LA PATENTE 

Validità e rinnovo

Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni. Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.
Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente D è valida solo fino al 65° anno di età. Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di £ 10.000 sul c.c. postale n. 9001della Motorizzazione Civile.
Munendosi di una marca da bollo di £. 20.000 e portando con sé il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.).
A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all'estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all'interessato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile. Circolare con patente scaduta di validità espone alla sanzione pecuniaria di almeno lire 254.030 nonché al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due mesi (art. 126 del codice della strada).

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Variazione di residenza

L'annotazione sulla patente del trasferimento di residenza viene effettuata dalla Motorizzazione Civile, a seguito di comunicazione da parte del Comune. Al momento della registrazione del cambio di residenza, infatti, gli interessati dovranno compilare un modulo per l'aggiornamento della patente che verrà spedito dal Comune al competente ufficio della Motorizzazione Civile. Quest'ultimo provvederà automaticamente a registrare la variazione e a inviare a casa dell'automobilista il tagliando autoadesivo da attaccare sulla patente.

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Patenti estere

Patente comunitaria. Riconoscimento e conversione.

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha tre possibilità:
  • può convertire la sua patente di guida nell'equipollente patente italiana entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia;
  • può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere. In tal caso deve, entro 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme a:

1) autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato di residenza);

2) attestazione dei versamenti prescritti (Lire 20.000 - Euro 10,33 su c/c 4028; Lire 10.000 - Euro 5,16 su c/c n. 9001). In seguito a tale richiesta l'ufficio provinciale della Motorizzazione rilascia un tagliando (nel quale è indicata, tra l'altro, anche la scadenza di validità della patente) che deve essere apposto sul documento di guida.

  • può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari

 

Patente extracomunitaria. Conversione.

I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o il permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l'Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente. Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria senza dover sostenere l'esame di idoneità, purché si tratti di patente rilasciata da uno degli stati sottoindicati. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada.

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Revisione, sospensione e revoca

Revisione

La revisione della patente di guida può essere disposta dagli uffici della Motorizzazione Civile e dal prefetto, con la prescrizione di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sul persistere dell' idoneità tecnica alla guida o sul persistere dei requisiti fisici e psichici prescritti. La revisione può essere disposta anche prima della restituzione al titolare della patente sospesa.

Sospensione

La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione se, durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o revisione, l'interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l'interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti. La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria e ha la durata stabilita dal Prefetto stesso. La patente viene inoltre sospesa dal Prefetto in caso di incidente con danni a persone, quando vi siano fondati elementi di evidente responsabilità. Guidare nonostante la sospensione della patente implica una sanzione e la revoca della patente.

Revoca

La revoca della patente è disposta dal prefetto, dagli uffici della Motorizzazione Civile e dall' autorità giudiziaria ed avviene quando: 

  • il titolare, sottoposto ad esame di revisione, risulti non più idoneo; 
  • il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali richiesti; 
  • la patente e' sostituita con altra rilasciata da uno stato estero; 
  • il titolare circola nonostante sia stata disposta la sospensione della patente; 
  • viene riscontrata la perdita permanente dei requisiti fisici o psichici; 
  • il titolare, nell' arco di 5 anni, viene condannato per 2 volte per lesioni a persona; 
  • il titolare sia un delinquente abituale.

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Furto e smarrimento

Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità. Quest'ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine l'interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno.
In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente.
Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione.
Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall'interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato.

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