NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ TURISTICHE ED INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI TURISTICI

Art. 1 - Finalità.

1. La Repubblica italiana fornisce ai Comuni la cui struttura sociale ed economica abbia una marcata connotazione turistica nuovi strumenti giuridici e finanziari atti a consentire una migliore gestione del territorio ed una maggiore efficienza dei servizi da essi erogati.

2. La presente legge, al fine di accrescere la qualità dell’offerta turistica locale e regionale, promuove l’associazione di Comuni contermini e riconosce alle Regioni, alle Comunità turistiche ed ai Comuni turistici finanziamenti integrativi secondo i principi enunciati nell’articolo 12.

Art. 2 - Le Comunità turistiche.

1. Le Comunità turistiche sono enti locali territoriali, costituiti con leggi regionali dotati di autonomia statutaria e sono diretta espressione della popolazione residente nei Comuni che le compongono.

2. Le Comunità turistiche associano tra loro Comuni contermini interessati da consistenti flussi turistici al fine di consentire in seno ad esse l’erogazione associata dei servizi locali, di coordinare le iniziative dei Comuni membri e di valorizzare le caratteristiche peculiari del territorio di riferimento.

3. Alle Comunità turistiche vengono trasferite le funzioni amministrative concernenti i beni del demanio e del patrimonio indisponibile delle Regioni e dello Stato necessari alla crescita sociale ed economica della popolazione interessata. Gli stessi beni restano comunque assoggettati a vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

4. Le Comunità turistiche possono essere trasformate unioni di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Possono associarsi in Comunità anche Comuni appartenenti a Province diverse.

6. Le Comunità turistiche il cui territorio sia riconducibile ad ambiti turistici di rilevanza interregionale, possono promuovere azioni comuni per omogeneizzare il governo di tali ambiti da parte delle Regioni interessate tramite accordi di programma e provvedimenti interregionali.

Art. 3 - Costituzione.

1. Le Comunità turistiche devono di norma: a) avere una popolazione stabilmente residente non inferiore agli 8.000 abitanti e non superiore ai 50.000 abitanti; b) avere per un periodo non inferiore ai quattro mesi nel corso dell’anno una quantità di presenze temporanee superiore almeno di due volte al numero di abitanti stabilmente residenti nel territorio della Comunità.

2. Le presenze temporanee devono avere le seguenti caratteristiche: a) essere associate a strutture ricettive insistenti sul territorio dei Comuni di riferimento, così come elencate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217; b) essere relative ad un periodo di soggiorno non inferiore ai quattro giorni. Il numero delle presenze temporanee deve essere la media di quelle registrate nel territorio di pertinenza negli ultimi cinque anni.

3. Le condizioni stabilite dai precedenti commi hanno effetto solo ai fini della costituzione della Comunità.

4. Qualora i Comuni che intendano associarsi in Comunità appartengano a più Province, è condizione preliminare la comune volontà riguardo la provincia di appartenenza della Comunità stessa da stabilirsi con delibera votata a maggioranza assoluta da parte di tutti i consigli comunali interessati. L’atto costitutivo della Comunità determina anche il mutamento delle circoscrizioni provinciali interessate dal riassetto territoriale.

Art. 4 - Funzioni.

1. Alle Comunità turistiche, nel rispetto delle leggi statali e regionali, competono le funzioni relative al proprio territorio riguardanti le seguenti attività: a) pianificazione territoriale; b) programmazione socio-economica; c) programmazione e progettazione di opere pubbliche di interesse sovracomunale; d) gestione e sfruttamento ottimale delle risorse ambientali e culturali; e) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione; f) distribuzione di energia; g) protezione civile; h) difesa del suolo e tutela idrogeologica; i) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; l) promozione turistica ed agrituristica.

2. Le Comunità turistiche sono soggetti attivi nell’ambito della programmazione regionale e concorrono a determinarne gli indirizzi.

Art. 5 - Organi.

1. Sono organi della Comunità turistica l’assemblea, la giunta ed il presidente, il quale funge da legale rappresentante dell’ente e presiede gli organi collegiali.

Art. 6 - I Comuni turistici.

1. Ai fini della presente legge vengono definiti turistici quei Comuni che per motivi geografici o relativi a particolari situazioni locali si trovino nell’impossibilità di associarsi con Comuni contermini.

2. I Comuni turistici devono di norma avere una popolazione stabilmente residente non inferiore agli 8.000 abitanti e non superiore ai 25.000 abitanti e devono soddisfare le condizioni previste per la costituzione delle Comunità turistiche di cui all’articolo 3, comma 1 lettera b) e comma 2.

3. I Comuni classificati come turistici dalle Regioni hanno il diritto di accedere ai finanziamenti integrativi.

Art. 7 - Competenze delle Regioni.

1. Le Regioni provvedono alla revisione della loro normativa in ambito turistico armonizzandola ai principi della presente legge.

2. La legge regionale in particolare:

    a) delinea le procedure di costituzione e le funzioni delle Comunità turistiche, fatte salve le condizioni e le disposizioni generali stabilite dalla presente legge;

    b) disciplina l’articolazione degli organi delle Comunità turistiche, garantendo la partecipazione all’assemblea delle minoranze di ciascun consiglio comunale;

    c) stabilisce le procedure per il riconoscimento del carattere specifico ai Comuni turistici in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6;

    d) prevede le modalità di erogazione delle risorse di loro competenza alle Comunità turistiche ed ai Comuni turistici rese disponibili anche dagli interventi previsti dall’articolo 11;

    e) provvede a trasferire alle Comunità turistiche le funzioni amministrative concernenti i beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione utili al conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 8 - Commissioni regionali.

1. Con decreto del Presidente della Regione, entro un anno dall’approvazione della presente legge, sono istituite le commissioni regionali per il coordinamento e lo sviluppo delle Comunità turistiche e dei Comuni turistici.

2. Ai lavori delle commissioni partecipano di diritto i rappresentanti degli enti locali interessati, degli operatori economici del settore turistico e dei sindacati dei lavoratori.

3. La commissione redige e trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione di indirizzo sulle dinamiche evolutive del comparto turistico in relazione ai servizi integrati forniti nell’esercizio delle proprie funzioni da parte degli enti locali interessati.

4. La commissione è organo di consulenza del Consiglio regionale e della Giunta secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Art. 9 - Comunità turistico-montane.

1. Le Comunità montane in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge senza modificare la loro natura e le funzioni ad esse assegnate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le Comunità montane ammesse alla fruizione dei benefici assumono la denominazione di Comunità turistico-montane.

Art. 10 - Controllo e vigilanza nei confronti delle Comunità turistiche.

1. Alle Comunità turistiche si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza applicabili ai Comuni ed alle Province.

Art. 11 - Delega al Governo.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo che stabilisca le procedure per il trasferimento alle Comunità turistiche dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato utili allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate.

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad integrare i finanziamenti alle Regioni con norme specifiche contenute nella legge finanziaria dello Stato relativa all’anno successivo a quello dell’approvazione della presente legge.

2. Le norme di cui al comma precedente non devono prevedere aggravi fiscali a carico dei cittadini delle Comunità turistiche, dei Comuni turistici, dei residenti temporanei o degli abitanti delle Regioni che si doteranno degli strumenti legislativi previsti dall’articolo 7 della presente legge.

3. I finanziamenti di cui al comma primo del presente articolo devono scaturire anche da specifiche disposizioni in tema di autonomia impositiva da parte degli enti locali.

4. La riduzione dei costi della gestione dei servizi vanno a beneficio della popolazione interessata traducendosi in una riduzione dell’onere fiscale complessivo gravante sui cittadini ovvero nell’introduzione di nuovi servizi o nella riqualificazione di quelli esistenti.

5. Le risorse rese disponibili per le finalità della presente legge, devono essere in parte destinate dalle Regioni allo sviluppo turistico delle aree suscettibili di crescita socioeconomica e ad elevata tensione occupazionale.


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