Art. 1 - Principi
generali.
1. La Regione
Veneto con la presente legge, al fine di migliorare le condizioni di vita,
di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali, di favorire il
mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola, di consolidare i
livelli occupazionali, di integrare/diversificare le produzioni agricole,
e le attività di filiera; allo scopo di potenziare l’impresa familiare
diretto coltivatrice, di consolidare l’incidenza della cooperazione e
dell’associazionismo nel mondo agricolo: a)
disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia
di riconversione produttiva verso settori minori dell’agricoltura del
comparto Erbe Aromatiche ed Officinali nel quadro della programmazione
regionale; b) adotta misure e promuove azioni
speciali per lo sviluppo e il potenziamento dell’economia delle zone
montane sfavorite; c) individua, le aree del Veneto
avocate alla coltura di Erbe Aromatiche ed Officinali, di cui ne promuove
la produzione, la trasformazione e la
commercializzazione.
Art. 2 -
Beneficiari.
1. Sono
destinatari dei benefici previsti dalla presente
legge: a) le imprese agricole singole, il cui
conduttore sia iscritto nel registro delle imprese di cui all’articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) le società
costituite da coltivatori per la conduzione in comune di imprese agricole,
iscritte al predetto albo e costituite con atto
pubblico; c) le associazioni fra imprese agricole,
composte da almeno tre conduttori di imprese singole di cui alla lettera
a), costituite anche con scrittura privata autenticata, ed il cui statuto
preveda il voto pro capite degli associati e soddisfi le condizioni e le
finalità previste dallo specifico intervento; d) le
cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli ad
uso erboristico, che risultino iscritti nel registro
prefettizio; e) le associazioni dei produttori
agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in
materia; f) i produttori agricoli iscritti alla
sezione speciale: Agricoltura Elenco Imprenditori Agricoli Minori,
registro aperto presso le camere di commercio
provinciali.
Art. 3 - Programmazione delle
iniziative.
1. La
Regione finanzia con un programma triennale di intervento mediante
erogazione di contributi sino ad un massimo del settanta per cento delle
spese ritenute ammissibili per gli interventi e le iniziative sotto
indicate: a) l’acquisto, la costruzione,
l’ampliamento e l’ammodernamento delle opere e delle attrezzature fisse
necessarie all’avviamento dell’impianto
produttivo; b) acquisto di macchine ed attrezzature
per la coltivazione di piante aromatiche e officinali comprese
attrezzature impiegate per la lavorazione, trasformazione e
commercializzazione all’ingrosso del prodotto; c)
adeguamento alle norme igienico sanitarie dei locali di lavorazione delle
erbe aromatiche e officinali; d) acquisto sementi
derivanti da produzioni biologiche o naturali; e)
l’assistenza tecnica attraverso lo svolgimento di corsi professionali di
aggiornamento nonché di conferenze teorico
pratiche; f) attività promozionali per la migliore
conoscenza della produzione veneta, anche attraverso la definizione di
apposite convenzioni con gli enti Parco regionali ai fini di promuovere la
costituzione di orti botanici di piante officinali e aromatiche
locali; g) programmi di ricerca, stampa di
pubblicazioni o periodici di settore.
Art. 4 - Concessione
contributi.
1. I
contributi sono concessi nella seguente misura: a)
fino al quaranta per cento nelle zone di montagna e trenta per cento nelle
zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui
all’articolo 3 lettere a), b), c) e d); b) fino al
settanta per cento per la realizzazione dell’attività di cui all’articolo
3 lettere e), f) e g).
Art. 5 - Coltivazione - Raccolta -
Essicazione -
Conservazione.
1. Ai
fini della coltivazione valgono le norme generali di agricoltura biologica
con le seguenti aggiunte: a) la coltivazione delle
piante officinali va fatta in un ambiente che è loro
naturale; b) le colture in pieno campo devono essere
adeguatamente lontane da fonti di inquinamento o da aziende convenzionali.
In particolare a più di 200 metri di distanza da strade a forte
scorrimento; c) trattamenti fitosanitari: valgono le
norme generali di agricoltura biologica con l’esclusione dei sali di
rame; d) il materiale di propagazione deve pervenire
da coltivazioni biologiche o da ambiente naturale; e)
la raccolta deve essere effettuata in pieno tempo
balsamico; f) l’essicazione deve iniziare al più
presto possibile, al riparo di polvere, luce, insetti, radici e cortecce
possono essere essicate al sole; g) per i prodotti
secchi è consentita la conservazione con la linea del
freddo; h) il confezionamento deve essere effettuato
in sacchi di carta per alimenti, sia per prodotto secco che
fresco; i) in etichetta oltre al nome del produttore
e luogo di origine, va indicato: nome comune o nome botanico della pianta,
secondo la denominazione botanica internazionale; l’anno di raccolta e la
data di scadenza che non dovrà superare una volta e mezzo il ciclo di
produzione del prodotto in vendita.
Art. 6 -
Commercializzazione.
1.
L’immissione in commercio dei prodotti dovranno assoggettarsi alle norme
vigenti in materia di prodotti erboristici preconfezionati. Mentre
l’esercizio al dettaglio è soggetto alle disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed è riservato a coloro che sono in
possesso del diploma universitario in tecniche erboristiche o della laurea
in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero del diploma di
specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali, e in
farmacognosia. 2. I soggetti di cui
al comma 1 sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori sull’uso dei
prodotti in vendita.
Art. 7 - Criteri per la
definizione di erbe aromatiche ed
officinali.
1. Ai fini
della presente legge si intendono prodotti erboristici, i prodotti privi
di potere nutritivo e impiegati a scopo non nutritivo a base di piante,
delle loro parti e dei loro derivati tali da poter essere definiti
naturali; il cui uso erboristico ha finalità cosmetiche o terapeutiche
tali da stimolare difese e a coadiuvare le funzioni fisiologiche
dell’organismo umano, animale e
vegetale. 2. Le coltivazioni di cui
al comma 1 sono definite secondo la nomenclatura convenzionale della
botanica. 3. Il materiale di
propagazione deve pervenire da coltivazioni biologiche o da ambiente
naturale.
Art. 8 - Controlli
igienico-sanitari.
1.
La vigilanza igienico-sanitaria sugli impianti di essicazione,
trasformazione e commercializzazione del prodotto erboristico spetta alla
regione che la esercita mediante l’azienda USL, ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. 2. Per il controllo
sulle coltivazioni e la certificazione del prodotto, la Regione Veneto può
avvalersi dei tecnici AIAB (Associazione per l’Agricoltura Biologica),
riconosciuta in tutti i paesi dell’UE e accreditata con la patente VSBLO,
l’associazione del biologo svizzero.
Art. 9 -
Norma finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificabili in lire 1.000.000.000 per l’anno 1999, si fa fronte
mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli
stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’esercizio 1999: -
capitolo n. 12532 «Contributi per assistenza tecnica (articolo 21 legge
regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e legge regionale 30 aprile 1981, n. 20)»
per lire 700.000.000; - capitolo n. 12562 «Contributi
spese di cofinanziamento regionale di programmi Stato-Regioni per attività
di ricerca e sperimentazione» per lire
300.000.000. 2. Nel medesimo stato
di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 12074 denominato:
«Contributi alle associazioni produttori e relative unioni per attuazione
programmi di sviluppo, studio, ricerca, propaganda, controlli qualità,
riconversione e riqualificazione agricola nel settore della coltivazione,
trasformazione e commercializzazione di erbe aromatiche e officinali nel
Veneto». 3. Per gli anni successivi
al 1999 si provvederà ai sensi dell’articolo 32 della vigente legge di
contabilità regionale.
Art. 10 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
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