Statuto

 

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO SOCIALE
Art. 1)
E' costituita, con sede in Borgo Quinzio (RI), un'Associazione denominata "Unione Astrofili Sabini”(U.A.S.) L'Associazione riunisce gli appassionati di Astronomia, al fine di svolgere attività culturale e scientifica in campo astronomico.

Art. 2) L'Associazione non persegue fini di lucro ed è apolitica ed aconfessionale. Essa persegue, quale scopo principale, la ricerca e la divulgazione in campo astronomico e, più in particolare, essa si propone tra l'altro di:
- riunire gli astrofili del comune di Fara Sabina e zone limitrofe facilitando lo scambio di esperienze e programmandone, su basi comuni, i singoli sforzi;

-         organizzare programmi di studio ed osservazioni tenendo conto delle singole capacità e possibilità strumentali;
- promuovere in ambito regionale la divulgazione dell'astronomia ed instaurare contatti per una proficua collaborazione con altre Associazioni similari; 
- aderire ad Enti od Associazioni che perseguono attività analoghe a quelle proprie dell'Associazione.              

-         promuovere in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale la divulgazione della forma d’inquinamento denominata “inquinamento luminoso” e delle soluzioni per porvi rimedio.                                                              


SOCI

Art. 3) I Soci sono ripartiti nelle seguenti categorie:
A) SOCI JUNIORES: appartengono a questa categoria tutti i Soci che non hanno compiuto il 18° anno d'età. La loro iscrizione all'Associazione è subordinata all'assenso scritto della persona esercente la potestà. Il Socio appartenente a questa categoria ha diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, può assumere mansioni tecniche, ma non è eleggibile a cariche rappresentative.


B) SOCI ORDINARI: appartengono a questa categoria tutti i Soci che hanno compiuto il 18° anno d'età. I Soci ordinari oltre ad avere pieno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, sono eleggibili a cariche rappresentative dell'Associazione, purché a loro carico non sussistano particolari cause di incompatibilità od impedimenti di legge.


C) SOCI ONORARI: sono incluse in questa categoria, per elezione dell'Assemblea Ordinaria, su segnalazione del Consiglio Direttivo, quelle persone che hanno acquisito particolari meriti nel campo astronomico e scientifico e verso l'Associazione.


D) SOCI SOSTENITORI: è incluso in questa categoria quel Socio che, con particolari contributi economici, concorre, a titolo gratuito, al consolidamento delle attività dell'Associazione. Detti Soci sono eleggibili a cariche sociali ed hanno diritto di voto nell'Assemblea. Essi sono designati, a richiesta degli interessati, dal Consiglio Direttivo.

E) SOCI FONDATORI: sono inclusi in questa categoria i soci che hanno dato vita all’associazione.


Ciascun Socio, fatta eccezione per coloro che appartengono alla categoria dei Soci Onorari, dovrà versare una quota annuale sociale il cui importo, differenziato a seconda della categoria di appartenenza del Socio, verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota annuale, nei termini previsti dal Regolamento di cui appresso, comporta, per il Socio moroso, la perdita della stessa qualità di Socio, nonché di ogni diritto e/o sua pretesa sulle quote versate e sull'eventuale patrimonio dell'Associazione.
Qualora il Socio decaduto, per motivi di cui sopra, intenda rinnovare l'iscrizione, è tenuto anche al versamento delle quote arretrate.
Ciascun Socio potrà rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni con lettera raccomandata da inviare alla segreteria dell'Associazione.
Le dimissioni avranno efficacia, nei confronti dell'Associazione, dal momento del ricevimento della detta raccomandata.
Il Socio dimissionario perde ogni diritto e/o pretesa sulle quote versate e sull'eventuale patrimonio dell'Associazione.
Lo stesso, ai fini di una futura reiscrizione, non è tenuto al pagamento di quote arretrate.
All'atto dell'iscrizione ogni Socio è vincolato all'osservanza del presente Statuto.

 

Lo Statuto dovrà restare depositato presso la Sede dell'Associazione dove ciascun Socio potrà prenderne visione.
Inoltre ogni Socio potrà, previo pagamento delle spese, chiedere copia sia dello Statuto.
Oltre che per i casi sopra indicati la qualifica di Socio si perde per radiazione deliberata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri, ove istituito, nel caso di gravi inadempienze dell'associato o di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di associato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 4) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di tre fino ad un massimo di sette Soci, appartenenti alla categoria dei Soci ordinari o dei Soci sostenitori, eletti dall'Assemblea che, all'atto della nomina, determina anche il numero dei consiglieri da eleggere.
La medesima Assemblea attribuirà ai Consiglieri eletti le cariche di cui appresso, con le mansioni ad esse relative:
- Il PRESIDENTE dà attuazione alle delibere prese dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza, di fronte a terzi ed in giudizio, dell'Associazione. Egli promuove e sovrintende ai collegamenti con le altre Associazioni e gruppi di astrofili. Lo stesso dovrà altresì promuovere e sovrintendere a tutte le attività del sodalizio.
- Il VICE PRESIDENTE esercita le stesse funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
- Il SEGRETARIO controlla e coordina l'attività ordinaria dell'Associazione e cura i rapporti tra i Soci e l'Associazione stessa.
- Il TESORIERE ha funzioni contabili, tiene la contabilità, custodisce i fondi in cassa, le quote associative, predispone il bilancio consuntivo e, su indicazione del Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzo dei fondi stessi, prepara il bilancio preventivo. Ha inoltre le mansioni di cassiere, può effettuare pagamenti ed incassare in nome e per conto dell'Associazione qualunque somma, nonché svolgere tutte le operazioni contabili anche se qui non specificamente indicate.
- Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI organizza, su mandato del Consiglio Direttivo, manifestazioni pubbliche ed ogni altra attività culturale, curandone anche la realizzazione previa autorizzazione dal Consiglio Direttivo stesso.
- Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE accerta i campi di ricerca astronomica che siano di maggior interesse ed alla portata dei Soci, e li propone al Consiglio Direttivo. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, segue la realizzazione dei programmi, coordina e stimola le attività delle varie Sezioni, organizza le linee di ricerca.

Art. 5) Il Consiglio Direttivo è nominato per la durata di un biennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati per i bienni successivi. Del Consiglio Direttivo devono sempre far parte, sia all'atto della nomina che successivamente, il PRESIDENTE, il SEGRETARIO ed il TESORIERE.

Art. 6) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, ne stabilisce la condotta e ne promuove tutte le attività.
Convoca l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria dei Soci tramite il suo Presidente od il Segretario.
Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il REGOLAMENTO INTERNO dell'Associazione.
Si riunisce periodicamente secondo le necessità di svolgimento delle sue mansioni.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.
Le decisioni del Consiglio vengono prese a maggioranza dei presenti.
I membri del Consiglio devono partecipare alle riunioni dello stesso personalmente e, pertanto, non sono ammesse deleghe neppure ad altri membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un unico voto, qualunque sia il numero delle cariche e delle mansioni affidategli.
Nel caso in cui un membro del Consiglio manchi per tre volte alle riunioni, senza validi e giustificati motivi da indicare per iscritto al Segretario, lo stesso decade automaticamente dalla carica.
Ciascun Consigliere coadiuva fattivamente all'attività del Consiglio Direttivo e svolge quelle mansioni che, in caso di necessità, possono essergli di volta in volta affidate dal Consiglio Direttivo.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere fatte almeno tre giorni prima della riunione, mediante avviso scritto, inviato od anche consegnato a mano da un Consigliere.
Il Consiglio è validamente costituito, senza necessità di alcuna formalità di convocazione, qualora allo stesso partecipino tutti i suoi membri.

Art. 7) L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente o dal Segretario almeno un volta all'anno nel quarto trimestre dell'anno solare in corso, per la discussione ed approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche alla loro scadenza, nonché tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo anche su richiesta scritta di uno dei Soci, previa approvazione dello stesso Consiglio Direttivo. Può essere anche convocata, dietro richiesta scritta e controfirmata da almeno un terzo dei Soci, senza previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Ogni Socio, ad eccezione di coloro che appartengono alla categoria dei Soci onorari, ha diritto ad un voto nell'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota annuale.
Le delibere delle Assemblee Ordinarie sono prese a maggioranza dei Soci, con diritto al voto, partecipanti all'Assemblea stessa.
Le delibere delle Assemblee Straordinarie sono prese a maggioranza del 67% dei Soci, con diritto al voto, presenti.
L'Assemblea, sia in sede Ordinaria in prima convocazione che in sede Straordinaria in prima o seconda convocazione, è validamente costituita se sono presenti i 2/3 dei Soci con diritto al voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita se è presente un numero qualsiasi dei Soci con diritto al voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
Sono ammesse deleghe per partecipare e votare nell'Assemblea, purché rilasciate per iscritto ed esclusivamente ad un altro Socio in regola con i pagamenti.
Ciascun Socio non potrà rappresentare più di un altro Socio.

Art. 8) I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti ogni due anni nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di cui all'Art. 7 primo comma, con la maggioranza prevista al medesimo Art. 7.
Le cariche resesi eventualmente vacanti possono essere affidate, fino alla naturale scadenza, al primo dei candidati non eletti per la stessa carica, ed in mancanza, ad un Socio designato dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui non sia possibile nominare un altro Socio, la carica rimasta vacante può essere attribuita ad un qualunque membro del Consiglio Direttivo.
I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla riunione della prima Assemblea successiva.
Il mandato del componente subentrato nel Consiglio Direttivo scadrà comunque alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 9) Eventuali emendamenti al presente Statuto sono approvati nel corso di un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea può anche nominare due Probiviri, scelti tra i Soci che diano garanzia di specchiata onorabilità, con l'incarico di esprimere il loro parere all'Assemblea stessa su eventuali questioni morali inerenti ai membri dell'Associazione.
Detto parere sarà indispensabile, nel caso in cui il Collegio dei Probiviri è stato eletto, ma non vincolante.
I Probiviri durano in carica per il periodo di un anno e sono rieleggibili.

Art. 10) Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione relativo, si fa espresso riferimento alle leggi vigenti.