ISTITUZIONE DI UNA CASA DA GIOCO NEL COMUNE DI VERONA

Art.1 - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Verona.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del Codice penale, è autorizzata l’apertura di una casa da gioco nel Comune di Verona.

2. L’autorizzazione di cui al comma precedente è concessa con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto su richiesta del Sindaco del Comune di Verona, previa delibera del Consiglio comunale.

3. L’autorizzazione è rilasciata per non più di trenta anni è può essere rinnovata.

4. Nella richiesta di cui al comma 2 il Sindaco del Comune di Verona deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

5. Le case da gioco di Venezia, Sanremo, Saint Vincent e Campione d’Italia proseguono l’attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.2 - Regolamento della casa da gioco.

1. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, con proprio Decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, adotta il regolamento per la disciplina e l’esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere: a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell’ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso alla casa da gioco, prevedendo l’assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della Regione degli enti pubblici e per i militari espletano la loro attività di servizio nell’ambito della Regione; b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le slot-machine; c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco; d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti; e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco tenendo conto 1) delle garanzie per l’eventuale appalto e le debite cauzioni; 2) delle qualità morali e delle condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; 3) delle disposizioni per il regolare versamento al Comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, prevedendo un minimo garantito; 4) della possibilità di revoca da parte della amministrazione comunale della concessione senza obbligo alcuno di risarcimento del danno od indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni prevista dalla concessione; f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell’esercizio della casa da gioco e delle attività che in essa si svolgono.

Art.3 - Titolarità dell’esercizio.

1. La titolarità dell’esercizio della casa da gioco spetta al Comune di Verona.

2. L’esercizio può essere gestito attraverso le forme previste dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142.

3. Il Prefetto competente rilascia apposito nulla osta per eventuali soci privati.

Art.4 - Ripartizione dei proventi.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono così ripartiti: a) il 50 per cento al Comune di Verona, con l’obbligo da parte dell’amministrazione di destinarne un terzo ad attività promozionali turistiche e culturali altamente qualificate; b) il 20 per cento alla Provincia di Verona che ne destina l’importo alla manutenzione ed alla nuova realizzazione infrastrutture turistiche e turistico sportive ed alle rilevanza monumentali ed archeologiche. c) il 30 per cento alla Regione Veneto che ne destina l’importo alla promozione dell’immagine turistica dei propri centri minori.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere effettuato dal Comune di Verona ogni anno, entro un mese dall’approvazione del bilancio da parte dell’autorità di controllo.

Art.5 - Sospensione.

1. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge ed in particolare del regolamento di cui all’articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all’articolo 4, nonché in caso di turbamento dell’ordine pubblico o della morale, può disporre l’immediata sospensione dell’esercizio della casa da gioco o la revoca dell’autorizzazione.


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