“Regolamento
regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso”.
Art. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3 e
5della legge regionale 13 aprile 2000 n. 23 (Norme per la riduzione e per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso – modificazioni alla legge regionale
6 agosto 1999, n. 14), definisce le misure idonee a ridurre e a prevenire
l’inquinamento luminoso sul territorio della Regione.
2. Il presente regolamento si applica agli impianti di illuminazione esterna di
qualsiasi tipo ed a qualsiasi uso adibiti considerati fonte di inquinamento
luminoso secondo la definizione di cui all’articolo 2 della l. r. 23/2000, con
esclusione:
a) degli impianti installati in gallerie, sottopassi, porticati e tettoie in
grado di schermare totalmente l’emissione di luce verso l’emisfero
superiore;
b) degli impianti di segnalazione del trasporto aereo, navale e terrestre,
previsti dalla normativa vigente per evidenziare o diramare disposizioni
relative alla regolazione del relativo traffico;
c) impianti di illuminazione, a carattere temporaneo e comunque installati per
un periodo non superiore a sette giorni, utilizzati in occasioni di pubblica
rilevanza e per conto di enti o istituzioni pubblici o religiosi.
Art. 2
(Prescrizioni tecniche di emissione degli impianti)
1. Gli impianti di illuminazione esterna sono realizzati in conformità ai
requisiti tecnici e prestazionali per la limitazione dell’inquinamento
luminoso e dei consumi energetici di seguito indicati:
a) per gli impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali o di altro
genere: emissione massima 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 95° e oltre;
b) per gli impianti a prevalente carattere ornamentale e di arredo urbano con
lanterne,
lampare o corpi illuminanti similari dotati di ottica interna: emissione massima
10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° e oltre;
c) per gli impianti a prevalente carattere ornamentale e di arredo urbano con
ottiche aperte di ogni altro tipo: emissione massima 25 cd/klm a 90°, 5 cd/klm
a 100° e 0 cd/klm oltre 110°;
d) per gli impianti di qualsiasi altro tipo anche con uso di proiettori e
torri-faro: emissione massima 15 cd/klm a 90° se con ottiche simmetriche, 5
cd/klm a 90° se con ottiche asimmetriche e comunque 0 cd/klm a 100° e oltre
per entrambi i tipi.
Art. 3
(Prescrizioni particolari)
1. Per gli impianti di illuminazione esterna di facciate di edifici pubblici o
privati, di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 17) e
successive modifiche, con sagoma regolare, o di illuminazione di particolari
degli stessi edifici, il flusso luminoso diretto verso l’emisfero superiore,
non intercettato dalle superfici della struttura illuminata, non deve superare
il 5 per cento di quello emesso dai corpi illuminanti, con luminanza media delle
superfici di 2cd/m2 . Tali impianti sono spenti o riducono il flusso luminoso
dalle ore 24,00 nel periodo di ora solare e dalle ore 1,00 nel periodo di ora
legale. La riduzione non può comunque essere inferiore al 30 per cento.
2. Per gli impianti di illuminazione esterna di facciate di edifici pubblici o
privati o di altri beni, ivi compresi quelli di interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico ai sensi del d.lgs. 42/2004, con sagoma
irregolare, il flusso luminoso diretto verso l’emisfero superiore, non
intercettato dalle superfici della struttura illuminata, non deve superare il 10
per cento di quello emesso dai corpi illuminanti, con luminanza media di 2cd/m2.
Tali impianti sono spenti o riducono il flusso luminoso dalle ore 24,00 nel
periodo di ora solare e dalle ore 1,00 nel periodo di ora legale. La riduzione
non può comunque essere inferiore al 30 per cento.
3. Per gli impianti di illuminazione esterna di facciate di capannoni,
insediamenti industriali, artigianali, commerciali, abitazioni private e di ogni
altro tipo di edificio, è vietato l’uso di sistemi di illuminazione dal basso
verso l’alto. Tali impianti hanno una luminanza media delle superfici non
superiore a 1 cd/m2 , sono spenti dalle ore 24,00 nel periodo di ora solare e
dalle ore 1,00 nel periodo di ora legale o dotati di riduttore di flusso, emesso
per gli stessi orari, con una riduzione del flusso luminoso non inferiore al 30
per cento. Sono altresì fatti salvi i limiti di emissione del flusso luminoso
fuori sagoma di cui ai commi 1 e 2.
4. Le insegne luminose di non specifico ed indispensabile uso notturno sono
spente dalle ore 24,00 nel periodo di ora solare e dalle ore 1,00 nel periodo di
ora legale ed hanno una luminanza media di 10 cd/m2. Per le insegne di esercizi
commerciali o altro genere di attività che si svolgano dopo tale orario, lo
spegnimento coincide con quello di chiusura degli stessi esercizi o attività.
Le insegne non dotate di luce interna sono illuminate dall’alto verso il
basso.
5. Il contributo ai valori di illuminamento sul piano di calpestio dovuto agli
apparecchi privati preposti all’illuminazione delle vetrine e delle zone di
accesso ai negozi, ad una distanza di 100 cm dalla vetrina, non deve superare il
valore di 100 lux.
La luminanza media sulle superfici delle vetrine, misurata da un punto situato
sull’asse centrale ad 1 metro di distanza dalla vetrina e ad 1,50 metri da
terra, non deve superare il valore di 10 cd/m2.
6. In tutti gli impianti di cui all’articolo 2, con flusso luminoso
complessivo superiore a 150 klm, il flusso medesimo va ridotto dopo le ore 24,00
nel periodo di ora solare e dopo le ore 1, 00 nel periodo di ora legale, in
misura non inferiore al 30 per cento e comunque nel rispetto dei limiti minimi
fissati dalle normative tecniche relative alla sicurezza stradale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6, limitatamente allo
spegnimento e alla riduzione del flusso luminoso, non sono obbligatorie per gli
impianti di illuminazione delle strutture in cui vengono esercitate attività
relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia e della
difesa.
Art. 4
(Divieti)
1. Su tutto il territorio regionale è vietato:
a) l’uso di lampade con efficienza luminosa inferiore a 90 lm/W per gli
impianti di cui all’articolo 2, lettere a) e d), nonchè inferiore a 60 lm/W
per gli impianti di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo; l’utilizzo
di lampade a più bassa efficienza luminosa è possibile per gli impianti di
illuminazione pubblica a carattere ornamentale e per gli impianti di
illuminazione di beni di interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico ai sensi del d.lgs 42/2004, qualora esistano comprovate
esigenze di resa dei colori;
b) l’uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari o di
richiamo, quando gli stessi siano rivolti dal basso verso l’alto con
diffusione verso l’emisfero superiore; ogni elemento preposto alla riflessione
direzionale dei fasci luminosi è considerato parte integrante del sistema di
illuminazione - sorgente secondaria – ed è quindi soggetto alle limitazioni
sull’emissione di flusso;
c) la proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il
territorio regionale o sul territorio stesso, anche se gli impianti che li
generano sono situati al di fuori di esso;
d) l’ utilizzazione delle superfici di edifici o di altri beni architettonici
o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci
luminosi, fatta salvo quanto previsto dall’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 7.
Art. 5
(Criteri per l’individuazione delle zone di particolare protezione e per
l’integrazione dell’elenco degli osservatori astronomici)
1. Ai fini della individuazione da parte della Giunta regionale delle zone di
particolare protezione degli osservatori astronomici inseriti nell’apposito
elenco, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l.r. 23/2000, l’estensione
della fascia di protezione viene misurata dal centro degli osservatori
astronomici, in linea retta per la lunghezza stabilita e nei limiti del
territorio regionale.
2. Il comune di Roma è escluso dalle zone di particolare protezione
limitatamente al territorio ricadente all’interno del grande raccordo anulare.
3. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della
deliberazione della Giunta regionale di individuazione delle zone di particolare
protezione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo
6, comma 4, della l.r. 23/2000 e degli allegati ivi citati.
4. Ai fini dell’eventuale aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6
della l.r. 23/2000, gli osservatori astronomici debbono possedere ed indicare i
seguenti requisiti minimi:
a) impiego di strumentazione con diametro minimo di 35 cm;
b) svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con organismi nazionali
o internazionali, documentata con i dati scientifici raccolti, pubblicazioni su
riviste specializzate ed eventualmente con elencazione di scoperte e con
indicazione di attività divulgative in favore di scuole o gruppi organizzati;
c) localizzazione dell’osservatorio all’interno di zone non altamente
urbanizzate e comunque in siti ove siano visibili ad occhio nudo stelle di
almeno magnitudine 4.5.
5. Ai fini del comma 4 gli osservatori astronomici indicano altresì il profilo
scientifico dell’ente gestore o del titolare e la relativa natura pubblica o
privata.
Art. 6
(Prescrizioni tecniche di emissione degli impianti nelle zone di particolare
protezione)
1. Nelle zone di particolare protezione gli impianti di illuminazione esterna
sono realizzati in conformità ai requisiti tecnici e prestazionali per la
limitazione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici di seguito
indicati:
a) per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a): emissione
massima 0 cd/klm a 90° e oltre;
b) per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b): emissione
massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° e oltre;
c) per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c): emissione
massima 25 cd/klm a 90°, 5 cd/klm a 95° e 0 cd/klm a 110° e oltre;
d) per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d): emissione
massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° e oltre con fari simmetrici e 0
cd/klm a 90° e oltre se asimmetrici;
e) per gli impianti di cui all’ articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4: si applicano le
disposizioni ivi previste ma con spegnimento obbligatorio dalle ore 23.00 nel
periodo di ora solare e dalle ore 24,00 nel periodo di ora legale; tali orari di
spegnimento possono essere derogati per non più di trenta giorni l’anno e per
i soli impianti pubblici di illuminazione relativi a beni di interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del d.lgs.
42/2004, previa autorizzazione del comune, fermo restando che la deroga non può
eccedere, comunque, le due ore successive.
2. In tutti gli impianti di illuminazione di cui all’articolo 2, comma 1, con
flusso luminoso complessivo superiore a 150 klm, il flusso medesimo va ridotto
dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 nel periodo di
ora legale, in misura non inferiore al 30 per cento e, comunque, nel rispetto
dei limiti minimi fissati dalle normative tecniche relative alla sicurezza
stradale. Le sorgenti devono essere caratterizzate da un’efficienza specifica
non inferiore a 90 lumen/watt, privilegiando le lampade al sodio sia ad alta che
bassa pressione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, limitatamente
allo spegnimento e alla riduzione del flusso luminoso, non sono obbligatorie per
gli impianti di illuminazione delle strutture in cui vengono esercitate attività
relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia e della
difesa.
Art. 7
(Progettazione, realizzazione e conduzione degli impianti di illuminazione)
1. La progettazione, la realizzazione e la conduzione degli impianti di
illuminazione esterna con flusso luminoso complessivo non inferiore a 100 klm
sono effettuate in conformità a quanto previsto dall’allegato A al presente
regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. I progetti relativi agli impianti di cui al comma 1, unitamente alla
dichiarazione di conformità indicata al comma 3, redatti in duplice copia da
una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico, sono
inviati al comune territorialmente competente, anche ai fini dell’esercizio
della vigilanza ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r.
23/2000. Una copia è restituita dal comune con l’attestazione dell’avvenuto
deposito ed è conservata presso il proprietario o il
gestore dell’impianto.
3. I progettisti ovvero gli installatori e i manutentori degli impianti di
illuminazione esterna rilasciano al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti alle prescrizioni della l.r. 23/2000 e del presente regolamento.
4. Ai fini della dichiarazione di conformità di cui al comma 3, le case
costruttrici, importatrici o fornitrici certificano, sotto la loro responsabilità
e su richiesta dei soggetti di cui al medesimo comma, la rispondenza degli
apparecchi di illuminazione alle prescrizioni della l.r. 23/2000 e del presente
regolamento. A tale scopo indicano, in particolare, il rendimento luminoso (LOR=
Light Outpout Ratio) e la tabella delle intensità luminose normalizzate
(cd/klm) in tutti i piani e gli angoli previsti per quel tipo di rilievo nello
spazio intorno all’apparecchio.
Art. 8
(Adeguamento degli impianti preesistenti)
1. Gli impianti di illuminazione esterna già realizzati, alla data di entrata
in vigore della l.r. 23/2000, nell’ambito delle zone di particolare
protezione, sono adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro
quattro anni, ovvero entro un anno qualora tali adeguamenti non comportino
sostituzioni di pali ed apparecchi di illuminazione, dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso.
2. Gli impianti di illuminazione esterna già realizzati, alla data di entrata
in vigore della l.r. 23/2000, al di fuori delle zone di particolare protezione,
sono adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro otto anni, ovvero
entro due anni qualora tali adeguamenti non comportino sostituzioni di pali ed
apparecchi di illuminazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso.
3. Gli impianti di illuminazione esterna realizzati dopo l’entrata in vigore
della l.r. 23/2000 e in violazione dell’articolo 12 della medesima legge, sono
adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento stesso.
4. Eventuali proiezioni di immagini sul cielo sovrastante il territorio
regionale o sul territorio stesso o sugli edifici, in violazione di quanto
previsto dal presente regolamento, cessano dalla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli osservatori
astronomici iscritti nell’apposito elenco nonché le locali associazioni di
astrofili possono indicare ai comuni gli impianti da modificare prioritariamente
e possono fornire un servizio di consulenza gratuita agli enti pubblici e agli
enti e ai soggetti privati che ne facciano richiesta. I Comuni, d’ufficio o su
richiesta degli osservatori astronomici e possibilmente in collaborazione con
essi, invitano tutti gli enti e i soggetti proprietari degli impianti non
conformi ad effettuare gli adeguamenti necessari entro i termini previsti dal
comma 1, 2 e 3.
Art. 9
(Adeguamento dei regolamenti edilizi)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i
comuni adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni dello stesso.
Art. 10
(Vigilanza)
1. I comuni, per l’esercizio della vigilanza sugli impianti di illuminazione
esterna ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 23/2000, si
avvalgono dell’agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, con
le modalità previste dalla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione
dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Lazio (ARPA) e
successive modifiche.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla data della pubblicazione sul BURL.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Lazio.
INDICE
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2 - Prescrizioni tecniche di emissione degli impianti
Art. 3 - Prescrizioni particolari
Art. 4 - Divieti
Art. 5 - Criteri per l’individuazione delle zone di particolare protezione e
per
l’integrazione dell’elenco degli osservatori astronomici
Art. 6 - Prescrizioni tecniche di emissione degli impianti nelle zone di
particolare
protezione
Art. 7 - Progettazione, realizzazione e conduzione degli impianti di
illuminazione .
Art. 8 - Adeguamento degli impianti preesistenti
Art. 9 - Adeguamento dei regolamenti edilizi
Art. 10 -Vigilanza
Art. 11 - Entrata in vigore
Allegato A
Disposizioni tecniche per la progettazione, la realizzazione e la conduzione di
impianti di illuminazione pubblica e privata
1. Ambito di applicazione
Le prescrizioni riportate nel presente allegato devono essere applicate ad
impianti di illuminazione pubblica e privata, caratterizzati da un flusso
luminoso complessivo (somma del flusso emesso dalle singole sorgenti luminose)
non inferiore a 100 klm. Per gli altri impianti non è previsto alcun
adempimento contenuto nel presente allegato.
2. Attività
Le prescrizioni riportate nel presente allegato sono riferite alla seguenti
attività:
2.1 Progettazione
2.2 Esecuzione e collaudo
2.3 Conduzione
2.1 Progettazione (Contenuti minimi che deve contenere il progetto
illuminotecnico):
Planimetria quotata dell’impianto (scala non inferiore a 1:500)
Sezioni utili per il posizionamento degli apparecchi di illuminazione
Disegno schematico del posizionamento degli apparecchi di illuminazione (almeno
in pianta) con i relativi puntamenti
Relazione tecnica contenente i seguenti elementi:
1. Riferimenti al luogo ed ai vincoli normativi
a. Strumenti normativi vigenti
b. Caratteristiche ambientali, storiche, urbanistiche, cromatiche del luogo
c. Classificazione dell’impianto d’illuminazione in relazione alle
caratteristiche del luogo e delle attività a cui è dedicato (Zone tipo)
d. Classificazione delle strade secondo il Nuovo Codice della Strada, con
riferimento al Piano Urbano del Traffico, se esistente
e. Analisi degli impianti di illuminazione esistenti nelle aree limitrofe:
sistema di installazione, tipologia degli apparecchi e delle lampade, sistema di
distribuzione elettrica
f. Dichiarazione rispetto all’eventuale appartenenza ad una “zona di
particolare protezione”, in prossimità di un osservatorio astronomico (art. 6
Legge 23/2000)
g. Rispondenza ai criteri contenuti nel Regolamento Tecnico di Attuazione
h. Verifica sulla “luce molesta”. Misura dell’illuminamento verticale
medio sulle superfici vetrate. Tale valore deve risultare minore o uguale a 10
lux
i. Esistenza ed effetto di schermature naturali o artificiali
2. Soluzioni illuminotecniche adottate e criteri di scelta
3. Impianto elettrico e componenti
a) Sorgenti luminose
- Temperatura di colore della luce (K)
- Gruppo di resa dei colori (Ra)
- Flusso luminoso di ogni lampada (lm)
- Potenza elettrica delle lampade (W)
- Potenza elettrica dissipata dal complesso lampada – unità di
alimentazione (W)
- Tensione di alimentazione (V) e relativa tolleranza (±X%)
- Efficienza luminosa (lm/W)
- Vita media delle lampade (h)
- Posizioni di funzionamento vincolanti
b) Apparecchi di illuminazione
- Tipo di apparecchio
- Curva fotometrica (in forma grafica e tabellare)
- Grado di protezione IP
- Classe di protezione elettrica
- Classe di protezione termica
- Rendimento
- Caratteristiche degli ausiliari elettrici di alimentazione
- Marchi
c) Sistema di illuminazione
- Potenza complessiva impiegata (KW)
- Tabella con posizione e puntamento di ogni singolo apparecchio di
illuminazione, sia in gradi di inclinazione che in riferimento alle coordinate
cartesiane
- Strutture di sostegno e tolleranze di montaggio degli apparecchi di
illuminazione
- Descrizione dei sistemi per la riduzione del flusso luminoso (se previsti)
- Accessibilità degli apparecchi e delle sorgenti, in funzione dei sistemi di
pulizia e manutenzione
- Risultati delle simulazioni illuminotecniche in conformità a quanto richiesto
dalle norme tecniche di settore (strade, impianti sportivi, etc.).
4. Elementi di progetto in deroga rispetto alla normativa vigente, ampiamente
documentati.
2.2 Esecuzione e collaudo (adempimenti tecnico-amministrativi)
a. Ad inizio lavori: dichiarazione del proprietario che comunica all’ufficio
competente del Comune il nome della Ditta Installatrice.
b. Entro 60 gg dalla fine lavori:
1. certificazione di rispondenza della realizzazione a quanto previsto nel
progetto, rilasciata dalla Ditta Installatrice al Committente (assunzione di
responsabilità complementare a quanto previsto dalla l. 46/90);
2. collaudo tecnico: misure strumentali a campione dei parametri previsti dalla
Normativa vigente e certificazione di rispondenza a quanto previsto nel
progetto.
2.3 Conduzione (Documenti a disposizione per eventuali controlli presso
l’impianto o l’ufficio tecnico del conduttore).
a. Presa in carico dell’impianto da parte del proprietario, tramite
dichiarazione firmata, che, verificati gli adempimenti di cui alle fasi 1 e 2,
si assume le responsabilità relative a:
- mantenimento del coefficiente di utilizzazione degli apparecchi sopra un
valore minimo di riferimento;
- mantenimento, in seguito alle fasi di sostituzione delle lampade, delle
caratteristiche di resa cromatica, temperatura di colore, efficienza luminosa di
progetto.
Relativamente alla resa cromatica ed all’efficienza le caratteristiche delle
nuove lampade potranno essere uguali o superiori a quelle di progetto,
compatibilmente ai livelli massimi di emissione previsti;
- mantenimento, in seguito alle fasi di pulizia, manutenzione e sostituzione
degli apparecchi di illuminazione e delle strutture di sostegno, delle
caratteristiche geometriche di emissione di progetto;
b. Piano di Manutenzione.
c. Verbale di verifica periodica dei consumi e dei valori assunti dalle
grandezze illuminotecniche di illuminotecniche di progetto.