INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI
Art. 1 - Finalità

1. La Regione Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione gli esercizi commerciali aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza della storia, della tradizione e della cultura veneta.

2. La Regione Veneto individua, di concerto con i Comuni ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, i locali storici meritevoli di tutela e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.
 

Art. 2 - Censimento dei locali storici

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, adotta con propria deliberazione la scheda e la metodologia di rilevazione.

2. Il censimento deve raccogliere, in particolare, dati ed informazioni relativi a:
 a) localizzazione e descrizione della sede e dell’attività svolta;
 b) inventario degli arredi e degli strumenti di lavoro;
 c) datazione e stato di conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
 d) cronistoria dell’attività commerciale.

3. I Comuni, entro sei mesi dall’approvazione della deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, approvano:
 a) una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici che documentano l’esistenza di locali aventi le caratteristiche previste dall’articolo 1 della presente legge;
 b) il censimento dei suddetti locali.

4. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale possono indicare ai Comuni ed alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 3.

5. I Comuni inviano alla Regione Veneto copia della scheda di censimento.
 

Art. 3- Forme di tutela

1. L'approvazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'articolo 2 costituisce, al fine dell'erogazione dei contributi, un vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.
 

Art.4 - Interventi di tutela e valorizzazione

1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui al comma 2 punto a) dell'articolo 2, unitamente al preventivo di spesa.
2. Il Comune rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle associazioni interessate.
3. Il Comune invia entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Regione l'elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.
 

Art.5 - Concessione dei contributi regionali

1. Per gli interventi di cui all’articolo 2 relativi al censimento dei locali storici, la Regione Veneto partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni con un contributo sino al 30 per cento della spesa, sulla base di programmi annuali.

2. Per gli interventi di tutela e valorizzazione di cui all’articolo 4, i Comuni, all’atto dell’autorizzazione, possono deliberare un contributo di spesa dandone informazione alla Regione. Il contributo viene erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. La Regione, sulla base di programmi annuali, può erogare un contributo non superiore al 30 per cento per gli interventi di cui all’articolo 4. Il contributo è erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Per i contributi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, le domande da parte dei Comuni e dei proprietari dei locali storici o degli aventi diritto devono pervenire alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La Giunta regionale provvede entro il 30 aprile, con propria deliberazione, ad adottare un programma annuale per la concessione dei contributi stanziati.
 

Art. 6 - Revoca dei contributi

1. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca totale ovvero parziale del contributo assegnato.
 

Art.7 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per l’anno 1999 in lire 800.000.000, si fa fronte mediante una riduzione di pari importo nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 del capitolo n. 80230 “Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo” per competenza e per cassa.

2. Nel medesimo stato di previsione sono istituiti due capitoli:
a) “Contributi ai Comuni del Veneto per la conservazione e la valorizzazione dei locali storici” per quanto riguarda le spese previste dal comma 3 dell’articolo 5, con uno stanziamento di lire 580.000.000 per competenza e per cassa;
b) “Fondo per il censimento dei locali storici e per iniziative di promozione e valorizzazione” per quanto riguarda le spese previste dal comma 1 dell’articolo 5, con uno stanziamento di lire 220.000.000 per competenza e per cassa

3. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 72/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

 


   

Ritorna alla pagina principale di Unione Nord Est

  Ritorna ai progetti di legge