Art. 1 - Finalità
1. La Regione Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione gli esercizi commerciali aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza della storia, della tradizione e della cultura veneta. 2. La Regione Veneto individua, di concerto con i Comuni ed il
Ministero per i beni culturali ed ambientali, i locali storici meritevoli
di tutela e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione. Art. 2 - Censimento dei locali storici 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, adotta con propria deliberazione la scheda e la metodologia di rilevazione. 2. Il censimento deve raccogliere, in particolare, dati ed informazioni
relativi a: 3. I Comuni, entro sei mesi dall’approvazione della deliberazione di
cui al primo comma del presente articolo, approvano: 4. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale possono indicare ai Comuni ed alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 3. 5. I Comuni inviano alla Regione Veneto copia della scheda di
censimento. Art. 3- Forme di tutela 1. L'approvazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2
dell'articolo 2 costituisce, al fine dell'erogazione dei contributi, un
vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti
degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di
ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti nella
relazione tecnica come meritevoli di tutela. Art.4 - Interventi di tutela e valorizzazione 1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano il
progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali
al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui
al comma 2 punto a) dell'articolo 2, unitamente al preventivo di spesa.
Art.5 - Concessione dei contributi regionali 1. Per gli interventi di cui all’articolo 2 relativi al censimento dei locali storici, la Regione Veneto partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni con un contributo sino al 30 per cento della spesa, sulla base di programmi annuali. 2. Per gli interventi di tutela e valorizzazione di cui all’articolo 4, i Comuni, all’atto dell’autorizzazione, possono deliberare un contributo di spesa dandone informazione alla Regione. Il contributo viene erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. La Regione, sulla base di programmi annuali, può erogare un contributo non superiore al 30 per cento per gli interventi di cui all’articolo 4. Il contributo è erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. 4. Per i contributi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, le domande da parte dei Comuni e dei proprietari dei locali storici o degli aventi diritto devono pervenire alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno. 5. La Giunta regionale provvede entro il 30 aprile, con propria
deliberazione, ad adottare un programma annuale per la concessione dei
contributi stanziati. Art. 6 - Revoca dei contributi 1. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale
attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca totale
ovvero parziale del contributo assegnato. Art.7 - Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per l’anno 1999 in lire 800.000.000, si fa fronte mediante una riduzione di pari importo nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 del capitolo n. 80230 “Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo” per competenza e per cassa. 2. Nel medesimo stato di previsione sono istituiti due capitoli: 3. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 72/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
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