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VALIDITA'
dal 01/01 al 31/12/2000
CONDIZIONI
GENERALI
ART. 1 -
Organizzatore; Norme applicabili
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da :
Intorno al Mondo, 09125 Cagliari, Via Sonnino 52, Tel. (070)
660077 (3 linee) - fax (070) 656801, iscrizione Albo Regionale n 13
Nautilus, 09131 Cagliari, Via Castiglione 31, Tel. (070) 498801 - fax
(070) 493203, iscrizione Albo Regionale n 19
World Travel Jet, 09127 Cagliari, Via Alghero 46 tel. (070) 60051 - fax
(070) 658458, iscrizione Albo Regionale n 44.
Il contratto è regolato dalle disposizioni che seguono e dal D. L. N. 111 del
17/03/95, dalla Direttiva CEE 90/314, dalle convenzioni internazionali in materia ed in
particolare dalla Convenzione di Bruxelles
del 20/04/70, resa esecutiva con L. 29/12/1977, n 1084, dalla Convenzione di
Varsavia del 12710/1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con L.
19/5/32, n 41, dalla Convenzione di Berna
del 25/2/61 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con L. 2/3/1963, n 606, in quanto
applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonchè dalle previsioni in
materia del Codice Civile e dalle altre
norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto. |
ART. 2 - Contenuto del
contratto - Descrizione del pacchetto turistico
Il presente contratto è regolato dalle condizioni generali qui riportate, dalle
condizioni speciali soprariportate, nonchè dal catalogo o dal programma.
La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuto nel presente
catalogo. |
ART. 3 -
Prezzo, revisione, acconti.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato cosi come dal presente catalogo.
Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse.
La revisione dei prezzi sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati
elementi e al viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione avvenuta.
Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25%
del prezzo.
Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto non oltre trenta giorni prima
dell'inizio del viaggio.
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata,
prevista per il saldo del prezzo, il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale
contestualmente alla prenotazione. |
ART. 4 Assicurazioni -
Fondo di garanzia.-
ai sensi dell' art. 20 del Decreto legislativo n 111 dell 17/03/95, gli organizzatori
hanno stipulato polizze assicurative come di seguito:
Intorno al Mondo polizza n 145 - 60 - 50 - 465 con la Compagnia Assimoco.
Nautilus polizza n 055 - 079978 con la Compagnia Assicurazioni Generali
S.p.a.
World Travel Jet polizza n 44367 con la Compagnia CEA.
Il viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative.
Ai sensi dell'articolo 21 del D.L.111 del 17 - 03 - 1995, sarà istituito un Fondo
di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono
usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, per il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio in caso di viaggio
all'estero.
Le modalità di funzionamento di tale fondo saranno stabilite con Decreto Presidente
Consiglio Ministri di concetto con il Ministro del Tesoro. |
ART. 5 - Accordi
specifici.
Il viaggiatore può fare presenti, all'atto della prenotazione, particolari
richieste o esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile.
In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle condizioni
contrattuali.
Allo stesso modo verranno inserite modifiche al pacchetto turistico, cosi come descritto
nel presente catalogo, concordate fra le parti al momento della prenotazione.
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche - siano esse richieste dal
viaggiatore o dall'organizzatore - dovranno formare oggetto di specifico accordo da
redigersi per iscritto. |
ART. 6 - Cessione del
Contratto.
Il viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistco,
può cedere il contratto ad un terzo, sempre che questi soddisfi tutte le condizioni e i
requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico.
In tal caso il viaggiatore deve dare comunicazione all'organizzatore (a mezzo raccomandata
a, r, o, in casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, che dovrà pervenire entro e
non oltr 4 giorni lavorativi prima della partenza) della propria intenzione di cedere il
contratto, indicando le generalità dettagliate del cessionario.
Per la cessione verranno addebitate spese pari al 10% dell'importo totale.
In tal caso il cedente e il cessionario saranno obbligati in solido al pagamento del
prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessazione. |
ART. 7 - Recesso -
Annulamento.
7.1 - Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza corrispondere alcuna
penalità, nelle seguenti ipotesi :
Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel catalogo nel contratto in misura eccedente
il 10%.
Modifiche essenziali del contratto richieste dopo due giorni lavorativi dal ricevimento
della proposta di modifica.
Qualora l'organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi
motivo tranne che per colpa del viaggiatore, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi
diritti :
1) usufruire di un pacchetto turistico equivalente o, se non disponibile, superiore, senza
supplemento di prezzo,
2) ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento
della comunicazione dell'indicazione di recedere o di accettare la proposta alternativa,
ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.
Il viaggiatore deve comunicare per iscritto all'organizzazione la propria scelta di
recedere o di fruire di un pacchetto turistico alternativo, entro e non oltre due giorni
dalla ricezione della proposta alternativa.
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresi diritto al
risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata
esecuzione del contratto.
Il viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno,
allorchè l'annullamento del viaggio dipende dal mancato raggiungimento almeno venti
giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorchè l'annullamento dipende
da causa di forza maggiore.
7.2 - Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi
elencato al precedente punto 7.1, si applicheranno le seguenti penali : entro 31 giorni =
10% , entro 21 giorni = 30%, entro 11 giorni = 50% , entro 72 ore = 75% .
Nessun rimborso decorso tale termine. |
ART. 8 - Modifiche dopo la
partenza.
Dopo la partenza, allorchè una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto
non possa essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per
la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti oneri di qualsiasi tipo a cerico
del viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo risarcimento
dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal viaggiatore.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa, o il viaggiatore non l'accetta per
giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o da un altro luogo convenuto,
compatibilmente con le disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la
differenza tra il costo della prenotazione prevista e quello delle prestazioni effettuate
sino al momento del rientro anticipato. |
ART. 9 - Responsabilità
dell'organizzatore.
La responsabilità dell'organizzatore nei confronti del viaggiatore per eventuali danni
subiti a carica del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal
presente contratto è regolata dalle leggi e convenzioni internazionali richiamate al
precedente art. 1.
Pertanto in nessun caso la responsabilità dell'organizzatore, a qualunque titolo
insorgente nei confronti del viaggiatore, potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi o
convenzioni sopra richiamate in relazione al danno lamentato.
L'Agente di viaggio (venditore) presso i quali sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente di quelle nascenti nella sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previste
dalle leggi e dalle convenzioni sopra citate.
E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'organizzatore e del venditore qualora
l'adempimento lamentato dal viaggiatore dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso,
ovvero a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero
sia davveroa caso fortuito o a forza maggiore.
L'organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da
prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto
turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso
del viaggio. |
ART. 10 - Reclamo.
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza
ritardo, affinchè l'organizzazione, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
Il viaggiatore deve altresi, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante raccomandata,
con avviso di ricevimento, all'organizzazione e al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. |
ART. 11 - Foro competente.
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Cagliari. |
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