Statuto
DENOMINAZIONE,
SEDE E SCOPO SOCIALE
Art. 1)
E' costituita, con sede in Borgo Quinzio
(RI), un'Associazione denominata "Unione Astrofili Sabini”(U.A.S.)
L'Associazione riunisce gli appassionati di Astronomia, al fine di svolgere
attività culturale e scientifica in campo astronomico.
Art. 2)
L'Associazione non persegue fini di lucro ed è apolitica ed aconfessionale.
Essa persegue, quale scopo principale, la ricerca e la divulgazione in campo
astronomico e, più in particolare, essa si propone tra l'altro di:
- riunire gli astrofili del comune di Fara Sabina e zone limitrofe facilitando
lo scambio di esperienze e programmandone, su basi comuni, i singoli sforzi;
-
organizzare programmi di studio ed
osservazioni tenendo conto delle singole capacità e possibilità strumentali;
- promuovere in ambito regionale la divulgazione dell'astronomia ed instaurare
contatti per una proficua collaborazione con altre Associazioni similari;
- aderire ad Enti od Associazioni che perseguono attività analoghe a quelle
proprie dell'Associazione.
-
promuovere in ambito locale, regionale,
nazionale e internazionale la divulgazione della forma d’inquinamento
denominata “inquinamento luminoso” e delle soluzioni per porvi rimedio.
SOCI
Art.
3) I Soci sono ripartiti nelle
seguenti categorie:
A) SOCI JUNIORES: appartengono a questa categoria tutti i Soci che non
hanno compiuto il 18° anno d'età. La loro iscrizione all'Associazione è
subordinata all'assenso scritto della persona esercente la potestà. Il Socio
appartenente a questa categoria ha diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e
Straordinarie, può assumere mansioni tecniche, ma non è eleggibile a cariche
rappresentative.
B) SOCI ORDINARI: appartengono a questa categoria tutti i Soci che hanno
compiuto il 18° anno d'età. I Soci ordinari oltre ad avere pieno diritto di
voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, sono eleggibili a cariche
rappresentative dell'Associazione, purché a loro carico non sussistano
particolari cause di incompatibilità od impedimenti di legge.
C) SOCI ONORARI: sono incluse in questa categoria, per elezione
dell'Assemblea Ordinaria, su segnalazione del Consiglio Direttivo, quelle
persone che hanno acquisito particolari meriti nel campo astronomico e
scientifico e verso l'Associazione.
D) SOCI SOSTENITORI: è incluso in questa categoria quel Socio che, con
particolari contributi economici, concorre, a titolo gratuito, al consolidamento
delle attività dell'Associazione. Detti Soci sono eleggibili a cariche sociali
ed hanno diritto di voto nell'Assemblea. Essi sono designati, a richiesta degli
interessati, dal Consiglio Direttivo.
E)
SOCI FONDATORI: sono
inclusi in questa categoria i soci che hanno dato vita all’associazione.
Ciascun Socio, fatta eccezione per coloro che appartengono alla categoria dei
Soci Onorari, dovrà versare una quota annuale sociale il cui importo,
differenziato a seconda della categoria di appartenenza del Socio, verrà
stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota annuale, nei termini previsti dal Regolamento
di cui appresso, comporta, per il Socio moroso, la perdita della stessa qualità
di Socio, nonché di ogni diritto e/o sua pretesa sulle quote versate e
sull'eventuale patrimonio dell'Associazione.
Qualora il Socio decaduto, per motivi di cui sopra, intenda rinnovare
l'iscrizione, è tenuto anche al versamento delle quote arretrate.
Ciascun Socio potrà rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni con
lettera raccomandata da inviare alla segreteria dell'Associazione.
Le dimissioni avranno efficacia, nei confronti dell'Associazione, dal momento
del ricevimento della detta raccomandata.
Il Socio dimissionario perde ogni diritto e/o pretesa sulle quote versate e
sull'eventuale patrimonio dell'Associazione.
Lo stesso, ai fini di una futura reiscrizione, non è tenuto al pagamento di
quote arretrate.
All'atto dell'iscrizione ogni Socio è vincolato all'osservanza del presente
Statuto.
Lo
Statuto dovrà restare depositato presso la Sede dell'Associazione dove ciascun
Socio potrà prenderne visione.
Inoltre ogni Socio potrà, previo pagamento delle spese, chiedere copia sia
dello Statuto.
Oltre che per i casi sopra indicati la qualifica di Socio si perde per
radiazione deliberata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri, ove
istituito, nel caso di gravi inadempienze dell'associato o di comportamento non
conforme alla dignità ed ai doveri di associato.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art.
4) L'Associazione
è retta da un Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di tre fino ad un
massimo di sette Soci, appartenenti alla categoria dei Soci ordinari o dei Soci
sostenitori, eletti dall'Assemblea che, all'atto della nomina, determina anche
il numero dei consiglieri da eleggere.
La medesima Assemblea attribuirà ai Consiglieri eletti le cariche di cui
appresso, con le mansioni ad esse relative:
- Il PRESIDENTE dà attuazione alle delibere prese dal Consiglio
Direttivo ed ha la rappresentanza, di fronte a terzi ed in giudizio,
dell'Associazione. Egli promuove e sovrintende ai collegamenti con le altre
Associazioni e gruppi di astrofili. Lo stesso dovrà altresì promuovere e
sovrintendere a tutte le attività del sodalizio.
- Il VICE PRESIDENTE esercita le stesse funzioni del Presidente in caso
di impedimento di quest'ultimo.
- Il SEGRETARIO controlla e coordina l'attività ordinaria
dell'Associazione e cura i rapporti tra i Soci e l'Associazione stessa.
- Il TESORIERE ha funzioni contabili, tiene la contabilità, custodisce i
fondi in cassa, le quote associative, predispone il bilancio consuntivo e, su
indicazione del Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzo dei fondi stessi,
prepara il bilancio preventivo. Ha inoltre le mansioni di cassiere, può
effettuare pagamenti ed incassare in nome e per conto dell'Associazione
qualunque somma, nonché svolgere tutte le operazioni contabili anche se qui non
specificamente indicate.
- Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI organizza, su mandato del
Consiglio Direttivo, manifestazioni pubbliche ed ogni altra attività culturale,
curandone anche la realizzazione previa autorizzazione dal Consiglio Direttivo
stesso.
- Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE accerta i campi di ricerca
astronomica che siano di maggior interesse ed alla portata dei Soci, e li
propone al Consiglio Direttivo. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,
segue la realizzazione dei programmi, coordina e stimola le attività delle
varie Sezioni, organizza le linee di ricerca.
Art. 5)
Il Consiglio Direttivo è nominato per la durata di un biennio ed i singoli
componenti possono essere riconfermati per i bienni successivi. Del Consiglio
Direttivo devono sempre far parte, sia all'atto della nomina che
successivamente, il PRESIDENTE, il SEGRETARIO ed il TESORIERE.
Art. 6)
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, ne stabilisce
la condotta e ne promuove tutte le attività.
Convoca l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria dei Soci tramite il
suo Presidente od il Segretario.
Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il REGOLAMENTO INTERNO
dell'Associazione.
Si riunisce periodicamente secondo le necessità di svolgimento delle sue
mansioni.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.
Le decisioni del Consiglio vengono prese a maggioranza dei presenti.
I membri del Consiglio devono partecipare alle riunioni dello stesso
personalmente e, pertanto, non sono ammesse deleghe neppure ad altri membri del
Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un unico voto, qualunque sia il numero
delle cariche e delle mansioni affidategli.
Nel caso in cui un membro del Consiglio manchi per tre volte alle riunioni,
senza validi e giustificati motivi da indicare per iscritto al Segretario, lo
stesso decade automaticamente dalla carica.
Ciascun Consigliere coadiuva fattivamente all'attività del Consiglio Direttivo
e svolge quelle mansioni che, in caso di necessità, possono essergli di volta
in volta affidate dal Consiglio Direttivo.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere fatte almeno tre giorni
prima della riunione, mediante avviso scritto, inviato od anche consegnato a
mano da un Consigliere.
Il Consiglio è validamente costituito, senza necessità di alcuna formalità di
convocazione, qualora allo stesso partecipino tutti i suoi membri.
Art. 7)
L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente o dal
Segretario almeno un volta all'anno nel quarto trimestre dell'anno solare in
corso, per la discussione ed approvazione del bilancio e per il rinnovo delle
cariche alla loro scadenza, nonché tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno.
L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo anche su richiesta
scritta di uno dei Soci, previa approvazione dello stesso Consiglio Direttivo.
Può essere anche convocata, dietro richiesta scritta e controfirmata da almeno
un terzo dei Soci, senza previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Ogni Socio, ad eccezione di coloro che appartengono alla categoria dei Soci
onorari, ha diritto ad un voto nell'Assemblea, purché in regola con il
pagamento della quota annuale.
Le delibere delle Assemblee Ordinarie sono prese a maggioranza dei Soci, con
diritto al voto, partecipanti all'Assemblea stessa.
Le delibere delle Assemblee Straordinarie sono prese a maggioranza del 67% dei
Soci, con diritto al voto, presenti.
L'Assemblea, sia in sede Ordinaria in prima convocazione che in sede
Straordinaria in prima o seconda convocazione, è validamente costituita se sono
presenti i 2/3 dei Soci con diritto al voto ed in regola con il pagamento delle
quote sociali. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente
costituita se è presente un numero qualsiasi dei Soci con diritto al voto ed in
regola con il pagamento delle quote sociali.
Sono ammesse deleghe per partecipare e votare nell'Assemblea, purché rilasciate
per iscritto ed esclusivamente ad un altro Socio in regola con i pagamenti.
Ciascun Socio non potrà rappresentare più di un altro Socio.
Art. 8)
I membri del Consiglio Direttivo vengono
eletti ogni due anni nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di cui all'Art.
7 primo comma, con la maggioranza prevista al medesimo Art. 7.
Le cariche resesi eventualmente vacanti possono essere affidate, fino alla
naturale scadenza, al primo dei candidati non eletti per la stessa carica, ed in
mancanza, ad un Socio designato dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui non sia possibile nominare un altro Socio, la carica rimasta
vacante può essere attribuita ad un qualunque membro del Consiglio Direttivo.
I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla riunione della prima
Assemblea successiva.
Il mandato del componente subentrato nel Consiglio Direttivo scadrà comunque
alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 9)
Eventuali emendamenti al presente
Statuto sono approvati nel corso di un'Assemblea Straordinaria appositamente
convocata.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI