ORDINAMENTO EDILIZIO-URBANISTICO E TUTELA DEL TERRITORIO. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCIE ED AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1 - Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina gli atti e le procedure della programmazione regionale in materia urbanistico-edilizia, in attuazione dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, al fine di assicurare l’autonomia amministrativa e politica agli enti locali.

2. La presente legge disciplina pertanto le competenze e le funzioni amministrative degli enti locali, in attuazione degli articoli 9 e 14 della legge 8 giugno 1990, n.142, nel settore organico dell’assetto ed utilizzazione del territorio, al fine della semplificazione delle procedure.

Art.2 - Oggetto della legge.

1. L’assetto e lo sviluppo urbanistico del territorio della Regione nonché la tutela del paesaggio e dell’ambiente sono disciplinati dalla presente legge per il raggiungimento degli obbiettivi seguenti: a) il perseguimento del migliore assetto urbanistico ed edilizio dei centri abitati; b) la tutela e la valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, storiche, tradizionali, economiche e sociali del territorio; c) l’equilibrato sviluppo della comunità attraverso l’organizzazione razionale del territorio ed il controllo degli insediamenti.

Art.3 - Deleghe di funzioni.

1. In applicazione degli articoli: a) 117 della Costituzione, il quale prevede la potestà per le Regioni di emanare norme legislative in materia di urbanistica; b) 118 della Costituzione, che al comma terzo prevede l’esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative nelle materie di cui all’articolo 117 con delega ai Comuni o ad altri enti locali; c) 3 (Rapporti tra Regioni ed enti locali), 9 e 14 della legge 8 giugno 1990, n.142; d) 48, 53, 54 e 55 dello Statuto della Regione Veneto, sono subdelegate alle Province ed ai Comuni funzioni amministrative relative all’urbanistica ed all’assetto e l’uso del territorio nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge.

Art.4 - Soggetti della pianificazione.

1. I soggetti titolari e responsabili della pianificazione del territorio sono: a) la Regione; b) le Province; c) le Comunità Montane; d) i Comuni.

2. Nell’esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge le Province ed i Comuni si avvalgono della Commissione Urbanistica Provinciale (CUP) di cui all’articolo 8, della Commissione Ambientale Provinciale (CAP) di cui all’articolo 10 e delle Commissioni edilizie comunali.

Art.5 - Funzioni della Regione.

1. In attuazione dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, spetta alla Regione la determinazione degli obbiettivi generali della programmazione territoriale.

2. La Regione cura in particolare la predisposizione e l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) di cui all’articolo 17 della presente legge.

Art.6 - Funzioni delle Province.

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, le Province concorrono alla determinazione del P.T.R.C. con le procedure di cui all’articolo 26 della presente legge.

2. In particolare, ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.142: a) formulano il Piano Territoriale Provinciale di coordinamento (P.T.P.), con riferimento alle prescrizioni ed agli obbiettivi della programmazione regionale; b) promuovono lo sviluppo ed il coordinamento dell’attività programmatoria dei comuni.

3. Le funzioni di competenza del Presidente della Giunta regionale sono attribuite ai Presidenti delle Giunte provinciali, ai sensi del Capo primo della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

4. Ai fini dell’eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 7, 9, e 18 della legge citata al comma precedente, il Sindaco è tenuto a dare immediata comunicazione al Presidente della Giunta provinciale dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti in riferimento ai singoli rapporti di polizia giudiziaria.

5. In caso di accertata inerzia del Sindaco, il Presidente della Giunta provinciale diffida lo stesso a provvedere nel termine di 15 giorni.

6. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il Sindaco abbia comunicato le determinazioni assunte, il Presidente della Giunta provinciale, nei successivi 30 giorni, emette i provvedimenti previsti dalla legge, incaricando il Sindaco della loro esecuzione, dandone contestuale comunicazione all’autorità giudiziaria.

Art.7 - Funzioni e competenze dei Comuni.

1. I Comuni hanno la gestione del proprio territorio, provvedono alla formazione degli strumenti urbanistici comunali, esercitano la vigilanza sull’attività edilizia ed adottano gli altri provvedimenti di loro competenza ai sensi della presente legge.

Art.8 - Commissione Urbanistica Provinciale.

1. E’ istituita in ogni Provincia la Commissione Urbanistica Provinciale (CUP), avente compiti tecnico amministrativi di carattere consultivo relativi alle funzioni in materia urbanistica delegate alla Provincia. Essa esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi o dai regolamenti ed ogniqualvolta ve ne sia richiesta dagli organi della Provincia.

2. La Commissione Urbanistica Provinciale è composta da: a) il Presidente della Provincia od un membro della Giunta da esso delegato che la presiede; b) l’ingegnere capo della Provincia; c) il responsabile dell’Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio; d) un ingegnere, un architetto ed un geometra liberi professionisti scelti da tre terne proposte dai rispettivi ordini; e) un esperto in materia giuridico amministrativa; f) un rappresentante per ogni ente, ordine ed associazione operante nel settore.

3. Ai lavori della Commissione partecipano, in relazione a particolari materie trattate e con voto consultivo, il Sindaco del Comune ed il Presidente della Comunità montana interessati.

Art.9 - Funzionamento.

1. Per il proprio funzionamento, la CUP osserva le disposizioni emanate dal Consiglio provinciale, cui compete la nomina dei componenti e, per quanto non previsto, provvede secondo proprio regolamento.

2. I componenti elettivi della Commissione sono nominati dopo l’entrata in funzione del Consiglio provinciale, durano in carica fino allo scioglimento dello stesso, sono rieleggibili ed esercitano comunque le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

3. In sede di prima applicazione della presente legge detti componenti sono nominati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa.

Art.10 - Commissione Ambientale Provinciale.

1. E’ istituita in ogni provincia la Commissione Ambientale Provinciale (CAP).

2. La Commissione esercita le competenze attribuite dalla presente legge e fornisce alla Giunta provinciale la consulenza tecnica sulle questioni di interesse paesaggistico-ambientale.

3. Spetta in particolare alle CAP: a) adottare i provvedimenti ed esprimere i pareri previsti dalle norme di cui alla presente legge; b) segnalare iniziative di enti pubblici o di privati o comunque situazioni che possono recare pregiudizio all’assetto paesaggistico-ambientale del territorio; c) proporre alla Giunta provinciale misure di tutela od iniziative di valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio. d) assistere tecnicamente i Comuni nella redazione dei Regolamenti ambientali.

Art.11 - Composizione.

1. La CAP è formata da membri eletti dal Consiglio provinciale e da membri di diritto. Sono sempre membri di diritto: a) il Presidente della Provincia; b) il Responsabile della struttura competente in materia di beni ambientali.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio provinciale provvede alla formazione di un apposito Regolamento che dovrà stabilire i criteri di nomina dei membri elettivi scelti in rappresentanza degli ordini professionali degli architetti, ingegneri, geometri, avvocati e delle associazioni operanti nel settore.

3. Il Regolamento deve altresì prevedere la partecipazione ai lavori della Commissione dei Sindaci dei Comuni e del Presidente degli enti sovracomunali interessati.

Art.12 - Funzionamento.

1. Per il proprio funzionamento la CAP osserva le disposizioni emanate dal Consiglio provinciale con il Regolamento di cui all’articolo precedente.

2. I componenti elettivi della Commissione sono nominati dopo l’entrata in funzione del Consiglio provinciale, durano in carica fino allo scioglimento dello stesso , sono rieleggibili ed esercitano comunque le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

3. In sede di prima applicazione della presente legge detti componenti sono nominati entro 120 giorni dall’entrata in vigore della stessa.

Art.13 - Commissione tecnico scientifica regionale.

1. E’ costituita quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale una Commissione tecnico-scientifica (CTSR) composta dai dirigenti delle competenti strutture dell’amministrazione e da 8 membri nominati dal Consiglio regionale con criterio interdisciplinare e presieduta da un componente della Giunta regionale dalla stessa designato.

2. La Commissione si pronuncia obbligatoriamente sul P.T.R.C. e sui relativi aggiornamenti e varianti nonché, ogni volta che il Consiglio o la Giunta regionale ne facciano richiesta, sui principali provvedimenti inerenti le materie della presente legge.

3. La Commissione è obbligatoriamente sentita per le verifiche di compatibilità delle prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio e per le valutazioni di impatto ambientale e territoriale.

4. Con apposito Regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale individua le aree culturali e professionali al fine di garantire il carattere interdisciplinare dei componenti elettivi della Commissione, nonché i criteri di designazione degli stessi. Il Regolamento detta altresì i termini per la prima nomina e le norme di funzionamento della Commissione.

5. I membri elettivi della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta consecutiva.

6. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i dirigenti delle Province nei casi in cui si tratti di pareri e valutazioni inerenti atti di interesse territoriale della Provincia.

Art.14 - Centro informativo territoriale.

1. La Regione, le Provincie ed i Comuni, singoli od associati, partecipano alla formazione ed alla gestione del Centro Informativo Territoriale (CIT).

2. Il CIT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

3. Sono compiti del CIT: a) l’organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio, articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, della loro certificazione, finalizzazione, diffusione, conservazione ed aggiornamento; b) la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell’elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori; c) la registrazione degli effetti indotti dall’applicazione delle normative e delle azioni di trasformazione del territorio.

4. Il CIT è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione e verifica, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.

5. Alla costituzione del CIT si provvede, anche con atti successivi, entro un anno dall’approvazione della presente legge, d’intesa con le Provincie ed i Comuni.

6. I dati e le informazioni del CIT devono essere disponibili anche nelle reti telematiche e fruibili dai cittadini presso gli uffici dei Comuni.

Art.15 - Livelli di pianificazione.

1. In corrispondenza dei soggetti, la pianificazione urbanistica si attua attraverso: a) il livello regionale che comprende il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) ed il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), relativo al territorio di ogni Provincia; b) il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune o del Consorzio di Comuni; c) i piani urbanistici attuativi.

Art.16 - Il Processo di pianificazione.

1. La pianificazione urbanistica regionale avviene nel rispetto della lettera a) del primo comma dell’articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e del comma terzo dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ed il Piano Territoriale Provinciale costituiscono il complesso di direttive, nonché di prescrizioni e vincoli, per la redazione dei singoli Piani Regolatori Generali.

3. Il Piano Regolatore Generale costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli per la redazione dei piani urbanistici attuativi e per l’esecuzione degli interventi diretti sul territorio.

TITOLO II

Gli strumenti della pianificazione

Capo I

Strumenti generali

Art.17 - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, redatto sulla base del Programma Regionale di Sviluppo, provvede, con riferimento esclusivo alle competenze regionali e nel rispetto di quelle nazionali, a: a) indicare le zone e i beni da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela, nonchè le eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi; b) individuare le aree del territorio provinciale nelle quali può essere articolato il Piano Territoriale Provinciale, nonchè le aree appartenenti a più Province entro le quali operare le scelte territoriali ottimali per il coordinamento tra i singoli Piani Territoriali Provinciali; c) indicare, anche in rapporto alla mobilità regionale, i sistemi dei servizi, delle infrastrutture, dei parchi e delle riserve naturali e delle altre opere pubbliche nonchè le fasce e le zone di tutela relative ai fiumi, ai canali, ai laghi e alle coste; d)indicare il complesso delle direttive, sulla cui base redigere i piani di settore e i piani di area di livello regionale e gli strumenti urbanistici di livello inferiore; e)determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

2. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento costituisce quadro di riferimento per ogni programma di intervento di soggetti pubblici o privati di rilievo regionale.

Art.18 - Elaborati.

1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è costituito da: a) le rappresentazioni grafiche in numero e scala conveniente da cui risultino, in quanto di interesse nazionale o regionale: 1) le aree da sottoporre a particolare disciplina o da assoggettare a piani territoriali per cui fornire particolari direttive; 2) le zone destinate alla costituzione dei parchi e delle riserve naturali; 3) le zone di interesse paesaggistico, storico, artistico e monumentale, comprese “le vaste località” di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497; 4) le zone dichiarate sismiche e quelle a rischio idrogeologico e forestale; 5) le zone per le attività produttive; 6) le sedi per speciali impianti ed attrezzature; b) le norme inerenti l’attuazione del piano: c) una relazione dalla quale devono risultare: 1) gli obbiettivi ed i criteri per l’attuazione degli interventi previsti dal piano; 2) le aree da sottoporre a particolare disciplina o da assoggettare a piani territoriali per cui fornire particolari direttive; 3) lo studio di impatto ambientale dei nuovi interventi per le attività produttive, le sedi per speciali impianti ed attrezzature ed i sistemi di infrastrutture.

Art.19 - Pialo Territoriale Provinciale.

1. Il Piano Territoriale Provinciale, sulla base di una relazione programmatica che stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo economico e sociale della Provincia, e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, provvede, con riferimento esclusivo alla tutela degli interessi provinciali, a: a) individuare le zone e i beni di interesse provinciale da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela, nonchè le eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi; b) fornire le direttive per la redazione coordinata dei piani territoriali di settore di livello provinciale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore; c) indicare i criteri e gli indirizzi ai quali i Comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni e nel determinare le qualità e quantità degli insediamenti residenziali, produttivi e terziari; d) indicare i sistemi dei servizi, le infrastrutture, i parchi, le riserve naturali e le altre opere pubbliche provinciali;

2. In particolare, il Piano Territoriale Provinciale:

a) definisce le fasce e le zone di tutela di cui all'art. 27, relative ai fiumi, ai canali, ai laghi, alle coste, alle golene e alle zone umide; b) individua le zone a prevalente destinazione agricola, forestale e ad agricoltura specializzata, anche in connessione con i piani zonali di sviluppo, avvalendosi delle eventuali analisi effettuate dai singoli Comuni; c) fissa i criteri per il dimensionamento delle strutture turistiche in relazione alla vocazione, alle caratteristiche e alla capacità ricettiva dei luoghi.

3. Il Piano Territoriale Provinciale costituisce quadro di riferimento per i programmi di intervento a livello provinciale dei soggetti pubblici e privati.

4. Ai fini della presente legge, sono considerati di livello provinciale o di interesse provinciale i programmi di intervento, le opere e i servizi pubblici che interessano il territorio di più Comuni della Provincia, purchè non siano oggetto della pianificazione intercomunale.

Art.20 - Elaborati.

1. Il Piano Territoriale Provinciale è formato da: a) una relazione programmatica che indica in particolare: 1) gli obiettivi, i criteri e le principali priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal piano; 2) i criteri assunti per la determinazione delle zone di tutela; 3) i criteri e gli indirizzi per gli interventi residenziali, produttivi e terziari, nonchè la quantità di spazi per uso pubblico e per parchi pubblici in quanto di esclusivo interesse provinciale; 4) gli impianti e gli edifici di interesse provinciale; 5) lo studio di impatto ambientale dei nuovi interventi per le aree eventualmente riservate alla realizzazione di piani intercomunali per edilizia residenziale pubblica e per insediamenti produttivi nonchè per le infrastrutture; b) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000, che rappresenta lo stato di fatto, dalla quale risultano: 1) le caratteristiche geologiche dell'intera Provincia con specificazione delle parti del territorio soggette a dissesto idrogeologico; 2) lo stato degli usi in atto del suolo, con le quantità destinate a insediamenti residenziali e produttivi e la dotazione di servizi sociali comunali e intercomunali ; 3) un documento di coordinamento dei piani di intervento programmati per la sistemazione idrogeologica e forestale; 4) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 dell'intera Provincia da cui devono risultare i contenuti di cui al precedente articolo; 5) le norme di attuazione del Piano.

Art.21 - Piano Regolatore Generale.

1. Il Piano Regolatore Generale, redatto dai Comuni singoli o riuniti in Consorzio ai sensi degli articoli 9, comma secondo, e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, estende la sua disciplina all'intero territorio degli stessi, sviluppando le direttive del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e del Piano Territoriale Provinciale, recependone automaticamente le prescrizioni e i vincoli, disciplinando autonomamente i contenuti esclusivi del proprio livello.

2. In particolare il Piano Regolatore Generale: a) stabilisce, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, il fabbisogno per vani a scopi residenziali, per servizi e per attrezzature, indicando altresì la quota da soddisfare col recupero dei beni esistenti e quella da soddisfare mediante l'espansione su nuove aree; b) suddivide il territorio nelle zone territoriali omogenee previste dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.765, così come stabilite dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, avendo per obiettivo: 1) la difesa del suolo, dell'ambiente e dei centri storici; 2) la salvaguardia delle zone destinate all'attività agricola; 3) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, per servizi e per il tempo libero; c) classifica i tipi di intervento, in particolare disciplinando le operazioni, anche a mezzo di schede per unità di riferimento: 1) di conservazione degli immobili mediante gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 2) di completamento, riguardanti gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su parte del territorio già parzialmente edificate da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, ai distacchi, alle tipologie, alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici; 3) di espansione, riguardanti gli interventi rivolti all'utilizzazione di aree inedificate o non urbanizzate, da disciplinare con appositi indici, parametri e specifiche indicazioni tipologiche; d) individua gli ambiti territoriali ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso ; tali ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature pubbliche; e) definisce gli interventi diretti ammissibili in ciascuna zona in assenza di un piano urbanistico attuativo e individuare le aree in cui il piano stesso è richiesto, in modo che i primi siano possibili quando si tratti di intervento a carattere edilizio che necessita della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi e il secondo sia prescritto quando sia necessario organizzare i sistemi delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative allo insediamento; f) individua i manufatti, gli edifici e i complessi di importanza storico-artistica e ambientale, compresi i manufatti di archeologia industriale anche non vincolati dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, o dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento o dal Piano Territoriale Provinciale; g) definisce l'organizzazione del territorio in relazione ai sistemi di infrastrutture di trasporto e di servizio occorrenti per gli insediamenti programmati e compatibilmente con il Piano dei trasporti provinciale;

3. Sono in ogni caso da ritenere ammissibili in diretta attuazione del Piano Regolatore Generale gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Il Piano Regolatore Generale costituisce quadro di riferimento per gli interventi pubblici e privati su ciascuna zona del territorio comunale in rapporto alla rispettiva destinazione d'uso, in modo che siano particolarmente salvaguardati: a) la difesa attiva del suolo e dell'ambiente naturale, storico e artistico, anche ai fini di consentirne la fruizione pubblica; b) il recupero del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e la riqualificazione dei tessuti edilizi e urbanistici degradati; c) le aree minacciate da dissesto idrogeologico, quelle relative alle fasce di rispetto delle zone umide, della viabilità, delle ferrovie, dei cimiteri, delle piste sciistiche, degli impianti di risalita, degli impianti produttivi nocivi o inquinanti, nonchè quelle comunque oggetto di particolare tutela.

Art.22 - Elaborati.

1. Il Piano Regolatore Generale è formato da: a) gli elaborati dello stato di fatto comprendenti: 1) una relazione contenente le analisi, anche ripartite per porzioni di territorio significative, concernenti la popolazione, l'occupazione e le attività produttive, la residenza, i servizi, nonchè la descrizione dei beni culturali e ambientali esistenti, lo stato del dissesto idrogeologico, le attitudini colturali dei terreni; 2) una cartografia dell'intero territorio in scala 1:5.000,e per alcune zone significative in scala 1:2.000, rilevante: -gli edifici significativi esistenti e le aree a essi pertinenti; -la viabilità; -i servizi a rete; -le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; -lo stato del suolo con riferimento all'attività produttiva agricola, alle case e al dissesto idrogeologico; -le zone meritevoli di particolare tutela; -i beni culturali e ambientali; 3) una cartografia geologico-tecnica in scala 1:5.000, derivante da quella provinciale indicata nel primo comma, lettera a), punto 4) dell'art.18. b) gli elaborati di progetto comprendenti una relazione che in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente e alle direttive del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e del Piano Territoriale Provinciale, indica gli obiettivi del Piano; c) una cartografia dell'intero territorio comunale in scala 1:5.000 e per alcune zone significative in scala 1:2.000, rilevante: 1) le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e nel Piano Territoriale Provinciale; 2) la suddivisione dell'intero territorio nelle zone territoriali omogenee e, all'interno di queste, l'eventuale individuazione delle zone degradate sulla base della consistenza degli edifici e dello stato e della carenza delle urbanizzazioni; 3) l'eventuale delimitazione delle aree da riservare ai piani per l'edilizia residenziale pubblica e a quelli per gli insediamenti produttivi; 4) le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale o in rapporto all'attivazione e coltivazione di cave e torbiere; 5) le aree all'interno delle quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo e, all’interno di queste, dove è esperibile la procedura di cui all’articolo 50 della presente legge; 6) le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè a opere e impianti di interesse collettivo; 7) le aree da riservare alle vie di comunicazione compresi i percorsi ciclabili e pedonali; 8) il tracciato di massima delle reti tecnologiche con gli eventuali piani e programmi di settore; 9) le norme per l'attuazione del Piano Regolatore Generale, con particolare riferimento a quelle che, nell'ambito delle tutela di ogni singola zona e delle sue destinazioni, stabiliscono gli interventi singoli ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale di copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in cui è ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione; d) il regolamento edilizio, con i contenuti dell'art. 33 della L. 17 agosto 1942, n. 1150; e) il regolamento ambientale di cui all’articolo 45 della presente legge; f) gli elaborati relativi al Piano comunale per la circolazione comprendente l’individuazione di aree da destinare a parcheggi scambiatori, parcheggi di penetrazione ed autosilo, nonchè ad autostazioni ed autoparchi.

Capo II

Strumenti urbanistici attuativi

Art.23 - Strumenti urbanistici attuativi.

1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del P.R.G., ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l’efficacia: a) del Piano Particolareggiato di cui all’articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n.1150; b) del Piano per l’Edilizia Economica Popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167; c) del Piano per Insediamenti Produttivi di cui all’articolo 27 della legge 2 ottobre 1971, n.865; d) del Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n.457; e) del Piano di Lottizzazione, di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.1150; f) del Programma di Recupero Urbano, di cui all’articolo 11 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n.493.

2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia di uno o più piani o programmi di cui al primo comma.

3. I piani attuativi e le relative varianti sono adottati e successivamente approvati dal Comune.

Capo III

Programma pluriennale di attuazione

Art.24 - Contenuti.

1. Il Programma Pluriennale di Attuazione del Piano Regolatore Generale o, in via transitoria, del Programma di Fabbricazione riguarda le parti del territorio comunale che saranno oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia in un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.

2. Esso deve indicare: a) il perimetro delle zone territoriali omogenee o la porzione delle stesse di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione, con esclusione delle aree già edificate nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B, non assoggettate a un piano urbanistico attuativo ai sensi del successivo punto d); b) il perimetro e la specifica destinazione delle aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio di cui si prevede la realizzazione totale o per le percentuali prescritte all'interno delle singole zone territoriali omogenee; c) per i Comuni obbligati alla formazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare e per quelli che lo abbiano adottato, il perimetro delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, di cui si prevede la realizzazione, rispettando, per i Comuni obbligati, la proporzione tra l'estensione di tali aree e quelle riservate all'attività edilizia privata ai sensi dell’art. 2 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. Nel computo della superficie possono essere incluse anche le aree di proprietà comunale con destinazione d'uso residenziale nello strumento urbanistico, di cui sia prevista l'utilizzazione ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865; d) le aree nelle quali il rilascio della concessione ad edificare è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo e/o alla costituzione di un Consorzio di Comparto o di Piano di Recupero o di Piano di Lottizzazione; e) il periodo di validità del Programma Pluriennale di attuazione; f) i termini entro cui dovranno essere approvati gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica; g) i termini entro cui dovranno essere costituiti gli eventuali Consorzi e presentati o l'istanza di concessione per il Comparto o il progetto per i piani urbanistici attuativi di iniziativa privata. La data ultima dovrà comunque essere fissata entro il primo anno di efficacia del Programma Pluriennale di Attuazione; h) i termini entro i quali dovrà essere presentata l'istanza di concessione per le aree comprese nel programma relativamente agli interventi singoli; i) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione generale, per l'espropriazione delle aree e per la progettazione dei Piani Particolareggiati; l) il quadro generale delle risorse mobilitabili per l'attuazione delle opere previste nel Programma Pluriennale, indicando altresì i tempi entro cui si prevede la realizzazione dei singoli stralci funzionali e relative quote di spesa annuali da inserire nei bilanci comunali, suddivise per singole categorie di opere di urbanizzazione.

3. Il Programma Pluriennale di Attuazione potrà inoltre indicare le direttive per il coordinamento e la razionale sistemazione urbanistica delle aree di cui al precedente punto d) nonchè le risorse necessarie per adeguare la dotazione dei servizi e degli spazi pubblici.

Art.25 - Formazione ed approvazione.

1. I Comuni provvisti dello strumento urbanistico generale, sono autorizzati a dotarsi di un Programma Pluriennale di Attuazione.

2. Fino a diversa determinazione del P.T.R.C., sono obbligati a dotarsi del P.P.A. i Comuni inclusi in apposito elenco redatto e modificato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. In vista della formazione del P.P.A., il Comune delibera un documento programmatico preliminare sugli obbiettivi ed i criteri di predisposizione del Programma.

4. Entro 8 giorni il documento è depositato per la durata di 30 giorni presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

5. L’avvenuto deposito è reso noto mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e mediante l’affissione di manifesti.

6. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare al Comune osservazioni e proposte.

7. Il P.P.A. è approvato dal Consiglio comunale con provvedimento che, inviato al Comitato Regionale di Controllo, diventa esecutivo ai sensi dell’articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n.142. Il P.P.A. è altresì inviato alla Provincia ed alla Giunta regionale entro 15 giorni dall’esecutività.

8. Il P.P.A. divenuto esecutivo è depositato presso la segreteria del Comune e l’avvenuto deposito è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo messo comunale, entro 30 giorni dall’avviso dell’avvenuto deposito.

9. Il P.P.A. entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione divenuta esecutiva.

TITOLO III

Procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale

Capo I

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

Art.26 - Adozione ed approvazione.

1. Il P.T.R.C. è adottato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 13.

2. Il Presidente della Giunta regionale, nei 30 giorni successivi, provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la delibera di adozione dando indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

3. Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione, il Governo e le Aziende di Stato, le Province, le Comunità montane ed i Comuni presentano alla Giunta regionale le loro osservazioni e le loro proposte,

4. La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le eventuali proposte di modifica e tutte le osservazioni corredate del relativo parere.

5. Il P.T.R.C. è approvato, sentita la Commissione tecnico scientifica con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e diventa esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. La deliberazione motiva espressamente circa le decisioni assunte in merito alle osservazioni e proposte di cui al comma 4.

7. Le procedure di cui ai commi precedenti si osservano anche nei casi di variante al P.T.R.C.. Le modifiche ed integrazioni al P.T.R.C. di interesse riferito a limitati ambiti territoriali possono essere disposte a seguito di consultazione con le sole amministrazioni interessate.

8. Il P.T.R.C. è sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale ogni tre anni.

Art.27 - Verifica di compatibilità.

1. Ogni atto o provvedimento regionale od a partecipazione regionale cui la legge riconosca effetti in ordine all’uso delle risorse essenziali del territorio deve essere preventivamente sottoposto alla verifica del presente articolo.

2. La verifica viene effettuata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 13.

3. Dell’esito delle verifiche è dato espressamente atto nel provvedimento di approvazione.

Art.28 - Misure di salvaguardia.

1. Dalla pubblicazione del P.T.R.C. si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n.1902 e successive modificazioni.

2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.

3. Le disposizioni di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono immediatamente comunicate alle Province ed ai Comuni interessati.

4. Le misure di salvaguardia decadono con l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni del P.T.R.C. o della sua variante, a seguito dell’approvazione del P.R.G. e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

Art.29 - Efficacia.

1. Alle prescrizioni del P.T.R.C. si conformano i P.T.P. di cui all’articolo 19.

Capo II

Piano territoriale provinciale

Art.30 - Adozione ed approvazione.

1. Il Presidente della Giunta provinciale avvia il procedimento di formazione del P.T.P. indicendo a tale effetto una conferenza di programmazione coni Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati.

2. Alla Conferenza è invitata a partecipare anche la Giunta regionale.

3. Sono sottoposti all’esame della conferenza gli obbiettivi generali che si ritiene di assumere nell’uso e nella tutela del territorio provinciale, nonchè le valutazioni circa la conformità alle prescrizioni del P.T.R.C..

4. Entro sessanta giorni dalla conferenza, la Giunta regionale, i Comuni e le Comunità montane comunicano al Presidente della Giunta provinciale i pareri e le osservazioni su quanto emerso nel corso della conferenza e su quanto si ritiene comunque opportuno segnalare ai fini delle ulteriori fasi del procedimento. Sono inoltre comunicati i dati ed ogni ulteriore elemento necessario ad integrare o modificare il quadro conoscitivo.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Provincia, sentite la CUP e la CAP, elabora un progetto preliminare di P.T.P e lo sottopone all’esame di una nuova conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane.

6. A seguito della conferenza, la Provincia adotta il P.T.P., facendo esplicita e puntuale menzione degli esiti delle conferenze.

7. Il P.T.P. e depositato nella sede della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione. L’effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicazione per almeno tre giorni sui due quotidiani a maggior tiratura in ambito provinciale.

8. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito, possono presentare osservazioni gli enti locali, altri enti pubblici interessati, enti ed associazioni economiche, sindacali, culturali ed ambientaliste.

9. Entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del deposito, la Giunta regionale può pronunciarsi sulla conformità del piano adottato alle prescrizioni del P.T.R.C., indicando, dove occorra, le modifiche da apportare a tale fine,

10. Il P.T.P. è approvato dalla Provincia sentite le Commissioni di cui agli articoli 8 e 10. La deliberazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alla pronuncia di cui al comma precedente e si conforma alle prescrizioni contenute nel P.T.R.C..

11. La deliberazione motiva espressamente l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni di cui al comma 8.

12. Il P.T.P. è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e diventa efficace decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione.

Art.31 - Informazione sul procedimento.

1. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui all’articolo 30, la Provincia dà avviso della procedura attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed assicura un’adeguata informazione sui quotidiani maggiormente diffusi nella Provincia.

2. Con lo stesso atto è individuato all’interno della struttura dell’ente o nell’ambito dell’Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall’articolo 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, un responsabile per l’informazione sul procedimento con il compito di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell’amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare forme idonee per favorire la partecipazione dei cittadini, singoli od associati.

3. L’informazione di cui al primo comma deve essere assicurata anche per l’avvio delle successive conferenze previste dall’articolo 30.

4. Il responsabile raccoglie e trasmette immediatamente agli organi competenti le osservazioni ed i pareri raccolti da allegare al preliminare del P.T.P..

Art.32 - Varianti ed aggiornamenti.

1. Le varianti al P.T.P. sono approvate con la medesima procedura di cui all’articolo 30.

2. Le varianti che si rendono necessarie ai fini di adeguare il P.T.P. alle prescrizioni della programmazione regionale sono adottate sentito il parere dei Comuni interessati.

3. La Provincia redige ogni due anni una relazione sullo stato del governo del territorio provinciale con la quale: a) sono aggiornati gli elementi del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.P.; b) è evidenziata la eventuale necessità di aggiornare o modificare il P.T.P..

4. Il mero aggiornamento è approvato direttamente dalla Provincia. La delibera di approvazione, una volta esecutiva, è comunicata alla Giunta regionale ed ai Comuni interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Essa diventa efficace dalla data di pubblicazione.

Art.33 - Efficacia.

1. Alle prescrizioni del P.T.P. si conformano gli strumenti urbanistici comunali.

2. Nei casi di mancato, parziale o inesatto adeguamento, la Giunta provinciale trasmette idonea segnalazione al Comitato Regionale di Controllo per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.34 - Misure di salvaguardia.

1. Unitamente al P.T.P. o alle sue varianti sono dettate le opportune disposizioni di salvaguardia per il tempo strettamente necessario a dare operatività, ai sensi della presente legge, alle prescrizioni del P.T.P..

2. Le disposizioni di salvaguardia sono immediatamente comunicate ai Comuni interessati e si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo III

Piano regolatore generale

Art.35 - Adozione.

1. Il Piano Regolatore Generale è adottato dal Consiglio Comunale.

2. Entro 8 giorni esso è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti.

3. Nei successivi 30 giorni chiunque può formulare osservazioni sul piano adottato.

4. Il Comune con propria deliberazione si esprime sulle osservazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

5. Nei successivi 8 giorni il Sindaco trasmette alla Provincia il piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni del Comune.

6. I Comuni possono far precedere l'adozione del Piano Regolatore Generale dalla predisposizione di un progetto preliminare di Piano Regolatore Generale contenente l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.

7. Tale progetto preliminare è deliberato dal Consiglio Comunale e depositato presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti.

8. Entro 60 giorni dalla pubblicazione gli enti, le organizzazioni e i privati interessati possono presentare osservazioni.

Art.36 - Approvazione.

1. La Provincia, entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento del Piano Regolatore Generale, sentito il parere della Commissione Urbanistica Provinciale di cui all'articolo 8, lo approva.

2. In caso diverso, essa può entro lo stesso termine: a) approvare il piano introducendo direttamente modifiche d'ufficio; b) approvare il Piano proponendo modifiche al Comune; c) restituire il Piano per la sua rielaborazione.

3. Il Piano approvato è depositato presso la segreteria del Comune e della Provincia a disposizione del pubblico.

Art.37 - Approvazione con modifiche d’ufficio.

1. Quando la Provincia ravvisa che i criteri informatori e le caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale sono conformi a quanto previsto nel Piano Territoriale Provinciale e nel Piano Regionale di Coordinamento, lo approva introducendo d'ufficio le modifiche necessarie per: a) il rispetto delle prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e nel Piano Territoriale; b) l'accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento di adozione che abbiano ottenuto parere favorevole dal Comune; c) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, della Regione e della Provincia; d) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e architettonici; e) l'osservanza di prescrizioni e i vincoli stabiliti da leggi e regolamenti.

Art.38 - Approvazione con proposta di modifica.

1. Quando la Provincia ravvisa che i criteri informatori e le caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale sono conformi a quanto previsto nel Piano Territoriale Provinciale e nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, l'introduzione di modifiche diverse da quelle dell'articolo precedente è soggetta al preventivo rinvio del Piano al Comune per l'adeguamento.

2. In tal caso il Piano è approvato con dettagliate proposte di modifica mediante provvedimento interlocutorio.

3. Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento della Provincia, il Comune può far pervenire le sue controdeduzioni alla Provincia.

4. Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento del Comune, la Provincia introduce nel Piano Regolatore Generale le modifiche ritenute opportune fra quelle proposte.

5. In caso di inerzia del Comune, il decorso del termine di cui al terzo comma comporta l'automatica introduzione nel Piano Regolatore Generale delle modifiche proposte dalla Provincia.

Art.39 - Restituzione.

1. Quando la Provincia ravvisa che i criteri informatori e le caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale sono difformi da quanto previsto nel Piano Territoriale Provinciale e nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il Piano è restituito per la conseguente rielaborazione.

2. Il Comune è tenuto ad adottare un nuovo Piano Regolatore Generale entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Provincia.

Art.40 - Misure di salvaguardia.

1. Dalla data di adozione del Piano Regolatore Generale o delle sue varianti si applicano le normali misura di salvaguardia fino all’entrata in vigore dello strumento o delle sue varianti.

Art.41 - Varianti generali.

1. Le varianti al Piano Regolatore Generale sono generali sia quando conseguono ad una modifica del Piano Territoriale Provinciale, sia quando la comportano.

2. Nel caso di varianti conseguenti ad una modifica del Piano Territoriale Provinciale, il procedimento di adozione ed approvazione è quello stabilito per il piano originario.

3. Nel secondo caso la variante, quando sia adottata dal Comune ai sensi dell’articolo 35 della presente legge ed abbia ottenuto il parere favorevole della provincia, è approvata con le forme di cui all’articolo 30.

Art.42 - Varianti parziali.

1. Le varianti al Piano Regolatore Generale diverse da quelle citate nell’articolo precedente sono parziali.

2. Le varianti parziali sono adottate dal Comune ed approvate dalla Provincia con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l’adozione del progetto preliminare.

3. Le varianti generali o parziali devono contenere l’aggiornamento dello stato di attuazione del piano.

Art.43 - Efficacia - Silenzio assenso.

1. Il Piano Regolatore Generale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'approvazione del Piano Regolatore Generale e delle sue varianti non comporta la decadenza dei vigenti strumenti urbanistici attuativi che non siano incompatibili con il Piano stesso o con le sue varianti.

3. Il Piano e le varianti vengono inviati dalla Provincia alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'approvazione definitiva.

4. Nel caso in cui la Provincia non provvedesse all’approvazione del Piano Regolatore Generale e delle sue varianti entro il termine di 120 giorni dal ricevimento, è data facoltà, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di chiedere alla Provincia di adempiere entro 30 giorni dal ricevimento

5. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 4, il Piano Regolatore Generale e varianti si intendono approvate.

Capo IV

Regolamenti comunali

Art.44 - Regolamento edilizio.

1. Ogni Comune ha un proprio regolamento edilizio.

2. Tale regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, determina: a) la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia comunale, la quale esprime pareri obbligatori sui piani attuativi, sulle richieste di lottizzazione, di concessione e di autorizzazione ad edificare; b) le modalità per la presentazione al Comune dei progetti di opere, per le relative autorizzazioni o concessioni, per la richiesta ed il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di abitabilità; c) i modi ed i termini per la richiesta di punti fissi di linea e di livello; d) le prescrizioni tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento dell’inquinamento acustico e per il risparmio energetico; e) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni; f) le sporgenze sulle vie e sulle piazze pubbliche; g) le caratteristiche tipologiche dei cancelli o altri mezzi pubblicitari da collocarsi all’interno dei centri abitati; h) i modi di approvvigionamento idrico, di scarico dei reflui e di smaltimento dei rifiuti; i) le norme igieniche di interesse edilizio; l) le cautele da osservare nell’esecuzione dei lavori; m) la definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

3. Nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, fra i componenti della Commissione edilizia comunale devono essere compresi almeno tre esperti scelti fra ingegneri, architetti, laureati in urbanistica e geometri, uno dei quali scelto fra gli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio. Nelle commissioni degli altri comuni fra i componenti devono essere compresi almeno un ingegnere, un architetto o un laureato in urbanistica ed un geometra. Gli esperti di cui al presente comma non possono essere riconfermati.

Art.45 - Regolamento ambientale.

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, ogni Comune deve dotarsi del Regolamento ambientale.

2. Il Regolamento disciplina: a) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, con i relativi elaborati progettuali e documentali; b) le procedure comunali per il rilascio delle autorizzazioni; c) i modi di inserimento nell’ambiente dell’intervento edilizio; d) l’uso dei materiali con particolare riguardo alla copertura, agli intonaci, agli infissi ed alla tinteggiatura esterna; e) l’organizzazione degli spazi esterni e l’eventuale piantumazione; f) l’arredo urbano con particolare riferimento ai materiali, colori e dislocazione.

Art.46 - Formazione.

1. Il Regolamento edilizio comunale ed il Regolamento ambientale sono adottati dal Consiglio comunale.

2. I Regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non incompatibili, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti.

3. Ogni comune deve adottare il Regolamento edilizio od aggiornare quello esistente e deve adottare il Regolamento ambientale entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP e della CAP di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge, può proporre criteri ed indirizzi comuni per la redazione dei regolamenti di cui agli articoli 44 e 45.

5. I Regolamenti sono approvati dalla Provincia.

TITOLO IV

Semplificazione delle procedure

Capo I

Accordi di pianificazione urbanistica

Art.47 - Accordi di pianificazione urbanistica.

1. Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente della Provincia od il Sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale ed attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse.

2. Il soggetto promotore ai sensi del primo comma verifica la possibilità di concludere l’accordo di pianificazione nel corso di una conferenza da lui convocata tra i rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate, intendendo per tali amministrazioni gli enti competenti a deliberare gli atti di programmazione o pianificazione territoriali, ovvero competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta od assensi.

3. L’accordo di pianificazione consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, espresso in sede di conferenza.

4. L’accordo determina la definizione o variazione degli atti di programmazione o pianificazione territoriale, qualora sia ratificato, entro 40 giorni, pena la decadenza, dai Consigli degli enti competenti a deliberare gli atti stessi ed è approvato con decreto del Presidente della Regione. La variazione ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Con la procedura di cui ai commi precedenti possono essere promossi e conclusi accordi per definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale, quando ciò risulti necessario ai fini di un proficuo coordinamento delle azioni nel corso del procedimento di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione territoriale.

6. Qualora il procedimento di formazione degli atti o dell’atto di programmazione o pianificazione territoriale da fare oggetto di accordo di accordo di pianificazione ai sensi del presente articolo preveda espressamente, in corrispondenza ad una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, si applicano le seguenti disposizioni: a) il soggetto promotore prevede contestualmente all’avvio del procedimento alla nomina del responsabile per l’informazione sul procedimento che opera in analogia a quanto previsto dall’articolo 31; b) l’accordi di pianificazione, una volta concluso e sottoscritto, è depositato presso la sede degli enti interessati; c) il deposito dura fini a trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due dei quotidiani a maggior diffusione regionale e locale; d) tutti gli interessati possono prendere visione dell’accordo durante il periodo di deposito e presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi; e) decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, le amministrazioni che hanno partecipato all’accordo di pianificazione sono nuovamente convocate, a cura del soggetto proponente, per un riesame dell’accordo alla luce delle eventuali osservazioni pervenute; f) qualora unanimemente le amministrazioni interessate confermino l’accordo o pervengano ad un nuovo accordo, si procede all’approvazione, alla ratifica ed alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4; g) l’atto di ratifica richiama le osservazioni pervenute e motiva espressamente le determinazioni conseguenti.

7. L’accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale ed interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Capo II

Programmi di riqualificazione urbanistica

Art.48 - Programma di riqualificazione urbanistica.

1. Il Programma di riqualificazione urbanistica è lo strumento facoltativo con il quale l’amministrazione comunale, in attuazione del P.R.G., individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo. E’ caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione di dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana, al possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubbliche e private.

2. La durata di validità del Programma si intende prorogata non oltre 12 mesi dall’entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

3. Il Programma definisce, ai fini degli interventi da realizzare: a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili ed i relativi impianti da realizzare o trasformare nel periodo di validità del piano; b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all’edificazione da sottoporre in tale periodo ai piani attuativi, con l’indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico; d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè ad opere ed impianti di interesse collettivo e sociale; e) le norme per la relativa attuazione.

4. Il Programma è completato dalla individuazione delle risorse del territorio utilizzate e dalla valutazione degli effetti sui sistemi ambientali, dalla valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse economiche del Comune.

5. Il programma integra le funzioni ed ha gli effetti del Programma Integrato di Intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n.179.

6. Qualora il Programma approvato contenga gli elaborati necessari esso produce gli effetti dei piani attuativi.

7. Le previsioni del programma decadono se, entro il termine di validità, non siano state richieste le concessioni edilizie ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi previsti dal P.R.G.. Se quest’ultimo prevede piani di iniziativa privata, la decadenza si produce quando non sia stata stipulata, entro il termine di validità del piano, la convenzione od i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune.

8. Le disposizioni dei piani attuativi previsti dal Programma e definiti durante il periodo di validità di quest’ultimo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità del Programma stesso.

Art.49 - Formazione.

1. Il Comune approva entro 60 giorni dall’insediamento della Giunta, a seguito ai nuove elezioni, un documento programmatico preliminare e costituisce un apposito ufficio aperto al pubblico, dandone notizia mediante manifesti ed avviso sui quotidiani di maggior diffusione locale.

2. Nel termine perentorio di 90 giorni dall’approvazione del documento e dalla notizia al pubblico, gli operatori pubblici e privati che intendono realizzare gli interventi previsti dal P.R.G. nel periodo di validità del Programma, presentano all’ufficio di cui al comma precedente le loro proposte con l’indicazione degli immobili interessati, dei tempi di realizzazione degli interventi e dei dati utili a dimostrarne la fattibilità.

3. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, il Comune adotta il progetto di Programma, unitamente agli altri piani di competenza comunale, dando atto delle proposte pervenute e motivando le conseguenti determinazioni.

4. Il progetto è depositato nella sede del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L’effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti, nonchè alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale.

5. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni tramite l’ufficio di cui al primo comma.

6. Acquisite le osservazioni, il progetto è sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale.

7. La deliberazione del Consiglio comunale richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte. Dell’approvazione è data immediata notizia mediante pubblicazione nel foglio degli annunci legali della Provincia e trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale.

8. Qualora il Programma comporti la variazione di un atto di programmazione o pianificazione territoriale, il Sindaco è tenuto a promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione con la procedura prevista dall’articolo 47.

9. Le varianti al Programma sono ammissibili in ogni tempo, anche su proposta degli operatori pubblici e privati. Si applicano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili.

Capo III

Aree di Sviluppo Sociale ed Economico

Art.50 - Aree di Sviluppo Sociale ed Economico.

1. All’interno dei perimetri delle zone soggette ai piani di attuazione per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, possono essere individuate delle aree destinate a perseguire la più corretta riqualificazione dei tessuti urbani con riferimento a comprovate esigenze socio-economiche della popolazione.

2. Le aree di cui al comma precedente possono comprendete: a) immobili di proprietà comunale o di cui l’amministrazione abbia piena disponibilità; b) immobili di proprietà di cooperative edilizie e loro consorzi, di imprese edilizie e loro consorzi e di soggetti privati.

3. Al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente, gli interventi previsti nell’ambito delle aree di cui al presente articolo, in considerazione dei costi richiesti dall’intervento, sono esenti dai contributi di urbanizzazione e sul costo di costruzione.

4. Per la individuazione dei soggetti da ammettere alla fruizione dei benefici di cui al comma precedente, i Comuni sono tenuti a formare protocolli d’intesa, anche su proposta di singoli operatori privati, i quali devono indicare: a) la dotazione della strumentazione urbanistica; b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato, sul quale il Comune considera prioritario intervenire; c) gli elementi necessari per la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.

5. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio od associati fra loro, possono presentare al Comune proposte relative alla individuazione delle zone in oggetto e relativi progetti.

6. Proposte e progetti sono approvati dal Consiglio comunale ai sensi della legge 9 giugno 1990, n.142.

7. Gli interventi previsti dai progetti approvati sono attuati senza necessità della preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi, in forza di concessioni od autorizzazioni rilasciate in conformità alle previsioni dei programmi stessi.

8. L’approvazione dei progetti da parte del Comune comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza degli interventi di recupero degli immobili medesimi.

Capo IV

Patti urbanistici comunali

Art.51 - Finalità.

1. In attuazione dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241 che prevede la possibilità per l’amministrazione procedente di concludere accordi con privati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo, i Comuni, su proposta dei soggetti privati e nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludere patti urbanistici aventi contenuto idoneo a disciplinare l’attuazione delle previsioni del P.R.G..

2. I patti di cui al presente capo devono essere stipulati, a pena della loro nullità, per iscritto e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

3. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti.

Art.52 - Procedimento.

1. La proposta è presentata da soggetti privati a norma dell’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n.241.

2. L’amministrazione comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunica al proponente le sue determinazioni in merito alla conclusione del patto, formulando l’assenso od una controproposta.

3. Il patto deve essere stipulato entro 60 giorni dalla formulazione della proposta, deve indicare i tempi, le modalità, le prescrizioni e deve contenere ogni altro connesso adempimento in relazione alla funzione del provvedimento finale.

4. In considerazione della natura del provvedimento richiesto e pattuito, il patto è approvato dall’organo comunale competente.

5. L’avvenuta conclusione dell’accordo è resa nota mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio del Comune.

Art.53 - Effetti.

1. Il patto concluso con la procedura di cui all’articolo precedente, produce gli effetti dello strumento attuativo del quale costituisce il presupposto procedimentale.

2. Qualora nel patto, con apposita clausola, l’opera o l’intervento sia riconosciuto di interesse pubblico, l’approvazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 52 comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa.

3. Se per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, è diritto del soggetto privato di ottenere la liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi a suo danno.

4. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente capo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5. Nel caso in cui l’accordo non possa avvenire fra tutti i soggetti interessati, si applicano le procedure ordinarie per gli strumenti attuativi di cui all’articolo 23.

TITOLO V

Disciplina delle modificazioni dell’uso del suolo

Capo I

Disposizioni generali

Art.54 - Divieto di modificare il territorio senza provvedimento dei poteri pubblici.

1. Nessuna attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e degli interventi pubblici di cui al Capo II del presente Titolo, può essere iniziata e proseguita se il Sindaco non abbia rilasciato, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, la concessione secondi le disposizioni della presente legge.

Capo II

Opere pubbliche

Art.55 - Opere pubbliche dello Stato.

1. All’accertamento che le opere pubbliche di spettanza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi, provvede, ai sensi dell’articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e dell’articolo 6 della legge 3 gennaio 1978, n.1, la Giunta regionale su richiesta dell’amministrazione interessata.

2. L’accertamento di cui al comma precedente è compiuto sentito il Sindaco territorialmente competente, il quale si esprimerà entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta previo parere della Commissione edilizia comunale.

3. Il presente articolo non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale.

Art.56 - Opere pubbliche della Regione e delle Province.

1. Per le opere pubbliche di competenza della Regione o delle Province, l’approvazione dell’opera da parte dei competenti organi è subordinata, previo parere dei Sindaci interessati, all’accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione e sostituisce l’autorizzazione o la concessione altrimenti richiesta.

2. In caso di difformità, l’approvazione dell’opera da parte dei competenti organi comporta altresì l’approvazione della corrispondente variante nel caso in cui ci sia il parere favorevole del Consiglio comunale.

Art.57 - Opere pubbliche dei Comuni.

1. Le opere pubbliche dei Comuni o loro consorzi sono deliberate degli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione ed alle altre norme vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma primo, prima della deliberazione di approvazione del progetto deve essere sentito il parere della Commissione edilizia comunale competente per territorio e devono essere altresì acquisiti, in quanti necessari, i provvedimenti di cui all’articolo 66.

3. Qualora l’opera pubblica contrasti con le norme degli strumenti di pianificazione subordinati al P.T.P., l’efficacia della relativa deliberazione è subordinata all’ottenimento della deroga di cui all’articolo 66.

4. L’approvazione delle opere da parte del Consiglio comunale sostituisce la concessione o l’autorizzazione.

Capo III

Concessioni ed autorizzazioni

Art.58. - Concessioni ed autorizzazioni.

1. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compreso il sottosuolo, ad eccezione degli interventi elencati agli articoli 59 e 60, è soggetta a: a) concessione gratuita nei casi e secondo le modalità di cui all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n.10; b) concessione comportante la corresponsione di un contributo negli altri casi.

2. La concessione è rilasciata in conformità delle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti.

3. In caso di strumenti urbanistici adottati e trasmessi, la concessione è rilasciata in conformità alle previsioni degli stessi ai sensi dell’articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n.291.

4. Nei Comuni privi di strumenti urbanistici generali od i cui strumenti adottati e trasmessi siano stati restituiti per la rielaborazione e fino all’adozione o riadozione e trasmissione dello strumento urbanistico generale, l’edificazione a scopo residenziale, fuori dei centri abitati non può superare l’indice di 0,03 mc/mq di area edificabile. Sono sempre ammessi però gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 31 della legge 5 agosti 1978, n.457 e quelli per nuovi edifici e complessi produttivi o loro ampliamenti purchè la relativa superficie coperta non superi un decimo dell’area di proprietà.

5. In ogni caso, anche in deroga alle leggi regionali, ai regolamenti ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Sindaco è autorizzato a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parti o comunque di opere edilizie od urbanistiche integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per cause di forza maggiore.

Art.59 - Denuncia di inizio attività.

1. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati od approvati con i regolamenti edilizi vigenti e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497, dal decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n.431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell’attività ai sensi del e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di demolizione, i riporti di terreno e gli scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistici ed edilizi; c) occupazione di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero; d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe od ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma degli edifici; e) mutamento di destinazione d’uso degli immobili senza opere a ciò preordinate; f) recinzioni, muri di cinta e cancellate; g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie; h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’edificio; i) impianti tecnologici al servizio di edifici od attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione od installazione di impianti tecnologici; l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma nè violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; n) altre opere individuate la legge regionale.

2. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in tre anni, con l’obbligo per l’interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

3. L’esecuzione delle opere per cui sia stata esercitata la facoltà di denuncia di inizio dell’attività è subordinata alla medesima disciplina definita dalla presente legge per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

4. Non sono soggetti a concessione nè a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera a) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico ed alla coltivazione di cave e torbiere, nonchè le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati, nonchè gli interventi comportanti l’occupazione precaria e temporanea del suolo.

Art.60 - Titolari della concessione.

1. La concessione è rilasciata ai proprietari degli immobili o agli eventi titolo in base ad altro diritto reale o anche a un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare.

2. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del rilascio.

3. Il committente titolare della concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili per ogni violazione delle norme generali di legge e di regolamento, nonchè delle modalità esecutive fissate nella concessione.

Art.61 - Validità.

1. Per la validità della concessione devono essere fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dalla notifica; il termine, entro il quale deve essere presentata la richiesta del certificato di abitabilità o agibilità a seguito dell'ultimazione dei lavori, non può essere superiore a tre anni da quello del loro inizio; un termine più ampio è consentito solo in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero in caso di opere pubbliche da finanziare in più esercizi.

3. L'interruzione dei lavori per eventi eccezionali e di forza maggiore determina la sospensione del termine di ultimazione dei lavori per la durata dell'interruzione purchè questa sia debitamente comunicata al Comune. Il ritardo nell'esecuzione dei lavori per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare della concessione o autorizzazione consente al Sindaco l'emanazione di un provvedimento motivato di proroga.

4. Qualora i lavori non siano ultimati entro il termine stabilito, il titolare deve presentare istanza diretta a ottenere una nuova concessione o autorizzazione concernente la parte non ultimata.

5. La concessione, trasferibile ai successori o aventi causa, è irrevocabili, fatti salvi i casi di decadenza indicati al sesto comma dell'art. 4 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge.

6. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine finale di 3 anni o quello determinato ai sensi del secondo e terzo comma.

Art.62 - Procedura per il rilascio della concessione edilizia.

1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.

2. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimenti richiede all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni ducumentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti nel presente comma sono raddoppiati per i Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della Commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 ed a redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui i parere della Commissione non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia.

Art.63 - Silenzio assenso.

1. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’autorità competente di adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1 ovvero decorsi comunque 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di concessione o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi eventualmente richiesti a norma del comma 2 dell’articolo 62, il richiedente può dare corso ai lavori, dando comunicazione al Sindaco del loro inizio, intendendosi così accolta la relativa istanza.

3. L’esecuzione dei lavori di cui al comma precedente può avere luogo solo quando: a) sussista copia dell’istanza presentata al Comune, da cui risulti la data della sua presentazione, e copia di tutti gli elaborati progettuali prescritti ad essa allegati con l’attestazione, da parte del progettista, della loro conformità alle prescrizioni ed ai vincoli vigenti per la zona e per gli immobili interessati; b) sussistano le autorizzazioni di cui agli articoli 74 e seguenti della presente legge nei casi in cui siano interessati beni tutelati dalla legge 1 giugno 1939, n.1089 e dalla legge 29 giugno 1939, n.1497; c) sussista ogni autorizzazione, nulla osta, visto od altro atto previsto da norme statali, regionali, provinciali o comunali oppure, in luogo del singolo provvedimento, copia della domanda presentata con la documentazione dell’inerzia dell’autorità competente al rilascio per almeno 60 giorni; d) l’intervento previsto sia ammissibile in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale oppure da realizzare in area dotata di strumento urbanistico attuativo; e) in caso di concessione onerosa, sia stato corrisposto al Comune il contributo prescritto, calcolato in via provvisoria dal richiedente e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

4. Nei 15 giorni successivi, dell’avvenuto rilascio della concessione o del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, viene data notizia al pubblico mediante avviso affisso per 15 giorni all’Albo pretorio, specificando il titolare della concessione esplicitamente o tacitamente assentita e la localizzazione dell’intervento.

5. La concessione deve essere ritirata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla notifica.

Art.64 - Diritto di accesso ai documenti.

1. Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione, dell'istanza del richiedente e dei suoi allegati, e della normativa vigente per la zona e per gli immobili interessati.

2. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa giurisdizionale.

Art.65 - Procedura per la denuncia dell’attività.

1. Nei casi di cui all’articolo 59, 20 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, l’interessato deve presentare la denuncia di inizio dell’attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali, la quale asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati od approvati ed ai regolamenti edilizi, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.

3. In caso di dichiarazioni dolosamente non veritiere nella relazione di cui al primo comma, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione di sanzioni disciplinari e, qualora si ravvisi un’ipotesi di reato, all’autorità giudiziaria.

Art.66 - Deroghe.

1. Il Piano Regolatore generale può dettare disposizioni che consentano, entro i limiti predeterminati, al Sindaco di rilasciare concessioni in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali quando esse riguardino edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico e purchè non comportino la modifica delle destinazioni di zona.

2. Il rilascio della concessione, nei casi di cui al comma precedente, deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

3. In assenza di specifiche disposizioni del Piano Regolatore Generale, il Sindaco può parimenti rilasciare concessioni in deroga, sussistendo le altre condizioni previste dal primo e secondo comma, previo nulla-osta del Presidente della Provincia, che lo rilascia sentita la Commissione Urbanistica Provinciale di cui all’articolo 8.

4. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 ; 29 giugno 1939, n. 1497, e 16 aprile 1973, n. 171.

5. Il Sindaco può altresì autorizzare, in limitata deroga alla disciplina urbanistica vigente, aumenti di volume dei fabbricati o diminuzione delle distanze tra edifici relativi a documentate esigenze di isolamento termico e/o acustico o di recupero di gravi condizioni di degrado e comportanti opere da eseguirsi all'esterno dei fabbricati e da cui non conseguano aumenti delle superfici o dei volumi utili.

Capo IV

Definizione delle tipologie di intervento

Art.67 - Manutenzione ordinaria.

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l’efficienza dell’edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonchè quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Art.68 - Manutenzione straordinaria.

1. Sono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi od aumentino le superfici delle singole unità unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Art.69 - Restauro.

1. Sono interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione od al ripristino dell’organizzazione del complesso edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell’ambito di una destinazione d’uso compatibile.

2. L’intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso, nonchè l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Art.70 - Risanamento conservativo.

1. Sono interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione od al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonchè l’adeguamento all’uso moderno dell’intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l’impianto tipologico ed organizzativo iniziale.

Art.71 - Ristrutturazione edilizia.

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti ad adeguare l’edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d’uso.

2. L’intervento comprende la possibilità di variare l’impianto strutturale interno e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d’uso dei materiali.

Art.72 - Ristrutturazione urbanistica.

1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro differente, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art.73 - Demolizioni e ricostruzioni.

1. Devono considerarsi interventi di ristrutturazione le opere di demolizione, unitamente alla fedele ricostruzione dell’edificio, ovvero gli interventi di sola demolizione dei manufatti.

Capo V

Autorizzazioni ai fini di tutela del paesaggio

Art.74 - Interventi assoggettati ad autorizzazione.

1. Ai fini della tutela del paesaggio sono soggetti alle speciali autorizzazioni previste dal presente capo: a) in qualunque parte del territorio regionale i lavori relativi agli aeroporti, alle gallerie, alle miniere alla formazione di discariche, alla costruzione di dighe e relativi impianti idroelettrici e di impianti fissi su sede propria, alle piste da sci e relativi bacini di innevamento, alla costruzione di impianti a fune, alla posa di condotte principali per il trasporto di fluidi energetici, nonchè fuori dei centri abitati, alle palificazioni di sostegno a linee di qualsiasi tipo ed agli impianti di illuminazione, all’apertura di strade od al loro ampliamento ed alla posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari; b) qualunque lavoro non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera a) che possa alterare lo stato fisico: 1) del territorio compreso nei parchi regionali, 2) dei territori destinati a parco naturale dal P.T.R.C. e dai P.T.P.; 3) dei territori costituiti dalle zone di interesse ambientale e naturalistico individuate ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera a) , punto 3) e 19, comma 1, lettera a); 4) dei territori o dei beni individuati negli elenchi di cui all’articolo 78.

Art.75 - Subdelega ai Comuni ed alle Province.

1. Le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n.1497, sono subdelegate ai Comuni.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui sopra, sentite le Commissioni edilizie comunali integrate con un esperto in bellezze naturali, con deliberazione del Consiglio comunale.

3. Tali enti, nell’esercizio delle funzioni subdelegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici ed organi nelle competenze ai medesimi attribuite dagli articoli di legge citati al comma 1, eccettuata la valutazione dell’indennizzo di cui agli articoli 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n.1497, che è attribuita agli uffici regionali del Genio Civile.

4. Sono subdelegate alle Provincie le funzioni di controllo, sostitutive e quelle inerenti l’individuazione delle bellezze naturali di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

Art.76 - Competenze della Regione.

1. Per l’esercizio delle funzioni subdelegate, il Consiglio regionale e la Giunta impartiscono direttive agli enti subdelegati nel rispetto degli eventuali indirizzi e del coordinamento spettante allo Stato a norma dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. Le direttive a carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art.77 - Criteri.

1. L’esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell’adozione dei provvedimenti subdelegati.

2. In caso di inerzia dell’ente subdelegato il Presidente della Provincia può invitare l’ente stesso a provvedere entro 30 giorni, decorsi i quali al compimento dei singoli atti provvede direttamente i Presidente della Provincia, sentita la CAP.

3. Il Presidente della Provincia, per speciali motivi di interesse generale ed a seguito di motivata richiesta presentata da enti pubblici, sentita la CAP, può, previa diffida, annullare i provvedimenti adottati dai Comuni.

Art.78 - Individuazione dei beni ed inclusione negli elenchi.

1. La Giunta provinciale, sentita la CAP, individua i beni immobili che rivestono particolare importanza nell’ambito delle bellezze naturali o che rappresentano singolarità geologica o formano punti di vista o belvedere, nonchè i manufatti che, indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono, singolarmente o nell’insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale.

2. La proposta di inserimento di territori o beni nell’elenco può essere avanzata da chiunque a tal fine presenti un’adeguata documentazione.

3. La Giunta provinciale, ove non dichiari manifestamente infondata tale proposta, è tenuta a provvedere su di essa mediante istruttoria tecnica, sentito obbligatoriamente il Comune interessato. La Giunta provinciale provvede ugualmente qualora il parere del Comune non pervenga entro 60 giorni dalla richiesta.

4. La deliberazione di inclusione nell’elenco è notificata al proprietario, al possessore od al detentore degli immobili ed è affissa all’Albo pretorio del Comune interessato per 30 giorni. Qualora la notifica risulti particolarmente complessa in ragione del numero o della non agevole reperibilità dei soggetti, la deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Ove per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell’elenco abbia perduto le caratteristiche ambientali ed intrinseche tutelate dal presente Capo, il proprietario può chiederne la cancellazione mediante motivata domanda, corredata dalla necessaria documentazione.

6. La Giunta provinciale, sentita la CAP, qualora constati la fondatezza della domanda, ordina la cancellazione del bene dall’elenco, dandone comunicazione al richiedente.

7. Ad analoga cancellazione la Giunta provinciale può addivenire su richiesta del Comune nel cui territorio il bene è situato ovvero d’ufficio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art.79 - Caratteristiche e validità dell’autorizzazione.

1. Chiunque voglia intraprendere i lavori o le opere previsti dall’articolo 74, deve presentare all’organo competente ai sensi dei precedenti articoli, domanda di autorizzazione corredata da adeguata documentazione ed astenersi dall’iniziarli sino a quando non l’abbia ottenuta.

2. Di analoga autorizzazione deve munirsi chiunque intenda procedere alla formazione dei piani attuativi di cui al Titolo II, Capo II, dei programmi di riqualificazione urbanistica di cui al Titolo IV, Capo II e dei Patti urbanistici comunali di cui al Titolo IV, Capo IV della presente legge, nell’ambito dei territori sottoposti a tutela del paesaggio.

3. I lavori e le opere devono essere iniziati entro tre anni dall’autorizazione. Trascorso tale periodo ed altresì in caso di cessazione di efficacia della concessione di cui all’articolo 58, l’autorizzazione deve essere nuovamente richiesta.

4. Nel rilasciare l’autorizzazione, l’organo competente può apporvi clausole prescriventi l’adozione di misure particolari di tutela.

5. L’autorizzazione è richiesta anche nel caso in cui i lavori o le opere previsti dall’articolo 66 debbano svolgersi a cura dei Comuni o di altri enti pubblici, ma non è dovuta per le opere destinate alla difesa nazionale.

6. Per i lavori di competenza della Provincia, al controllo ai fini paesistici provvede il Sindaco del Comune sul cui territorio i lavori devono essere eseguiti.

7. Qualora si verifichi una particolare necessità per cui ogni ritardo possa procurare danno imminente, gli interessati possono provvedere direttamente ai lavori necessari ad evitare l’aggravamento del danno o l’avverarsi di un danno irreparabile, dandone contemporaneamente notizia all’organo di tutela competente.

TITOLO VI

Controllo dell’attività

Art.80 - Vigilanza.

1. Il Sindaco è tenuto a esercitare sul territorio comunale le funzioni di vigilanza generale, affinchè non siano eseguiti interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti o in assenza o in difformità dalla concessione rilasciata o tacitamente assentita o dalla denuncia di inizio dell’attività.

2. Per le opere abusive eseguite da amministrazioni statali, il Sindaco informa immediatamente il Presidente della Giunta Regionale e il Ministro dei Lavori Pubblici, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, l'esercizio dei conseguenti poteri sospensivi e repressivi.

3. I Comuni, nel cui territorio siano ubicate zone territoriali omogenee di tipo A o aree e beni vincolati a norma delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, o, comunque, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, sono tenuti a eseguire programmi annuali di controllo ispettivo dell'intero territorio comunale al fine di accertare eventuali violazioni di carattere urbanistico ed edilizio.

4. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale, nonchè al Sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

5. Il Segretario Comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione all'Albo del Comune, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e della relativa ordinanza di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia, nonchè al Ministro dei Lavori Pubblici.

Art.81 - Certificato di abitabilità e di agibilità.

1. Le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici, per cui è richiesta la concessione, non possono essere abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato, rispettivamente, di abitabilità o agibilità.

2. Il certificato è rilasciato a norma delle leggi vigenti, dopo che sia stata accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nell'istanza tacitamente assentita, nonchè alle altre norme o regolamenti vigenti al momento del rilascio della concessione.

3. Il Sindaco è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 30 giorni dalla richiesta del certificato ; l'istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine.

4. Prima del termine di cui al comma precedente e in assenza del certificato o dopo motivato diniego, è fatto divieto ai Comuni e alle aziende di erogazione dei servizi pubblici di effettuare le relative forniture, fatte salve quelle relative a subentri.

5. Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori.

Art.82 - Demolizione immediata e sospensione.

1. Qualora si accerti, purchè i lavori siano ancora allo stato iniziale, l'esecuzione di nuove opere edilizie e/ o urbanistiche abusive da parte di un soggetto non avente titolo, su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere o spazi pubblici ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica, il Sindaco provvede, entro 15 giorni dalla data dell'accertamento, all'immediata demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ; qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè delle aree di cui alle leggi. 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, o 16 aprile 1973, n. 171, il Sindaco, previa comunicazione alle autorità competenti, entro lo stesso termine adotta identico provvedimento, quando alla demolizione e ripristino dei luoghi non vi abbiano già provveduto, di propria iniziativa, le stesse amministrazioni. Le spese sono sempre a carico dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora si accerti una lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, si applica la disciplina prevista allo stesso articolo della stessa legge.

3. In ogni altro caso di intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia in assenza o in difformità o con variazioni essenziali concessione o autorizzazione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, o comunque in contrasto con la disciplina urbanistica, il Sindaco, entro 15 giorni dalla data dell'accertamento, emette un'ordinanza con l'ingiunzione di sospendere provvisoriamente ogni attività ed eventualmente fa apporre sigilli alle opere in costruzione.

4. L'ordinanza è notificata, nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo del messo comunale, al proprietario e al titolare della concessione o autorizzazione, quando si tratti di persona diversa, nonchè al committente, all'assuntore e al direttore dei lavori. Le responsabilità dei soggetti citati è fissata a norma dell'art. 6 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'ordinanza è affissa all'albo pretorio del Comune e comunicata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture e dei servizi pubblici.

6. L'ordinanza di sospensione decade qualora il Sindaco non adotti un provvedimento entro 60 giorni.

7. Nel caso di concessione tacitamente assentita o di denuncia di inizio attività che risulti in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, quando si tratti di vizi del procedimento e/o di difformità progettuali o esecutive parziali, il Sindaco, entro 60 giorni dall'ordinanza di sospensione, indica le illegittimità rilevate e assegna un termine, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, per consentire la sanatoria del procedimento e/o provvedere alle modifiche richieste; quando invece si tratti di vizi o di difformità insanabili oppure a seguito di inutile decorso del termine assegnato, il Sindaco ha 60 giorni di tempo, rispettivamente dall'ordinanza di sospensione o dalla scadenza del termine assegnato, per adottare il provvedimento definitivo conseguente all'abusività accertata.

Art.83 - Sanzioni amministrative per interventi in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione.

1. Fermi i casi di cui al primo e al secondo comma dell'art.82, gli interventi eseguiti in assenza di concessione anche tacitamente assentita ovvero in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, sono soggetti allo stesso regime sanzionatorio amministrativo.

2. Si considerano in totale difformità dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, le opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di destinazione d'uso da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.

3. Si considerano variazioni essenziali dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, gli interventi:

a) che comportino, con o senza opere a ciò preordinate e in contrasto con le destinazioni d'uso espressamente stabilite per singoli edifici o per le diverse zone territoriali omogenee, un mutamento sostanziale tra destinazioni residenziale, commerciale-direzionale, produttiva o agricola; si ha mutamento sostanziale quando esso riguarda almeno il 50% della superficie utile di calpestio della singola unità immobiliare e non comporta l'esercizio di attività alberghiera o comunque di attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a causa della loro nocività o rumorosità; b) che comportino un aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell'edificio o un aumento dell'altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative; c) che comportino l'alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell'area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell'ordinata distribuzione dei volumi; d) che comportino una ristrutturazione urbanistica ai sensi della lettera e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, in luogo della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi della lettera d) dell'art. 31 della legge stessa; e) che comportino violazione delle norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche.

4. Le opere conseguenti agli interventi, di cui al primo comma e in contrasto con la disciplina urbanistica, sono demolite ed è comunque ripristinato lo stato dei luoghi o delle costruzioni a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine non superiore a 90 giorni, ingiunto dal Sindaco con ordinanza, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

5. Con le stesse modalità il termine può essere prorogato per cause sopravvenute o di forza maggiore.

6. L'ordinanza è notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 82.

7. Decorso inutilmente tale termine, i beni sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e l'accertamento dell'inottemperanza previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel loro possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; quindi, il Consiglio Comunale decide se le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali e se comunque possano essere utilizzate per fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

8. Quando il Consiglio Comunale decide negativamente, il Sindaco provvede alla demolizione e al ripristino, avvalendosi degli uffici comunali o di imprese private o pubbliche, ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico dei soggetti responsabili.

9. Per area su cui insiste l'opera abusiva, si intende quella occupata dall'opera stessa con le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale, in modo comunque da non essere mai superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

10. In parziale deroga al settimo comma, quando si tratti di opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso di vincoli, la acquisizione si verifica a favore del Comune.

11. In deroga al presente articolo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 84 per le opere in parziale difformità.

Art.84 - Sanzioni amministrative per interventi in parziale difformità e per ristrutturazioni abusive.

1. Le opere conseguenti a interventi in parziale difformità dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, ovvero quelle conseguenti a interventi di ristrutturazione edilizia anche in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, quando siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente, e adottata, per la parte difforme sono demolite ovvero rimosse in modo da rendere gli edifici conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi a cura e spese dei responsabili dell'abuso, oppure, nel caso in cui ciò non possa essere fatto senza pregiudizio della parte conforme, sono soggette a una sanzione amministrativa pari al doppio del costo di produzione della parte realizzata in difformità, determinato ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall'Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la Gestione del Territorio e, fino alla sua entrata in funzione, dall'Ufficio Tecnico Erariale per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale.

2. Il provvedimento di demolizione o di irrogazione delle sanzioni è emanato dal Sindaco, rispettivamente con ordinanza o con ingiunzione, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

3. L'ordinanza o l'ingiunzione del Sindaco deve contenere un termine, comunque non superiore a 120 giorni, per la demolizione o per il pagamento e deve essere notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 82. Il termine è prorogabile ai sensi del quinto comma dell'art.83.

4. Qualora gli interventi di ristrutturazione abusiva, di cui al primo comma, siano eseguiti su immobili vincolati da leggi statali e regionali, nonchè dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

5. Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva, di cui al primo comma siano stati eseguiti su immobili non vincolati, compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A, il Sindaco richiede all'autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.

6. E' comunque dovuto il contributo di concessione od il suo conguaglio.

Art.85 - Sanzioni amministrative per interventi in assenza o in difformità della denuncia di inizio dell’attività.

1. L’esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui all’articolo 65 ovvero in difformità da essa o dagli strumenti urbanistici adottati od approvati nonchè dai regolamenti edilizi vigenti o dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse come valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale, e comunque in misura non inferiore a L. 1.000.000. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima.

2. Qualora le opere abusive siano eseguite in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.

3. Quando le opere abusive consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili vincolati da leggi statali e regionali, nonchè dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso e irroga una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 20.000.000.

4. Qualora gli interventi di cui al comma precedente, siano eseguiti su immobili non vincolati, compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A, il Sindaco richiede all'autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma.

5. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.

6. Il mancato invio della relazione per le opere interne di cui al secondo comma dell'art. 76, quando non costituisca una violazione più grave, è soggetto a una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

7. I provvedimenti di cui al presente articolo, sono adottati mediante ordinanza del Sindaco, notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 82.

Art.86 - Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti Pubblici.

1. Le opere conseguenti a interventi eseguiti da terzi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti Pubblici in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, e in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e adottata, sono acquisite gratuitamente dallo Stato o dall'Ente Pubblico interessato al rispettivo demanio o patrimonio, quando il Consiglio comunale non abbia dichiarato l'opera abusiva in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, e sia intervenuto il parere favorevole dell'Ente interessato.

2. L'acquisizione avviene mediante ordinanza del Sindaco, notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 82.

3. Nel caso in cui il Consiglio Comunale dichiari l'opera in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali o non vi sia il parere dell'Ente interessato anche quando si tratti di opera in parziale difformità, il Sindaco ne ordina la demolizione da effettuarsi a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine stabilito e prorogabile ai sensi del quinto comma dello art. 83.

4. Anche l'ordinanza di cui al precedente comma, è notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 82. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il Comune con recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

Art.87 - Disciplina degli interventi sanabili.

1. Le variazioni apportate in corso d'opera rispetto alla concessione o autorizzazione o alla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, che non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonchè il numero di queste ultime, quando non siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente o adottata, sono sanabili e non sono soggette ad alcuna sanzione amministrativa qualora richieste prima del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

2. Le variazioni non possono concernere interventi di restauro e risanamento conservativo e, in ogni caso, gli immobili vincolati a norma delle leggi 1 giugno 1939, n 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

3. Le opere conseguenti a interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione o autorizzazione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita o alla denuncia di inizio di attività, ovvero in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica vigente o adottata, sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, sono sanabili previo il pagamento, quando trattasi di denuncia dell’inizio dell’attività, di una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco nella misura da L. 500.000 a L. 2.000.000, e, quando trattasi di concessione, del doppio del contributo o del conguaglio dovuto, o, quando trattasi di concessione gratuita, pari al contributo altrimenti dovuto per analoga costruzione.

4. Quando si tratti di mutamenti non sostanziali della destinazione d'uso ai sensi della lettera a) dell'art. 92, il Sindaco è autorizzato a rilasciare una concessione in sanatoria, previo il pagamento del contributo pari alla differenza tra la precedente e la nuova destinazione d'uso.

Art.88 - Procedure per contributi, sanzioni e spese.

1. I contributi, le sanzioni e le spese, di cui alla presente legge, vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ,che è emessa dal Sindaco.

Art.89 - Poteri sostitutivi.

1. Qualora il Consiglio Comunale o il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di cui al presente Titolo, entro i termini previsti, non compiano gli atti o non provvedano agli adempimenti, cui sono espressamente obbligati, il Presidente della Provincia, salva l'ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie esercita, entro 30 giorni, i propri poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione del Consiglio Comunale per la deliberazione dell'atto previsto oppure adottando i provvedimenti altrimenti di competenza del Sindaco, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, quando si tratti di inerzia rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Nel primo caso, l'inutile decorso del nuovo termine comporta per il Presidente della Provincia la facoltà di nominare un Commissario per gli atti e gli adempimenti del Consiglio Comunale.

2. Nei casi di particolare gravità e di inerzia del Sindaco e del Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, su segnalazione o di propria iniziativa, può promuovere ispezioni e accertamenti diretti a controllare la rispondenza dell'attività costruttiva alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

3. Nei casi in cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale può altresì, con provvedimento motivato e previa diffida al Sindaco e al Presidente della Provincia, sostituirsi al Presidente della Provincia di fronte alla sua inerzia nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art.90 - Piani delle Comunità montane.

1. La relazione programmatica del Piano Territoriale Provinciale, di cui al primo comma dell'art. 19, recepisce e coordina le indicazioni dei Piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n.19.

2. La localizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane viene effettuata dal Piano Territoriale Provinciale.

3. In sede di approvazione del primo Piano Territoriale Provinciale, il Consiglio Regionale può introdurre d'ufficio gli eventuali adeguamenti per i necessari collegamenti anche con i piani finitimi.

Art.91 - Adempimenti della Regione.

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione della Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 13.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale istituisce il Centro informativo territoriale di cui all’articolo 14.

Art.92 - Variante al P.T.R.C..

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indice una conferenza di programmazione con le Province al fine di elaborare una variante al P.T.R.C. alla quale sono invitati anche i rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane.

2. Sono sottoposti all’esame della conferenza gli obbiettivi che si intendono raggiungere nella gestione e nella tutela del territorio regionale, alla luce di quanto già prodotto in materia dalle Province stesse.

3. Entro sei mesi dalla conferenza, le Province, i Comuni e le Comunità montane, comunicano al Presidente della Giunta regionale ed al Consiglio regionale le osservazioni ed i pareri su quanto emerso dalla conferenza e su quanto si ritiene opportuno segnalare ai fini del contenuto della variante di cui al comma 1.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente la Giunta regionale, entro sei mesi, sentita la Commissione tecnico-scientifica, adotta la variante al P.T.R.C. e lo trasmette al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni.

5. La variante al P.T.R.C. è approvata, sentita la Commissione tecnico-scientifica, con delibera del Consiglio regionale e diventa esecutiva con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. La deliberazione motiva espressamente circa le decisioni assunte in merito alle osservazioni ed alle preposte di cui al comma 3.

7. La disciplina di cui al presente articolo concerne soltanto la prima variante al P.T.R.C. successiva all’approvazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dall’articolo 26.

Art.93 - Adempimenti della Provincia.

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le Provincie sono tenute ad approvare il P.T.P. con la procedura prevista dall’articolo 30 ed i contenuti di cui agli articoli 19 e 20.

Art.94 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

1. I Comuni, dopo l’entrata in vigore del primo P.T.P., vi si adeguano in via transitoria entro il termine di tre anni, adottando il P.R.G., con i contenuti e gli elaborati di cui agli articoli 21 e 22, in sostituzione del vigente Programma di fabbricazione e relativo regolamento edilizio o variando il vigente P.R.G.

2. In ogni caso, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a sostituire i vigenti strumenti urbanistici con il P.R.G. redatto ai sensi degli articoli 21 e 22 e con la procedura di cui agli articoli 35 e seguenti.

Art.95 - Finanziamento delle Province e dei comuni.

1. Per l'adempimento delle incombenze previste dalla presente legge, le Provincie costituiscono gli Uffici per la pianificazione e la gestione del territorio, avvalendosi anche di consulenti esterni.

2. La Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva norme legislative per concedere contributi per l'impianto e il funzionamento degli Uffici di cui al precedente comma e per l'esercizio da parte delle Province delle altre funzioni in materia urbanistica previste dalla presente legge, per finanziare la redazione degli strumenti urbanistici dei Comuni ai sensi della presente legge e per contribuire alle spese ed ai mancati introiti dei Comuni derivanti dall’applicazione dell’articolo 50 della presente legge.

Art. 96 - Competenze del Consiglio provinciale.

1. Sono competenze del Consiglio provinciale le funzioni attribuite alla Provincia dalla presente legge.

Art 97 - Sostituzione transitoria degli organi provinciali.

1. La Provincia provvede alla costituzione dell'Ufficio per la Pianificazione e la Gestione del Territorio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente la Provincia provvede alla costituzione della Commissione Urbanistica Provinciale di cui all'articolo 8.

3. L'avvenuta costituzione dell'Ufficio per la pianificazione e la gestione del territorio e della Commissione Urbanistica Provinciale è comunicata dal Presidente della Provincia alla Giunta Regionale, la quale entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione ne dà notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Dal giorno successivo a quello di detta pubblicazione ha inizio l'esercizio da parte della Provincia delle funzioni amministrative in materia di urbanistica delegate con la presente legge.

5. Entro il termine di cui al comma precedente, la Giunta Regionale provvede a far pervenire alla Provincia tutti gli atti e documenti giacenti presso gli uffici regionali e concernenti i procedimenti, anche conclusi, relativi alle funzioni amministrative in materia di urbanistica delegate alle Province con la presente legge. Restano valide tutte le fasi compiute, comprese quelle di natura consultiva, di procedimenti avviati dalla Regione e non ancora conclusi.

Art.98 - Interventi singoli ammissibili.

1. Sono sempre ammessi, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi preventivamente richiesti dai vigenti strumenti urbanistici generali, gli interventi singoli in attuazione diretta del Piano Regolatore Generale.

Art.99 - Criteri per il coordinamento dei regolamenti edilizi.

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 13, approva criteri ed indirizzi per la redazione dei Regolamenti edilizi comunali ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n.47.

Art.100 - Comuni obbligati al Programma Pluriennale di Attuazione.

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino a nuova deliberazione del Consiglio Regionale, l'elenco dei Comuni obbligati a dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione, di cui al secondo comma dell'art. 25, è costituito da tutti i Comuni non esonerati ai sensi dei provvedimenti del Consiglio regionale attualmente in vigore.

Art.101 - Disciplina transitoria per i contenuti degli strumenti urbanistici.

1. Le disposizioni degli articoli 21 e 22 della presente legge si applicano a tutti gli strumenti urbanistici generali ed attuativi adottati dopo 120 giorni dall’entrata in vigore della stessa.

Art.102 - Grafia unificata degli strumenti urbanistici.

1. A seguito del completamento della Carta tecnica regionale di cui alla L.R. 16 luglio 1976, n. 28, tutti gli strumenti urbanistici devono elaborati sulla base della stessa con la grafia e simbologia regionali unificate, che sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica.

Art.103 - Poteri sostituivi.

1. Quando il Comune, nel procedimento di formazione, di adozione, di rielaborazione o di variazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è espressamente obbligato, il Presidente della Provincia, salva l'ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie, esercita i propri poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione del Consiglio Comunale per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al Sindaco per il compimento dell'atto o dell'adempimento. In ambedue i casi l'inutile decorso del nuovo termine comporta per il Presidente della Provincia la facoltà di nominare un Commissario.

Art.104 - Sostituzione della Commissione tecnica regionale.

1. La Commissione tecnico-scientifica (CTSR), così come prevista dall’articolo 13 sostituisce la Commissione tecnica regionale di cui all’articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n.42 e successive modificazioni e all’articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n.33 e successive modificazioni ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art.105 - Sostituzione della Commissione urbanistica provinciale.

1. La Commissione urbanistica provinciale (CUP), così come prevista dall’articolo 8, sostituisce la commissione di cui all’articolo 114 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art.106 - Sostituzione della Commissione tecnica provinciale per l’ambiente.

1. La Commissione ambientale provinciale (CAP), così come prevista dagli articoli 10 e 11, sostituisce la commissione prevista dall’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n.33 ai sensi e per gli effetti della presente legge.

2. La Commissione ambientale provinciale svolge le funzioni delle Commissioni provinciali per l’apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici di cui all’articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n.63.

Art.107 - Norma di rinvio.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si applica la vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica.

Art.108 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 27 giugno 1985, n.61, fatta salva la sua applicazione nelle parti e nei termini di cui all’articolo 109; b) la legge regionale 31 ottobre 1994, n.63; c) la legge regionale 1 settembre 1993, n.47; d) gli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n.42; e) gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 16 aprile 1985, n.33.

Art.109 - Norma transitoria.

1. Fino all’approvazione da parte del Consiglio regionale di una nuova normativa ad integrazione della presente legge inerente il dimensionamento degli strumenti urbanistici ed i criteri per la determinazione dei contributi per il rilascio della concessione edilizia, restano in vigore il Titolo III ed il capo II del Titolo V della legge regionale 16 giugno 1985, n.61.

Art.110 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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