ELEZIONE DI UNA ASSEMBLEA PER LA RIFORMA IN SENSO FEDERALE DELLA COSTITUZIONE
Art.1 - Finalità

1. Il Popolo italiano elegge a suffragio universale e diretto l’Assemblea per la riforma in senso federale della Costituzione, di seguito denominata “Assemblea”.

2. L’Assemblea redige ed adotta la nuova Costituzione federale, nella garanzia dei diritti inviolabili del cittadino.

3. L’ordinamento dello Stato federale trae i propri presupposti dalla condivisione dei princìpi di libertà, di sussidiarietà, di democrazia, di solidarietà e di autodeterminazione dei popoli.

4. L’Assemblea armonizza la nuova Costituzione federale ai principi del trattato dell’Unione europea.

5. Alle Regioni viene garantita una adeguata forma di autonomia in seno ai rapporti fra le stesse e gli organi dell’Unione europea.

Art.2 - Composizione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è costituita da 315 membri eletti con metodo proporzionale su base regionale a suffragio universale, con voto diretto eguale, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati.

2. Sono eleggibili all’Assemblea tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti per l’elezione alla Camera dei deputati.

3. In deroga a quanto disposto dal primo comma del presente articolo fanno parte dell’Assemblea i deputati della Costituente eletta nel 1946 che dichiarino la loro disponibilità entro cinque giorni dall’elezione dell’Assemblea.

Art.3 - Incompatibilità.

1. L’ufficio di membro dell’Assemblea è incompatibile con qualunque altra carica pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale.

2. Per essere eletti membri dell’Assemblea i segretari, i presidenti ed i responsabili regionali e provinciali di qualsiasi partito o movimento politico, devono preventivamente dimettersi dall’incarico ricoperto in seno al partito o al movimento.

3. Qualora un membro dell’Assemblea cessi di farne parte per qualsiasi motivo, ad esso subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa Circoscrizione regionale segue immediatamente l’ultimo eletto.

4. Ai membri dell’Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione.

Art.4 - Ripartizione dei seggi.

1. I seggi sono ripartiti tra le Regioni, ognuna delle quali costituisce una Circoscrizione elettorale, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Il Molise esprime due deputati all’Assemblea, la Valle d’Aosta uno.

Art.5 - Presentazione delle liste elettorali.

1. Le liste dei candidati per ogni collegio regionale devono essere presentate: a) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle Regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 900 e da non più di 1250 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle Regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 1750 e da non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle Regioni con più di 1.000.000 di abitanti.

2. Ciascuna lista presenta il programma di riforma costituzionale al Ministero dell’interno contestualmente al deposito del contrassegno elettorale. 3. Ogni candidato può presentarsi solo in un Collegio regionale.

Art.6 - Elezione dell’Assemblea

1. Le elezioni per l’Assemblea sono indette dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto di indizione deve essere emanato entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Le elezioni hanno luogo entro quarantacinque giorni dalla data in cui sono state indette.

4. La prima seduta dell’Assemblea ha luogo entro venti giorni dalla data delle elezioni.

5. Nel decreto di indizione viene indicata la sede dell’Assemblea e dei suoi uffici.

Art.7 - Organizzazione dell’Assemblea.

1. L’Assemblea approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed elegge fra i suoi membri un presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l’ufficio di presidenza.

2. L’Assemblea si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e può altresì disporre di personale comandato dalle amministrazioni pubbliche.

Art.8 - Lavori dell’Assemblea.

1. I progetti di legge costituzionali presentati ai sensi del secondo comma dell’articolo 71 e del secondo comma dell’articolo 121 della Costituzione vengono trasmessi all’Assemblea.

2. Ogni progetto di legge di iniziativa popolare deve indicare due delegati ai quali saranno inviate le comunicazioni di cui al comma seguente.

3. L’Assemblea informa ogni trenta giorni i presentatori dei progetti di legge di cui al primo comma del presente articolo ovvero i loro delegati sull’iter d’esame degli stessi.

4. L’Assemblea conclude i propri lavori entro un anno dalla prima seduta con l’approvazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti del testo della nuova Costituzione federale, di cui al secondo comma dell’articolo 1 della presente legge costituzionale.

5. Il testo approvato viene immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Il testo approvato viene sottoposto a referendum popolare da effettuarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Qualora un quarto dei componenti dell’Assemblea presenti un testo di minoranza, quest’ultimo viene pubblicato nelle forme previste dal quinto comma del presente articolo ed è sottoposto a referendum popolare in alternativa al testo di cui al quarto comma del presente articolo.

8. Il testo della nuova Costituzione federale sottoposto a referendum è promulgato se approvato dalla maggioranza dei partecipanti al voto.

9. In caso di referendum fra due testi alternativi è promulgato il testo che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

10. Il testo promulgato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

11. L’Assemblea è sciolta il giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al comma precedente.

Art.9 - Sospensione dell’articolo 138 della Costituzione

1. L’efficacia dell’articolo 138 della Costituzione rimane sospesa dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale fino allo scioglimento dell’Assemblea.

Art.10 - Elezione di una nuova Assemblea.

1. Nel caso in cui non si sia provveduto ad adottare il testo della nuova Costituzione federale entro il termine di cui al terzo comma dell’articolo 8, l’Assemblea è sciolta.

2. Le elezioni della nuova Assemblea si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento della precedente.

3. I membri dell’Assemblea non sono rieleggibili.

Art.11 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non stabilito dalla presente legge costituzionale si applicano le norme previste dal Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533 “Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”, in quanto compatibili.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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