ISTITUZIONE DELLA REGIONE "TRIVENETO" MEDIANTE LA FUSIONE DELLE REGIONI VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 116, 131 E 132 DELLA COSTITUZIONE.

TITOLO I

Fusione di Regioni

Art. 1 - Costituzione della Regione “Triveneto”.

1. E’costituita la Regione “Triveneto” attraverso la fusione delle regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione.

1. L'articolo 116 della Costituzione è così modificato: "Alla Sicilia, alla Sardegna, al Triveneto, e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali”.

Art. 3 - Modifica all'articolo 131 della Costituzione.

1. All'articolo 131 della Costituzione vengono soppresse le dizioni "Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia" e viene inserita la dizione "Triveneto”.

Art. 4 - Integrazione all’articolo 132 della Costituzione.

1. Prima del comma primo dell’articolo 132 della Costituzione, è aggiunto il seguente comma: “Si può con legge costituzionale disporre la fusione di Regioni esistenti quando ne facciano richiesta tutti i Consigli regionali che rappresentano le popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.”

TITOLO II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 5 - Competenze transitorie della Regione “Triveneto”.

1. Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale, la Regione “Triveneto” eserciterà le competenze delle regioni e provincie autonome soppresse.

2. Il Governo della Regione si attuerà attraverso il coordinamento delle giunte del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige.

3. Il Collegio dei Presidenti delle giunte avrà il compito di coordinare l'azione di governo.

4. Il coordinamento delle attività delle assemblee legislative si attuerà attraverso il Collegio dei Presidenti del Consiglio del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Trento, della Provincia di Bolzano e del Trentino Alto Adige.

5. Il Senato dell ”Triveneto”, composto dall'unione delle assemblee legislative delibera su tutte le materie di competenza della nuova Regione.

Art. 6 - Deleghe al Governo.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a predisporre entro un anno dall'approvazione della presente legge, il pacchetto di leggi costituzionali e statali per la completa attuazione delle modifiche costituzionali.


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