NORME PER LA TUTELA, LA DISCIPLINA E LO SVILUPPO DELLA COLTIVAZIONE DELLE ERBE AROMATICHE E OFFICINALI NEL VENETO 



Art. 1 - Principi generali.

1.    La Regione Veneto con la presente legge, al fine di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali, di favorire il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola, di consolidare i livelli occupazionali, di integrare/diversificare le produzioni agricole, e le attività di filiera; allo scopo di potenziare l’impresa familiare diretto coltivatrice, di consolidare l’incidenza della cooperazione e dell’associazionismo nel mondo agricolo:
a)    disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di riconversione produttiva verso settori minori dell’agricoltura del comparto Erbe Aromatiche ed Officinali nel quadro della programmazione regionale;
b)    adotta misure e promuove azioni speciali per lo sviluppo e il potenziamento dell’economia delle zone montane sfavorite;
c)    individua, le aree del Veneto avocate alla coltura di Erbe Aromatiche ed Officinali, di cui ne promuove la produzione, la trasformazione e la commercializzazione.

Art. 2 - Beneficiari.

1.    Sono destinatari dei benefici previsti dalla presente legge:
a)    le imprese agricole singole, il cui conduttore sia iscritto nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b)    le società costituite da coltivatori per la conduzione in comune di imprese agricole, iscritte al predetto albo e costituite con atto pubblico;
c)    le associazioni fra imprese agricole, composte da almeno tre conduttori di imprese singole di cui alla lettera a), costituite anche con scrittura privata autenticata, ed il cui statuto preveda il voto pro capite degli associati e soddisfi le condizioni e le finalità previste dallo specifico intervento;
d)    le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli ad uso erboristico, che risultino iscritti nel registro prefettizio;
e)    le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;
f)    i produttori agricoli iscritti alla sezione speciale: Agricoltura Elenco Imprenditori Agricoli Minori, registro aperto presso le camere di commercio provinciali.

Art. 3 - Programmazione delle iniziative.

1.    La Regione finanzia con un programma triennale di intervento mediante erogazione di contributi sino ad un massimo del settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi e le iniziative sotto indicate:
a)    l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento delle opere e delle attrezzature fisse necessarie all’avviamento dell’impianto produttivo;
b)    acquisto di macchine ed attrezzature per la coltivazione di piante aromatiche e officinali comprese attrezzature impiegate per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione all’ingrosso del prodotto;
c)    adeguamento alle norme igienico sanitarie dei locali di lavorazione delle erbe aromatiche e officinali;
d)    acquisto sementi derivanti da produzioni biologiche o naturali;
e)    l’assistenza tecnica attraverso lo svolgimento di corsi professionali di aggiornamento nonché di conferenze teorico pratiche;
f)    attività promozionali per la migliore conoscenza della produzione veneta, anche attraverso la definizione di apposite convenzioni con gli enti Parco regionali ai fini di promuovere la costituzione di orti botanici di piante officinali e aromatiche locali;
g)    programmi di ricerca, stampa di pubblicazioni o periodici di settore.

Art. 4 - Concessione contributi.

1.    I contributi sono concessi nella seguente misura:
a)    fino al quaranta per cento nelle zone di montagna e trenta per cento nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 3 lettere a), b), c) e d);
b)    fino al settanta per cento per la realizzazione dell’attività di cui all’articolo 3 lettere e), f) e g).

Art. 5 - Coltivazione - Raccolta - Essicazione - Conservazione.

1.    Ai fini della coltivazione valgono le norme generali di agricoltura biologica con le seguenti aggiunte:
a)    la coltivazione delle piante officinali va fatta in un ambiente che è loro naturale;
b)    le colture in pieno campo devono essere adeguatamente lontane da fonti di inquinamento o da aziende convenzionali. In particolare a più di 200 metri di distanza da strade a forte scorrimento;
c)    trattamenti fitosanitari: valgono le norme generali di agricoltura biologica con l’esclusione dei sali di rame;
d)    il materiale di propagazione deve pervenire da coltivazioni biologiche o da ambiente naturale;
e)    la raccolta deve essere effettuata in pieno tempo balsamico;
f)    l’essicazione deve iniziare al più presto possibile, al riparo di polvere, luce, insetti, radici e cortecce possono essere essicate al sole;
g)    per i prodotti secchi è consentita la conservazione con la linea del freddo;
h)    il confezionamento deve essere effettuato in sacchi di carta per alimenti, sia per prodotto secco che fresco;
i)    in etichetta oltre al nome del produttore e luogo di origine, va indicato: nome comune o nome botanico della pianta, secondo la denominazione botanica internazionale; l’anno di raccolta e la data di scadenza che non dovrà superare una volta e mezzo il ciclo di produzione del prodotto in vendita.

Art. 6 - Commercializzazione.

1.    L’immissione in commercio dei prodotti dovranno assoggettarsi alle norme vigenti in materia di prodotti erboristici preconfezionati. Mentre l’esercizio al dettaglio è soggetto alle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed è riservato a coloro che sono in possesso del diploma universitario in tecniche erboristiche o della laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali, e in farmacognosia.
2.    I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori sull’uso dei prodotti in vendita.

 
Art. 7 - Criteri per la definizione di erbe aromatiche ed officinali.

1.    Ai fini della presente legge si intendono prodotti erboristici, i prodotti privi di potere nutritivo e impiegati a scopo non nutritivo a base di piante, delle loro parti e dei loro derivati tali da poter essere definiti naturali; il cui uso erboristico ha finalità cosmetiche o terapeutiche tali da stimolare difese e a coadiuvare le funzioni fisiologiche dell’organismo umano, animale e vegetale.
2.    Le coltivazioni di cui al comma 1 sono definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica.
3.    Il materiale di propagazione deve pervenire da coltivazioni biologiche o da ambiente naturale.

 
Art. 8 - Controlli igienico-sanitari.

1.    La vigilanza igienico-sanitaria sugli impianti di essicazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto erboristico spetta alla regione che la esercita mediante l’azienda USL, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
2.    Per il controllo sulle coltivazioni e la certificazione del prodotto, la Regione Veneto può avvalersi dei tecnici AIAB (Associazione per l’Agricoltura Biologica), riconosciuta in tutti i paesi dell’UE e accreditata con la patente VSBLO, l’associazione del biologo svizzero.

 
Art. 9 - Norma finanziaria.

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.000.000.000 per l’anno 1999, si fa fronte mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1999:
-    capitolo n. 12532 «Contributi per assistenza tecnica (articolo 21 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e legge regionale 30 aprile 1981, n. 20)» per lire 700.000.000;
-    capitolo n. 12562 «Contributi spese di cofinanziamento regionale di programmi Stato-Regioni per attività di ricerca e sperimentazione» per lire 300.000.000.
2.    Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 12074 denominato: «Contributi alle associazioni produttori e relative unioni per attuazione programmi di sviluppo, studio, ricerca, propaganda, controlli qualità, riconversione e riqualificazione agricola nel settore della coltivazione, trasformazione e commercializzazione di erbe aromatiche e officinali nel Veneto».
3.    Per gli anni successivi al 1999 si provvederà ai sensi dell’articolo 32 della vigente legge di contabilità regionale.

 
Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza.

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 


Ritorna alla pagina principale di Unione Nord Est

Ritorna ai progetti di legge