ISTITUZIONE DI UNA CASA DA GIOCO NEL COMUNE DI VERONA
R e l a z i o n e.

Questa proposta di legge prevede l’apertura nel Veneto di una nuova casa da gioco, dopo quella di Venezia, con sede a Verona.

La città di Verona pare un luogo adatto in considerazione anche della sua vocazione turistica e di centro di aggregazione e punto di riferimento di chi sceglie come meta di vacanza il lago di Garda, il Parco regionale della Lessinia od altre zone limitrofe.

L’istituzione della casa da gioco darebbe alla città ed alla Provincia la possibilità di disporre di finanziamenti integrativi utili anche al miglioramento della qualità dell’offerta turistica del veronese.

Osservando in dettaglio la proposta di legge:

l’articolo 1 prevede l’autorizzazione all’apertura della casa da gioco che dovrà essere concessa dal Presidente della Regione su richiesta del Sindaco di Verona, previa delibera del Consiglio comunale. L’autorizzazione viene rilasciata per un periodo non superiore ai trent’anni e può essere rinnovata. Importante osservare che il Sindaco è tenuto ad indicare nella richiesta quale struttura debba essere adibita a casa da gioco;

l’articolo 2 indica le norme di riferimento per l’emanazione da parte del Presidente della Regione del regolamento per la disciplina e l’esercizio della casa da gioco;

l’articolo 3 indica il Comune di Verona come soggetto titolare dell’esercizio della struttura. Il Comune può gestire la casa da gioco attraverso le forme previste dall’articolo 22 della 142/90 ed è prevista l’eventuale compartecipazione di privati;

l’articolo 4 tratta della ripartizione dei proventi tra il Comune, la Provincia di Verona e la Regione;

l’articolo 5 chiude la proposta di legge dando la facoltà al Presidente della Regione, per gravi motivi, di sospendere l’esercizio della casa da gioco o revocarne l’autorizzazione.


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