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MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN FORMA DI MICROIMPRESA

Normativa contenuta negli articoli 19 e 20 del D.l.vo 185/00

SOGGETTI BENEFICIARI

Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, sono soggetti beneficiari:

* le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione

*da soggetti maggiorenni, privi di occupazione, cioè in stato di disoccupazione o inoccupazione, nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nell'ambito territoriale di applicazione.

Non sono considerati soggetti privi di occupazione e quindi non aventi diritto ai benefici:

Le società di persone devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nell'ambito territoriale di applicazione.

La norma non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

PROGETTI FINANZIABILI

Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Cipe e nei limiti posti dalla Unione Europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

 

MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN FRANCHISING

Normativa contenuta negli articoli 21 e 22 del D.l.vo 185/2000

Il franchising, chiamato anche affiliazione commerciale, è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni e/o servizi fra un imprenditore (affiliante o Franchisor) e uno o più imprenditori (affiliati o Franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un contratto.

L'affiliante concede all'affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, cioè un "pacchetto" comprendente il know-how di un prodotto o servizio originale, un marchio, un'immagine, una protezione di area e varie forme di assistenza.

E l'affiliato da parte sua, oltre ad impegnarsi a seguire le linee fondamentali del sistema elaborato dal franchisor, fornisce i mezzi finanziari necessari ad allestire il punto-vendita e versa all'azienda affiliante una quota di associazione iniziale più "royalites" periodiche.

SOGGETTI BENEFICIARI

Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, sono soggetti beneficiari le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti realizzabili in qualità di franchisee.

I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono essere soggetti maggiorenni, privi di occupazione, cioè in stato di disoccupazione o inoccupazione, nei sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nell'ambito territoriale di applicazione.

Non sono considerati soggetti privi di occupazione e quindi non aventi diritto ai benefici:

DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA' DEVONO AVERE LA SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA NELL'AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE.

La norma non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.

PROGETTI FINANZIABILI

Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) e nei limiti posti dall'Unione Europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti c