Le patenti di guida delle categorie A e
B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se
sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i
50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni. Tutte le altri
patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che
siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual
caso, sono valide per 3 anni. |
L'annotazione sulla patente del trasferimento di residenza viene effettuata dalla Motorizzazione Civile, a seguito di comunicazione da parte del Comune. Al momento della registrazione del cambio di residenza, infatti, gli interessati dovranno compilare un modulo per l'aggiornamento della patente che verrà spedito dal Comune al competente ufficio della Motorizzazione Civile. Quest'ultimo provvederà automaticamente a registrare la variazione e a inviare a casa dell'automobilista il tagliando autoadesivo da attaccare sulla patente. |
Patente comunitaria. Riconoscimento e conversione. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha tre possibilità:
Patente
extracomunitaria. Conversione. |
Revisione, sospensione e revoca
Revisione
La revisione della patente di guida può essere disposta dagli uffici della Motorizzazione Civile e dal prefetto, con la prescrizione di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sul persistere dell' idoneità tecnica alla guida o sul persistere dei requisiti fisici e psichici prescritti. La revisione può essere disposta anche prima della restituzione al titolare della patente sospesa. Sospensione La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione se, durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o revisione, l'interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l'interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti. La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria e ha la durata stabilita dal Prefetto stesso. La patente viene inoltre sospesa dal Prefetto in caso di incidente con danni a persone, quando vi siano fondati elementi di evidente responsabilità. Guidare nonostante la sospensione della patente implica una sanzione e la revoca della patente. Revoca La revoca della patente è disposta dal prefetto, dagli uffici della Motorizzazione Civile e dall' autorità giudiziaria ed avviene quando:
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Nel caso di furto o smarrimento
della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario
presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata
da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità.
Quest'ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio
di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine l'interessato
riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di
residenza mediante posta-contrassegno. In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente. Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione. Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall'interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato. |