NORME PER LA DISCIPLINA, LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'ELICICOLTURA NEL VENETO 


Art 1 - Principi generali.

1. La regione Veneto, con la presente legge, al fine di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali, di favorire il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola, di consolidare i livelli occupazionali, di integrare e diversificare le produzioni agricole e le attività di filiera, volendo potenziare l'impresa familiare diretto coltivatrice, consolidare l'incidenza della cooperazione e l'associazionismo nel mondo agricolo :

disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di elicicoltura, nel quadro della programmazione regionale;

adotta misure e promuove azioni speciali per lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone montane sfavorite;

individua, le aree del Veneto idonee alla coltura delle lumache di cui ne promuove la produzione, la trasformazione e la commercializzazione.


Art. 2 - Beneficiari.

1. Sono destinatari dei benefici previsti dalla presente legge:

le imprese agricole singole , il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli;

le società costituite da coltivatori per la conduzione in comune di imprese agricole, iscritte al predetto albo e costituite con atto pubblico;

le associazioni fra imprese agricole, composte da almeno tre conduttori di imprese singole di cui alla lettera a) costituite anche con scrittura privata autenticata, ed il cui statuto preveda il voto pro capite degli associati e soddisfi le condizioni e le finalità previste dallo specifico intervento;

le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della Regione Veneto;

le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;

i produttori agricoli iscritti alla sezione speciale : Agricoltura Elenco Imprenditori Agricoli Minori, registro aperto presso le camere di commercio provinciali.


Art. 3 - Programmazione delle iniziative.

1. La Regione finanzia con un programma triennale di intervento mediante erogazione di contributi sino ad un massimo del settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi e le iniziative sotto indicate :

l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle opere e delle attrezzature fisse necessarie all'avviamento dell'impianto produttivo;

acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività di elicicoltore, comprese attrezzature impiegate per la lavorazione e commercializzazione del mollusco;

adeguamento alle norme igienico sanitarie dei locali di lavorazione delle chiocciole;

acquisto chiocciole riproduttrici;

acquisto di alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza dei riproduttori in annate avverse;

svolgimento di corsi professionali di aggiornamento nonché di conferenze teorico pratiche;

assistenza tecnica agli elicicoltori, ivi compresa quella per il risanamento e la profilassi delle malattie delle chiocciole;

attività promozionali per la migliore conoscenza della produzione veneta;

programmi di ricerca, stampa di pubblicazioni o periodici di settore.

 

Art. 4 - Concessione contributi.

1. I contributi sono concessi nella seguente misura :

fino al quaranta per cento nelle zone di montagna e trenta per cento nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d);

fino al trenta per cento per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 3 lettera e);

fino al settanta per cento per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 3 lettere f), g), h) ed i).

 

Art. 5 - Criteri di ammissibilità.

1. Il limite della spesa minima ammissibile per le iniziative è fissato a lire 50.000.000.

2. Non sono ammissibili gli acquisti di strutture di allevamento fra parenti o affini di primo grado, fra coniugi e fra persone operanti nella stessa azienda agricola.

3. Nel caso di costruzione o ristrutturazione le particelle o gli immobili devono essere di proprietà;

del richiedente;

del coniuge, qualora sia in regime di comunione dei beni;

del coniuge o dei fratelli iscritti all'albo degli imprenditori agricoli costituenti con il conduttore impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile.

4. L'acquisto di quote di strutturata fra coniugi non è ammesso.

 

Art. 6 - Documentazione.

1. Nel caso di costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture, la documentazione richiesta per l'istruttoria della domanda è la seguente:

gli elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle, anche conforme alla mappa catastale;

relazione tecnica firmata in calce dal tecnico;

computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico;

concessione, autorizzazione o relazione presentata al sindaco qualora richieste dalle vigenti leggi in materia di urbanistica;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la proprietà delle particelle o delle strutture;

prima dell'adozione del provvedimento di concessione e comunque entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento dovrà essere fornita la documentazione dalla quale risulti la proprietà delle particelle o delle strutture interessate all'iniziativa o che sono in corso di definizione le procedure richieste per l'acquisto del diritto di proprietà delle particelle o delle strutture medesime risultante da apposita dichiarazione del notaio;

autorizzazione forestale, qualora richiesto dalle leggi vigenti;

certificato di disponibilità dell'acqua ad uso irriguo;

documentazione per la liquidazione del contributo comprendente:

- stato finale dei lavori firmato in calce dal tecnico;

- fatture qualora richieste.

2. Nel caso di acquisto di strutture o quote la documentazione richiesta per l'istruttoria della domanda è la seguente:

estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle particelle;

estratto mappa delle particelle, anche conforme alla mappa catastale;

perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura;

contratto preliminare di compravendita registrato;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il richiedente ed il venditore non sono parenti o affini di primo grado o che non operano nella medesima impresa agricola familiare come definita dall’articolo 230 bis del codice civile, fatto salvo l'acquisto della struttura per le quote dagli altri proprietari;

documentazione per la liquidazione del contributo comprendente:

- contratto definitivo di compravendita redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata;

- decreto o estratto tavolare dal quale risulti l'intestazione delle particelle all'acquirente.

3. Nel caso di acquisto di attrezzature fisse la documentazione richiesta per l’istruttoria della domanda è la seguente:

preventivo di spesa per l'istruttoria e fattura per la liquidazione del contributo.


Art. 7 - Istituzione Consulta regionale elicicoltori.

1. É istituita, la Consulta regionale elicicoltori composta:

dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o suo delegato che la presiede;

dai sette rappresentanti provinciali dei produttori;

da tre esperti in materia di elicicoltura.

2. I componenti della Consulta sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente se delegato e durano in carica cinque anni.

3. La Consulta esprime pareri e proposte agli organi della regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui alla presente legge.

 

Art. 8 - Controllo sanitario.

1. Gli enti responsabili dei servizi di zona, tramite il servizio veterinario delle ASL attuano gli interventi sanitari e profilattici in materia di elicicoltura, e promuovono periodici accertamenti sanitari sui riproduttori anche in collaborazione con gli esperti dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura.

2. É fatto obbligo agli allevatori di chiocciole, denunciare all'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, eventuali malattie sospette o accertate.

3. Agli interventi diagnostici ed a quelli necessari al risanamento provvede l'ente responsabile dei servizi di zona avvalendosi di esperti dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura.

4. Ogni elicicoltore deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

 

Art. 9 - Risanamenti.

1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato nel sessantesimo giorno dal ricevimento della notifica del provvedimento dell'autorità sanitaria competente.

2. Il limite di spesa minima ammissibile per le iniziative è fissato a lire 16.000.000.

3. Per l'esecuzione dei piani di risanamento e profilassi delle malattie infettive, sono ammissibili, oltre alle spese di disinfezione, le opere di consolidamento delle strutture, ivi compreso il rinnovo delle attrezzature fisse, purché ritenute necessarie per una corretta esecuzione dei piani.

4. Nei casi di reinfezione, sono ammissibili le spese per le operazioni di disinfezione e disinfestazione, nonché le spese per l'approvvigionamento di materiale di ripopolamento ufficialmente indenne. Per materiale di ripopolamento si intende riproduttori sessualmente maturi.

5. L'intervento regionale per le iniziative di risanamento resesi necessarie a seguito di provvedimento dell'autorità sanitaria è pari al è pari al trenta per cento della spesa ammessa ridotta al venti per cento in caso di reinfezione.

6. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5 il produttore deve presentare:

copia autenticata del provvedimento dell'autorità sanitaria competente e della relativa notifica;

relazione tecnica dell'intervento di risanamento dell'allevamento con il visto dell'ufficio veterinario dell'ASL di competenza;

eventuali fatture di acquisto dei riproduttori (elicidi);

eventuali fatture di acquisto di attrezzature.

 

Art. 10 - Vigilanza e Sanzioni.

1. La vigilanza del rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge è demandata ai competenti uffici della regione, ai Comuni, ai servizi veterinari delle ASL, al corpo forestale.

2. É fatto obbligo agli elicicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti alla vigilanza, di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo al fine di effettuare verifiche sanitarie sulla produzione.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applica, oltre che l'esclusione dagli incentivi e dai benefici previsti dalla stessa, la sanzione unica di lire 1.000.000.

4. L'autorità competente a determinare con ordinanza-ingiunzione la somma dovuta per le violazioni accertate é il presidente della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto in materia di sanità pubblica veterinaria.

5. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano le norme ed i principi contenuti al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).

 

Art. 11 - Incentivi.

1. Gli imprenditori che effettueranno nella propria azienda investimenti o trasformazioni nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, avranno priorità di accesso alle agevolazioni, sia in conto capitale che in conto interessi, prevista dai regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali di settore.

 

Art. 12 - Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge si fa riferimento, per quanto concerne il bilancio pluriennale 1999-2001 ai capitoli n.11540, n.12532 e n.12571 per la somma complessiva di lire 1.800.000.000, di cui 1.000.000.000 il primo anno e 400.000.000 le successive due annualità .

2. L'onere relativo alle spese autorizzate di cui all'articolo 4, lettera a), trova copertura nel bilancio pluriennale 1999-2001, sezione 05 "Iniziative diverse a favore della zootecnia " tabella relativa a «Contributi in conto capitale per le strutture e la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche», capitolo di spesa n. 11540 per un importo complessivo di lire 1.000.000.000.

3. L'onere relativo alle spese autorizzate di cui all'articolo 4, lettera c), trova copertura nel bilancio pluriennale 1999-2001, sezione 05, "Formazione " tabella relativa a «Finanziamento dei programmi di assistenza tecnica», capitolo di spesa n. 12532 per un importo complessivo di lire 450.000.000. A tal fine la Regione stipulerà una convenzione con l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco.

4. L'onere relativo alle spese autorizzate di cui all'articolo 4, lettera b), trova copertura nel bilancio pluriennale 1999-2001, sezione 05, tabella relativa a « Contributi alle APA per la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali «, capitolo di spesa n. 12571, per un importo complessivo di lire 350.000.000.

 

Art. 13 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 


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