MANUTENZIONE DELLE CALDAIE

Con la legge n.10 del 9 gennaio 1991 ed il DPR n.412 del 1993 sono state introdotte nuove norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le finalità principali di tali Norme sono:

 

·        Il contenimento del consumo di energia degli impianti di riscaldamento, consentendo di evitare sprechi di combustibile ed abbattere i costi in eccesso.

·        La riduzione dell'inquinamento ambientale, considerato che dalle canne fumarie escono prodotti inquinanti o che comunque contribuiscono all'effetto serra.

·        L'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento e minor pericolo di incidenti, soprattutto negli ambienti domestici. Infatti senza opportuni controlli aumenta il rischio di fughe di monossido di carbonio.

·        Gli edifici nuovi, per i quali siano stati iniziati i lavori di costruzione dopo il 1° agosto 1994, devono essere progettati e realizzati in modo da rispettare le nuove normative. In particolare sono stati stabiliti degli obblighi relativi ai periodi di accensione degli impianti termici ed alla durata giornaliera di accensione; inoltre è stabilito che la temperatura media degli ambienti non deve superare i 20°C (+ 2°C di tolleranza).

L’occupante di cui sopra è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico nel suo complesso. Deve rispettare il periodo annuale e l'orario di esercizio e mantenere la temperatura ambiente dentro i limiti suddetti. Può delegare un "terzo responsabile", cioè un tecnico abilitato iscritto negli elenchi di categoria ed in possesso delle capacita tecniche, economiche ed organizzative per potere assolvere al compito, ma esclusivamente per quanto concerne l’esecuzione della manutenzione, restando a carico dell’occupante l’esercizio dell’impianto.


Gli obblighi per il responsabile dell'impianto sono:

·        Compilare e mantenere aggiornato il Libretto di Impianto, documento sul quale sono registrate le manutenzioni eseguite, le verifiche sui prodotti della combustione nonché tutti i dati necessari all’identificazione della caldaia.

·        Effettuare la manutenzione della caldaia con cadenza annuale.

·        Effettuare le verifiche della combustione con periodicità biennale.

La mancata osservanza di quanto disposto dalla Legge 10/91 e dal suo decreto di attuazione relativamente al rispetto delle norme di manutenzione e di esercizio il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dalla legge stessa (da £. 1.000.000 a £. 5.000.000).

Il DPR 412/93 dispone inoltre quali siano le modalità della verifica da parte dell’amministrazione pubblica relativamente al rispetto delle verifiche periodiche di cui sopra ed in particolare:

Tali verifiche sono, come deciso dalla Legge, a carico degli utenti. In fase transitoria di applicazione della legge il responsabile dell'impianto o il "terzo responsabile" dell'esercizio e manutenzione degli stessi (tecnico che ha fatto le verifiche) possono provvedere a compilare una apposita autocertificazione, con firma autenticata e connessa assunzione di responsabilità, attestante che l'impianto rientra, come prestazioni e rendimento, nei limiti prescritti dalla legge ed inviarla all’Amministrazione competente, dopo che questa ha comunicato le modalità. Le amministrazione richiedono inoltre un versamento (di importo variabile dalle 10.000 alle 80.000 lire) che copra le spese di gestione dei controlli. E’ previsto un controllo a campione delle autocertificazioni e gli oneri relativi si considerano già inclusi nel versamento effettuato. Coloro i quali non si avvalgono dell’autocertificazione sono soggetti a verifica da parte dell’Ente pubblico con degli oneri molto più consistenti ma, bisogna dirlo, non commettono nessuna infrazione.

Non è obbligatorio, ma sicuramente consigliabile, per gli utenti stipulare un contratto con la ditta esecutrice delle manutenzioni per potersi rivalere in caso di incidenti o di sanzioni amministrative.

 

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