Art 1 - Principi generali.
1. La regione Veneto, con la presente legge, al
fine di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle
popolazioni rurali, di favorire il mantenimento e lo sviluppo
dell'attività agricola, di consolidare i livelli occupazionali, di
integrare e diversificare le produzioni agricole e le attività di filiera,
volendo potenziare l'impresa familiare diretto coltivatrice, consolidare
l'incidenza della cooperazione e l'associazionismo nel mondo agricolo
:
disciplina organicamente gli interventi di propria
competenza in materia di elicicoltura, nel quadro della programmazione
regionale;
adotta misure e promuove azioni speciali per lo sviluppo
e il potenziamento dell'economia delle zone montane sfavorite;
individua, le aree del Veneto idonee alla coltura delle
lumache di cui ne promuove la produzione, la trasformazione e la
commercializzazione.
Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono destinatari dei benefici previsti dalla
presente legge:
le imprese agricole singole , il cui conduttore sia
iscritto all'albo degli imprenditori agricoli;
le società costituite da coltivatori per la conduzione
in comune di imprese agricole, iscritte al predetto albo e costituite
con atto pubblico;
le associazioni fra imprese agricole, composte da
almeno tre conduttori di imprese singole di cui alla lettera a)
costituite anche con scrittura privata autenticata, ed il cui statuto
preveda il voto pro capite degli associati e soddisfi le condizioni e le
finalità previste dallo specifico intervento;
le cooperative agricole e di trasformazione e vendita
di prodotti agricoli e zootecnici, che risultino iscritti nel registro
delle cooperative della Regione Veneto;
le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai
sensi delle vigenti leggi in materia;
i produttori agricoli iscritti alla sezione speciale :
Agricoltura Elenco Imprenditori Agricoli Minori, registro aperto presso
le camere di commercio provinciali.
Art. 3 - Programmazione delle iniziative.
1. La Regione finanzia con un programma
triennale di intervento mediante erogazione di contributi sino ad un
massimo del settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli
interventi e le iniziative sotto indicate :
l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e
l'ammodernamento delle opere e delle attrezzature fisse necessarie
all'avviamento dell'impianto produttivo;
acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio
dell'attività di elicicoltore, comprese attrezzature impiegate per la
lavorazione e commercializzazione del mollusco;
adeguamento alle norme igienico sanitarie dei locali di
lavorazione delle chiocciole;
acquisto chiocciole riproduttrici;
acquisto di alimenti che si rendessero necessari per la
sopravvivenza dei riproduttori in annate avverse;
svolgimento di corsi professionali di aggiornamento
nonché di conferenze teorico pratiche;
assistenza tecnica agli elicicoltori, ivi compresa
quella per il risanamento e la profilassi delle malattie delle
chiocciole;
attività promozionali per la migliore conoscenza della
produzione veneta;
programmi di ricerca, stampa di pubblicazioni o
periodici di settore.
Art. 4 - Concessione contributi.
1. I contributi sono concessi nella seguente
misura :
fino al quaranta per cento nelle zone di montagna e
trenta per cento nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione
delle iniziative di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e
d);
fino al trenta per cento per la realizzazione
dell'attività di cui all'articolo 3 lettera e);
fino al settanta per cento per la realizzazione
dell'attività di cui all'articolo 3 lettere f), g), h) ed i).
Art. 5 - Criteri di ammissibilità.
1. Il limite della spesa minima ammissibile per
le iniziative è fissato a lire 50.000.000.
2. Non sono ammissibili gli acquisti di
strutture di allevamento fra parenti o affini di primo grado, fra
coniugi e fra persone operanti nella stessa azienda agricola.
3. Nel caso di costruzione o ristrutturazione le
particelle o gli immobili devono essere di proprietà;
del richiedente;
del coniuge, qualora sia in regime di comunione dei
beni;
del coniuge o dei fratelli iscritti all'albo degli
imprenditori agricoli costituenti con il conduttore impresa familiare ai
sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile.
4. L'acquisto di quote di strutturata fra
coniugi non è ammesso.
Art. 6 - Documentazione.
1. Nel caso di costruzione, ampliamento e
ammodernamento delle strutture, la documentazione richiesta per
l'istruttoria della domanda è la seguente:
gli elaborati progettuali, completi di estratto mappa
delle particelle, anche conforme alla mappa catastale;
relazione tecnica firmata in calce dal tecnico;
computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della
spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in
calce dal tecnico;
concessione, autorizzazione o relazione presentata al
sindaco qualora richieste dalle vigenti leggi in materia di
urbanistica;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
attestante la proprietà delle particelle o delle strutture;
prima dell'adozione del provvedimento di concessione e
comunque entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento
dovrà essere fornita la documentazione dalla quale risulti la proprietà
delle particelle o delle strutture interessate all'iniziativa o che sono
in corso di definizione le procedure richieste per l'acquisto del
diritto di proprietà delle particelle o delle strutture medesime
risultante da apposita dichiarazione del notaio;
autorizzazione forestale, qualora richiesto dalle leggi
vigenti;
certificato di disponibilità dell'acqua ad uso
irriguo;
documentazione per la liquidazione del contributo
comprendente:
- stato finale dei lavori firmato in calce dal
tecnico;
- fatture qualora richieste.
2. Nel caso di acquisto di strutture o quote la
documentazione richiesta per l'istruttoria della domanda è la
seguente:
estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle
particelle;
estratto mappa delle particelle, anche conforme alla
mappa catastale;
perizia asseverata di un professionista sul valore
della struttura;
contratto preliminare di compravendita registrato;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla
quale risulti che il richiedente ed il venditore non sono parenti o
affini di primo grado o che non operano nella medesima impresa agricola
familiare come definita dall’articolo 230 bis del codice civile, fatto
salvo l'acquisto della struttura per le quote dagli altri
proprietari;
documentazione per la liquidazione del contributo
comprendente:
- contratto definitivo di compravendita redatto in
forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata;
- decreto o estratto tavolare dal quale risulti
l'intestazione delle particelle all'acquirente.
3. Nel caso di acquisto di attrezzature fisse la
documentazione richiesta per l’istruttoria della domanda è la
seguente:
preventivo di spesa per l'istruttoria e fattura per la
liquidazione del contributo.
Art. 7 - Istituzione Consulta regionale
elicicoltori.
1. É istituita, la Consulta regionale
elicicoltori composta:
dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o
suo delegato che la presiede;
dai sette rappresentanti provinciali dei
produttori;
da tre esperti in materia di elicicoltura.
2. I componenti della Consulta sono nominati con
Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore
competente se delegato e durano in carica cinque anni.
3. La Consulta esprime pareri e proposte agli
organi della regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle
finalità di cui alla presente legge.
Art. 8 - Controllo sanitario.
1. Gli enti responsabili dei servizi di zona,
tramite il servizio veterinario delle ASL attuano gli interventi
sanitari e profilattici in materia di elicicoltura, e promuovono
periodici accertamenti sanitari sui riproduttori anche in collaborazione
con gli esperti dell'Istituto Internazionale di
Elicicoltura.
2. É fatto obbligo agli allevatori di
chiocciole, denunciare all'ente responsabile dei servizi di zona
competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento di
polizia veterinaria, eventuali malattie sospette o accertate.
3. Agli interventi diagnostici ed a quelli
necessari al risanamento provvede l'ente responsabile dei servizi di
zona avvalendosi di esperti dell'Istituto Internazionale di
Elicicoltura.
4. Ogni elicicoltore deve dotarsi del libretto
sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal servizio veterinario
dell'ASL competente per territorio.
Art. 9 - Risanamenti.
1. Il termine per la presentazione delle domande
è fissato nel sessantesimo giorno dal ricevimento della notifica del
provvedimento dell'autorità sanitaria competente.
2. Il limite di spesa minima ammissibile per le
iniziative è fissato a lire 16.000.000.
3. Per l'esecuzione dei piani di risanamento e
profilassi delle malattie infettive, sono ammissibili, oltre alle spese
di disinfezione, le opere di consolidamento delle strutture, ivi
compreso il rinnovo delle attrezzature fisse, purché ritenute necessarie
per una corretta esecuzione dei piani.
4. Nei casi di reinfezione, sono ammissibili le
spese per le operazioni di disinfezione e disinfestazione, nonché le
spese per l'approvvigionamento di materiale di ripopolamento
ufficialmente indenne. Per materiale di ripopolamento si intende
riproduttori sessualmente maturi.
5. L'intervento regionale per le iniziative di
risanamento resesi necessarie a seguito di provvedimento dell'autorità
sanitaria è pari al è pari al trenta per cento della spesa ammessa
ridotta al venti per cento in caso di reinfezione.
6. Al fine di ottenere il contributo di cui al
comma 5 il produttore deve presentare:
copia autenticata del provvedimento dell'autorità
sanitaria competente e della relativa notifica;
relazione tecnica dell'intervento di risanamento
dell'allevamento con il visto dell'ufficio veterinario dell'ASL di
competenza;
eventuali fatture di acquisto dei riproduttori
(elicidi);
eventuali fatture di acquisto di attrezzature.
Art. 10 - Vigilanza e Sanzioni.
1. La vigilanza del rispetto delle norme e degli
obblighi contenuti nella presente legge è demandata ai competenti uffici
della regione, ai Comuni, ai servizi veterinari delle ASL, al corpo
forestale.
2. É fatto obbligo agli elicicoltori di
consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti alla vigilanza,
di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo al fine di
effettuare verifiche sanitarie sulla produzione.
3. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme
penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite
a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e
degli obblighi della presente legge si applica, oltre che l'esclusione
dagli incentivi e dai benefici previsti dalla stessa, la sanzione unica
di lire 1.000.000.
4. L'autorità competente a determinare con
ordinanza-ingiunzione la somma dovuta per le violazioni accertate é il
presidente della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto in
materia di sanità pubblica veterinaria.
5. Per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano le norme
ed i principi contenuti al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(modifiche al sistema penale).
Art. 11 - Incentivi.
1. Gli imprenditori che effettueranno nella
propria azienda investimenti o trasformazioni nel rispetto delle norme
di cui alla presente legge, avranno priorità di accesso alle
agevolazioni, sia in conto capitale che in conto interessi, prevista dai
regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali di settore.
Art. 12 - Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione della presente legge si fa
riferimento, per quanto concerne il bilancio pluriennale 1999-2001 ai
capitoli n.11540, n.12532 e n.12571 per la somma complessiva di
lire 1.800.000.000, di cui 1.000.000.000 il primo anno e 400.000.000 le
successive due annualità .
2. L'onere relativo alle spese autorizzate di
cui all'articolo 4, lettera a), trova copertura nel bilancio pluriennale
1999-2001, sezione 05 "Iniziative diverse a favore della zootecnia "
tabella relativa a «Contributi in conto capitale per le strutture
e la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e
zootecniche», capitolo di spesa n. 11540 per un importo complessivo di
lire 1.000.000.000.
3. L'onere relativo alle spese autorizzate di
cui all'articolo 4, lettera c), trova copertura nel bilancio pluriennale
1999-2001, sezione 05, "Formazione " tabella relativa a
«Finanziamento dei programmi di assistenza tecnica», capitolo di
spesa n. 12532 per un importo complessivo di lire 450.000.000. A tal
fine la Regione stipulerà una convenzione con l'Istituto Internazionale
di Elicicoltura di Cherasco.
4. L'onere relativo alle spese autorizzate di
cui all'articolo 4, lettera b), trova copertura nel bilancio pluriennale
1999-2001, sezione 05, tabella relativa a « Contributi alle APA per la
tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali
«, capitolo di spesa n. 12571, per un importo complessivo di lire
350.000.000.
Art. 13 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
|