LA PATENTE (rilascio)

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli è rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC). E' possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. A tale proposito la procedura da seguire è stata recentemente resa più semplice in quanto i candidati che vorranno sostenere l'esame presso un ufficio provinciale diverso da quello di residenza non dovranno produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista. E' obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica, presso un unico ufficio provinciale.

Requisiti necessari per conseguire la patente

Fisici e psichici
  • Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico - legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.). Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l'esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra.

Morali

  • La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l'utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

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Tipologie di patente e Certificati di Abilitazione Professionale (CAP)

SOTTOCATEGORIA A1- Età minima 16 anni

Con la patente della sottocategoria A1 si possono guidare: 

  • motocicli di cilindrata non oltre 125 cm3 e potenza massima non oltre 11 KW; 
  • tricicli a motore; 
  • quadricicli a motore per trasporto merci di massa a vuoto fino a 550 kg e potenza fino a 15 KW.

Se il conducente ha conseguito la patente A1 entro il 31/09/1999 il suo documento di guida si converte automaticamente in patente A "limitata" al compimento dei diciotto anni e in patente A "senza limiti" al compimento dei vent' anni. Se il conducente ha conseguito la patente A1 dal 01/10/1999 in poi tale conversione non è automatica ma è subordinata al superamento di una prova pratica su un mezzo adeguato.

 

PATENTE CAT. A- Età minima 18 anni

Con la patente di categoria A si possono guidare: 

  • macchine agricole che non superano i limiti di sagoma e massa dei motoveicoli, con il solo conducente a bordo e con velocità fino a 40 Km/h; 
  • motoveicoli con al massimo quattro persone a bordo compreso il conducente (motocicli, motocarrozzette, tricicli e quadricicli a motore).

 

PATENTE CAT. B- Età minima 18 anni 

Con la patente di categoria B si possono guidare: 

  • autoveicoli (compresi autocarri e autocaravan) di massa complessiva inferiore a 3,5 t con nove posti totali a sedere (compreso il conducente), anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg) o un rimorchio non leggero (con massa complessiva inferiore alla massa a vuoto del veicolo trainante) con massa totale a pieno carico del complesso veicolare non superiore a 3,5 t; 
  • macchine agricole (comprese quelle eccezionali) e macchine operatrici non eccezionali; 
  • motocicli di cilindrata non oltre 125 cm3 e potenza massima non oltre 11 kw e motoveicoli.

 

La patente di giuda di categoria B e' valida 10 anni per chi non ha superato i 50 anni di età, 5 anni per chi ha una età compresa fra i 50 e i 70 anni e 3 anni per chi ha superato i 70 anni.

La patente di guida di categoria B prevede limitazioni di velocità per i primi tre anni dalla data di superamento dell' esame: non consente di superare i 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

 

PATENTE CAT. B E 

Con la patente di categoria B E si possono guidare: 

  • Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella cat. B e un rimorchio che non vi rientra: ad es. rimorchio con massa complessiva (1500 Kg) superiore alla massa a vuoto della motrice (1400 Kg), peso del complesso inferiore a 3,5 t o viceversa motrice (1900 kg) di massa complessiva superiore al rimorchio (1800 Kg) e massa del complesso che supera 3,5 t.

 

PATENTE CAT. C

Con la patente di categoria C si possono guidare: 

  • Autoveicoli (tranne quelli che richiedono la patente D) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 Kg); 
  • Macchine operatrici eccezionali.

La patente di categoria C consente di condurre i veicoli che rientrano nella categoria B.

 

PATENTE CAT. C E

Con la patente di categoria C E si possono guidare: 

  • Complessi di veicoli (autotreni e autoarticolati) composti da una motrice che rientri nella categoria C e da un rimorchio di massa complessiva superiore a 750 Kg.

La patente di categoria C E consente di condurre i veicoli che rientrano nella categoria B E.

 

PATENTE CAT. D

Con la patente di categoria D si possono guidare: 

  • Autoveicoli adibiti al trasporto di persone (autobus) con più di otto posti a sedere, escluso il conducente, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 Kg).

La patente di categoria D consente di condurre i veicoli che rientrano nella categoria C.

 

PATENTE CAT. D E

Con la patente di categoria D E si possono guidare: 

  • Complessi di veicoli composti da una motrice che rientra nella categoria D e da un rimorchio di massa complessiva superiore a 750 Kg (non leggero).

La patente di categoria D E consente di condurre i veicoli che rientrano nelle categorie B E e C E.

CAP-KA

Consente di guidare a carico motocarrozzette adibite al trasporto di persone con massa complessiva fino a 1,3 t in servizio di noleggio con conducente (NCC). Occorre avere la patente di categoria A e almeno 21 anni.

CAP-KB

Consente di guidare a carico motocarrozzette adibite al trasporto di persone con massa complessiva superiore a 1,3 t in servizio di noleggio con conducente (NCC) ed autovetture in servizio NCC o di piazza (TAXI). Occorre avere la patente di categoria B e almeno 21 anni. Permette la guida dei veicoli consentiti con il CAP-KA.

CAP-KC

Consente di guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoarticolati, autotreni e autosnodati adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore (compreso il rimorchio) superiore a 7,5 t. Occorre solo ai minori di 21 anni in possesso della patente di categoria C o CE.

CAP-KD

Consente di guidare a carico autobus, autotreni, autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea, trasporto scolari o di NCC. Occorre avere la patente D e 21 anni. Permette la guida dei veicoli consentiti con il CAP-KB.

La validità del CAP segue la validità della patente e comunque non può essere rinnovato oltre i cinque anni.

Guida di motocicli.

Con patente B. Se si ha la patente B italiana rilasciata prima dell'1/1/1986 si possono guidare motocicli, di qualunque cilindrata e potenza, sia in Italia che in Paesi UE; se la patente B italiana è stata rilasciata nel periodo compreso tra l'1/1/1986 ed il 25/4/1988 si possono guidare motocicli solo in Italia, mentre per guidare negli altri Paesi occorre superare una "prova pratica". Se si ha una patente B rilasciata a partire dal 26/4/1988, si possono guidare sul territorio italiano solo motocicli fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kW, ma per la guida di motocicli (di qualunque potenza) negli altri Paesi occorre superare un esame teorico (a programma ridotto) e pratico che estende la validità della patente B.

Con patenti A1. Se si è in possesso di patente A1 rilasciata fino al 30/9/1999, al compimento dei 18 anni essa si trasforma automaticamente in patente A "limitata", che consente la guida di motocicli fino a 25 kw e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg; al compimento dei 21 anni si trasforma automaticamente in patente A "illimitata" . Se invece la patente A1 è stata rilasciata a partire dall'1/10/1999, per poter guidare motocicli oltre 125 cc e 11 kW occorre (qualunque sia l'età successivamente raggiunta) conseguire la patente A, nella versione "ad accesso graduale" o "ad accesso diretto", con l'effettuazione di una specifica prova pratica.

Con patente A. La patente A può essere conseguita svolgendo la prova pratica in due modi: 1) ad "accesso graduale" (l'unico possibile se si ha meno di 21 anni), con motociclo di potenza limitata (fino a 25 kw, almeno 120 cc); ad "accesso diretto", con motocicli oltre 35 kW e solo se si hanno almeno 21 anni. Se la prova pratica è del primo tipo, solo dopo due anni di anzianità di patente ed almeno 20 anni di età si potranno guidare motocicli oltre 25 kW e con rapporto potenza peso oltre 0,16 kW/kg. Se la prova pratica è del secondo tipo, da subito si possono guidare motocicli oltre 25 kW.

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Esercitazioni alla giuda

L'autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all'aspirante di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la patente (o l'estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente - valida per la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera "P" (principiante). La lettera "P", da esporre nella parte anteriore e in quella posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.

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Limitazioni per i neopatentati

Dalla data di superamento dell'esame decorrono due limiti per i neo patentati:
  •  i titolari di patente italiana di categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un'età non inferiore ai 21 anni;
  •  i titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all'ora sulle autostrade ed i 90 km all'ora sulle strade extraurbane principali.

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Esami di idoneità

Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione. Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli. Gli esami sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile; sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed entro i 6 mesi di validità del cosiddetto "foglio rosa" (l'autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame. Per sostenere gli esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data della prova; non è possibile prenotare l'esame di guida negli ultimi cinque giorni lavorativi di validità del foglio rosa.

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Guida senza patente

Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza aver conseguito alcuna patente (o dopo che essa è stata revocata) è punito con la sanzione pecuniaria di almeno quattro milioni di lire; il veicolo è inoltre colpito da "fermo amministrativo" (in pratica, viene sequestrato) per almeno tre mesi. Il proprietario del veicolo è inoltre colpito da una autonoma sanzione amministrativa di almeno lire 635.100. Le stesse pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente B, C o D.
Chi invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente C o D, è punito con una sanzione amministrativa di almeno lire 254.030 e sospensione patente per almeno un mese; non si applica però il fermo amministrativo del veicolo (articoli 116 e 125 del codice della strada).

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