INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE LOCALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI RELATIVE ALLA SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 59, 97 E 98 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616
R e l a z i o n e

Si vuole porre l’accento con questo progetto di legge su di un tema di stretta attualità e di grande importanza nell’ambito del progetto di riforma federalista dello Stato. Vale la pena di ricordare un dato di fatto: spesso sono le stesse Regioni che alzano i toni della discussione nella diatriba permanente con Roma a comportarsi come enti accentratori e dispotici guardandosi bene dall’ispirarsi ad un vero “federalismo sussidiario”. Le varie Venezia, Milano e via dicendo paiono spesso più “Romette” che punti di riferimento per un’agile gestione della “res publica” a vantaggio del cittadino che la vive quotidianamente. Delle due una: dobbiamo intendere la Regione come ente di amministrazione o come struttura di coordinamento, indirizzo e controllo? Crediamo che sarebbe più coerente per l’ente Regione offrire alle comunità locali quell’autogoverno che legittimamente pretende dallo Stato. Ecco quindi manifestarsi l’esigenza di comportarsi in maniera coerente con le proprie richieste, proponendo la Regione come veicolo di autonomia, come scivolo attraverso il quale riconsegnare ai cittadini il proprio territorio, un compito da svolgere e le risorse necessarie alla crescita di ogni comunità. In questo periodo in cui spesso si parla di riforme della Costituzione giova ricordarne alcuni passaggi: - l’articolo 5 afferma che “la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”; - l’articolo 128 afferma che “Le Province ed i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”; Posto che queste disposizioni non citano espressamente le Regioni e le loro leggi, bisogna allora stabilire e comprendere, alla luce del dettato costituzionale, quali compiti e quali poteri spettano alle Regioni nei confronti degli enti locali minori. La Costituzione riserva ad esse ed alle loro leggi fondamentalmente due ordini di interventi e precisamente per quanto concerne il territorio dei Comuni e le loro denominazioni (articolo 133, comma secondo) e per ciò che riguarda le famose materie delegate (articolo 117) le cui funzioni vengono esercitate normalmente delegandole (articolo 118, comma terzo) alle Province, ai Comuni o ad altri enti minori. Tutto ciò finora esposto pare la giusta premessa all’articolo 3 della legge n. 142/1990, la quale prescrive che le Regioni, con legge, operino una completa ricognizione delle materie delegate individuandone i profili di interesse comunale in ragione delle caratteristiche della popolazione e del territorio facenti capo all’ente minore. É utile altresì ricordare che la fonte primaria per rintracciare una elencazione delle funzioni “proprie” del Comune si rinviene nell’articolo 9 della legge n. 142/1990, il quale recita: “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. Data la premessa, ribadendo nello specifico i concetti espressi, questa proposta di legge affronta la questione delle deleghe date alle Regioni in materia di navigazione e porti lacuali, individuate negli articoli 59, 97 e 98 del DPR n. 616/1977. Visti gli articoli 54 e 55 dello Statuto regionale e considerato l’impegno solenne della Regione che in armonia con i principi dell’autonomia instaura un rapporto di collaborazione con gli enti locali minori, delegando ad essi, a norma dell’articolo 118 della Costituzione, funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, si vuole, con questa proposta di legge, dare attuazione alle norme previste dagli articoli 3 e 9 della legge n. 142/1990 sulle autonomia locali, con particolare riferimento alle funzioni comunali in tema di assetto ed utilizzazione del territorio. Osservando in dettaglio la proposta di legge: il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale; - determina le finalità individuandone l’ambito d’applicazione (articolo 1), specifica l’oggetto della subdelega ai Comuni elencando le funzioni ad essi attribuite (articolo 2) e condiziona l’efficacia delle norme riguardanti il lago di Garda all’approvazione di provvedimenti analoghi da parte della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento (articolo 3); il Capo II tratta dei Consorzi intercomunali per la gestione congiunta delle funzioni attribuite ai Comuni; - la previsione (articolo 4) prende lo spunto dall’articolo 3, comma terzo, della legge n. 142/1990 che dà al legislatore regionale il compito di disciplinare la cooperazione fra i Comuni “al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. Si prevede per il Consorzio intercomunale uno Statuto (articolo 5) che disponga forme e modalità di periodica consultazione con i rappresentanti della società civile ed economica, al fine di concertare iniziative comuni o per avere pareri sulle linee programmatiche e di intervento sulla realtà del territorio; il Capo III tratta del demanio lacuale e fluviale; - disciplina l’uso dello stesso (articolo 6) e stabilisce dei criteri precisi per l’individuazione e l’utilizzo di aree omogenee (articoli 7, 8 e 9). I canoni derivanti dalla concessione delle aree saranno utilizzati per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per la copertura dei costi per l’esercizio della subdelega (articolo 10); il Capo IV conferisce al Consorzio intercomunale una potestà regolamentare; - detta potestà è da esercitarsi secondo criteri atti a disciplinare l’organico e razionale utilizzo del bacino lacuale o fluviale (articolo 11); il Capo V istituisce il Comitato interregionale per il Garda; - delinea il profilo ed i compiti del Comitato (articolo 12) nonché la sua composizione (articolo 13); il Capo VI conclude il progetto di legge con norme finali e transitorie; - disciplina i rapporti tra enti locali e Regione alla quale sono riservate le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento (articolo 14), stabilisce le modalità ed i tempo di trasferimento delle funzioni e dei beni prevedendo la nomina di commissari ad hoc (articolo 15). É altresì delegata ai Comuni la determinazione, per ambiti omogenei, delle sanzioni amministrative (articolo 16) per le violazioni al disposto dei regolamenti citati al Capo IV. Riserva alla Regione la disciplina dell’attività di navigazione fino all’approvazione dei citati regolamenti (articolo 17) e rinvia tutto ciò che nella legge non è disciplinato alla normativa vigente in materia di navigazione (articolo 18). Una norma dispone il finanziamento dei costi relativi al funzionamento del Comitato interregionale del Garda per la parte di competenza della Regione Veneto (articolo 19) ed il progetto di legge termina con una norma abrogativa (articolo 20) e la dichiarazione d’urgenza (articolo 21).


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