CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISIZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E BENI IMMOBILI, NON PIÙ UTILI ALLA DIFESA NAZIONALE, DICHIARATI DISMISSIBILI DAL MINISTERO DELLA DIFESA 

 

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi corrisposti dalla Regione agli Enti locali che intendono acquisire beni immobili appartenenti al Demanio Militare, non più utili alla difesa nazionale.

2. La Regione Veneto, per proprie esigenze o per l'importanza storica degli immobili, può esercitare il diritto di prelazione, come previsto dalla normativa statale vigente, attraverso un'apposito atto del Consiglio regionale.

3. La Regione può intervenire in favore di Enti pubblici, interessati agli immobili che non possono esercitare il diritto di prelazione, mediante convenzione o accordo di programma.


Art. 2 - Richieste di contributo da parte degli Enti locali ed interventi diretti della Regione.

1. Gli Enti locali che intendono acquisire beni dismessi dal demanio della Difesa all'interno del proprio territorio per essere utilizzati a scopi d'interesse pubblico, devono fare richiesta, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentando la domanda al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione dello stato attuale dell'immobile;

b) un elaborato con la destinazione, d'interesse pubblico, che s'intende dare alla struttura;

c) un piano finanziario per l'acquisto e le opere necessarie per consentire l'utilizzo dell'immobile.

 

2. Per gli interventi diretti che la Regione intende perseguire, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, viene presentata al Consiglio regionale la stessa documentazione richiesta agli Enti locali nel presente articolo per permettere un apposito atto deliberativo.

 

Art. 3 - Criteri per l'assegnazione dei contributi.

1. Per le acquisizioni previste dalla presente legge, la Regione prevede l'erogazione di contributi in conto capitale:

a) agli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto;

b) agli Enti locali con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, per importi non superiori al quaranta per cento del prezzo di acquisto;

c) agli Enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per importi non superiori al trenta per cento del prezzo di acquisto.

Il contributo, di cui al presente comma, non potrà essere superiore a 500.000.000 di lire.

 

2. Per le opere di sistemazione volte al riutilizzo degli immobili previsti dalla presente legge, la Regione prevede l'erogazione di contributi in conto capitale:

a) agli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per importi non superiori al quaranta per cento dell'importo del progetto;

b) agli Enti locali con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, per importi non superiori al trenta per cento dell'importo del progetto;

c) agli Enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per importi non superiori al venti per cento dell'importo del progetto.

Il contributo, di cui al presente comma, non potrà essere superiore a 400.000.000 di lire.

 

3. Gli Enti che per l'acquisto e la sistemazione degli immobili di cui alla presente legge, riceveranno dalla Regione un contributo complessivo superiore a 200.000.000 di lire, dovranno applicare, in una parte evidente dell'immobile, una targa in pietra, raffigurante la bandiera o lo stemma della Regione Veneto, con indicato l'anno in cui hanno ricevuto il contributo.

 

Art. 4 - Destinazione urbanistica degli immobili.

1. Qualora la Giunta regionale ritenga ammissibili le proposte formulate dagli Enti locali per il riutilizzo degli immobili dismessi dal demanio militare, la concessione del contributo costituisce anche variazione degli strumenti urbanistici.

 

Art. 5 - Norme per l'erogazione dei contributi.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio atto:

a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo, non specificate nella presente legge;

b) i criteri di priorità per l’erogazione dei contributi;

c) le modalità ed i tempi di erogazione dei contributi.

 

2. Sulla base delle richieste di contributo pervenute, la Giunta regionale provvede entro il 30 aprile di ogni anno, con propria deliberazione, ad adottare un programma triennale per la concessione dei contributi stanziati.

 

3. Per il 1999, in fase di prima applicazione della legge, la Giunta regionale:

a) fissa il termine di presentazione delle domande a trenta giorni dall'approvazione dei criteri e delle modalità indicate nel comma 1 del presente articolo;

b) adotta il programma triennale per la concessione dei contributi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera precedente.

 

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili per il triennio 1999-2001 in 9.000.000.000 di lire, si provvede:

- quanto a lire 6.000.000.000 per l’anno 1999 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 5104 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l’anno 1999;

- quanto a lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 mediante riduzione, per pari importo, per sola competenza, del capitolo n. 31024 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.

 

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1999 e nel bilancio pluriennale 1999-2001 sono istituiti i seguenti capitoli:

- n. 3500 denominato: «Contributi agli Enti locali, per l’acquisizione delle infrastrutture e beni immobili, non più utili alla difesa nazionale, dichiarati dismissibili dal Ministero della Difesa» con lo stanziamento di lire 4.000.000.000, per competenza e per cassa, per l’anno 1999 e di lire 1.000.000.000, per sola competenza relativamente agli anni 2000 e 2001;

- n. 3501 denominato: «Contributi agli Enti locali per le opere di sistemazione volte al riutilizzo delle infrastrutture e beni immobili, non più utili alla difesa nazionale, dichiarati dismissibili dal Ministero della Difesa» con lo stanziamento di lire 2.000.000.000, per competenza e per cassa, per l’anno 1999 e di lire 500.000.000, per sola competenza, relativamente agli anni 2000 e 2001.

 


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