INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI
R e l a z i o n e. 

La legislazione del nostro paese ha iniziato ad occuparsi di tutela dei centri storici fin dal 1939 con la legge 1089 e la legge 1497, strumenti fondamentali in materia di tutela e conservazione del nostro patrimonio ambientale ed architettonico.

Altri strumenti legislativi vi hanno fatto seguito, è del 1968, ad esempio, il decreto con cui si introducono le zone omogenee di tipo A degli agglomerati urbani di interesse storico-artistico di particolare valore ambientale.

La Regione Veneto ha dato il proprio contributo a questa produzione legislativa attraverso la legge 31 maggio 1980, n. 80 in materia di recupero edilizio degli insediamenti storici.

Questi strumenti sono stati, però, troppo spesso disattesi ed, in ogni caso, si sono rivelati non sempre adeguati a rispondere alla necessità di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Veneto e alla esigenza di mantenere vivi i nostri centri storici. Spesso abbiamo assistito ad interventi finalizzati esclusivamente alla rivalutazione fondiaria, che hanno irreparabilmente deturpato alcune zone di pregio e cariche di memoria.. In altri casi, invece, siamo in presenza della trasformazione di alcuni centri storici in aree protette specializzate, zone intese come sommatoria di edifici di valore storico-artistico, in cui sono scomparse le funzioni dell’abitare, del lavorare, dell’incontrarsi. Infatti, il centro storico di una città o di un paese, ha rappresentato, da sempre, un fulcro essenziale per lo sviluppo delle relazioni umane e culturali, un luogo di lavoro e di incontro, un’occasione di aggregazione e di contatto sociale.

La nuova forma di tutela contenuta in questa proposta ha lo scopo di intervenire attraverso la conservazione e il recupero dei centri urbani, non solo in termini edilizi ma anche di tutti quei rapporti e quelle relazioni, commerciali, culturali e sociali, che vedono nella città il luogo ad esse storicamente deputato. L’obiettivo di questa legge è, dunque, quello di intervenire nella direzione di tutela e salvaguardia di questi valori, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei locali storici. Attraverso un vincolo di salvaguardia e tutela dei locali commerciali storico-artistici e dei caretteri salienti dei loro arredi e strumenti, si potrà ottenere il risultato di contrastare quei fenomeni di omologazione formale e cromatica che troppo spesso vedono vittime le nostre città, a causa di mode, innovazioni tecnologiche ed esigenze di mercato, oltre che  contribuire a tenere in vita i nostri centri storici, attraverso il mantenimento e la salvaguardia delle attività commerciali e di servizio attualmente insediate.

Valorizzando le identità locali, ci si propone, inoltre, di promuovere luoghi e località oggi esclusi dai tradizionali itinerari turistici, ma che, tramite proprio la salvaguardia di attività ed esercizi commerciali importanti sotto il profilo storico e documentale, ne potrebbero entrare a far parte andando così a rafforzare l’offerta turistica del nostro territorio.

Osservando nel dettaglio il progetto di legge:

- l’articolo 1 indica le finalità del PdL, cioè l’individuazione, la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico e pubblici esercizi che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico, culturale e tradizionale;

- l’articolo 2 riguarda il censimento dei locali storici, con l’adozione della scheda e la metodologia di rilevazione da parte della Regione, l’approvazione da parte dei comuni della relazione tecnica sull’esistenza dei locali storici, le indicazioni di locali meritevoli di essere censiti da parte delle istituzioni o associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio, culturale e storico;

- l’articolo 3 prevede un vincolo di destinazione d'uso, ai fini dell’erogazione dei contributi, per i locali, nonché per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro;

- l’articolo 4 disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, con la presentazione al Comune dei progetti da parte dei proprietari dei locali, il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale e l’invio alla Regione dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate;

- l’articolo 5 regolamenta la concessione dei contributi, prevedendo da parte della Regione Veneto la possibilità di erogare un contributo sino al 30% della spesa a favore dei Comuni per la spesa sostenuta per il censimento dei locali storici ed un contributo non superiore al 30% per gli interventi di tutela e valorizzazione. I Comuni a loro volta sono autorizzati ad intervenire con contributi sugli interventi di tutela e valorizzazione. L’articolo definisce infine le scadenze entro le quali debbono pervenire le domande in Regione da parte dei Comuni e dei proprietari ed, inoltre, i tempi di deliberazione dei contributi da parte della Regione;

- l’articolo 6 prevede una norma di tutela che consente alla giunta regionale la revoca dei contributi in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse al contributo;

- l’articolo 7 contiene la norma finanziaria relativa al PdL.
 


 

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