INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE LOCALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI RELATIVE ALLA SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 59, 97 E 98 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità della legge.

1. La Regione Veneto, considerato il disposto dell’articolo 117 della Costituzione che prevede la potestà per le Regioni di emanare norme in materia di navigazione e porti lacuali, in applicazione dell’articolo 118 della Costituzione, che prevede al comma terzo l’esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative nelle materie di cui all’articolo 117 con delega ai Comuni ovvero ad altri enti locali e degli articoli 3 e 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, volendo agire nel rispetto dei principi enunciati negli articoli 54 e 55 del proprio Statuto, subdelega ai Comuni le funzioni amministrative ad essa già delegate dagli articoli 59, 97 e 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2 - Subdeleghe di funzioni amministrative.

1. Con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono subdelegate ai Comuni: a) le funzioni amministrative relative alla materia “navigazione e porti lacuali” concernente la navigazione lacuale, fluviale e lagunare sui canali navigabili ed idrovie, i porti lacuali e di navigazione interna ed ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni; b) le funzioni amministrative relative al demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l’occupazione e l’uso di aree ed altri beni nelle zone portuali; c) le residue funzioni amministrative di cui al secondo comma dell’articolo 97 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

2. Qualora i servizi da gestire facciano riferimento ad un ambito territoriale sovracomunale, l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente è subdelegata, con decorrenza dalla sua costituzione, al Consorzio intercomunale, previsto dal Capo II della presente legge.

Art. 3 - Efficacia della legge.

1. Per il lago di Garda, l’efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all’approvazione da parte della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento di provvedimenti legislativi di identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei provvedimenti medesimi.

Capo II

Consorzio intercomunale

Art. 4 - Costituzione.

1. Al fine dell’applicazione della presente legge, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è costituito fra i Comuni subdelegati un Consorzio per la gestione dei beni e dei servizi che facciano riferimento a territori finitimi. Il Consorzio è costituito secondo la procedura prevista dall’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5 - Statuto.

1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere: a) la disciplina del funzionamento e dei compiti dell’ente gestore nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) forme e modalità di periodica consultazione dei rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative e sportive operanti nella zona e dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate. La consultazione può avvenire anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell’assemblea, su invito del Presidente e senza voto deliberativo.

Capo III

Demanio lacuale e fluviale

Art. 6 - Utilizzo del demanio lacuale e fluviale.

1. I beni demaniali e gli altri beni immobili della Regione necessari per l’esercizio delle funzioni attribuite a norma della presente legge, sono affidati in gestione ai Comuni. L’eventuale utilizzo da parte del Consorzio di beni immobili e di attrezzature di pertinenza degli enti locali potrà avvenire sulla base di intese con gli enti stessi.

2. Al fine di assicurare il corretto utilizzo delle aree costituenti il demanio in oggetto, i Comuni interessati ed il Consorzio intercomunale stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l’utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali e fluviali.

3. I criteri di cui al comma precedente riguardano: a) l’individuazione e la delimitazione di: - aree portuali riservate all’esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto; - aree portuali di terra destinate all’esercizio di attività artigianali e commerciali; - aree destinate ad utilizzo turistico-ricreativo per l’esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti ed approdi turistici; b) l’utilizzo degli introiti dell’attività concessoria.

Art. 7 - Aree demaniali di terra - Spiagge.

1. Sono aree demaniali di terra o spiagge quei territori contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario che sono necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività per finalità turistiche e ricreative.

2. Le concessioni di dette aree sono rilasciate dai Comuni sul territorio dei quali esse insistono, secondo i criteri di cui all’articolo 6.

Art. 8 - Aree demaniali portuali di terra.

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dai Comuni secondo la rispettiva competenza territoriale ovvero dal Consorzio intercomunale qualora dette aree insistano su territori finitimi o siano in gestione comune.

2. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte dei Comuni o, qualora si tratti di territori finitimi di interesse comune, dal Consorzio intercomunale.

Art. 9 - Aree lacuali immediatamente prospicenti - Ormeggi ed ancoraggi.

1. Per area lacuale od alveo si intende l’estensione che viene coperta dal bacino idrico con la piena ordinaria.

2. Immediatamente prospicenti sono quelle aree dell’alveo sulle quali prospettano gli spazi di cui agli articoli 7 e 8.

3. Le concessioni per l’occupazione delle aree citate nei commi precedenti con ormeggi fissi o con ogni altra opera o attrezzatura vengono rilasciate dagli enti competenti al rilascio delle concessioni di cui ai citati articoli 7 e 8, secondo i criteri previsti dall’articolo 6.

Art. 10 - Utilizzo dei proventi dell’attività concessoria.

1. I canoni introitati dai Comuni e dai Consorzi intercomunali per le concessioni di rispettiva competenza previste dagli articoli 7, 8 e 9 devono essere utilizzati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree del demanio oggetto di subdelega, per eventuali nuove opere e per la copertura dei costi relativi all’esercizio della stessa subdelega.

Capo IV

Navigazione e pratiche sportive

Art. 11 - Regolamento.

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione ed il miglioramento dello sviluppo turistico, i Comuni ovvero i Consorzi intercomunali sono delegati ad approvare apposito regolamento nelle materie di cui all’articolo 97 del DPR 34 luglio 1977, n. 616.

2. In sede di adozione del regolamento, i Comuni ovvero i Consorzi intercomunali si adegueranno a criteri atti a disciplinare l’organico e razionale utilizzo del bacino lacuale o fluviale. Il regolamento dovrà contenere disposizioni riguardanti: a) la previsione di una fascia a protezione della costa con particolare riguardo alle zone di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica; b) la previsione di idrosuperfici idonee all’ammaraggio ed al decollo di aereomobili; c) la previsione di zone autorizzate per la scuola di sci nautico e la regolamentazione dello sci nautico libero e di velocità; d) l’utilizzo di moto d’acqua con previsione di apposite aree autorizzate; e) l’individuazione di zone atte all’impiego di tavole a vela e di natanti minori a remi e pedali; f) la regolamentazione dell’attività subacquea; g) la promozione delle manifestazioni nautiche sportive e similari; h) la regolamentazione delle attività di prova e di collaudo delle unità di navigazione.

Capo V

Comitato interregionale per il Garda

Art. 12 - Comitato interregionale per il Garda.

1. É istituito il Comitato interregionale per il Garda con il compito di dare attuazione alle subdeleghe previste dalla presente legge e di coordinare l’attività dei vari livelli dell’amministrazione attenendosi al principio di sussidiarietà.

2. Il Comitato è organo consultivo e di indirizzo dei Consigli regionali del Veneto e della Lombardia e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, nonché soggetto attivo nell’ambito della programmazione degli enti citati nel presente comma.

3. Il Comitato, per oggetti definiti e tempo determinato, può avvalersi anche di esperti ad esso esterni, la cui nomina avviene da parte del comitato stesso. 4. Gli oneri relativi all’attività del Comitato sono a carico, in parti uguali, dei bilanci della Regione Veneto, della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento.

Art. 13 - Composizione e convocazione.

1. Il Comitato è composto: a) dall’assessore competente per materia delle Giunte regionali del Veneto e della Lombardia e della Giunta provinciale di Trento e da un componente della minoranza di ciascuno dei rispettivi Consigli; b) dai sindaci dei Comuni rivieraschi e da un componente della minoranza di ciascun Consiglio comunale; c) dai Presidenti dei Consorzi intercomunali di cui al Capo II della presente legge.

2. Il Comitato viene convocato due volte l’anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre ed inoltre quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti.

Capo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 14 - Competenze della Regione.

1. La Regione, in riferimento agli obbiettivi della propria programmazione ed agli obblighi nei confronti dello Stato, esercita nei settori oggetto della presente legge funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. Gli enti locali, ai fini della necessaria collaborazione con la Regione e con gli altri soggetti della programmazione, trasmettono annualmente alla Giunta regionale una dettagliata relazione concernente l’esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento ai fini della programmazione regionale.

3. Sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, la Regione determina gli obbiettivi dei programmi degli enti locali e ripartisce le risorse destinate al loro finanziamento.

Art. 15 - Commissario.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina per ogni provincia un commissario per le operazioni di trasferimento dei poteri e dei beni agli enti locali.

2. Il commissario, entro trenta giorni dalla nomina, invia alla Giunta regionale il verbale di immissione nelle funzioni delegate con la presente legge, lo stato di consistenza dei beni demaniali, nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti.

3. I rapporti giuridici e contrattuali relativi alle funzioni, ai beni ed ai servizi individuati nella presente legge, sono attribuiti all’ente locale destinatario del bene medesimo.

Art. 16 - Sanzioni amministrative.

1. I Comuni sono delegati a determinare, a norma di legge ed in maniera omogenea per ogni bacino di riferimento, gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni del regolamento di cui all’articolo 11.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate saranno destinati esclusivamente per interventi di salvaguardia ambientale.

Art. 17 - Norma transitoria.

1. Sino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 11, è riservata alla Regione la disciplina dell’attività di navigazione.

Art. 18 - Norma di rinvio.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla vigente normativa in materia di navigazione.

Art.19 - Norma finanziaria.

1. Gli stanziamenti di spesa relativi alle funzioni subdelegate ai comuni dalla presente legge vengono determinati annualmente in sede di formazione del bilancio della Regione, ai sensi dell’articolo 32, primo comma, della Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

2. Per l’anno 1997 è autorizzata la spesa di 800.000.000 di lire con l’iscrizione al capitolo n. 4111 di nuova istituzione, denominato “Spese per il finanziamento delle funzioni subdelegate ai Comuni in materia di navigazione e porti lacuali”, alla quale si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 80210 “Fondo globale spese correnti”. 3. Agli oneri relativi all’attività del Comitato interregionale per Garda di cui al Capo V, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo n.45118 del bilancio di previsione per l’anno 1997 e del bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999, che assume la denominazione “Contributo annuo per il funzionamento del Comitato interregionale per il Garda”.

Art. 20 - Abrogazione.

1. É abrogata, in particolare, la legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52, recante norme relative alla “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.

Art. 21 - Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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