Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione
e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta
giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo
trasgressore oppure - applicando il principio di responsabilità
solidale visto prima - all'intestatario del veicolo,
risultante dai registri del P.R.A. o della Motorizzazione. |
Chi è tenuto a pagare le multe
In primo luogo, naturalmente, l'autore materiale dell'infrazione,
cioè il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua
vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing) viene considerato
obbligato, con l'autore dell'infrazione, a pagare la somma da questo
dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria
(multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà. Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione
o ritiro patente) si applicano però solo al conducente autore dell'infrazione.
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Non è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti
verbalizzanti, ma solo attraverso conto corrente, versamento bancario
o allo sportello cassa dell'autorità che l' ha emessa. Non è ammesso
il pagamento con carta di credito. |
Tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria,
ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie,
possono essere pagate in misura ridotta - cioè il minimo fissato dalle
singole norme - entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione,
una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Non
è consentito il pagamento in misura ridotta: |
Quando può essere presentato il ricorso
Entro 60 giorni dalla contestazione
o notifica di una violazione, qualora non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta - nei casi consentiti - è prevista
la possibilità di ricorrere al Prefetto del luogo in cui è stata
commessa la violazione. Il ricorso va presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.), oppure può essere inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'organo accertatore, nei trenta giorni successivi, trasmetterà al Prefetto il ricorso, accompagnato dalle proprie osservazioni. Con il ricorso al Prefetto possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Nel caso in cui il ricorso venga respinto, il Prefetto ordina il pagamento nel limite non inferiore al doppio del minimo previsto per le violazioni contestate. Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:
Si possono far valere anche motivi diversi dai sopracitati:
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali. |
Il Prefetto deve emettere la propria decisione nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione del ricorso da parte dell'organo accertatore. Se l'ordinanza-ingiunzione con la quale respinge il ricorso viene emessa dopo tale termine, essa è invalida. Tuttavia tale invalidità dovrà essere fatta valere con un successivo e specifico ricorso al Giudice di pace, senza attendere l'avvio della fase esecutiva (cartella esattoriale), poiché in quella sede non sarà più possibile utilizzare questo motivo di impugnativa. |
In alternativa al ricorso al Prefetto
è possibile, il ricorso/opposizione
al Giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione.
Si consiglia, in caso di ricorso al Giudice di Pace, di prendere contatto
con la Cancelleria competente, cioè quella del luogo dove è stata
commessa la violazione, per avere indicazioni circa le modalità di
presentazione del ricorso ed evitare così irregolarità che potrebbero
comportarne l'inammissibilità (di regola non è consentita la presentazione
del ricorso al Giudice di pace per posta con raccomandata r.r., ma
occorre depositarlo presso la cancelleria). L'opposizione può essere
proposta anche quando sia stata disposta una "sanzione amministrativa
accessoria" (sospensione patente, sospensione carta di circolazione,
ecc.) e può riguardare sia la sanzione nel suo insieme che la sola
sanzione accessoria, anche quando il "pagamento in misura ridotta"
sia già stato eseguito. Può essere oggetto di ricorso davanti al Giudice
di pace anche il provvedimento con il quale il Prefetto ha respinto
il ricorso presentatogli in precedenza. L'opposizione davanti al Giudice di pace non determina sospensione dell'esecuzione del provvedimento, a meno che questa non sia stata espressamente richiesta in base a "gravi motivi" ed il Giudice non la disponga con propria ordinanza. Il ricorso al Giudice di pace, nel temine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento oggetto del ricorso, si propone in carta semplice, allegando il provvedimento impugnato; non è necessaria l'assistenza di avvocato o procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa. Il Giudice di pace accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierla solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione. Gli atti del giudizio sono esenti da tasse od imposte, ma in caso di rigetto sono a carico del ricorrente le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione. Nel caso in cui, invece, la contravvenzione riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, l'art. 386 del Regolamento stabilisce che è sufficiente l'invio (consigliamo con raccomandata a.r.) all'autorità che ha emesso il verbale di una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico o della Motorizzazione Civile dell'avvenuta trascrizione. In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all' autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario. Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto, al fine di ottenere un inoppugnabile accertamento della non titolarità del veicolo. |