Societa' Pesca Sportiva Catignano

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LO STATUTO 

Art.1 E’ costituita a Catignano (PE) la società denominata “S.P.S. Catignano” la quale è affiliata alla F.I.P.S. e si impegna ad accettare sia lo statuto che il R.G. , nonché tutte le disposizioni emanate dalla sede centrale.

Art. 2 Gli scopi di carattere generale della società sono quelli di tutelare gli interessi dei pescatori sportivi e di curare lo sviluppo della pesca sia in campo agonistico che propagandistico.

Art. 3 Possono appartenere alla società i pescatori che accettano il presente statuto e sono in possesso della tessera federale. Inoltre dovranno versare mensilmente una quota associativa che sarà stabilita dai soci dell’ assemblea annuale. I soci sono tenuti a versare detta quota mensile senza effettuare sospensioni, pena la decadenza dalla partecipazione alla società.

Art. 4 Il patrimonio della società è di proprietà di tutti i soci, i quali assumono in solido attività e passività. Esso è costituito da beni mobili ed immobili. In caso di scioglimento della società il patrimonio verrà equamente suddiviso tra i soci. Il socio che cessa di far parte della società decade dal diritto sul patrimonio stesso.

Art. 5 L’ organo supremo della società è l’ assemblea dei soci la quale verrà convocata almeno una volta l’ anno, entro la fine del mese di gennaio, in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria, a richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. E’ necessario che il socio abbia almeno un’ anno di iscrizione a detta società.

Art. 6 Assemblea, in prima convocazione sarà valida se vi sarà la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione sarà valida se vi sarà la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai soci ed in essa dovranno essere indicati gli argomenti da trattare nella seduta. La convocazione dei soci deve essere disposta per: a- per le sedute ordinarie, con preavviso di 5 giorni rispetto la seduta della riunione; b- per le sedute straordinarie con preavviso di tre giorni liberi rispetto la data della riunione.

Art.7 La società è diretta de amministrata dal consiglio direttivo, composto da almeno 7 membri eletti dall’ assemblea generale e scelta fra gli aderenti alla società:

- 1 Presidente

- 1 Vicepresidente

- 5 Consiglieri

 L’assemblea elegge inoltre fra i soci aventi diritto al voto e non facenti parte del Consiglio direttivo n° 2 Sindaci con il solo compito di controllare tutte le attività della società. I sindaci inoltre hanno funzione consuntiva presso il consiglio direttivo.

Art. 8 La ripartizione dei rispettivi incarichi verrà fatta dal Consiglio direttivo al suo insediamento,  mediante votazione a scrutinio segreto. In caso di impedimento del Presidente, sarà sostituito dal vicepresidente a tutti gli effetti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo saranno prese a maggioranza assoluta.

Il consiglio direttivo si riunisce quando se ne presenta la necessità su convocazione del presidente o da 3 consiglieri + uno, mediante la presentazione di un ordine del giorno firmato dai medesimi.

Art. 9 Il Consiglio direttivo rimane in carica per un anno.

 Art. 10 Compiti del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha la rappresentazione legale della società  e per esso nella persona del Presidente ed ha i seguenti compiti:

a)      amministrazione del patrimonio legale;

b)      compilazione del bilancio consuntivo e preventivo

c)      effettuazione di attività sportive

d)      decidere sull’ argomento per il quale si abbia avuto espresso mandato dell’ Assemblea Generale.

Art. 11 Tutti i premi di rappresentanza devono essere consegnati immediatamente al rappresentante ufficiale della società pena l’ espulsione immediata dalla stessa.

Art. 12 Per quanto non contemplato nel presente statuto vige quello generale della FIPS. Il regolamento interno della società verrà for  dito negli atti della società. Il presente statuto, in originale,viene sottoscritto da tutti i soci fondatori che lo hanno approvato nella seduta dell’ 11/06/1984 e copia vistata dal Consiglio direttivo eletto, viene inviata alla sezione provinciale della F.I.P.S., alla sede centrale della FIPS ed alla sede del Comitato provinciale CONI.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 11 del mese di giugno dell’ anno 1984 alle ore 23.00