diritto la SIPED, ne presiede gli organi collegiali, ed esegue, coadiuvato dalla Giunta, i deliberati di questi ultimi.

2.     Il Vicepresidente supplisce il Presidente in caso di impedimento e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.

3.     Il Segretario-tesoriere collabora col Presidente e col Vicepresidente, e in particolare tiene ed aggiorna gli elenchi dei soci e i libri contabili, e predispone i bilanci.

4.     La Giunta è costituita dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Segretario-tesoriere e da un altro consigliere. Essa coadiuva il Presidente nell’esecuzione dei compiti previsti dallo Statuto o affidatigli dal Consiglio Direttivo.

5.     Le votazioni per l’elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti, del Segretario-tesoriere e del consigliere della Giunta si svolgono a scrutinio segreto, separatamente l’una dall’altra. Per l’elezione del consigliere nella Giunta ciascun membro dispone di un voto. Per la validità dell’elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario-tesoriere occorre la maggioranza assoluta dei voti. Viene eletto a far parte della Giunta il consigliere col maggior numero di voti.

6.     Tutti i mandati, di cui ai commi che precedono, scadono contestualmente con quelli del Consiglio Direttivo, di cui essi sono espressione.

7.     I revisori dei conti (tre titolari o tre supplenti) svolgono le funzioni di controllo statutario e contabile loro attribuite dalla legge. Essi durano in carica tre anni. I revisori dei conti non possono far parte del Consiglio Direttivo. La loro elezione si svolge a scrutinio segreto.

 

 

ARTICOLO 7

I gruppi di lavoro

1.      NellaSIPED possono essere attivati Gruppi di lavoro, di norma in funzione di direzioni scientificamente consolidate dalla ricerca pedagogica, con lo scopo di:

(a)           Contribuire allo sviluppo e all’articolazione dell’attività scientifica della SIPED;

(b)           Favorire il miglioramento delle conoscenze e delle metodologie specialistiche;

(c)           Stimolare la crescita di aree innovative di indagine.

2.      Per la realizzazione degli scopi, di cui al comma 1, i gruppi di lavoro:

(a)           possono promuovere convegni e incontri di settore;

(b)           possono organizzare riunioni scientifiche nel corso delle iniziative nazionali della SIPED;

(c)           presentano relazioni sulle attività svolte;

3.      Ciascun gruppo di lavoro è costituito con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta motivata di almeno 10 soci. Ulteriori norme procedurali per l’attivazione e per il funzionamento dei Gruppi di lavoro sono stabilite dal regolamento.

 

 

ARTICOLO 8

Il Regolamento

1.     Il Regolamento viene predisposto dal Consiglio Direttivo della SIPED entro un anno dalla sua prima costituzione.

2.     Il Regolamento conterrà indicazioni specifiche riguardo:

(a)           alle procedure per l’accettazione di soci delle categorie dei cooptati, dei corrispondenti e dei sostenitori;

(b)           alle modalità del pagamento delle quote sociali, e alle procedure per il sollecitamento dei soci inadempienti;

(c)           alle norme generali per l’attivazione e il funzionamento dei Gruppi di lavoro;

(d)           alle procedure congressuali;

(e)           alle modalità di gestione del patrimonio.

 

 

ARTICOLO 9

Sede. Anno sociale. Patrimonio. Libri sociali

1.     La sede legale della SIPED è stabilita a Roma. Essa può essere trasferita altrove su delibera del Consiglio Direttivo

2.     L’esercizio sociale ha durata triennale;

3.     Il patrimonio della SIPED è costituito:

(a)           dai contributi dei soci;

(b)           dai proventi delle iniziative della SIPED

(c)           da donazioni e contributi privati

(d)           da eventuali donazioni e contributi dello Stato e di enti pubblici.

4.     I libri sociali (libro dei soci, libro dell’inventario, libro giornale, libro delle deliberazioni dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) sono depositati presso la sede della SIPED.

 

 

ARTICOLO 10

Rinvio ad altre norme

1.     Per tutto quanto non viene espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme in materia del Codice Civile e delle altre leggi in vigore

 

 

ARTICOLO 11

Norme transitorie

1.     All’atto della costituzione della SIPED, i soci fondatori assumono in via transitoria le funzioni del Consiglio Direttivo, limitatamente all’esecuzione dei seguenti compiti:

(a)           raccogliere le prime adesioni dei soci ordinari e il pagamento delle relative quote associative;

(b)           convocare entro sei mesi la prima Assemblea della SIPED con il seguente ordine del giorno:

(I)            eventuali modifiche allo statuto della SIPED;

(II)          definizione delle linee programmatiche dell’attività della SIPED per il prossimo biennio;

(III)        elezione del consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

 

 

Registrato a Roma il 22/9/1989

e con successive modifiche approvate all’unanimità dall’Assemblea della SIPED del 6 giugno 1997