NORME RELATIVE ALLA RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA NONCHÉ SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI 132 E 133 DELLA COSTITUZIONE.

Art.1 - Modifica dell’articolo 131 della Costituzione.

1. Dopo il comma primo dell’articolo 131 della Costituzione è inserito il seguente:

L’elenco delle Regioni di cui al comma precedente è automaticamente modificato a seguito della costituzione di nuove Regioni, ai sensi dell’articolo 132 della Costituzione.”

Art.2 - Sostituzione dell’articolo 132 della Costituzione.

1. L’articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 132 - Fusione di Regioni contermini.

1. Viene indetto un referendum fra le popolazioni interessate al fine di procedere alla fusione di Regioni contermini la cui popolazione complessiva non sia inferiore ai quattro milioni di abitanti e non sia superiore ai nove milioni di abitanti: a) qualora i rispettivi Consigli regionali, con delibera votata a maggioranza assoluta da ognuno di essi, manifestino l’intenzione di procedere all’unione dei rispettivi territori; b) qualora ne facciano richiesta almeno trentamila elettori per ogni Regione interessata.

2. Il referendum ha esito positivo quando: a) in ognuna delle Regioni interessate, abbia votato almeno il 60% degli aventi diritto; b) i voti favorevoli alla fusione siano almeno la metà più uno dei voti validi; c) il consenso alla fusione non si sia manifestato in una delle Regioni interessate in misura inferiore al 40% dei voti validi.

3. Qualora il referendum abbia esito positivo, si procede con legge dello Stato, entro un anno dalla data del referendum stesso, alla costituzione della nuova Regione ed all’elezione del nuovo Consiglio regionale.

4. Qualora il referendum abbia esito negativo, esso non può essere riproposto prima di due anni.”

Art.3 - Competenze transitorie.

1. Fino alla elezione del nuovo Consiglio regionale, la Regione risultante esercita le competenze delle Regioni componenti la nuova realtà territoriale.

2. Il governo della Regione risultante dalla fusione di più Regioni si attua attraverso il coordinamento delle Giunte, le quali fanno capo al Collegio dei relativi Presidenti.

3. L’attività delle Assemblee legislative viene coordinata dai relativi Presidenti del Consiglio.

Art 4. - Sostituzione dell’articolo 133 della Costituzione.

1. L’articolo 133 della Costituzione e sostituito dal seguente:

Art. 133 - Modificazioni territoriali di competenza regionale.

1. Qualora un decimo degli elettori di una Provincia o di un Comune ovvero i rispettivi Consigli con delibera votata a maggioranza assoluta facciano richiesta che tali enti siano staccati da una Regione ed aggregati all’altra, le due Regioni interessate possono di comune accordo, con legge, sentite con referendum le popolazioni interessate, consentire la modificazione territoriale.

2. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali sono stabiliti con legge regionale su iniziativa dei Comuni ovvero popolare.

3. La Regione, sentite con referendum le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.”


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