L.R. 17 maggio 1985, n.
44 (1).
Tutela e
incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme
per l'esercizio della pesca (2).
Titolo
I Principi e disposizioni generali.
Art. 1 Oggetto.
La presente legge ha per
oggetto la salvaguardia e l'incremento delle specie di
fauna ittica viventi stabilmente o temporaneamente, in
stato di naturale libertà, nelle acque interne della
Regione, e l'esercizio della pesca e di ogni attività ad
essa connessa, al fine di garantire un razionale
sfruttamento delle risorse ed evitare il decadimento del
patrimonio ittico.
Art. 2 Funzioni
amministrative.
La Regione esercita le
funzioni amministrative in materia di pesca, di norma
mediante delega alle Province. La Regione e le Province
si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni di cui
alla presente legge, rispettivamente del Comitato
consultivo regionale e dei Comitati consultivi
provinciali per la pesca Art. 3 Comitato consultivo
regionale e Comitati consultivi provinciali per la pesca.
Il Comitato consultivo regionale per la pesca è composto
da:
1) il componente la
Giunta regionale preposto al settore, o suo delegato, che
lo presiede;
2) il presidente di
ciascuna Provincia o assessore preposto al settore pesca
della Giunta provinciale da lui delegato;
3) il provveditore
regionale alle OO.PP. o un suo delegato;
4) l'ispettore regionale
delle foreste o un suo delegato;
5) un rappresentante
delle Comunità montane designato dalla delegazione
regionale dell'U.N.C.E.M.;
6) un rappresentante dei
pescatori di mestiere operanti nelle acque interne della
Regione;
7) un rappresentante per
ciascuna delle associazioni di pesca sportiva operanti
nel territorio regionale e riconosciute a livello
nazionale;
8) il direttore
dell'Istituto zooprofilattico per l'Abruzzo o un suo
delegato;
9) due esperti in
ittiofauna scelti dalla Giunta regionale;
10) un rappresentante
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative;
11) un rappresentante
per ciascuna delle associazioni naturalistiche operanti
nel territorio regionale e riconosciute a livello
nazionale.
Ai lavori del Comitato
partecipano senza diritto di voto, i dirigenti del
servizio sport, tempo libero, caccia e pesca e del
servizio beni ambientali della Giunta regionale, nonché
un dirigente del settore lavori pubblici designato dal
componente la Giunta regionale preposto al settore
stesso. Le funzioni di segretario del Comitato sono
esercitate da un dipendente regionale in servizio presso
l'ufficio pesca, designato dal competente componente
della Giunta.
I Comitati consultivi
provinciali per la pesca sono composti da:
1) il Presidente della
Giunta provinciale, o suo delegato, che lo presiede;
2) un rappresentante dei
pescatori di mestiere, se operanti nella provincia;
3) un rappresentante per
ciascuna delle associazioni di pesca sportiva operanti
nel territorio provinciale e riconosciute a livello
nazionale;
4) l'ispettore
ripartimentale delle foreste o suo delegato;
5) il dirigente del
servizio del Genio civile o un suo delegato;
6) un rappresentante per
ciascuna delle associazioni naturalistiche operanti nel
territorio provinciale e riconosciute a livello
nazionale.
Le funzioni di
segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un
funzionario addetto all'ufficio provinciale della pesca,
designato dal Presidente della Giunta provinciale. Ai
Comitati sono conferiti i compiti di studio e di ricerca
per: a) la valutazione della consistenza della fauna
ittica nelle acque interne, pubbliche e private; b) la
protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1
della presente legge; c) la regolamentazione nell'uso di
sostanze chimiche che possono compromettere la
consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti
naturali; d) la valorizzazione degli ambienti naturali;
e) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla
presente legge.
I Comitati sono
costituiti con decreto del presidente della Giunta
regionaleregionale e della Giunta provinciale,
nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base delle
designazioni delle istituzioni, delle federazioni, delle
associazioni e delle organizzazioni interessate. I
Comitati eleggono nel proprio seno un vice presidente
scelto tra i rappresentanti dei pescatori. Non possono
far parte dei Comitati coloro che siano stati condannati,
con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca.
I Comitati sono costituiti entro i tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, durano in carica cinque
anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio
regionale o del Consiglio provinciale territorialmente
competente. Alle spese per il funzionamento del Comitato
consultivo regionale, valutate in lire 5.000.000 per il
corrente anno, si fa fronte con lo stanziamento iscritto
al capitolo 70 nello stato di previsione della spesa del
bilancio in corso. Per gli esercizi successivi l'onere
graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti
bilanci (3).
Art. 4 Piano regionale.
Il Consiglio regionale,
su proposta della Giunta regionale, sentite le
associazioni più rappresentative a livello nazionale
operanti nella Regione, approva entro due anni
dall'emanazione della presente legge la carta ittica per
la definizione delle caratteristiche dei corsi d'acqua al
fine di individuare le specie da immettere e la
localizzazione delle attività programmate, predispone,
di intesa con le amministrazioni provinciali, piani
annuali o pluriennali di intervento nel settore della
pesca che prevedono: - direttive riguardanti le funzioni
regionali delegate; - limitazioni di qualsiasi genere
valide nell'intero territorio regionale, che possono
avere per oggetto i tempi o i luoghi della pesca, la
quantità e la misura del pescato, l'uso di attrezzi, di
esche o di pasturazioni; - iniziative tese al
miglioramento della educazione piscatoria e
naturalistica; - individuazione di zone destinate al
ripopolamento e alla riproduzione protetta delle specie
ittiche.
Titolo
II Esercizio della pesca.
Art. 5 Limiti e licenza
di pesca.
L'esercizio della pesca
è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di
conservazione dell'ittiofauna. Costituisce esercizio di
pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna
ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed
attrezzi a ciò destinati, di cui al successivo art. 8.
Ogni altro modo di cattura è vietato, compresa la pesca
con le mani. Il pescato appartiene a chi lo abbia
catturato secondo le norme fissate dalle leggi dello
Stato e dalla presente legge. La pesca può essere
esercitata da chi è in possesso della relativa licenza
rilasciata dalla Regione, su apposito tesserino, in
conformità al titolo III della presente legge. La
Regione provvede alla stampa dei tesserini.
Art. 6 Attività di
informazione e promozione.
La Giunta regionale
provvede alla stampa di libretti sui quali sono
trascritte le modalità per l'esercizio della pesca
previste dalle leggi dello Stato e della Regione, e di
altri eventuali opuscoli, onde fornire ai pescatori nelle
acque interne una ampia informazione e contribuire alla
loro specifica preparazione. Libretti o opuscoli a stampa
sono rilasciati gratuitamente dalla Provincia ai
richiedenti la licenza di pesca nelle acque interne, e a
tutti i titolari di licenza, dietro esibizione della
medesima. La Regione promuove la collaborazione attiva
della scuola, delle organizzazioni sociali, delle
associazioni culturali, naturalistiche e pescatorie, per
diffondere la conoscenza delle specie ittiche e i modi
della loro tutela (4).
Art. 7 Classificazione
delle acque.
Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale provvede, ai fini della pesca, alla
classificazione delle acque principali (categoria A) e
secondarie (categoria B).
Si intendono per acque
principali, quelle popolate da salmonidi, tutte le altre
sono secondarie. La classificazione è disposta con
decreto del Presidente della Giunta regionaleregionale,
sentiti i pareri del Comitato consultivo regionale e dei
Comitati consultivi provinciali per la pesca
territorialmente competenti.
Art. 8 Disciplina per
attrezzi, esche e sistemi di pesca.
Nelle acque di categoria
A la pesca può essere esercitata solo con una canna, con
o senza mulinello e con lenza armata con un solo amo. È
consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con
moschera o camolera, non superiore a 4 ami.
Nelle acque di categoria
B la pesca può essere esercitata:
a) con un massimo di due
canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio
di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami
ognuna. È consentita la pesca al lancio con esca
artificiale, con maschera o camolera con un massimo di
quattro ami;
b) con una mazzangola
con o senza amo per l'esclusiva cattura dell'anguilla;
c) con una bilancia
avente per lato massimo della rete la misura di metri
1,50, montata su asta di manovra. Il lato della maglia
non deve essere inferiore a millimetri 20. L'uso della
bilancia è proibito nei seguenti casi: 1)
"guadando" e "ranzando"; 2) quando lo
specchio d'acqua è inferiore a metri cinque di ampiezza.
In tutte le acque
interne della Regione, oltre al divieto di uso di mezzi e
sostanze non consentite dalla legislazione in materia di
pesca, sono permanentemente vietati: la pesca con le
mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea e l'uso del
sangue solido o liquido, comunque manipolato. L'uso del
guadino è consentito esclusivamente come mezzo
ausiliario per il recupero del pesce allamato.
Nelle acque di categoria
A sono sempre proibiti l'uso e la detenzione della larva
di mosca carnaia (bigattino) ed è vietata altresì,
qualsiasi forma di pasturazione.
Nelle acque di categoria
D sono consentiti l'uso e la detenzione della larva di
mosca carnaria (bigattino) e non si può detenere ed
usare più di gr. 500 di detta esca per giornata (5).
Al titolare della
licenza di pesca è consentito portare, per l'esercizio
piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle
esigenze della pesca (6).
Titolo
III Licenza di pesca.
Art. 9 Obbligo della
licenza.
Per esercitare la pesca
nelle acque interne occorre essere titolare di licenza di
pesca.
Non sono tenuti
all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro
funzioni: a) gli addetti agli impianti di piscicoltura ed
i praticanti della pesca a pagamento (7); b) il personale
degli enti pubblici autorizzato o di enti pubblici
titolari di diritti esclusivi di pesca, a norma delle
vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a
scopo scientifico o di ripopolamento. Non sono tenuti
all'obbligo della licenza di pesca i minori degli anni 12
purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso
di licenza di pesca, che assuma la responsabilità
relativamente agli atti di pesca del minore (8).
Art. 10 Tipi di licenza.
Le licenze di pesca sono
di due tipi: - tipo "A": autorizza
all'esercizio della pesca di mestiere con tutti gli
attrezzi consentiti; - tipo "B": autorizza
all'esercizio della pesca dilettantistica.
Art. 11 Delega per il
rilascio delle licenze.
I servizi relativi al
rilascio delle licenze di pesca e alla tenuta dei
registri dei titolari di licenza sono delegati alle
Province. La licenza di pesca viene rilasciata dalla
Provincia in cui risiede il richiedente ed ha validità
nell'ambito del territorio nazionale. La licenza viene
rilasciata previa presentazione dell'attestazione dei
versamenti di cui al successivo art. 26. Nel caso in cui
il richiedente non risiede in Italia, l'autorizzazione
provvisoria (9) può essere rilasciata da qualsiasi
provincia della Regione Abruzzo nei modi e nei limiti
previsti in materia della presente legge, previo
accertamento della identità della persona, e per una
validità di tre mesi dalla data di emissione.
Art. 12 Requisiti di
età per la licenza.
Possono richiedere la
licenza di pesca [di tipo "A" "B" e
"C"] (10) coloro che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età. La licenza di pesca di tipo A,
con la qualifica di apprendista da apporsi sul documento,
può essere richiesta anche dai minori di anni diciotto
che siano maggiori di anni quattordici; l'apprendista
esercita la pesca in collaborazione e sotto la
responsabilità di un pescatore professionista. La
licenza di pesca di tipo B può essere richiesta anche
dai minori di 18 anni, previo assenso di chi esercita la
potestà dei genitori o la tutela (11).
Art. 13 Validità della
licenza.
Le licenze di pesca
hanno validità su tutto il territorio nazionale per sei
anni dalla data del rilascio, subordinatamente al
pagamento delle tasse di cui al successivo art. 26.
Art. 14 Deterioramento,
distruzione e smarrimento della licenza.
In caso di
deterioramento della licenza, il titolare può ottenere
il rilascio di altra licenza (12), previa consegna del
documento deteriorato. In caso di distruzione o
smarrimento della licenza, il titolare ha l'obbligo di
denunciare la distruzione o la perdita all'autorità di
pubblica sicurezza e può ottenere il rilascio di altra
licenza (13) previa presentazione di copia autentica del
verbale di denuncia.
Titolo
IV Tutela della fauna ittica e gestione delle acque.
Art. 15 Provvedimenti
straordinari.
Per particolari esigenze
relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio
ittico può essere vietata, totalmente o per determinate
specie, con decreto presidenziale della Giunta, sentito
il Comitato consultivi provinciale per la pesca,
l'attività di pesca in corsi o specchi d'acqua, o loro
tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni.
Sussistendo i motivi sopra indicati detto periodo può
essere prorogato con la medesima procedura.
Art. 16 Periodo di
divieto e misure.
È vietato l'esercizio
della pesca delle specie sottoindicate:
a) carpa: dal 1° giugno
al 30 giugno;
b) luccio: dal 16
febbraio al 15 marzo;
c) persico reale: dal 25
aprile al 31 maggio (14);
d) persico trota: dal 25
aprile al 31 maggio;
e) temolo: dal 14
gennaio al 30 aprile;
f) tinca: dal 1° giugno
al 30 giugno;
g) trota e salmerino:
dal primo lunedì di ottobre all'ultimo sabato di
febbraio dell'anno successivo.
h) gambero: dal 1°
aprile al 30 giugno;
i) coregone: dal 15
dicembre al 15 gennaio;
l) cheppia: dal 15
maggio al 15 giugno (15);
La pesca è consentita a
partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo
il tramonto.
La pesca notturna è
consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria
B (16).
Gli attrezzi
professionali da posa devono essere collocati e prelevati
in osservanza del precedente secondo comma.
Le misure minime delle
specie pescabili sono le seguenti: - Trota di fiumecm22[-
Trota di lagocm30](17)- Salmerinocm25- Coregonecm25-
Tenolocm25- Lucciocm30- Barba e cavedanocm18- Carpacm30-
Tincacm20- Persico trotacm20- Persico realecm15-
Anguillacm25- Cefalocm20- Cheppiacm18- Gamberocm9(18).
Le lunghezze minime
totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso
all'estremità della pinna caudale. La lunghezza del
gambero si computa dall'apice del rostro alla estremità
del telson (coda).
In tutte le acque
pubbliche, ciascun pescatore non professionale non può
catturare, per ciascuna giornata di pesca, più di sette
capi complessivi di salmonidi (19). È fatta eccezione
per le acque private collegate con le pubbliche, ma da
esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in
cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il
commercio del pesce e la pesca facilitata; la stessa
eccezione è valida per le acque soggette a diritti
esclusivi di pesca. In periodo di divieto la provenienza
del pesce da tali acque deve essere documentata.
Art 16-bis Calendario
ittico regionale.
La Giunta regionale,
sentito il Comitato consultivo regionale provvede ad
adottare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il
calendario ittico regionale da attuarsi nell'anno
successivo. Ciascuna provincia, entro il 31 ottobre,
sentito il Comitato consultivo provinciale, invia
progetti e proposte da recepire eventualmente nel
calendario ittico.
Il calendario ittico
regionale deve contenere: - data di apertura e chiusura
generale della pesca; - classificazione delle acque di
categoria A; - acque in concessione; - acque soggette a
diritti esclusivi di pesca; - acque ove sussiste il
divieto temporaneo di pesca; - misure minime delle specie
pescabili e periodi di divieto nel corso della stagione
di pesca.
La stagione di pesca,
nelle acque di categoria A, inizia l'ultima domenica di
febbraio e termina la prima domenica di ottobre. La
Giunta regionale provvede alla stampa del calendario
ittico regionale e alla distribuzione alle Province che
ne curano la diffusione (20).
Art. 16-ter Zone di
ripopolamento e di frega - Zone di protezione -
Tabellazione.
L'incremento e la
protezione del patrimonio ittico si attuano mediante
l'istituzione di "zone di ripopolamento e di
frega" e "zone di protezione". In esse
l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di
durata del vincolo. Le zone di ripopolamento e di frega
vengono istituite al fine di: a) favorire la riproduzione
naturale delle specie ittiche; b) consentire
l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle
specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso
d'acqua; c) favorire, mediante cattura, specie ittiche
per il ripopolamento.
I ripopolamenti ittici
devono essere effettuati prevalentemente con specie
ittiche nazionali nelle zone di cui al precedente comma
(21). È vietato a chiunque, nelle zone di protezione,
immettere ittiofauna senza autorizzazione della provincia
competente per territorio (22). Le zone di protezione
vengono istituite in quei tratti di corsi d'acqua ove si
accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio
ittico.
Le zone di ripopolamento
e di frega e le zone di protezione sono istituite dalle
Province territorialmente competenti, sentito il Comitato
consultivo provinciale. L'estensione di ogni zona di
ripopolamento non deve essere di regola inferiore a
chilometri 2, misurati sull'asse del corso d'acqua, e non
può essere inferiore al 10% di ciascun corso d'acqua di
categoria A. Le zone di ripopolamento e di frega hanno
durata di almeno due anni; possono essere rinnovate per
periodo anche di diversa durata e possono essere
istituite a rotazione, su tutto il corso d'acqua
interessato, a cadenza biennale nei tratti più idonei a
favorire la riproduzione naturale. Le zone di cui al
precedente articolo devono essere indicate e delimitate
da apposite tabelle metalliche di colore bianco recante
in rosso la scritta: "Zona di ripopolamento e di
frega - Divieto di pesca" oppure "Zona di
protezione - Divieto di pesca". Le acque soggette ad
altri divieti o limitazioni previsti dalla presente legge
vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche
analoghe a quelle del precedente comma" (23).
Art. 17 Raccolta ai fini
scientifici.
Il Presidente della
Giunta provinciale, sentito il Comitato consultivo
provinciale per la pesca, può concedere l'autorizzazione
alla cattura o all'utilizzazione di esemplari di
determinate specie ittiche per scopi scientifici, in
deroga alle norme di cui alla presente legge.
Art. 18 Importazione
pesci.
L'introduzione
dall'estero di specie ittiche vive, purché
corrispondenti alle specie già presenti nelle acque
regionali, può effettuarsi solo a scopo di
ripopolamento. È vietato introdurre nel territorio
regionale specie ittiche estranee alla fauna indigena,
salvo che si tratti di animali destinati ai giardini
zoologici, ai musei, ai circhi, e agli spettacoli
viaggianti o di specie tradizionalmente destinate
all'allevamento o al commercio per fini ornamentali.
L'eventuale introduzione di specie diversa da quelle
nazionali (24), ai fini dell'incremento della pesca, deve
essere autorizzata con decreto del Presidente della
Giunta provincialeprovinciale, sentito il parere del
Comitato consultivo provinciale della pesca.
Art. 19 Diritti
esclusivi di pesca - Concessioni.
Le Province effettuano
la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca accertati
e riconosciuti. A tal fine, tutti i soggetti privati che
ne siano titolari, sono tenuti a darne comunicazione alla
Provincia competente per territorio entro e non oltre sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
esibendo la documentazione probatoria. Le Province
provvedono, entro i successivi trenta giorni, ad adottare
atto deliberativo della ricognizione effettuata da
trasmettere al competente ufficio regionale. In materia
di diritti esclusivi di pesca esistenti trovano
applicazione le norme del regio decreto 8 ottobre 1931,
n. 1604 (25) e successive modificazioni; i provvedimenti
relativi sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il
Comitato consultivo regionale per la pesca.
Ai soli fini
dell'incremento della fauna ittica, della vigilanza e
dell'esercizio della pesca sportiva le acque pubbliche
possono essere date in concessione dalla Provincia alle
associazioni di pescatori sportivi dilettanti,
riconosciute a livello nazionale e operanti nel
territorio regionale, per un'estensione complessiva non
superiore al 30% della superficie degli specchi di acqua
mediante apposita convenzione (26).
Titolo
V Vigilanza e sanzioni.
Art. 20 Vigilanza.
La vigilanza
sull'osservanza della presente legge e l'accertamento
delle violazioni relative sono affidate agli agenti
ittici della Provincia. Tale attività è inoltre
affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del
Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette al
parco nazionale d'Abruzzo, agli ufficiali ed agenti di
Polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e
forestali e campestri e alle guardie volontarie
appartenenti alle associazioni ittiche e protezionistiche
autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza. I
soggetti di cui ai precedenti commi hanno i poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti. Il
coordinamento è affidato al Corpo Forestale dello Stato,
che curerà incontri semestrali con i soggetti di cui
innanzi (27) (28).
Art. 20- bis Corsi di
qualificazione ed aggiornamento per agenti ittici.
La Regione promuove
annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per
gli agenti ittici nell'ambito del piano annuale della
formazione professionale previsto dalla legislazione
regionale vigente. Le materie oggetto dei corsi
riguardano particolarmente la legislazione sulla pesca,
sulla protezione della fauna ittica e sulla tutela delle
acque e dell'ambiente in generale. Le Province
organizzano annualmente i corsi di preparazione ed
aggiornamento per gli agenti ittici, nel rispetto delle
norme contenute nella legge regionale 5 dicembre 1979, n.
63 (29).
Art. 21 Sanzioni
amministrative.
Per la violazione delle
disposizioni della presente legge, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) sanzione
amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000 per chiunque
eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata o in
quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o in quelle
date in concessione senza il consenso dell'avente
diritto;
b) sanzione
amministrativa da lire 120.000 a lire 600.000 per
chiunque violi i divieti di cui agli articoli 15 e 16,
primo e quinto comma;
c) sanzione
amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000 per chiunque
violi i divieti di cui agli articoli 16, secondo, terzo e
quarto comma, 17 e 18;
d) sanzione
amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per ogni
salmonoide eccedente il limite massimo di cattura
giornaliero previsto dall'art. 16;
e) sanzione
amministrativa da lire 60.000 a lire 180.000 per chiunque
peschi senza essere titolare di licenza o sia titolare di
licenza non valida;
f) sanzione
amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque
immette ittiofauna senza la prescritta autorizzazione
della Provincia competente per territorio;
g) sanzione
amministrativa di lire 5.000 per chiunque sia titolare di
valida licenza e, su richiesta degli addetti alla
vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla
ricevuta del versamento di cui al successivo art. 26, nel
caso in cui fornisca prove di essere titolare di valida
licenza, entro il termine di legge, all'amministrazione
provinciale nel cui territorio è avvenuta la violazione;
h) sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per
chiunque peschi con materiale esplosivo, con l'uso della
corrente elettrica, con sostanze venefiche, mediante
prosciugamento e deviazione di corsi d'acqua;
i) sanzione
amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chiunque
abbandoni esche o pasture o pesci o rifiuti, lungo gli
argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali, o nelle
loro immediate adiacenze;
l) sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 per chiunque
violi i divieto di cui all'art. 23;
m) sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 a chiunque
eserciti la pesca con le mani;
n) sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 a chiunque
violi le disposizioni della presente legge non
espressamente richiamate dal presente articolo.
Il pescato oggetto della
violazione è confiscato e destinato ad enti di
assistenza e beneficienza.
Non potrà essere
rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un
periodo di cinque anni, a chi abbia riportato condanne
per reati in materia di pesca previsti dalle leggi
vigenti. Le amministrazioni provinciali disporranno il
ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità,
nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni
di cui innanzi. Le amministrazioni provinciali
disporranno altresì la sospensione della licenza, per il
periodo di un anno, nei confronti di coloro che abbiano
violato le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 15, 16
e 17 per tre volte, anche se la sanzione amministrativa
sia stata pagata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (30). Le
amministrazioni provinciali terranno apposito registro
per ogni tipo di licenza. In tale registro, nonché sulle
licenze, debbono essere trascritte le violazioni alla
presente legge e le condanne eventualmente riportate dai
pescatori per reati in materia di pesca (31).
Art. 22 Contenzioso
ittico.
Le violazioni di norme
che prevedano l'irrogazione della sanzione amministrativa
è accertata mediante processo verbale. Il contenzioso
ittico è affidato alla Provincia competente per
territorio. Ad essa vanno inoltrati i verbali elevati
dagli agenti. Alle infrazioni amministrative previste dal
precedente articolo si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (32), in quanto
compatibili. I proventi delle sanzioni amministrative
sono riscossi dalle Province nel cui territorio è stata
contestata la violazione.
Titolo
VI Norme speciali.
Art. 23 Distanze minime
dei manufatti e luoghi particolari.
La distanza prevista dal
primo comma dell'art. 8 del regolamento sulla pesca
approvato con R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 (33), per
l'esercizio della pesca in prossimità delle dighe, degli
sbocchi, [dei canali,] (34) delle cascate, delle arcate,
dei ponti, [dei graticci e simili] (35) delle macchine
idrauliche, è ridotta (da m 40 a m 10) per quanto
concerne la pesca con la canna o la mazzangola, sia a
monte che a valle dei medesimi.
Art. 24 Posto di pesca.
Il posto di pesca spetta
al primo occupante. Il primo occupante, in esercizio di
pesca, ha diritto a che i pescatori sopraggiunti si
pongano a una distanza di almeno dieci metri (36) di
linea d'aria, a monte, a valle sul fronte e a tergo.
Art. 25 Gare di pesca.
Le associazioni
nazionali e regionali dei pescatori sportivi
giuridicamente riconosciute (37) possono effettuare gare
di pesca, richiedendo preventivamente apposita
autorizzazione alle amministrazioni provinciali
competenti per territorio. Nei tratti dei corsi d'acqua
appartenenti alla categoria "B" prescelti per
tali manifestazioni e per il periodo in cui esse si
svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche
e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte,
eccezione fatta per le misure minime riguardanti i
salmonidi (38). Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti
alla categoria "A", prescelti per le gare e per
il periodo in cui esse si svolgono, non si applica la
limitazione del numero delle catture nel caso che i
tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con
soggetti adulti di trota. Copia del verbale di semina,
controfirmate da guardapesca provinciali, dovrà essere
trasmessa all'amministrazione provinciale competente.
Il campo di gare viene
chiuso alla libera pesca e concesso alla società
organizzatrici con autorizzazione del presidente
dell'amministrazione provinciale, a partire dalle ore 5
del giorno precedente l'inizio della manifestazione (39),
sino al termine della stessa.
Titolo
VII Norme finanziarie transitorie e finali.
Art. 26 Tasse di
concessione regionale.
Le licenze di pesca sono
soggette a tasse di concessione regionale che consistono
in una tassa di rilascio ed in una tassa annuale. I
relativi versamenti devono essere effettuati sul c/c
postale n. 10456671 così intestato: Regione Abruzzo -
tassa per l'esercizio della pesca - 67100 - L'Aquila. Le
tasse di concessione regionale di cui al primo comma sono
stabilite nelle seguenti misure: - licenza di tipo
"A" (pescatori di mestiere): tassa di rilascio
e tassa annuale lire 16.000; - licenza di tipo
"B" (pescatori dilettanti): tassa di rilascio e
tassa annuale lire 8.000. I titolari, oltre alla tassa,
devono corrispondere contestualmente la seguente
soprattassa: - per la licenza di tipo "A" lire
4.000; - per la licenza di tipo "B" lire 2.000.
La tassa e la soprattassa sono dovute in ogni caso, al
momento del rilascio della licenza e poi, per ciascun
anno successivo in cui il titolare eserciti
effettivamente l'attività di pesca, mentre non sono
dovute qualora non si eserciti durante l'anno. Le
disposizioni del presente articolo abrogano e
sostituiscono quanto previsto dal numero d'ordine 15
della tariffa annessa alla L.R. 29 febbraio 1980, n. 13,
così come modificata dalla L.R. 18 agosto 1983, n. 55.
La misura delle tasse e soprattasse annuali per
l'esercizio della pesca nelle acque interne, va
rideterminata dalla legge regionale in materia di tasse
sulle concessioni regionali (40).
Art. 27 Ripartizione
proventi.
La Giunta regionale
provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle
tasse indicate nel precedente art. 26, con le modalità
descritte nel successivo articolo 29. Le somme riscosse
ai sensi dell'art. 21 sono introitate nel bilancio delle
singole Province, che le utilizzano per il raggiungimento
degli scopi di cui alla presente legge.
Art. 28 Licenze
anteriori alla legge.
Le licenze di pesca
rilasciate dalle amministrazioni provinciali
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge
conservano validità sino alla scadenza del quinto anno,
subordinatamente all'osservanza delle disposizioni
contenute nella presente legge.
Art. 29 Piano di
finanziamento a decorrere dall'anno finanziario 1985.
Nel bilancio regionale
viene stanziato un fondo necessario per i seguenti
finanziamenti:
a) un finanziamento in
favore delle Province per le spese relative alle funzioni
ad esse delegate;
b) un finanziamento per
il ripopolamento ittico annuale da assegnare alle
Province. Per i ripopolamenti effettuati dalle
amministrazioni provinciali, i relativi verbali di semina
devono essere controfirmati da uno o più rappresentanti
delle associazioni di pescatori più rappresentative
operanti all'interno della provincia; (41)
c) un finanziamento per
le iniziative e le spese regionali nel campo ittico
previste dalla presente legge;
d) un finanziamento in
favore delle associazioni ittiche a carattere nazionale
operanti nel territorio regionale.
Le associazioni ittiche
di cui al precedente comma partecipano, con un
rappresentante per ciascuna associazione, ai Comitati
consuntivi provinciali e al Comitato consultivo regionale
per la pesca (42).
La Giunta regionale
provvede annualmente alla ripartizione del fondo suddetto
nelle seguenti misure:
-15% per il
finanziamento di cui alla lettera a);
-50% per il
finanziamento di cui alla lettera b);
-15% per il
finanziamento di cui alla lettera c);
-20% per il
finanziamento di cui alla lettera d) (43);
Le ripartizioni tra le
Province delle somme di cui alle lettere a) e b) (44)
vengono così effettuate:
- per il 50% in
proporzione al numero dei rilasci e dei rinnovi annuali
di licenze nella media degli ultimi tre anni precedenti a
quello cui si riferisce lo stanziamento;
- per il 50% in rapporto
all'estensione territoriale di ciascuna provincia e alla
lunghezza dei corsi d'acqua pubblica.
La ripartizione annuale
del finanziamento di cui alla lett. b), nella misura del
20% prevista dal precedente comma 2, viene effettuata
dalla Giunta regionale, in parti uguali, in favore delle
amministrazioni provinciali che provvedono sulla base di
un regolamento autonomo all'assegnazione dei fondi in
favore dei soggetti beneficiari e con le modalità di cui
al successivo art. 12 (45). All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge, valutato per
l'anno 1985 in lire 100.000.000, si provvede con il pari
stanziamento già iscritto al Cap. 1571 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1985 la cui
denominazione è così modificata: "fondo per la
tutela e l'incremento della fauna ittica nelle acque
interne". Per gli esercizi successivi al 1985, le
relative leggi di bilancio determinano gli oneri
occorrenti per i rispettivi anni nei limiti dei presunti
introiti di cui al precedente art. 26. Le amministrazioni
provinciali, per quanto concerne le funzioni loro
delegate, sono tenute al rispetto delle disposizioni
contenute negli articoli 34 e 73 della legge regionale 29
dicembre 1977, n. 81.
Art. 30 Consorzio tutela
pesca.
In attesa
dell'emanazione di apposita legge regionale, la gestione
provvisoria del consorzio per l'incremento e la tutela
della pesca con sede in L'Aquila, è affidata
all'amministrazione provinciale de L'Aquila alla quale
viene erogato, con provvedimento della Giunta regionale,
un rimborso annuale forfettario di lire 30 milioni, a
carico del fondo di cui al precedente art. 29.
Art. 31
La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
(1) Pubblicata nel B.U.
12 giugno 1985, n. 10. (2) Si veda anche l'art. 20 della
L.R. n. 13 del 1987.
(3) Articolo così
modificato dall'articolo 2 della L.R. 3 aprile 1987, n.
13.
(4) Si veda anche l'art.
13 della L.R. n. 34 del 1995.
(5) Comma così
modificato dall'art. 1 della L.R. n. 34 del 1995, in
precedenza modificato dall'art. 3 della L.R. n. 13 del
1987.
(6) Articolo così
sostituito dall'articolo 3 della L.R. 3 aprile 1987, n.
13.
(7) Lettera così
sostituita dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 1995.
(8) L'ultimo comma
dell'articolo è stato aggiunto dall'art. 4 della L.R. 3
aprile 1987 n. 13.
(9) Le parole
"l'autorizzazione provvisoria" sono state
introdotte dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13 in
sostituzione delle precedenti: "la licenza".
(10) Espressione
abrogata dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 1987, n.13.
(11) L'ultimo comma è
stato così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 aprile
1987, n. 13.
(12) Le parole
"altra licenza" sono state introdotte dall'art.
7 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13 in sostituzione delle
precedenti: "un duplicato".
(13) Le parole
"altra licenza" sono state introdotte dall'art.
7 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13 in sostituzione delle
precedenti: "un duplicato".
(14) Lettera così
sostituita dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(15) Le lettere h, i, l,
sono state introdotte dall'art. 8 della L.R. 3 aprile
1987, n. 13.
(16) Le parole
"nelle acque di categoria B" sono state
introdotte dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(17) Parole abrogate
dall'art. 3 della L.R. n. 34 del 1995.
(18) Comma così
sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(19) Capoverso
sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 34 del 1995. (20)
Articolo introdotto dall'art. 9 della L.R. 3 aprile 1987,
n. 13.
(21) Comma così
sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 34 del 1995.
(22) Comma così
sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 34 del 1995.
(23) Articolo introdotto
dall'art. 9 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(24) Parola in
sostituzione della precedente: "autoctone" di
cui all'art. 6 della L.R. n. 34 del 1995.
(25) R.D. 8 ottobre
1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle
leggi sulla pesca", pubblicato nella G.U. 23 gennaio
1932, n. 18.
(26) Articolo così
sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
L'ultimo comma dell'articolo era stato abrogato dall'art.
1 della L.R. n. 9 del 1989, norma poi sostituita
dall'art. 1 della L.R. n. 107 del 1989 come segue:
"Ai fini dell'incremento della fauna ittica, della
vigilanza e dell'esercizio della pesca sportiva, le acque
pubbliche, per un'estensione complessiva non superiore al
20 per cento della superficie degli specchi d'acqua,
possono essere date in concessione, mediante apposita
convenzione, dalle Province alle associazioni dei
pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello
nazionale ed operanti nel territorio regionale, con
numero di associati non inferiore a 3.000. Allo scopo di
favorire un'opportuna uniformità di indirizzo, la Giunta
regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, approva e divulga una convenzione
tipo".
(27) Comma aggiunto
dall'art. 7 della L.R. n. 34 del 1995.
(28) Articolo così
sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(29) Articolo introdotto
dall'art. 12 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(30) L. 24 novembre
1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale",
pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
(31) Articolo così
sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(32) Le parole "24
novembre 1981, n. 689" sono state introdotte
dall'art. 14 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13 in
sostituzione delle precedenti: "24 dicembre 1975, n.
706".
(33) R.D. 22 novembre
1914, n. 1486 "Approvazione di un nuovo regolamento
per la pesca fluviale e lacuale", pubblicato nella
G.U. 4 febbraio 1915, n. 30.
(34) Parole abrogate
dall'art. 8 della L.R. n. 34 del 1995.
(35) Parole abrogate
dall'art. 15 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(36) La misura di
"dieci metri" è stata introdotta in
sostituzione della precedente di "cinque metri"
dall'art. della 16 L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(37) Le parole "Le
associazioni...giuridicamente riconosciute" sono
state introdotte dall'art. 17 della L.R. 3 aprile 1987,
n. 13 ,come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 9 del
1989, al posto delle precedenti: "le associazioni
regionali e nazionali riconosciute dai pescatori
sportivi".
(38) Comma sostituito
dall'art. 9 della L.R. n. 34 del 1995 già modificato
dall'art. 17 della L.R. n. 13 del 1987.
(39) Le parole "a
partire...della manifestazione" sono state
introdotte dall'art. 17 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13
al posto delle precedenti: "a partire dalle ore 24
del giorno precedente l'inizio della
manifestazione".
(40) Comma aggiunto
dall'art. 18 della L.R. 3 aprile 1987 n. 13.
(41) Lettera così
sostituita dall'art. 10 della L.R. n. 34 del 1995.
(42) La lettera d) è
stata in un primo tempo modificata dall'art. 19 della
L.R. 3 aprile 1987, n. 13 ed in seguito così sostituita
dell'art. 1 della L.R. n. 91 del 1992. Successivamente
l'art. 1 della L.R. n. 91 del 1992 è stato sostituito
dall'art. 11 della L.R. n. 34 del 1995, cui si rinvia.
(43) Comma così
sostituito dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(44) Nel testo
originario vi era anche la previsione della lettera d),
eliminata dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.
(45) Comma già
modificato ed integrato dall'art. 19 della L.R. n. 13 del
1987 e successivamente così sostituito dall'art. 11
della L.R. n. 34 del 1995.
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