LA MULTA

Notifica della multa

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo trasgressore oppure - applicando il principio di responsabilità solidale visto prima - all'intestatario del veicolo, risultante dai registri del P.R.A. o della Motorizzazione.
La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.
Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano (ad esempio per la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione), l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.
Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento; tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse. 

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Chi è tenuto a pagare le multe

In primo luogo, naturalmente, l'autore materiale dell'infrazione, cioè il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato, con l'autore dell'infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro patente) si applicano però solo al conducente autore dell'infrazione.
Per le violazioni commesse da conducenti capaci di intendere e di volere ma soggetti ad altrui autorità, direzione o vigilanza (minori di età) la responsabilità ricade sulla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, che è obbligata in solido con l'autore dell'infrazione.
Il principio della responsabilità solidale si applica anche nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di un'impresa o di un ente o associazione.
Nella circolazione dei ciclomotori condotti da minorenni, responsabile in solido con il conducente è chi esercita la "potestà" sul minore, ma anche il titolare del "contrassegno di circolazione".
Il primo che, tra gli "obbligati in solido", paga la contravvenzione , "libera" anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso l'autore della violazione. 

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Come si pagano

Non è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti, ma solo attraverso conto corrente, versamento bancario o allo sportello cassa dell'autorità che l' ha emessa. Non è ammesso il pagamento con carta di credito.
Il pagamento immediato è invece l'unico possibile per i conducenti di veicoli con targa straniera oppure EE.
L'obbligo di pagamento si prescrive decorsi cinque anni dalla data della violazione. Questo termine si interrompe però in presenza di ogni atto formale con il quale l'amministrazione richiede il pagamento. L'obbligo di pagamento non si trasmette agli eredi.
E' opportuno conservare per almeno conservare per almeno 5 anni (termine di prescrizione delle contravvenzioni) la ricevuta che prova l'avvenuto pagamento. 

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Pagamento in misura ridotta

Tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, possono essere pagate in misura ridotta - cioè il minimo fissato dalle singole norme - entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Il pagamento in misura ridotta va effettuato presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, o, ancora - se l'Amministrazione lo prevede - a mezzo di conto corrente bancario.

Non è consentito il pagamento in misura ridotta:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo).

Se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato entro il termine previsto, e non sia stato proposto ricorso, il verbale con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l'invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale. 

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Quando può essere presentato il ricorso

Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica di una violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta - nei casi consentiti - è prevista la possibilità di ricorrere al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il ricorso va presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.), oppure può essere inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'organo accertatore, nei trenta giorni successivi, trasmetterà al Prefetto il ricorso, accompagnato dalle proprie osservazioni. Con il ricorso al Prefetto possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Nel caso in cui il ricorso venga respinto, il Prefetto ordina il pagamento nel limite non inferiore al doppio del minimo previsto per le violazioni contestate.

Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • manca l' indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
  • manca l' indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
  • manca l' indicazione della norma violata;
  • notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell' avvenuta infrazione.

Si possono far valere anche motivi diversi dai sopracitati:

  • mancanza di un segnale;
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo;
  • fatto non svoltosi come descritto.

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali. 

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Fac-simile del ricorso

Il Prefetto deve emettere la propria decisione nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione del ricorso da parte dell'organo accertatore. Se l'ordinanza-ingiunzione con la quale respinge il ricorso viene emessa dopo tale termine, essa è invalida. Tuttavia tale invalidità dovrà essere fatta valere con un successivo e specifico ricorso al Giudice di pace, senza attendere l'avvio della fase esecutiva (cartella esattoriale), poiché in quella sede non sarà più possibile utilizzare questo motivo di impugnativa. 

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Il giudice di pace

In alternativa al ricorso al Prefetto è possibile, il ricorso/opposizione al Giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione. Si consiglia, in caso di ricorso al Giudice di Pace, di prendere contatto con la Cancelleria competente, cioè quella del luogo dove è stata commessa la violazione, per avere indicazioni circa le modalità di presentazione del ricorso ed evitare così irregolarità che potrebbero comportarne l'inammissibilità (di regola non è consentita la presentazione del ricorso al Giudice di pace per posta con raccomandata r.r., ma occorre depositarlo presso la cancelleria). L'opposizione può essere proposta anche quando sia stata disposta una "sanzione amministrativa accessoria" (sospensione patente, sospensione carta di circolazione, ecc.) e può riguardare sia la sanzione nel suo insieme che la sola sanzione accessoria, anche quando il "pagamento in misura ridotta" sia già stato eseguito. Può essere oggetto di ricorso davanti al Giudice di pace anche il provvedimento con il quale il Prefetto ha respinto il ricorso presentatogli in precedenza.
L'opposizione davanti al Giudice di pace non determina sospensione dell'esecuzione del provvedimento, a meno che questa non sia stata espressamente richiesta in base a "gravi motivi" ed il Giudice non la disponga con propria ordinanza. Il ricorso al Giudice di pace, nel temine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento oggetto del ricorso, si propone in carta semplice, allegando il provvedimento impugnato; non è necessaria l'assistenza di avvocato o procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Il Giudice di pace accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierla solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione. Gli atti del giudizio sono esenti da tasse od imposte, ma in caso di rigetto sono a carico del ricorrente le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.
Nel caso in cui, invece, la contravvenzione riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, l'art. 386 del Regolamento stabilisce che è sufficiente l'invio (consigliamo con raccomandata a.r.) all'autorità che ha emesso il verbale di una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico o della Motorizzazione Civile dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all' autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario. Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto, al fine di ottenere un inoppugnabile accertamento della non titolarità del veicolo. 

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